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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.11513 /2023
Tra
( avv.SPERA CHIARA , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.PARENTI LUIGI , ) CP_1
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la S&J esponendo : di aver lavorato, sebbene formalmente assunta da diverse società e CP_2 Controparte_3 CP_4
, alla dipendenze della convenuta, assoggettata alle direttive dei proprietari di Controparte_5 Cont questa, signori e dal 12 ottobre 2018 al 30 giugno 2022, presso l'esercizio CP_7 commerciale di Via Virgilio Melandri 132, a Roma;
di aver svolto mansioni di commessa specializzata, occupandosi della vendita, della supervisione del reparto profumeria, del visual merchandising e dell'allestimento delle vetrine svolgendo mansioni superiori a quelle del suo livello di inquadramento lavorando a tempo pieno;
di aver firmato tre verbali di conciliazione CP_ CP_ con , e - che l'avevano formalmente assunta come mere "interponenti”- che CP_5 devono ritenersi nulli in quanto sottoscritti in assenza di lite pendente, senza assistenza sindacale adeguata e rinunciando a diritti indisponibili. Dedotto che nella fattispecie si è Cont concretizzata un illecita interposizione di manodopera da parte di ha chiesto di dichiarare l'esistenza, tra le parti, di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
12.10.2018 al 30.06.2022 (da inquadrarsi al livello C/C1 del c.c.n.l. commercio e Parte_2 per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della complessiva somma di € 32.893,28.
Si è costituita in giudizio la convenuta negando l'esistenza un rapporto di lavoro con la ricorrente, sostenendo che di aver stipulato dapprima dei contratti di appalto con CP_2
e per la gestione del punto vendita di Via Melandri e successivamente, di aver Controparte_3 aderito a una rete di imprese, "Rete Market 24", insieme a e Controparte_3 CP_4 [...]
Ha affermato, quindi, che ha lavorato per queste società in regime di CP_5 Pt_1 codatorialità, con la possibilità di essere impiegata presso le diverse aziende della rete e che la stessa ha prestato servizio come scaffalista e addetta alle vendite, in conformità con l'inquadramento contrattuale. Sul contraddittorio così instauratosi, escussi i testi e autorizzato il deposito di note conclusive la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
E' pacifico tra le parti che nel periodo dedotto in ricorso la ricorrente ha lavorato nel punto vendita di via Melandri 132.
Dalla documentazione prodotta risultano i seguenti contratti di lavoro : dal 12.10.2018 al
09.01.2020 contratto a termine con CP_2
dall' 11.01.2020 al 30.06.2020 contratto a termine con la;
CP_3
dal 01.07.2020 al 31.01.2021 contratto a termine con la;
CP_3
dal 01.08.2021 al 30.9.21 contratto a termine con la CP_4 CP_8
dal 01.04.2022 al 30.06.2022 contratto a termine con;
CP_9
La resistente ha affermato, tra l'altro, che la fu assunta inizialmente da a Pt_1 CP_2 cui aveva affidato in appalto il servizio di rifornimento degli scaffali , verifica della giacenza della merce, gli ordinativi dei prodotti e l'assistenza alla vendita presso il punto vendita di via
Melandri. In proposito va premesso che l'art. 29, c.
3-bis, D.lgs. 276/2003 prevede unicamente che “quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere … la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze” dell'effettivo utilizzatore. Pertanto, stando al dettato normativo incombe sull'appaltante l'onere di provare l'esistenza di un genuino contratto di appalto al fine di sottrarsi alle conseguenze altrimenti previste dalla normativa indicata (cfr. Cass.29889/2019, in motivazione “...il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, dunque, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate. È onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione)”). E' stato altresì osservato che l'appalto lecito “è dimostrato dall'esistenza del relativo contratto commerciale e dalla riconducibilità dell'attività lavorativa al servizio appaltato, nonché dalla dimostrazione di un vero rischio di impresa dell'appaltatore e di una autentica organizzazione aziendale….Se non vi è prova del contratto e del suo oggetto non può neppure esservi prova della riconducibilità delle attività concretamente espletate alle previsioni contrattuali. E se non vi è prova che le attività svolte dal lavoratore dipendente di una società presso altra società e ad esclusivo favore di quest'ultima siano riconducibili ad un contratto di appalto genuino, poco importa stabilire chi sia il datore di lavoro effettivo di quel lavoratore, il rapporto si costituirà sempre e comunque con l'utilizzatore poiché il datore di lavoro formale (e magari anche sostanziale) si è limitato a vendere manodopera senza stipulare un regolare contratto di somministrazione e senza avere la legittimazione e l'abilitazione soggettiva per stipulare contratti di tale tipo…..E' onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione) ( Trib Roma sentenza n. 11415/2019 ). In definitiva è imprescindibile fornire la prova puntuale dell'esistenza e dell'esecuzione del contratto di appalto nell'ambito del quale è stata resa la prestazione di lavoro e, laddove ciò non avvenga, di fronte “all'assenza di accordi tra la società effettiva utilizzatrice delle prestazioni dei lavoratori e quella intermediaria che ha proceduto alle loro assunzioni, consegue l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto che effettivamente utilizza la prestazione lavorativa” (cit. Cass. 29889/2019).Nel caso in esame la società non ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno dell'esistenza di un contratto di appalto con . Al contrario, il contratto di lavoro prodotto in giudizio da entrambe le CP_2 parti ( con inizio della prestazione il 12.10.18) smentisce in modo evidente e inequivocabile tale versione. In particolare, dal documento emerge che la datrice formale ( ) ha CP_2 espressamente confermato alla ricorrente “l'assunzione alle dipendenze della nostra Società nell'ambito delle attività in co-datorialità della Rete di Impresa denominata 'Rete New Food'”. A questo riguardo si osserva che la convenuta non ha nemmeno dedotto di essere parte della rete di impresa menzionata nel contratto di lavoro. Questa circostanza, unita alla totale assenza di prove a sostegno dell'appalto, porta a ritenere del tutto fittizia la ricostruzione offerta dalla società. Pertanto, in base ai principi sopra esposti , non sussistendo riscontri probatori dello schermo legale tipico del contratto di appalto, riemerge il generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 cod.civ. che si riferisce alla collaborazione
"nell'impresa" alle dipendenze dell' "imprenditore", tipicamente individuato in colui che organizza i fattori della produzione. Nella fattispecie è pacifico che la ricorrente ha lavorato per l'intero periodo in contestazione nel punto vendita di via Melandri ed è provato che era sottoposta al potere gerarchico e di controllo di e della moglie , Persona_1 Per_2 Cont titolari della ( cfr teste “nel negozio era presente quasi tutti i giorni la signora ES
, moglie del sig che ci dava disposizioni su quello che dovevamo fare cioè Per_2 CP_7 Cont come dovevamo organizzare il lavoro …. La Sig però non rimaneva tutta la giornata : poteva venire la mattina o pomeriggio, ci dava disposizioni e poi se ne andava. Inoltre era presente negozio il signor talvolta la figlia . …. A parte loro nessun altro ci CP_7 Per_3 dava direttive. Erano loro a controllare il nostro lavoro. Non avevamo nessun sistema di rilevazione delle presenze. Arrivavamo in negozio e loro ci vedevano. In caso di permessi ne facevamo richiesta a loro. In caso di assenze ci dovevamo giustificare con loro. Portavamo certificati medici.adr in ordine alle ferie preciso che avevamo tre settimane di cui soltanto due pagate e che ci mettevamo d'accordo fra colleghi e poi ne facevamo richiesta ai signori Cont
e che dovevano decidere”. Analogamente la teste : “ In negozio i nostri CP_10 Tes_2 referenti erano i coniugi e … Facevamo riferimento soltanto a loro”).Ne deriva Per_1 Per_2 che il rapporto di lavoro va imputato all'effettivo utilizzatore - e quindi alla sin dall' CP_11 inizio della prestazione lavorativa ( ovvero dal 12.10.18).
*****
Quanto ai verbali di conciliazione sottoscritti dalla ricorrente con le società formali datrici di lavoro si condividono le argomentazioni rese da questo Tribunale in analoga fattispecie
(Sentenza n. 9349/2017, Pres. Luna) . In tale precedente il Tribunale, ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “stante l'illiceità della causa dei negozi diretti alla costituzione di una intermediazione fittizia nelle prestazioni di lavoro, sia a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 1369 del 1960, il cui art. 1 espressamente prevede che i lavoratori impiegati in violazione del relativo divieto sono considerati, ad ogni effetto, alle dipendenze dell'imprenditore che abbia effettivamente utilizzato la loro attività, sia anche anteriormente, in applicazione del principio per cui l'assunzione di lavoratori senza il tramite dell'ufficio di collocamento, in violazione degli obblighi imposti dalla l. 29 aprile 1949, n. 264, e la loro messa a disposizione di altra impresa mediante contratto di appalto determinava la nullità dell'intero rapporto, restando valido ed efficace solo quello concretamente intercorso con il soggetto di fatto beneficiario delle prestazioni lavorative, sono nulle le transazioni che comportano abdicazione dei lavoratori ai diritti nascenti dalla nullità dei negozi fittizi come sopra posti in essere, ancorché le parti abbiano espressamente trattato della nullità stessa”
(cfr. Cass. 13 gennaio 1983, n. 228, in Foro it., Rep. 1983, voce Lavoro (rapporto), n. 678;
Cass. 20 dicembre 1982, n. 7017, id., Rep. 1982, voce cit., n. 659). Tale orientamento deve ritenersi tutt'ora valido anche alla luce della disciplina attuale. Infatti l'art. 1972 c.c. sancisce, al primo comma, che «è nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo» e, al secondo, «negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l'annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo». In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “l'art.
1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima, anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (1° comma), e l'annullabilità, ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità, della seconda (2° comma); poiché, ai sensi dell'art. 1418, 2° comma, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative, soltanto in tal caso operando il divieto di transigere anche se la nullità abbia rappresentato la questione controversa, con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo” (cfr. Cass. 11 novembre 2016, n. 23064). Al fine di dichiarare la transazione nulla è pertanto necessario accertare se il contratto di appalto di manodopera, ove illegittimo, possa ritenersi in contrasto con norme imperative, ossia con norme poste a tutela di un interesse pubblico. Orbene, in base alla disciplina detta dall'art 29 dlgs 276/03 affinché un appalto sia lecito e non si configuri come somministrazione irregolare,
è necessario che gravi sull'appaltatore il compito effettivo e sostanziale di organizzare i mezzi necessari per fornire l'opera o il servizio all'appaltante, tenendo conto che, a seconda delle esigenze dedotte in contratto, l'opera o il servizio appaltati possono anche non richiedere rilevanti risorse strutturali o impiantistiche e possono essere realizzati da una genuina impresa c.d. “leggera” o “dematerializzata”, in cui l'organizzazione del fattore lavoro sia prevalente sul capitale. In particolare, occorre che l'appaltatore assuma su di sé il rischio dell'impresa, organizzando i mezzi necessari i quali, a seconda del tipo di appalto, possono consistere in beni materiali ed immateriali e lavoro oppure anche soltanto in attività di lavoro. Come evidenziato dal Tribunale nella sentenza citata : “solo se ricorrono le caratteristiche di legge dell'appalto lecito, non può costituirsi un rapporto di lavoro subordinato tra il prestatore d'opera e l'imprenditore appaltante, mentre, in caso contrario, prevale, secondo un principio generale del diritto del lavoro, l'aspetto sostanziale e di fatto su quello apparente e formale”. Infatti : “il legislatore, nell'ambito di un sistema, qual è quello lavoristico, improntato al favor lavoratoris ed alla tutela della parte debole del rapporto alla luce degli artt. 35 e seguenti della
Costituzione, ha inteso tutelare il lavoratore, garantendo che, nel rispetto dell'art. 2094 c.c., il soggetto che trae giovamento dalla produzione di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione produttiva, ne sia nei fatti il datore di lavoro. Di qui la riconduzione dei rapporti con i dipendenti formalmente assunti dal soggetto interposto direttamente in capo a colui il quale ne ha effettivamente «utilizzato la prestazione”. La sentenza evidenzia, poi che “ la circostanza che il legislatore continui a prevedere una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro che violi la normativa in materia di somministrazione di lavoro, conduce a riconoscere il valore superindividuale degli interessi sottesi alla previsione di legge. Ne consegue l'illeceità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 1343 e 1418, primo comma, c.c. e, per l'effetto, la nullità della relativa transazione intercorsa tra le parti ai sensi dell'art. 1972 c.c”.Peraltro “a tale dichiarazione non osta la disciplina di cui all'art. 2113 c.c. Secondo le già citate pronunce della Corte di cassazione del 1982 e 1983, infatti, “l'esercizio della relativa azione di nullità non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 2113 c.c., che, prevedendo l'impugnazione di rinunzie e transazioni in materia di diritti indisponibili (esclusa, peraltro allorché il negozio sia stato stipulato con l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro o della commissione provinciale di conciliazione), istituisce un rimedio che si aggiunge, ma non sostituisce e non esclude i normali mezzi di impugna-zione dei contratti e cioè le normali azioni di nullità o di annullabilità”. Tale orientamento è confermato dalle più recenti sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 le quali hanno affermato, al punto 7.1, “l'obbligo del giudice di rilevare sempre una causa di nullità negoziale”. Pertanto, poiché, come si è visto, nella fattispecie è stata posta in essere una fittizia intermediazione di manodopera, avendo la lavoratrice reso,sin da ottobre 2018, le proprie prestazioni sotto la direzione ed il controllo della società convenuta, inserita nell'ambito della struttura organizzativa di quest'ultima , a prescindere dal formale rapporto con le imprese datrici di lavoro, le transazioni sottoscritte devono ritenersi nulle .
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Quanto alle mansioni svolte la ricorrente rivendica l'inquadramento nel livello C (poi divenuto
C1) ccnl sostenendo di aver svolto mansioni di commesso specializzato e non di Pt_2 semplice commesso qualificato (come riconosciutole, peraltro, solo dal 2020). In proposito si osserva che secondo il CCNL prodotto rientra nel livello C : " Il Lavoratore che, con le
Autonomie, Responsabilità e Competenze previste dalla Declaratoria del presente livello:- per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, quando richiesto dalla mansione, anche con l'uso di una lingua straniera, in autonomia professionale, svolge attività di vendita, promozione dei prodotti, consulenza e assistenza al Cliente…. ”. Controparte_12
Rientra invece nel livello D1:" Il Lavoratore che, con le Autonomie, Responsabilità e
Competenze previste dalla Declaratoria del presente livello: - effettua operazioni qualificate di accoglimento, assistenza, informazione e consulenza al Cliente per la vendita. Illustra le caratteristiche dei prodotti, consiglia il prodotto più adatto alle esigenze dichiarate dal Cliente e gestisce gli eventuali reclami. …. Allestisce il negozio secondo le tecniche promozionali commerciali ricevute. … Commesso Qualificato”.
Il Commesso Specializzato, quindi, ha un ruolo gestionale e autonomo, con competenze avanzate e responsabilità sugli obiettivi di vendita mentre il Commesso Qualificato svolge compiti esecutivi con autonomia limitata . Nel caso in esame i testi hanno confermato che la ricorrente :” si occupava in tutto e per tutto del reparto profumeria : ordinava prodotti al terminale e sistemava i prodotti sugli scaffali quando venivano consegnati. ..si occupava degli allestimenti delle vetrine. Ad es Durante le feste faceva delle vetrine per decorare il reparto : esponeva i prodotti e abbelliva le vetrine con altri oggetti che venivano portati (ad esempio fiori)” ( teste e si occupava di vendita al dettaglio e di servire i clienti ( dep . ES Tes_2
Alla luce di tali dichiarazioni deve ritenersi che le mansioni svolte rientrino nella figura di
, poiché la ricorrente non eseguiva soltanto operazioni di vendita e Controparte_12 assistenza diretta al pubblico, ma svolgeva attività di carattere gestionale, come gli ordini al terminale, l'esposizione dei prodotti e la decorazione delle vetrine seguendo indicazioni e standard forniti dalla casa madre, ma con un'attività organizzativa propria che comprendeva anche l'utilizzo di materiali decorativi inviati (ad esempio, fiori). Pertanto, il ruolo ricoperto dalla ricorrente non si esauriva nell'assistenza alla clientela e nell'allestimento secondo istruzioni predefinite, ma comprendeva attività richiedenti un livello di competenza e autonomia operativa superiore. Appare quindi fondata la richiesta di inquadramento nel livello C ccnl commercio per l'intera durata del rapporto di lavoro. Per la determinazione delle somme Pt_2 spettanti possono essere utilizzati i conteggi allegati al ricorso che appaiono correttamente eseguiti in quanto conformi al CCNL invocato e al livello di inquadramento spettante e sviluppati sulla base degli importi risultanti dalle buste paga prodotte e di un orario full time che è stato confermato dai testi escussi ( testi e . Occorre infine precisare ES Tes_2 che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, non vi è alcuna richiesta inerente il lavoro straordinario o l' indennità sostitutiva ferie non godute, sicché le deduzioni sul punto sono del tutto ultronee.
La convenuta va pertanto condannata al pagamento di euro 32.893,28 per i titoli di cui al ricorso oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza. Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
55 del 10.3.2014, nel loro importo medio per controversie di valore compreso tra € 26.001 e €
52.000, in considerazione della complessità delle questioni di diritto esaminate. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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Dichiara la nullità degli accordi conciliativi sottoscritti dalla ricorrente.
Dichiara l'illecita interposizione di mano d'opera relativamente alle prestazioni lavorative rese dalla ricorrente in favore della e conseguentemente l'esistenza, tra le parti, di un CP_1 unico rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 12.10.2018 al 30.06.2022 con inquadramento nel livello C/C1 del c.c.n.l. commercio Parte_2
condanna la al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € CP_1
32.893,28 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali in misura e con decorrenza di legge . Condanna la società al pagamento di euro 7616 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge con distrazione.
Il Giudice