Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/01/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 1674 del 20.10.2022
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro Lombardi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 709/2022 del Ruolo Generale
Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Giulio Insalata Parte_1
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati CP_1
Alessandra Vetri e Marcella Mattia ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede della sua
Avvocatura al Viale Marche n. 14
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.12.2022, ha impugnato parzialmente la sentenza Parte_1
del Tribunale di Brindisi n. 1674 del 20.12.2022, che, in esito alla sua domanda di accertamento del suo diritto a ottenere il riliquidazione della pensione in godimento con inclusione degli emolumenti extramensili, la accoglieva parzialmente condannano l' al pagamento delle spese. CP_1
L'appellante contesta l'entità della liquidazione delle spese, sostenendo che la stessa sarebbe inferiore alla massima riduzione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
delle spese come riliquidate.
Con memoria del 6.6.2023, si è costituito l' che ha contestato l'appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
All'odierna udienza, dopo discussione orale delle parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e va, pertanto, accolto per quanto di ragione.
La liquidazione in € 750,00 delle spese del primo grado operata dal Tribunale di Lecce risulta, infatti, inferiore al parametro applicabile alle cause in materia previdenziale rientranti nello scaglione da €
1.101,00 ad € 5.200,00, non essendo in dubbio che il valore della causa è pari ad € 2.529,89, somma attribuita al con la sentenza impugnata. Pt_1
È pacifico l'orientamento della S.C., che non ritiene legittima una liquidazione inferiore alla massima riduzione del parametro ex DM n. 55/2014, senza un'adeguata motivazione.
Invero, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, (che detta
i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012, regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233 c.c., comma
2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” ( Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., 25/05/2020, n. 9542).
Ne consegue che l'appello va accolto e, pertanto, le spese di primo grado vanno riliquidate, in conformità alla richiesta (subordinata) dell'appellante, in € 1.247,50, in quanto la semplicità delle questioni trattate consente di liquidare le spese del giudizio di primo grado nella misura minima prevista dal D.M. n. 55/2014.
La spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia inferiore ad € 1.100,00 (differenza fra la somma liquidata in primo grado e quella liquidata in questa grado). Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
-definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso dell'11.12.2022 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza del 20.10.2022 n. 1674 del Tribunale di
[...] CP_1
Brindisi, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado liquidate in € 1.247,50, oltre accessori e rimborso spese forfetario del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Giulio Insalata, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetario del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Giulio Insalata.
Riserva il deposito della motivazione entro gg. 60.
Così deciso in Lecce l'11.12.2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott. Gennaro Lombardi