Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/08/2025, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05860/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01901/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1901 del 2025, proposto da
Annalisa Castiello, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Castiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica; l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n.6663/2023 depositata il 09 novembre 2023 dal Tribunale di Napoli Sezione Lavoro per recupero somme liquidate a titolo di compensi professionali ed accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’ Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso per ottemperanza all’odierno esame, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 6663/2023, pubblicata in data 9 novembre 2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale di Napoli - sezione lavoro, in accoglimento del ricorso, condannava il Ministero convenuto al pagamento in favore dell’Avv. Annalisa Castiello, quale distrattaria, alla rifusione delle competenze di lite corrispondenti alla complessiva somma di €.1416,06 di cui €.1184,00 per compensi professionali, €.177,60 per spese generali al 15% ed €.54,46 per CPA.
Rappresenta che la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 10 novembre 2023 ed è passata in giudicato e, tuttavia, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione.
Chiede, dunque, che venga ordinato alla amministrazione intimata di dare ottemperanza al giudicato; che in caso di perdurante inerzia sia nominato un commissario ad acta che eventualmente disponga uno speciale ordine di pagamento ai sensi dell’art. 16 del d.l. 669/96 e che sia disposta la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora con liquidazione delle spese a favore della ricorrente.
Il ricorso va accolto rilevato che:
- la sentenza è passata in giudicato e notificata in forma esecutiva in data 10 novembre 2023;
- l’amministrazione soccombente non ha, tuttavia, dato esecuzione al giudicato;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, 1° co., D.L. 669/96;
Va dunque ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato secondo quanto statuito nel titolo portato in esecuzione entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Va accolta la richiesta formulata dalla parte ricorrente di nomina di commissario ad acta per l’eventuale successiva inerzia dell’amministrazione e di individuare tale figura nel Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione con facoltà di delega ad altro dirigente dell'Ufficio il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi trenta giorni l’esecuzione del giudicato.
Va accolta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento di penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza alla sentenza in epigrafe, secondo le precise indicazioni recate nel titolo portato in esecuzione- entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero dell'Istruzione .
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della penalità di mora come precisato in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato, da attribuirsi al procuratore costituito che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO