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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/11/2024, n. 2039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2039 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, la seguente
SENTENZA nella controversia individuale in materia di previdenza iscritta al n. 257 del 2022 RG Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], residente in [...], in Parte_1
Via Capuozzo, n. 7, CF , elettivamente domiciliato in Poggiomarino C.F._1
(NA), in Via S. D'Acquisto n. 28, nello studio dell'avv. Luigi Peluso (C.F.
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. - P.IVA ), in persona del Presidente e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te in carica, dr. con sede in Roma al Lungotevere Arnaldo da CP_2
Brescia n°4, rapp.ta e difesa – giusta procura in calce alla memoria – dall'avv. Giuseppe
Mazzarella (c.f. - p.e.c. - fax 081.0097036), C.F._3 Email_1 col quale elett.te domicilia presso lo studio, in Aversa (CE), alla Via Pisacane, n.1
-successore ex lege n. 225/2016 a titolo Controparte_3 universale della , con sede in Roma alla Via Giuseppe Controparte_4
Grezar n. 14, P.Iva n. , in persona del suo Procuratore - Sig. P.IVA_3 [...]
, Cod. Fisc. – in virtù di Atto notarile Rep. 175858 del CP_5 C.F._4
01/10/2021 Racc. n. 11458, rappresentata e difesa, come in atti
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.1.2022, il ricorrente proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n.46, avverso la cartella di pagamento n. 07120200034219328000 di € 6.956,29, notificata in data 07/12/2021, per contributi previdenziali, oneri e sanzioni dovuti a in relazione all'anno 2017. Parte_2 L'istate deduceva la infondatezza della pretesa dell'ente, evidenziando di esser titolare di rapporto di lavoro dipendente per il periodo predetto. Adiva, pertanto, questo Tribunale, chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, l'annullamento della cartella impugnata, con ogni conseguente statuizione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute in epigrafe chiedendo il rigetto del ricorso, per le ragioni esposte nelle rispettive memorie.
Veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale.
1 All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., il Tribunale decideva la causa come da presente sentenza.
********** Preliminarmente, deve essere affermata la tempestività dell'opposizione. Invero, va evidenziato che l'accertamento della tempestività dell'opposizione ad avviso di addebito, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n.
13331 del 2001; n. 3947 del 2002).
Nella ipotesi al vaglio deve ritenersi l'ammissibilità della spiegata opposizione, in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato prima dello spirare del termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella, come da documentazione in atti.
In punto di fatto, va evidenziato che, a seguito di controlli effettuati dalla , CP_1 nell'esercizio dei poteri di vigilanza sugli iscritti all'Albo, ex artt. 6.5, 7.4 e 34 del Regolamento Contributi, era emerso che il ricorrente aveva rivestito il ruolo di socio e amministratore unico di – società avente come oggetto sociale attività CP_6 indubbiamente e tipicamente riservate e/o riconducibili alla professione di geometra (Codice Ateco 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali); tale ruolo era risultato incompatibile con la sua posizione di iscritto al solo Albo, essendo in conflitto con le previsioni di legge, statutarie e regolamentari in materia iscrittiva. Il ricorrente, pur riconoscendo di essere iscritto all'Albo dei geometri dal 27/09/2005, e di avere ricoperto la predetta carica, replicava di non avere esercitato la professione di geometra, e che, in ogni caso, il ruolo di socio e amministratore unico di una società operante nel settore edilizio-immobiliare non implicava di per sé l'esercizio effettivo di mansioni tipiche dei geometri;
evidenziava infine, di avere svolto nel periodo in contestazione attività da lavoro dipendente e versato i contributi ad altra gestione previdenziale ( ). CP_7
Il ricorrente, nel ricorso introduttivo non ha sollevato alcuna questione in ordine alla cogenza dell'art. 5 stat. , sulla quale oramai la Corte Suprema si è espressa in maniera Pt_2 inequivocabile. A fondamento della domanda di accertamento negativo, la parte istante non ha argomentato nel senso della non-cogenza dell'art. 5 stat. , bensì sulla totale Pt_2 insussistenza dei presupposti per l'iscrizione forzosa previsti dall'art. 5 medesimo. Difatti, per quanto l'introduzione dell'art. 5 abbia ampliato l'ambito di operatività dell'obbligo di iscrizione, non ha certamente introdotto una automatica estensione dell'obbligo di iscrizione a chiunque fosse iscritto all'albo. Non è sufficiente, per il sorgere dell'obbligo contributivo, la sola iscrizione all'Albo professionale, perché ai sensi dell'art. 5 dello Statuto un geometra che non esercita, neppure in modo sporadico, la libera professione non è tenuto ad iscriversi alla CP_1
Infatti, lo stesso art. 5 prevede che “Sono obbligatoriamente iscritti alla i CP_1 geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione...”. In altre parole, è sempre e comunque necessario che il Geometra iscritto all'albo abbia esercitato la libera professione, anche se in forma del tutto saltuaria. La stessa Suprema
Corte ha evidenziato che “l'iscrizione alla cassa riguarda pur sempre i geometri iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione, mentre è solo mutato
2 l'accertamento delle modalità di esercizio della libera professione, che rileva ai fini contributivi anche se priva dei caratteri di continuità ed esclusività” (Cassazione civile sez. lav. - 19/02/2021, n. 4568). Ciò posto, va rilevato che la questione in esame deve essere valutata alla stregua di quanto sancito dalla Suprema Corte, con sentenza n. 28188 del 2022, peraltro, richiamata dalla stessa resistente. CP_1 La Corte, in fattispecie sovrapponibile alla presente, ha così disposto: “ In tema di
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del Controparte_1 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei CP_7 confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni CP_1 per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.” In particolare, si è riconosciuta la legittimità delle norme relative all'iscrizione alla degli iscritti all'albo e al pagamento dei contributi minimi a CP_1 prescindere dal reddito, essendo tali norme la legittima espressione di esercizio dell'autonomia regolamentare della all'esito della sua privatizzazione. I principi CP_1 enunciati nella citata sentenza sono stati successivamente confermati con numerose ordinanze di questa Corte (Cass. nn. 7820/2022; 4861/2022; 1410/2022; 35481/2021;
28118/2021; 24135/2021; 23628/2021; 23629/2021; 23630/2021; 23631/2021;
23633/2021), sì da esprimere un orientamento pacifico e consolidato e sono applicabili alla fattispecie in esame, in presenza della pacifica iscrizione del ricorrente all'albo dei geometri. Né la mera iscrizione ad altra gestione può ritenersi di per sé ostativa CP_7 all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, posto che una contribuzione alla è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione a CP_1 un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo. l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente al fine dell'obbligatorietà della iscrizione alla , e l'ipotetica natura occasionale dell'esercizio della professione è CP_1 irrilevante ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima. Dall'obbligo di iscrizione alla -previsto dallo Statuto della stessa con CP_1 disposizione, come si è detto, legittima- deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo; l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate dalla , potendo in tal modo la CP_1 CP_1
svolgere i controlli opportuni in ordine alle attività svolte ed ai redditi prodotti. Le CP_1 dette condizioni, sulla base della delibera n. 2/2003 del CdA della , prevedevano CP_1
l'obbligo di presentare l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal ccril, sempre che
l'attività -svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro- rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra”.
3 Occorre, allora, evidenziare che il presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla è stato individuato dall'art. 5 Statuto nell' esercitare “anche CP_1 CP_1 senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”; inoltre, l'iscrizione all'albo professionale costituisce non già un presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla , bensì è fonte di presunzione dell'esercizio della libera professione. CP_1
Spettava al ricorrente, dunque, la prova contraria.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova nelle forme prestabilite, comunicando alla mediante autocertificazione, la cessazione dell'attività di geometra. CP_1
Inoltre, la stessa attività istruttoria non è risultata connotata dal rigore necessario a superare la presunzione di cui si è detto.
Invero, la società di cui il ricorrente è amministratore ha ad oggetto sociale attività riconducibili alla professione di geometra, operando nel settore edilizio-immobiliare, occupandosi della costruzione e vendita di immobili (Codice Ateco 41.2); in particolare il teste , ha dichiarato che la si occupa di “restauro e Testimone_1 CP_6 costruzioni di immobili di pregio” e che “il ricorrente è amministratore e partecipa alla gestione”. Il teste non ha saputo, invece, indicare chi fosse nell'anno di riferimento il direttore tecnico della società e chi, quindi, espletasse le mansioni di geometra all'interno ed in favore della stessa;
ha, peraltro, riferito di essere un collaboratore esterno, che forniva saltuariamente consulenza all'impresa, per cui la dichiarazione non offre alcun supporto probatorio a quanto sostenuto da parte ricorrente.
Non trova corrispondenza, inoltre, quanto dichiarato dal medesimo in merito al numero dei dipendenti impiegati nella società, atteso che il teste ha riferito che “la società occupava circa 2/3 dipendenti sul cantiere”, mentre, dalla visura camerale della CP_6 prodotta dalla a pag.
9-10 vi è indicato che la società occupa 6-7 dipendenti. CP_1 Del tutto irrilevante è anche la dichiarazione resa dall'altro teste, , dal Testimone_2 momento che lo stesso teste ha dichiarato: abbiamo fatto poco insieme. Non so chi si occupasse della parte tecnica…La partecipazione alle gare non sempre implicava la redazione di progetti, non escludendola, quindi, in assoluto. I testi non hanno, inoltre, fornito alcun riferimento temporale, né il ricorrente ha prodotto alcuna documentazione, ad eccezione di una sola fattura di modesto importo, al fine di dimostrare che le attività tecniche, riconducibili alla professione di geometra non erano svolte dal medesimo, ma da soggetti terzi.
Né è stata prodotta dichiarazione datoriale (KAIROS RESTAURI S.R.L. 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali), attestante che il dipendente non svolgesse nelle sue mansioni attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra. Invero, il prelievo contributivo è collegato all'esercizio professionale, inteso, altresì, quale prestazione di attività riconducibili, per la loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, vale a dire per le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solo quelle che con queste non hanno nulla in comune.
Tale ampliamento trova la sua ratio nello sviluppo che ha subito il concetto di esercizio della professione, che va interpretato in senso dinamico, in ragione dell'evoluzione subita dalle specifiche competenze e cognizioni tecniche libero professionali che ha portato all'estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale di ciascuna categoria, cosicché in esse vanno ricomprese non solo le prestazioni tipicamente professionali (ossia le attività riservate agli iscritti negli appositi albi), ma anche le “attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si
4 avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione” (così Cass. n. 5827/2013). Applicando questi principi al caso in esame, deve ritenersi certamente operante la presunzione di svolgimento di attività libero professionale, posto che il ricorrente è amministratore di società il cui oggetto sociale presenta una evidente omogeneità con l'attività propria del geometra, essendo irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate, attesa la obiettiva controvertibilità della materia esaminata e la sussistenza di precedenti difformi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 8.11.2024 Il gdl dott.ssa Marianna Molinario
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