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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4403/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
BERTULETTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Stefano COMI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 CP_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 16 settembre 2005 nel Parte_1 CP_1
comune di Chignolo d'Isola (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale con Pt_1
addebito al marito e un assegno di mantenimento di valore non inferiore a 300 euro mensili. Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status, si è CP_1
opposto per il resto alle domande della moglie e ha chiesto in via riconvenzionale, una volta maturati i termini previsti ex lege, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 14 gennaio 2025, le parti, comparse personalmente, sono state sentite separatamente sui fatti di causa e, al termine, hanno chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno dato atto dell'accordo raggiunto e il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni pattuite e recepite in via provvisoria ed urgente e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni pattuite, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative di legge e conformi agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Considerato che il resistente ha chiesto in via riconvenzionale il divorzio, come consentito dall'art. 473 bis.49 c.p.c., e che nell'accordo raggiunto i coniugi hanno insistito sulla domanda, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorso il termine breve di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - previsto in caso di domanda congiunta e applicabile nel caso di specie in ragione dell'accordo raggiunto - e, quindi, dalla data di udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5 c.p.c., e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni concordate nell'accordo raggiunto anche con riferimento alla domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese viene riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 16 settembre 2005 nel Comune di Chignolo d'Isola (BG). ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Comune Di Chignolo d'Isola (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2005); prende atto degli accordi assunti dalle parti, come di seguito trascritti:
I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.;
I coniugi si danno reciproco atto e concordano che gli arredi, suppellettili e ogni altro oggetto contenuto nella casa coniugale, nella quale continuerà a vivere la Sig.ra restano di Pt_1
proprietà esclusiva della sig.ra ad eccezione degli effetti personali del Sig. dei Pt_1 CP_1
seguenti beni: vestiti e motociclo Honda Hornet, che il Sig. otrà asportare accordandosi CP_1
direttamente con la Sig.ra Pt_1
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, a tacitazione di CP_1 Pt_1
qualsivoglia reciproca pretesa nonché a definizione di ogni pendenza economica tra le parti, una somma di denaro pari ad euro 11.000,00= (undicimila//00).
Tale somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: i) il sig. lascerà definitivamente CP_1
nella piena ed esclusiva proprietà della Sig. che sarà libera di prelevarla e/o trasferirla Pt_1
e/o comunque impiegarla nel modo che riterrà, la di lui quota parte - pari al 50% - del saldo di c/c bancario aperto presso Intesa San Paolo s.p.a. filiale di Terno d'Isola (Bg) n. 5958, saldo pari ad euro 7.854,22 (settemilaottocentocinquantaquattro//22), come da estratto conto alla data di sottoscrizione del presente accordo;
ii) il sig. verserà alla Sig. mediante CP_1 Pt_1 bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra comunicherà, l'ulteriore importo di denaro Pt_1
fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 11.000,00 (undicimila//00), con operazione da disporsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, le parti estingueranno il rapporto di conto corrente cointestato tra le stesse ancora in essere presso Intesa
San Paolo filiale di Terno d'Isola (Bg). Resta intesto tra le parti che, la mancata corresponsione alla
Sig. della somma concordata di € 11.000,00 (undicimila//00) nei tempi sopra indicati, Pt_1
comporterà il diritto della sig.ra di esigere ed agire per il recupero della suddetta somma Pt_1
nei confronti del Sig. con interessi al saggio di mora e spese inerenti e conseguenti. CP_1
Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con quanto sopra descritto, ogni rapporto patrimoniale, economico e finanziario tra esse sorto ed intercorso durante e in conseguenza del matrimonio e che, pertanto, ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti e con l'esatto adempimento di quanto ivi espressamente concordato non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza;
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 24 luglio 2024 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
BERTULETTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Stefano COMI, come CP_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale con contestuale domanda di divorzio;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note di trattazione scritta depositate Parte_1 CP_1
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 16 settembre 2005 nel Parte_1 CP_1
comune di Chignolo d'Isola (BG).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Con ricorso regolarmente depositato, la signora ha domandato la separazione personale con Pt_1
addebito al marito e un assegno di mantenimento di valore non inferiore a 300 euro mensili. Regolarmente costituitosi in giudizio, il signor ha aderito alla domanda sullo status, si è CP_1
opposto per il resto alle domande della moglie e ha chiesto in via riconvenzionale, una volta maturati i termini previsti ex lege, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione del 14 gennaio 2025, le parti, comparse personalmente, sono state sentite separatamente sui fatti di causa e, al termine, hanno chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata in forma scritta, le parti hanno dato atto dell'accordo raggiunto e il Giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati alle condizioni pattuite e recepite in via provvisoria ed urgente e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita accoglimento.
La natura delle doglianze esposte delle parti e le dichiarazioni rese sono tutti elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando alle condizioni accessorie rispetto alla pronuncia sullo status, questo Collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni pattuite, in quanto non contrarie all'ordine pubblico o a norme imperative di legge e conformi agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Considerato che il resistente ha chiesto in via riconvenzionale il divorzio, come consentito dall'art. 473 bis.49 c.p.c., e che nell'accordo raggiunto i coniugi hanno insistito sulla domanda, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi, decorso il termine breve di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi - previsto in caso di domanda congiunta e applicabile nel caso di specie in ragione dell'accordo raggiunto - e, quindi, dalla data di udienza ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5 c.p.c., e accertato il passaggio in giudicato della presente sentenza, provveda ad acquisire, mediante lo scambio di note scritte, la volontà delle parti di non volersi riconciliare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note, le parti dovranno confermare le condizioni concordate nell'accordo raggiunto anche con riferimento alla domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese viene riservata al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in data 16 settembre 2005 nel Comune di Chignolo d'Isola (BG). ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del comune di Comune Di Chignolo d'Isola (Atto n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2005); prende atto degli accordi assunti dalle parti, come di seguito trascritti:
I coniugi danno atto di essere entrambi economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento reciproco.;
I coniugi si danno reciproco atto e concordano che gli arredi, suppellettili e ogni altro oggetto contenuto nella casa coniugale, nella quale continuerà a vivere la Sig.ra restano di Pt_1
proprietà esclusiva della sig.ra ad eccezione degli effetti personali del Sig. dei Pt_1 CP_1
seguenti beni: vestiti e motociclo Honda Hornet, che il Sig. otrà asportare accordandosi CP_1
direttamente con la Sig.ra Pt_1
Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra che accetta, a tacitazione di CP_1 Pt_1
qualsivoglia reciproca pretesa nonché a definizione di ogni pendenza economica tra le parti, una somma di denaro pari ad euro 11.000,00= (undicimila//00).
Tale somma verrà corrisposta con le seguenti modalità: i) il sig. lascerà definitivamente CP_1
nella piena ed esclusiva proprietà della Sig. che sarà libera di prelevarla e/o trasferirla Pt_1
e/o comunque impiegarla nel modo che riterrà, la di lui quota parte - pari al 50% - del saldo di c/c bancario aperto presso Intesa San Paolo s.p.a. filiale di Terno d'Isola (Bg) n. 5958, saldo pari ad euro 7.854,22 (settemilaottocentocinquantaquattro//22), come da estratto conto alla data di sottoscrizione del presente accordo;
ii) il sig. verserà alla Sig. mediante CP_1 Pt_1 bonifico bancario alle coordinate che la sig.ra comunicherà, l'ulteriore importo di denaro Pt_1
fino alla concorrenza della complessiva somma di euro 11.000,00 (undicimila//00), con operazione da disporsi entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione.
Entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, le parti estingueranno il rapporto di conto corrente cointestato tra le stesse ancora in essere presso Intesa
San Paolo filiale di Terno d'Isola (Bg). Resta intesto tra le parti che, la mancata corresponsione alla
Sig. della somma concordata di € 11.000,00 (undicimila//00) nei tempi sopra indicati, Pt_1
comporterà il diritto della sig.ra di esigere ed agire per il recupero della suddetta somma Pt_1
nei confronti del Sig. con interessi al saggio di mora e spese inerenti e conseguenti. CP_1
Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con quanto sopra descritto, ogni rapporto patrimoniale, economico e finanziario tra esse sorto ed intercorso durante e in conseguenza del matrimonio e che, pertanto, ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti e con l'esatto adempimento di quanto ivi espressamente concordato non hanno più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione;
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza;
spese di lite al definitivo.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo