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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/09/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 785/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti. Roberta Cusin e Giulia Buratto, elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrente-
contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alessandro Osetto, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente
“Il sig. rinuncia alla domanda avente ad oggetto l'accertamento Parte_1 della cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della IA . Si Per_1 obbliga a corrispondere entro e non oltre il mese di ottobre 2025 la quota di metà della somma di 4.384,00 euro pari all'importo degli assegni arretrati e non pagati.
Spese di lite compensate.
La sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di condanna per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma c.p.c.”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 12-5-2025, chiedeva ai sensi degli Parte_1 artt. 473 bis.29 c.p.c. la modifica della sentenza del 29-1-2010 del Tribunale per i minorenni di Venezia, con la quale – fra le altre cose – era stato accertato l'obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento della IA , nata in [...] 20-8- Per_1
2004 dalla relazione con , mediante la corresponsione della Controparte_1 somma di 300,00 euro mensili, poi ridotta a 200,00 euro dalla Corte d'Appello di
Venezia, adita quale giudice del gravame, e aumentata dalle parti a 250,00 euro a seguito di un accordo transattivo datato 13-3-2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che la IA , completato Per_1 il percorso di studi relativo alla scuola media superiore, aveva cominciato a lavorare regolarmente e da alcuni mesi si era trasferita in Germania, sicché, stante la raggiunta autosufficienza economica della stessa, sussistevano i presupposti per la revoca del proprio obbligo di contribuire al di lei mantenimento.
2. Con decreto depositato il 16-5-2025 la Presidente designava sé stessa giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio per il giorno 5-9-2025.
3. Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30-7-2025,
[...]
contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente in Controparte_1 ordine al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della IA
. In particolare, la convenuta affermava che la IA, dopo il conseguimento Per_1 del diploma di maturità classica, aveva lavorato in Germania con contratto “alla pari” e aveva ricevuto solo rimborsi spese dalla famiglia ospitante. Deduceva inoltre che la IA aveva svolto saltuariamente l'attività di cameriera “a chiamata”
e in data 1-7-2025 si era preiscritta all'Università Ca' Foscari di Venezia, per cui non sussistevano i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre.
La affermava, altresì, che dal mese di maggio 2024 il aveva CP_1 Parte_1 omesso di corrisponderle il contributo al mantenimento della IA, per cui chiedeva in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della somma di 4.110,00 euro, pari all'importo della somma non versata, e la condanna ai sensi dell'art. 96, primo o terzo comma, c.p.c.
4. All'udienza del 5-9-2025, dopo ampia discussione, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Collegio, sicché, il rincorrente rinunciava alla domanda proposta ex art. 473-bis.29 c.p.c. e si obbligava a pagare alla , CP_1 entro il mese di ottobre 2025, l'importo di 2.192,00 euro, pari alla metà della somma di 4.384,00 euro, mentre la convenuta rinunciava alla domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infine, le parti chiedevano la compensazione delle spese processuali. Il collegio, disposta la discussione orale della causa, tratteneva la controversia in decisione.
5. Gli accordi raggiunti dalle parti risultano conformi alla legge e danno luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa del ricorrente e alla domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla misura della somma dovuta dal ricorrente a titolo di arretrati determina la cessazione della materia del contendere sul punto.
6. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate fra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 785/2025 R.G. promossa da
[...]
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero,
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal ricorrente e in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità aggravata;
- dà atto dell'impegno assunto da avente ad oggetto il Parte_1 pagamento in favore di , entro e non oltre il mese di ottobre Controparte_1
2025, della somma di 2.192,00 euro;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 8 settembre 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 785/2025 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti. Roberta Cusin e Giulia Buratto, elettivamente domiciliato come in atti;
- ricorrente-
contro
( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Alessandro Osetto, con domicilio digitale eletto in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: modifica delle condizioni ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e parte resistente
“Il sig. rinuncia alla domanda avente ad oggetto l'accertamento Parte_1 della cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento della IA . Si Per_1 obbliga a corrispondere entro e non oltre il mese di ottobre 2025 la quota di metà della somma di 4.384,00 euro pari all'importo degli assegni arretrati e non pagati.
Spese di lite compensate.
La sig.ra dichiara di rinunciare alla domanda di condanna per lite CP_1 temeraria ai sensi dell'art. 96 primo o terzo comma c.p.c.”
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 12-5-2025, chiedeva ai sensi degli Parte_1 artt. 473 bis.29 c.p.c. la modifica della sentenza del 29-1-2010 del Tribunale per i minorenni di Venezia, con la quale – fra le altre cose – era stato accertato l'obbligo dello stesso di contribuire al mantenimento della IA , nata in [...] 20-8- Per_1
2004 dalla relazione con , mediante la corresponsione della Controparte_1 somma di 300,00 euro mensili, poi ridotta a 200,00 euro dalla Corte d'Appello di
Venezia, adita quale giudice del gravame, e aumentata dalle parti a 250,00 euro a seguito di un accordo transattivo datato 13-3-2018.
A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva che la IA , completato Per_1 il percorso di studi relativo alla scuola media superiore, aveva cominciato a lavorare regolarmente e da alcuni mesi si era trasferita in Germania, sicché, stante la raggiunta autosufficienza economica della stessa, sussistevano i presupposti per la revoca del proprio obbligo di contribuire al di lei mantenimento.
2. Con decreto depositato il 16-5-2025 la Presidente designava sé stessa giudice relatore e fissava l'udienza di comparizione delle parti davanti al collegio per il giorno 5-9-2025.
3. Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 30-7-2025,
[...]
contestava la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente in Controparte_1 ordine al conseguimento dell'autosufficienza economica da parte della IA
. In particolare, la convenuta affermava che la IA, dopo il conseguimento Per_1 del diploma di maturità classica, aveva lavorato in Germania con contratto “alla pari” e aveva ricevuto solo rimborsi spese dalla famiglia ospitante. Deduceva inoltre che la IA aveva svolto saltuariamente l'attività di cameriera “a chiamata”
e in data 1-7-2025 si era preiscritta all'Università Ca' Foscari di Venezia, per cui non sussistevano i presupposti per la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre.
La affermava, altresì, che dal mese di maggio 2024 il aveva CP_1 Parte_1 omesso di corrisponderle il contributo al mantenimento della IA, per cui chiedeva in via riconvenzionale la condanna del ricorrente al pagamento della somma di 4.110,00 euro, pari all'importo della somma non versata, e la condanna ai sensi dell'art. 96, primo o terzo comma, c.p.c.
4. All'udienza del 5-9-2025, dopo ampia discussione, le parti accettavano la proposta conciliativa formulata dal Collegio, sicché, il rincorrente rinunciava alla domanda proposta ex art. 473-bis.29 c.p.c. e si obbligava a pagare alla , CP_1 entro il mese di ottobre 2025, l'importo di 2.192,00 euro, pari alla metà della somma di 4.384,00 euro, mentre la convenuta rinunciava alla domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Infine, le parti chiedevano la compensazione delle spese processuali. Il collegio, disposta la discussione orale della causa, tratteneva la controversia in decisione.
5. Gli accordi raggiunti dalle parti risultano conformi alla legge e danno luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa del ricorrente e alla domanda formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Anche l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alla misura della somma dovuta dal ricorrente a titolo di arretrati determina la cessazione della materia del contendere sul punto.
6. Le spese processuali si dichiarano interamente compensate fra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 785/2025 R.G. promossa da
[...]
, nei confronti di , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero,
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda proposta dal ricorrente e in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta avente ad oggetto il risarcimento del danno da responsabilità aggravata;
- dà atto dell'impegno assunto da avente ad oggetto il Parte_1 pagamento in favore di , entro e non oltre il mese di ottobre Controparte_1
2025, della somma di 2.192,00 euro;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Rovigo, 8 settembre 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco