Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/06/2022, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00916/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 142 del 2022, proposto da
MA DE Vecchio, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano De Rosis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2394/2021 resa il 2/9/2021 dall'On.le Tribunale di Lecce e pubblicata il 7/9/2021 a seguito del giudizio iscritto al NRG 2517/2018 promosso da D'IA LO contro Ministero DEla Difesa, munita di attestazione di passaggio in giudicato del 19/10/2021, munita di formula esecutiva il 10/9/2021 e notificata in tale formula il 10/9/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori Nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 2394/21 il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente D’IA LO, delle somme in atti, oltre accessori, spese e competenze di lite, condannando altresì l’Amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dalla controparte, con distrazione in favore dell’avv. M. DE Vecchio, odierno ricorrente.
Tale sentenza è stata ritualmente notificata al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Nella camera di consiglio del 24.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, il suddetto titolo, passato in giudicato, è stato notificato al Ministero della Difesa in data 10.9.2021, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta pronuncia giudiziale.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Difesa di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Lecce n. 2394/21, provvedendo all’integrale pagamento, in favore del ricorrente avv. MA DE Vecchio, delle somme ivi indicate, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Qualora il Ministero della Difesa non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale del Personale Civile, presso il Ministero della Difesa, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Ministero della Difesa di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente avv. MA DE Vecchio, di tutte le somme liquidate in favore di quest’ultimo in virtù di sentenza del Tribunale di Lecce n. 2394/21, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro gg. 90 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale del Personale Civile, presso il Ministero della Difesa, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, senza compenso, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 700 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di parte ricorrente, avv. Stefano De Rosis.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO