Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1205 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.3.2025, vertente
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Parte_1 Parte_2
Fazio;
ATTORI
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Aureliano Chiodo;
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Luigi Gullo;
CONVENUTI
Oggetto: responsabilità professionale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
e hanno agito in giudizio deducendo la responsabilità Parte_1 Parte_2 del commercialista dott. in relazione all'attività professionale di tenuta Controparte_1
delle scritture contabili ed elaborazione delle dichiarazioni fiscali relative agli anni dal 2008 al
2013 prestata nei loro confronti quali soci della società “Ambulatorio medico polispecialistico
San Luca s.a.s, di , assumendo che nell'espletamento dell'incarico il Parte_3
professionista ha posto in essere condotte omissive e commissive integranti grave inadempimento ed a causa delle quali essi istanti, dopo una verifica fiscale da parte della
Guardia di Finanza, sono stati destinatari di avvisi di accertamento per le violazioni riscontrate ed hanno dovuto corrispondere all'erario la somma di € 124.079,14 (di cui € 20.828,10), oltre pagina 1 di 5
Hanno quindi chiesto conforme accertamento con conseguente condanna del e CP_1
di compagnia assicuratrice dello stesso per la responsabilità professionale, in CP_2
solido, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti.
La compagnia assicuratrice ha resistito alla pretesa.
, non contestando la domanda, ha chiesto dichiararsi che Controparte_1 [...]
è tenuta a manlevarlo da qualsiasi provvedimento di condanna e, per l'effetto, CP_3
condannare la compagnia assicuratrice medesima a versare direttamente agli attori le somme dovute.
La domanda proposta in confronto di merita accoglimento nei limiti di Controparte_1
seguito indicati.
Le circostanze fondanti l'azionata responsabilità del convenuto sono pacifiche.
Il professionista non ha infatti formulato alcuna contestazione al riguardo, ma ha richiamato, in comparsa di costituzione, la “Dichiarazione di assunzione di responsabilità” da lui sottoscritta in data 20.5.13, nella quale sono riepilogati gli errori e le omissioni compiuti nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli.
Il pregiudizio che ne è derivato deve essere innanzitutto commisurato ai maggiori oneri che gli attori sono stati costretti a sostenere nei confronti dell'amministrazione finanziaria a causa dell'inadempimento del professionista.
Al riguardo, considerato che gli attori neanche hanno dedotto di avere dovuto corrispondere,
a titolo di imposta, somme eccedenti quelle comunque dovute, nè hanno indicato la maggior somma eventualmente corrisposta a titolo di interessi, il danno va circoscritto al solo importo, incontestato, delle sanzioni, pari ad € 20.828,10; esborso al quale non sarebbero rimasti esposti in caso di corretta esecuzione della prestazione professionale.
Non è infatti in contestazione che le sanzioni costituiscano conseguenza delle omissioni e violazioni ascrivibili al convenuto.
Compete inoltre agli attori il ristoro del pregiudizio consistente nelle spese sostenute per assistenza contabile e legale, resasi necessaria in relazione all'accertamento fiscale originato dalle violazioni imputabili al convenuto, da quantificarsi, sulla scorta della documentazione in atti, in complessivi € 6.395,68.
Quanto alle spese sostenute per le azioni promosse in sede giurisdizionale tributaria, non sussiste il nesso causale con la vicenda in oggetto, non essendo in discussione la correttezza pagina 2 di 5 degli accertamenti fiscali (che costituisce, anzi, il presupposto della responsabilità del convenuto), sicchè non è dato apprezzare, in difetto peraltro di qualsiasi allegazione difensiva sul punto, la necessità di contestarli giudizialmente e, dunque, il nesso eziologico tra l'inadempimento professionale e l'esborso.
Non ricorre infine alcuna delle ipotesi in cui è configurabile un pregiudizio non patrimoniale, non venendo in particolare in rilievo la lesione di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti.
Va pertanto disattesa la richiesta di risarcimento del danno morale, peraltro solo genericamente allegato.
In definitiva, il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 27.223,78, da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi legali dalla data del versamento, da calcolarsi sulla medesima somma annualmente rivalutata secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95.
Competono, infine, agli attori gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Deve essere invece rigettata la domanda proposta dagli attori in confronto della compagnia assicuratrice.
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle ipotesi di espressa previsione normativa, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana (cfr., tra le altre, Cass.
9516/07, 5259/21).
Nella specie, non ricorre alcuna delle ipotesi tipiche di azione diretta previste dalla legge.
La domanda neanche può essere accolta ai sensi dell'art. 2900 c.c., non ricorrendo il presupposto dell'inerzia dell'assicurato.
Gli stessi attori affermano infatti che quest'ultimo ha tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice (cfr. comparsa conclusionale), alla quale ha inoltrato richiesta di pagamento diretto ai danneggiati (cfr. atto di citazione).
pagina 3 di 5 Peraltro, il pregiudizio derivante alle proprie ragioni (riguardo al quale requisito cfr. Cass.
741/84, nonché Cass. 34297/22, in motivazione) dall'eventuale inerzia del convenuto è solo genericamente allegato.
Va poi precisato che la richiesta dell'assicurato di pagamento diretto al terzo danneggiato dell'indennità dovuta non determina un mutamento dei soggetti del rapporto assicurativo, che restano sempre e soltanto l'assicuratore e l'assicurato. Ne consegue che, in capo al danneggiato, non sorge alcun diritto nei confronti dell'assicuratore e, dunque, non sussiste la possibilità di agire direttamente nei suoi confronti (cfr. Cass. 26019/11).
Da ultimo, facendo seguito al rilievo formulato all'udienza dell'11.3.25, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di manleva proposta dal convenuto nei confronti di CP_2
stante la tardività della costituzione in giudizio dello stesso (la comparsa di risposta è stata depositata in data 30.9.24, quando il termine di 70 giorni prima della udienza fissata in citazione - 8.10.24 - era già ampiamente scaduto), implicante, ai sensi del comb. disp. degli artt. 166, 167 e 171 c..p.c., la decadenza dalle domande riconvenzionali (inclusa quella
“trasversale”) e dalla possibilità di chiamare in causa il terzo.
Le spese processuali seguono la soccombenza relativamente ai rapporti tra attori e convenuti.
Si reputa invece conforme a giustizia compensare le spese relative al rapporto processuale tra convenuto e stante il carattere ufficioso del rilievo fondante la pronuncia di CP_2
inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta in confronto di CP_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore degli attori,
[...] della somma di € 27.223,78, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da calcolarsi secondo i criteri indicati in motivazione;
- rigetta la domanda proposta dagli attori in confronto di Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dal convenuto in confronto di
CP_2
- condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dagli Controparte_1 attori, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. R. Fazio che ne ha fatto richiesta, in € 545,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
pagina 4 di 5 - condanna gli attori al rimborso delle spese processuali sostenute da
[...]
che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, CP_2
cpa e iva;
- compensa le spese relative al rapporto processuale tra il convenuto e CP_2
Cosenza, 14.3.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 5 di 5