Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/06/2025, n. 12180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12180 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 12180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06021/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6021 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza del -OMISSIS- finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, cittadino -OMISSIS-, ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza del -OMISSIS- finalizzata ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, emesso in data -OMISSIS-: il tutto dopo l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS-, con il quale all’istante era stata concessa la cittadinanza italiana.
Di contro, con l’impugnato provvedimento, che ha fatto seguito alla trasmissione di preavviso di rigetto in data -OMISSIS-, si è rilevato che, successivamente alla conclusione dell’istruttoria, è emerso che, sulla scorta della nota della Prefettura di -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, il ricorrente ha riportato “ la seguente condanna: - -OMISSIS-: decreto del G.I.P. c/o il Tribunale di -OMISSIS-, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 635, comma 2 n. 1, 625 n. 7, c.p. (danneggiamento) ”; e che, sulla scorta del rapporto informativo della Questura di -OMISSIS- dell’-OMISSIS- sono risultate “ nei confronti del richiedente le seguenti denunce: - -OMISSIS-: violazione amministrativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di -OMISSIS- per ubriachezza, art 688, comma 1 c.p.; - -OMISSIS-: deferito dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS-, per il reato di eccesso abusivo a sistema informativo-telematico, art. 615 ter c.p .”.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico motivo, l’eccesso di potere e la violazione di legge dell’art. 3 della legge 241/1990.
In particolare, il ricorrente ha lamentato che “ la denuncia -OMISSIS- è una mera e semplice violazione amministrativa di cui, tra l’altro, si sconosce l'esito; quanto a quella risalente al -OMISSIS- per la supposta violazione dell’art. 615 ter c,p. (…) non ha ricevuto, ad oggi, alcun riscontro processuale e trattandosi di deferimento di oltre -OMISSIS- orsono è ben plausibile che la Procura territorialmente competente non abbia ritenuto di esercitare l’azione penale ” (cfr. pag. 2); ed ha soggiunto che “ quanto al decreto penale di condanna del -OMISSIS- indicata nel provvedimento non può non sottolinearsi che se si prescinde dalle ipotesi di reato ostative al riconoscimento della cittadinanza, contemplate dall’art. 6, l. n. 92 del 1991, non è possibile però esigere dallo straniero, per riconoscergli la cittadinanza, un quantum di moralità superiore a quella posseduta mediamente dalla collettività nazionale in un dato momento storico, sicché il giudizio sulla integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, sebbene debba tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi ad un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale, del tutto antistorico prima che irrealistico e, perciò, umanamente inesigibile da chiunque, straniero o cittadino che sia ” (cfr. pag. 3).
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno (-OMISSIS-).
Nessuna, ulteriore, memoria è stata depositata in vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 13 giugno 2025; a tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
In linea generale, occorre osservare che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. f) della legge 91/1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; id., 10 gennaio 2011, n. 52; Tar Lazio – Roma, 18 aprile 2012, n. 3547).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio – Roma, 4 giugno 2013, n. 5565), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (cfr. Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; id., sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso concreto, il provvedimento sia legittimo sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti ascritti al ricorrente.
Le denunce del “ -OMISSIS-: violazione amministrativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di -OMISSIS- per ubriachezza, art 688, comma 1 c.p.; - -OMISSIS-: deferito dalla Stazione Carabinieri di -OMISSIS- -OMISSIS-, per il reato di eccesso abusivo a sistema informativo-telematico, art. 615 ter c.p .”, risalgono a quando il ricorrente, nato nel -OMISSIS-, aveva rispettivamente -OMISSIS- e -OMISSIS-; cosicché, non è fondatamente prospettabile che tali condotte si riferiscano “ ad epoca piuttosto remota e non possono che essere annoverate nella categoria “peccati di gioventù” ” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Proprio con riguardo alla notevole risalenza nel tempo di tali circostanze ritenute ostative alla concessione della cittadinanza, si rende necessario rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza (cfr., tra le tante, Tar Lazio, sez. V bis, n. 2643/2022; 2944, 2945 del 2022), il decennio anteriore alla presentazione della domanda costituisce il “periodo di osservazione” in cui devono essere maturati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta, salvi i fatti di particolare gravità che possono essere apprezzati nel loro particolare valore “sintomatico” in quanto anche indicativi di tendenze caratteriali, potendo in tal caso essere considerati anche oltre il decennio (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI n. 52/2011; id., sez. III n. 1726/2019, 5-OMISSIS-1/2019, 4122/2021; TAR Lazio, nn. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr., da ultimo, TAR Lazio, nn. 2643, 2945, 2946, 4469 del 2022 con specifico riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale; nonché TAR Lazio, n. 1833/2015 e 2644/2022).
Nella specie, poi, al ricorrente è stato irrogato in data -OMISSIS- un decreto del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, divenuto esecutivo il -OMISSIS-, “ per i reati di cui agli artt. 635, comma 2 n. 1, 625 n. 7, c.p. (danneggiamento) ”.
Tanto premesso, è consolidato l’orientamento della giurisprudenza a sostegno dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, che si sostanzia nell’esercizio di potere valutativo che “ si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 18 aprile 2012, n. 3547); “ l'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante ” (cfr. TAR Lazio, 4 giugno 2013, n. 5565); cosicché “ la concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello sul piano giuridico di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico ” (cfr. TAR Lazio, 21 novembre 2024, n. 20690).
È, pure, noto che la pubblica Amministrazione non può, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge 92/1991, non può sottrarsi da una valutazione sulla pericolosità, astratta o presunta, del richiedente la cittadinanza senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto e, benché la sua valutazione sia finalizzata a scopi autonomi e diversi da quella del giudice penale che ha concesso la riabilitazione del condannato, non per questo essa può esimersi da una considerazione in concreto del fatto, delle sue modalità, del suo effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto.
Nella specie, il ricorrente non ha allegato alcun elemento (lavorativo, familiare) in grado di poter confutare il quadro valutativo che ha condotto all’emissione del diniego di cittadinanza.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS- aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Giuseppe Licheri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.