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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'8.5.2025la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
cod. fisc. – fax: Parte_1 C.F._1
– p.e.c.: con studio in P.IVA_1 Email_1
Napoli alla via Gioachino Rossini n. 22, quale difensore di se medesimo, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. ogni comunicazione e notificazione deve essere effettuata alla pec
Email_1
appellante
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. (CF ) con sede legale in Via E. Q. P.IVA_2
Visconti n. 8 Roma , rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Luciani, (cod.
1 fisc. ; fax 0690236029; posta elettronica C.F._2 certificata ), con domicilio Email_2 digitale eletto presso il recapito di posta elettronica certificata del medesimo difensore, censito presso i pubblici registri, come riportato nella memoria del giudizio di primo grado, appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il giorno 30.11.2023 n. 7253/2023, depositata in Cancelleria il 01.12.2013 nel giudizio recante n. 17353/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/11/2021presso il Tribunale di Napoli, in funzione del giudice del lavoro, l'Avv. , Parte_1 avendo maturato oltre quaranta anni di contribuzione fra attività forense ed in qualità di lavoratore dipendente (pubblico e privato), conveniva in giudizio la Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “l) Accertare e
[...] dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento previdenziale di competenza della determinato con il CP_1 metodo di calcolo retributivo in quanto al momento dell'entrata in vigore della riforma delle modalità di pensionamento in regime di cumulo il ricorrente aveva già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa, conseguentemente annullare gli atti dell' CP_2 convenuto relativi al pensionamento dell'istante nelle parti in cui la
si è determinata Parte_2 ad utilizzare il metodo contributivo per il calcolo della pensione;
2) Ordinare alla di Parte_2 ricalcolare il trattamento previdenziale in favore del ricorrente con il metodo retributivo sin dall'l.
7.2020 e darne comunicazione all'INPS quale ente erogatore, con conseguente condanna al pagamento del nuovo trattamento pensionistico mensile nella misura che si andrà a determinare anche eventualmente in separato giudizio o a mezzo CTU tecnico/contabile che sin da ora si richiede, e condanna al pagamento di tutte le somme arretrate maturate e maturande scaturenti dalla
2 differenza tra l'importo percepito dalla data del pensionamento e quello da percepire, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) In subordine, accertare e dichiarare l'esistenza di un dolo incidente ex art. 1440 cod. civ. nel comportamento tenuto dalla
[...]
nei confronti del ricorrente per non Parte_2 aver informato adeguatamente il medesimo e, conseguentemente, condannare la medesima a risarcire il danno provocato al Pt_2 ricorrente nella misura che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di determinare secondo equità ovvero per mezzo di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare dai singoli ratei di credito e sino al soddisfo;
4) Condannare, altresì, l'Ente convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
Segnatamente il ricorrente esponeva di essere iscritto all'ordine degli Avvocati di Napoli, di svolgere la professione di avvocato dal 1999 e di avere prestato lavoro dipendente prima della libera professione;
di avere chiesto informazioni alla nel settembre 2019 circa la Pt_2 possibilità di ottenere il trattamento pensionistico rappresentando la propria condizione di anzianità contributiva;
di avere ricevuto riscontro con messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2019 dalla Cassa Forense che gli rappresentava che, per ottenere “la pensione anticipata in cumulo: nell'anno 2019, è necessario, per gli uomini, raggiungere il requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (sommando tutti i periodi). […] Per quanto riguarda il sistema di calcolo applicato per definire l'ammontare dell'importo della pensione è necessario specificare che la quota di pensione liquidata da
[...] in regime di cumulo è assoggettata al calcolo retributivo ex artt. CP_1
3, 4 e 6 del Regolamento delle prestazioni previdenziali nel caso in cui mediante l'istituto del cumulo si raggiunga l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Viceversa, qualora mediante il cumulo raggiunga un'anzianità contributiva complessiva inferiore a quella prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia sarà applicato il calcolo contributivo ex Legge 335/1995”; di avere presentato istanza per ottenere il trattamento pensionistico anticipato in regime di cumulo;
che in riscontro, in data 18 giugno 2020 con Nota del 24 giugno 2020, prot. 194811 la rappresentava che, fino all'anno 2018, la Pt_2 posizione del ricorrente non presentava irregolarità e che la Pt_2
3 aveva avviato le interlocuzioni con l'INPS per la gestione del meccanismo di cumulo;
che con Nota del 7 ottobre 2020, prot. 158526/ar, la rappresentava che “in base ai dati rilevati dal Pt_2 sito web INPS, alla data odierna”, egli aveva “maturato i requisiti minimi richiesti per l'accesso alla prestazione in oggetto a decorrere dal 01.07.2020” ed in seguito lo invitava “a comunicare il reddito professionale netto ai fini IRPEF ed il volume d'affari ai fini dell'IVA relativo all'anno 2020 necessari per il calcolo del trattamento pensionistico e l'aggiornamento della verifica contributiva, tramite la compilazione dell'allegato modulo”; che con Nota del 9 ottobre 2020, prot. 158526/ar, la rappresentava che, a “seguito Pt_2 dell'approvazione del nuovo regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo (visionabile nel sito www.cassaforense.it – sezione documentazione – normativa – statuto e regolamenti), la quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata in cumulo a carico di è determinata con il CP_1 metodo di calcolo retributivo (art. 4 Regolamento delle Prestazioni) qualora il richiedente abbia interamente maturato presso la scrivente i requisiti contributivi di cui all'art. 2 comma 1 del citato Pt_2
Regolamento (nel Suo caso 35 anni)”, aggiungendo che, “considerato che Ella, ha maturato al 2020, n. 22 anni di iscrizione alla la Pt_2
Sua pensione sarà determinata con il metodo di calcolo contributivo;
tale quota, non potrà comunque essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche”, precisando altresì che, “Da un'ipotesi di pensione in totalizzazione, scaturisce, alla data odierna, un importo annuo lordo pari a circa € 14.300,00”; che con Nota del 21 ottobre 2020 la rappresentava Pt_2 che il ricorrente aveva maturato un debito contributivo pari a € 52.308,39, da liquidare entro il 31 dicembre 2020 e che in pari data il ricorrente rappresentava alla di aver ottenuto una dilazione Pt_2 connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19 del debito contributivo maturata;
che in data 29 gennaio 2021 la Pt_2 rappresentava l'ammissione del ricorrente alla pensione anticipata con cumulo previdenziale, segnalando che “il calcolo dell'importo di pensione a carico della era stato “determinato come CP_1 stabilito dall'art. 3 del Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo”, con la precisazione che “il calcolo è stato effettuato
4 sulla base degli anni di iscrizione alla coperti da integrale Pt_2 contribuzione dal 1999 al 2019”; che con Nota del 30 gennaio 2021 il ricorrente chiedeva indicazioni sul sistema di calcolo adottato dalla e sulla possibilità di ottenere il ricalcolo della pensione CP_1
a seguito di ulteriori versamenti contributivi;
che con Nota del 1° febbraio 2021, prot. 158526/ar, la rappresentava al ricorrente Pt_2 che “il calcolo pensionistico del pro quota è stato determinato Pt_2 secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del Regolamento per le prestazioni in regime di cumulo, sulla base degli anni di iscrizione dal 1999 al 2019” e che la rideterminazione sarebbe stata possibile “a decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento delle somme relative all'anno 2020”; che ad avvenuto pagamento, la Pt_2
- con comunicazione del 22.1.2021- lo informava che l'istanza di pensione sarebbe stata sottoposta alla Giunta Esecutiva del 25.1.2021 e con successiva comunicazione del 29.1.2021 gli comunicava che la Giunta aveva deliberato l'ammissione alla pensione anticipata in cumulo ed indicava il trattamento lordo mensile, distinguendo la parte a carico della CF e quella a carico dell'INPS ( € 1.093,84 e INPS € 1.277,76), confermata CP_1 anche dalla comunicazione dell'INPS datata 28.1.2021; che il ricorrente richiedeva quindi nuovamente quale sistema di calcolo fosse stato utilizzato (v. copia pec del 30.1.21 allegata); che con comunicazione dell'1.2.21 la rispondeva che il calcolo CP_1 pensionistico è stato determinato secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del Regolamento (v. copia comunicazione allegata); che egli, ritenuta erronea ed illegittima l'applicazione del sistema contributivo, da parte della aveva proposto reclamo alla in Pt_2 CP_1 data 24/02/2021 deducendo sostanzialmente che, avendo già maturato precedentemente all'entrata in vigore della riforma l'anzianità contributiva necessaria per poter usufruire del pensionamento in cumulo con l'applicazione del metodo di calcolo retributivo, gli dovesse essere applicato il predetto metodo di calcolo anziché quello, molto meno favorevole, c.d. contributivo utilizzato dall'ente previdenziale;
che il 26 agosto 2021 la gli CP_1 aveva comunicato la delibera n. 376 con la quale veniva rigettato il reclamo sul presupposto che il nuovo Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo di cui alla delibera del Comitato dei
5 Delegati della del 25 ottobre 2019, che prevede CP_1
l'adozione del solo metodo contributivo, ai sensi dell'art. 5 del medesimo testo regolamentare, si applica alle domande di pensione in cumulo presentate successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta a seguito della pubblicazione, per estratto, nella G.U. del 5.6.2020 n. 142 dell'approvazione ministeriale e che pertanto, essendo stata l'istanza di pensionamento in cumulo presentata in data 16.6.2020, era stato applicato il metodo di calcolo contributivo (v. copia comunicazione e copia delibera n. 376 in atti).
Con la sentenza gravata n. 7253/2023 pubblicata il 01.12.2023 il primo giudice respingeva il ricorso ritenendolo infondato.
In particolare l'iter argomentativo del Tribunale è stato il seguente: focalizzato l'oggetto del giudizio nell'accertamento della fondatezza della pretesa di parte ricorrente di vedersi calcolata la quota di pensione anticipata a carico della con il criterio di calcolo Pt_2 retributivo in disapplicazione del Regolamento 2020, in forza dell'invocato principio del pro rata, sulla scorta del fatto che il disposto regolamentare fosse entrato in vigore il 5.6.2020 successivamente al suo diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo che sarebbe maturato nel 2019 e quindi che il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente fosse una pensione anticipata in regime di cumulo che richiede solamente la sussistenza del requisito di anzianità contributiva;
vista e applicata la normativa di riferimento, segnatamente la Legge 228/2012 art. 1 comma 239 e ss. “….i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-
6 legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto”, estesa anche, dal 01.01.2017, agli iscritti agli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/94 e 103/96 dalla Legge 232/2016 art. 1 comma 195; art. 1, comma 245 “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”; art. 1, comma 246 “Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239…”; preso atto che il cumulo consente di sommare, gratuitamente, i contributi per il diritto alla pensione, che nella fattispecie è una pensione di anzianità per cui occorre il solo requisito dell'anzianità contributiva ex art. 24 comma 10 L. 214/2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita che per gli anni 2019 e 2020, per gli uomini, è pari a 43 anni e 3 mesi (già adeguati), prescindendo dall'età anagrafica;
visto il Regolamento delle Prestazioni Previdenziali 2020 entrato in vigore il 5.6.2020 che, pur disponendo quale criterio generale di liquidazione delle prestazioni “in cumulo” quello contributivo (di cui all'art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali del 26.6.2015, approvato con Ministeriale del 30.5.2016, GU del 21.6.2016, d'ora in avanti anche solo Regolamento 2016), prevede tuttavia che ove il richiedente abbia interamente maturato presso la i requisiti contributivi di cui all'art. CP_1
2, comma 1 del Regolamento 2016, il metodo di calcolo applicato sia quello dell'art. 4 Regolamento 2016, ossia quello retributivo;
prestata adesione alla sentenza del Tribunale di Verona n. 320/2023 pubbl. il 13/06/2023, relativa ad una fattispecie analoga, ed alle argomentazioni ivi esposte secondo cui “il Regolamento 2020 appare 7 aver tenuto presente il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate e tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, considerando l'esigenza di equilibrio finanziario di lungo termine: disponendo quale criterio generale di liquidazione delle prestazioni “in cumulo” quello contributivo (di cui all'art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali del 26.6.2015, approvato con Ministeriale del 30.5.2016, GU del 21.6.2016, d'ora in avanti anche solo Regolamento 2016), prevede tuttavia che ove il richiedente abbia interamente maturato presso la i requisiti contributivi di CP_1 cui all'art. 2, comma 1 del Regolamento 2016, il metodo di calcolo applicato sia quello dell'art. 4 Regolamento 2016, ossia quello retributivo. Tale precisazione ha chiarito una disposizione che si ritiene già presente, seppur effettivamente non del tutto chiara, nella circolare della Cassa 2/2017, richiamata dalla , con riferimento alla prima Pt_2 applicazione, dal 2017, della nuova normativa del cumulo, in relazione alla disciplina precedente all'entrata in vigore del Regolamento 2020. Per quanto rileva si legge a pag. 5 della predetta circolare: “Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di in rapporto ai corrispondenti periodi di CP_1 iscrizione maturati presso l'Ente, si farà riferimento alle regole seguenti: a) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni al 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall'art. 3, dall'art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall'art. 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali;
b) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni)”. Tale interpretazione è peraltro coerente con l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario della , evitando effetti distorsivi Pt_2 quali deriverebbero dall'applicazione del calcolo retributivo a carico della per coloro che hanno versato la maggior parte dei contributi Pt_2 ad altra gestione. Corretta, dunque, appare l'applicazione dell'art. 8 del Regolamento 2016 che prevede il calcolo contributivo per coloro che, raggiunto il requisito anagrafico, non abbiano maturato l'anzianità (di
8 contribuzione alla prevista dall'art. 2 del medesimo Pt_2 regolamento;
ritenuto che “anche se il ricorrente avesse presentato domanda di pensione anticipata in cumulo, prima dell'entrata in vigore del Regolamento 2020, avendo maturato il 14 settembre 2019, 42 anni e 10 mesi di contribuzione (di cui 20 anni e 10 mesi di contribuzione alla
, considerando l'età di 64 anni, avrebbe avuto comunque diritto Pt_2 alla pensione anticipata con il calcolo contributivo di cui all'art. 8”, rigettava il ricorso compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta decisione propone appello l'Avv. Parte_1 con atto del 13.03.2024 lamentando l'omessa rilevazione da parte del giudice del contrasto tra il dettato normativo della legge 228/2012 e quello regolamentare della che, ove emerso e CP_1 considerato, avrebbe portato all'accoglimento delle ragioni di cui al ricorso e, quindi, all'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate e, dunque, in estrema sintesi, all'accertamento e alla dichiarazione del suo diritto ad ottenere il trattamento previdenziale di competenza della determinato con il metodo di calcolo CP_1 retributivo in quanto al momento dell'entrata in vigore della riforma delle modalità di pensionamento in regime di cumulo il ricorrente aveva già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa.
Reitera la domanda di accertamento e dichiarazione dell'esistenza di un dolo incidente ex art. 1440 cod.civ. ravvisato nel comportamento tenuto dalla nei Parte_2 suoi confronti per non aver informato adeguatamente il medesimo e, conseguentemente, di condanna della al risarcimento del danno Pt_2 provocato al ricorrente secondo equità ovvero per mezzo di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare dai singoli ratei di credito e sino al soddisfo.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame del CP_1 tutto infondato e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
9 Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare l'appellante evidenzia che il diritto quesito
“pensionistico” deve essere valutato con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione.
Tenuto presente che tale è l'ottica dalla quale muovono le critiche dell'appellante, deve dirsi che l'oggetto del contendere attiene al criterio di liquidazione della prestazione in cumulo applicato dalla per la quota di sua competenza rispetto all'epoca di CP_1 entrata in vigore del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali 2020 entrato in vigore il 5.6.2020, alla Legge 228/2012, alla data di presentazione dell'istanza da parte dell'odierno appellante (18 giugno 2020) e a quella di maturazione del diritto all'accesso al pensionamento (Settembre 2019).
Premesso in fatto che non sono in contestazione i periodi di contribuzione sia sotto il profilo temporale che sotto quello dell'effettivo versamento, si rileva che:
L'art. 3 del Regolamento stabilisce espressamente che:
“la quota delle pensioni in cumulo a carico della è CP_1 determinata con il criterio di calcolo di cui all'art. to delle Prestazioni Previdenziali e, per la sola quota modulare, di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento”;
“La quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata ex art. 1, lettera b) in cumulo a carico di è determinata con CP_1 il metodo di cui all'art. 4 del regola stazioni qualora il richiedente abbia interamente maturato presso i CP_1 requisiti contributivi di cui all'art. 2 del citato Regola
L'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, modificato dalla legge n. 232/2016, prevede che: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
10 obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.”
I successivi commi 241 e 243 stabiliscono che “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto...” e che “La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.”
L'istituto del cumulo, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2013 - legge n. 228 del 24/12/2012 - consente, dunque, a tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, ivi inclusa la gestione separata e le forme sostitutive ed
11 esclusive della stessa, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Tale facoltà poteva essere esercitata qualora i richiedenti non fossero già titolari di trattamento pensionistico e non avessero maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione in una delle predette gestioni. Inoltre, i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni potevano essere oggetto di cumulo esclusivamente se finalizzati al perfezionamento del diritto per il trattamento di vecchiaia ovvero per i trattamenti di inabilità o per la pensione indiretta.
L'art. 1, comma 195, lett. a), della Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha integrato tale normativa, prevedendo l'estensione del cumulo agli Enti di previdenza ex D.Lgs. 509/1994, e così disponendo
“Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”. 12 La facoltà di cumulo può, dunque, essere esercitata a condizione che il soggetto istante abbia maturato: i requisiti anagrafico contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, pari, nel 2020, a 67 anni per gli uomini nonché ad almeno 20 anni di contribuzione (art. 24, commi 6 e 7, L. 214/2011) o, in alternativa, l'anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art. 24, comma 10, L. 214/2011); oppure i requisiti per la liquidazione dei trattamenti per inabilità; i requisiti per la liquidazione dei trattamenti ai superstiti di assicurato deceduto.
Il su riportato comma 239 va, poi, coordinato con il successivo comma 241, ai sensi del quale “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”. Il comma 243 prevede “La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239”.
Ancora al comma 245 si legge: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
A sua volta, il comma 246 prevede: “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
13 Come si è visto, il Legislatore ha regolamentato il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali fornendo un insieme di indicazioni e partendo dal presupposto che i singoli metodi di calcolo non avrebbero potuto assicurare il trattamento pensionistico per assenza dei requisiti ordinariamente previsti presso ciascun ente, laddove con tale novella legislativa i periodi assicurativi, cumulati tra loro e pro quota, diventano idonei ad assicurare il trattamento.
In particolare, per quello che qui interessa, visto l'art. 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della in CP_1 vigore dal 2015, con riguardo alle istanze avanzate dal 2019, alla data di presentazione della domanda di pensione in cumulo di due distinti Enti Previdenziali ( e INPS), 16 giugno 2020, CP_1
l'Appellante non aveva maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (69 anni di età e 34 anni di iscrizione e contribuzione) ergo la quota, nel regime di cumulo richiesto, non avrebbe potuto essere calcolata secondo il metodo retributivo.
Ciò trova ragione nel Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in regime di cumulo (Regolamento 2020) adottato dalla CP_1 secondo le prerogative della propria autonomia e in attuazione delle disposizioni di legge che, come ipotesi generale, in regime di cumulo, prevede la corresponsione della quota di pensione calcolata secondo il criterio contributivo (art. 8 e art. 4 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali).
Sul punto deve darsi atto che la ha puntualmente e CP_1 tempestivamente informato l'odierno ricorrente, come documentato e dedotto in atti e non contestato, sicché priva di fondamento è la doglianza che ravvisa un dolo incidente ex art. 1440 cod. civ. a carico della per non avere fornito informazioni adeguate quando Pt_2 richiesta.
Analoga considerazione vale per tutto quanto contestato dall'appellante circa l'autonomia normativa delle casse previdenziali dei liberi professionisti, la dedotta “violazione del co. 12 dell'art. 3 della l. 135/95”, nonché l'asserita prospettazione di profili di incostituzionalità del loro agire legislativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché porterebbe a soluzioni
14 diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale”.
Non può ritenersi fondato l'assunto della difesa attorea secondo cui il Regolamento di previdenza della avendo natura CP_1 regolamentare, non può prevalere su una fonte normativa primaria, quale la legge n. 135 del 1995, prospettandosi altrimenti la violazione degli artt. 3 e 76 Cost. .
Tale tesi non appare condivisibile.
In tema di cumulo contributivo, l'art. 1, comma 245, della l. n. 228 del 2012 prevede, infatti, che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”; è poi la stessa legge che, come inoltre già ricordato, sulla base del precedente comma 241, presuppone, in caso di cumulo contributivo, il possesso dei requisiti anagrafici e di contribuzione e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto non apparendo di conseguenza prospettabile alcun contrasto tra la richiamata fonte regolamentare e le fonti normative primarie.
Legittima, dunque, si configura la normativa regolamentare con cui le Casse, a seguito dell'estensione anche ai liberi professionisti nel 2017 della possibilità di accedere al cumulo, hanno dato attuazione alla legge coordinandola con le disposizioni contenute nel Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in regime di cumulo (Regolamento 2020) e segnatamente della Delibera del Comitato dei Delegati del 21.12.2018 come modificata in data 25.10.2019 approvato con Ministeriale del 19.5.2020 pubblicato su G.U. Serie Generale n. 142 del 5.6.20 per dare attuazione alla normativa di legge sui trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi
15 assicurativi con cui si è previsto che la pensione anticipata in regime di cumulo a carico della è calcolata secondo il metodo CP_1 contributivo di cui all'art. 4 del Regolamento di Previdenza nell'ipotesi in cui il soggetto interessato abbia conseguito i requisiti anagrafico contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, pari, nel 2020, a 67 anni per gli uomini nonché ad almeno 20 anni di contribuzione (art. 24, commi 6 e 7, L. 214/2011) o, in alternativa, l'anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art. 24, comma 10, L. 214/2011).
La Delibera del Comitato dei Delegati del 21.12.2018 come modificata in data 25.10.2019 approvato con Ministeriale del 19.5.2020 pubblicato su G.U. Serie Generale n. 142 del 5.6.20 è stata adottata, dunque, dalla proprio in virtù della autonomia CP_1 normativa di cui gode, posto che “per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 gennaio 2007 in poi trova applicazione la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni” (Cass. SS.UU. 17742/15).
Alla luce di tutto quanto sopra corretta deve ritenersi la decisione impugnata che ha ritenuto non fondata l'istanza dell'Avv.
[...]
di sentire dichiarare il suo diritto ad ottenere il trattamento Parte_1 previdenziale di competenza della Cassa determinato con il CP_1 metodo di calcolo retributivo, con condanna dell'Ente a ricalcolare il trattamento previdenziale in favore del ricorrente con il metodo retributivo sin dall'l.7.2020.
Al rigetto di siffatta istanza consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria attesa la correttezza del comportamento della Pt_2
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto
16 dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto-
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO. CONDANNA L'APPELLANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDTE IN COMPLESSIVE EURO 3000,00 OLTRE IVA, CPA E RIMBORSO FORFETTARIO, SE DOVUTO.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto-
Il Presidente est
(dr. Anna Carla Catalano)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'udienza dell'8.5.2025la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 581/2024 del ruolo generale lavoro
TRA
cod. fisc. – fax: Parte_1 C.F._1
– p.e.c.: con studio in P.IVA_1 Email_1
Napoli alla via Gioachino Rossini n. 22, quale difensore di se medesimo, ai sensi dell'articolo 86 c.p.c. ogni comunicazione e notificazione deve essere effettuata alla pec
Email_1
appellante
CONTRO
, in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t. (CF ) con sede legale in Via E. Q. P.IVA_2
Visconti n. 8 Roma , rapp.ta e difesa dall'Avv. Massimo Luciani, (cod.
1 fisc. ; fax 0690236029; posta elettronica C.F._2 certificata ), con domicilio Email_2 digitale eletto presso il recapito di posta elettronica certificata del medesimo difensore, censito presso i pubblici registri, come riportato nella memoria del giudizio di primo grado, appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli il giorno 30.11.2023 n. 7253/2023, depositata in Cancelleria il 01.12.2013 nel giudizio recante n. 17353/2021, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/11/2021presso il Tribunale di Napoli, in funzione del giudice del lavoro, l'Avv. , Parte_1 avendo maturato oltre quaranta anni di contribuzione fra attività forense ed in qualità di lavoratore dipendente (pubblico e privato), conveniva in giudizio la Controparte_1 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “l) Accertare e
[...] dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il trattamento previdenziale di competenza della determinato con il CP_1 metodo di calcolo retributivo in quanto al momento dell'entrata in vigore della riforma delle modalità di pensionamento in regime di cumulo il ricorrente aveva già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa, conseguentemente annullare gli atti dell' CP_2 convenuto relativi al pensionamento dell'istante nelle parti in cui la
si è determinata Parte_2 ad utilizzare il metodo contributivo per il calcolo della pensione;
2) Ordinare alla di Parte_2 ricalcolare il trattamento previdenziale in favore del ricorrente con il metodo retributivo sin dall'l.
7.2020 e darne comunicazione all'INPS quale ente erogatore, con conseguente condanna al pagamento del nuovo trattamento pensionistico mensile nella misura che si andrà a determinare anche eventualmente in separato giudizio o a mezzo CTU tecnico/contabile che sin da ora si richiede, e condanna al pagamento di tutte le somme arretrate maturate e maturande scaturenti dalla
2 differenza tra l'importo percepito dalla data del pensionamento e quello da percepire, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) In subordine, accertare e dichiarare l'esistenza di un dolo incidente ex art. 1440 cod. civ. nel comportamento tenuto dalla
[...]
nei confronti del ricorrente per non Parte_2 aver informato adeguatamente il medesimo e, conseguentemente, condannare la medesima a risarcire il danno provocato al Pt_2 ricorrente nella misura che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di determinare secondo equità ovvero per mezzo di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare dai singoli ratei di credito e sino al soddisfo;
4) Condannare, altresì, l'Ente convenuto al pagamento delle spese ed onorari di giudizio”.
Segnatamente il ricorrente esponeva di essere iscritto all'ordine degli Avvocati di Napoli, di svolgere la professione di avvocato dal 1999 e di avere prestato lavoro dipendente prima della libera professione;
di avere chiesto informazioni alla nel settembre 2019 circa la Pt_2 possibilità di ottenere il trattamento pensionistico rappresentando la propria condizione di anzianità contributiva;
di avere ricevuto riscontro con messaggio di posta elettronica del 23 settembre 2019 dalla Cassa Forense che gli rappresentava che, per ottenere “la pensione anticipata in cumulo: nell'anno 2019, è necessario, per gli uomini, raggiungere il requisito di anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi (sommando tutti i periodi). […] Per quanto riguarda il sistema di calcolo applicato per definire l'ammontare dell'importo della pensione è necessario specificare che la quota di pensione liquidata da
[...] in regime di cumulo è assoggettata al calcolo retributivo ex artt. CP_1
3, 4 e 6 del Regolamento delle prestazioni previdenziali nel caso in cui mediante l'istituto del cumulo si raggiunga l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Viceversa, qualora mediante il cumulo raggiunga un'anzianità contributiva complessiva inferiore a quella prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia sarà applicato il calcolo contributivo ex Legge 335/1995”; di avere presentato istanza per ottenere il trattamento pensionistico anticipato in regime di cumulo;
che in riscontro, in data 18 giugno 2020 con Nota del 24 giugno 2020, prot. 194811 la rappresentava che, fino all'anno 2018, la Pt_2 posizione del ricorrente non presentava irregolarità e che la Pt_2
3 aveva avviato le interlocuzioni con l'INPS per la gestione del meccanismo di cumulo;
che con Nota del 7 ottobre 2020, prot. 158526/ar, la rappresentava che “in base ai dati rilevati dal Pt_2 sito web INPS, alla data odierna”, egli aveva “maturato i requisiti minimi richiesti per l'accesso alla prestazione in oggetto a decorrere dal 01.07.2020” ed in seguito lo invitava “a comunicare il reddito professionale netto ai fini IRPEF ed il volume d'affari ai fini dell'IVA relativo all'anno 2020 necessari per il calcolo del trattamento pensionistico e l'aggiornamento della verifica contributiva, tramite la compilazione dell'allegato modulo”; che con Nota del 9 ottobre 2020, prot. 158526/ar, la rappresentava che, a “seguito Pt_2 dell'approvazione del nuovo regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo (visionabile nel sito www.cassaforense.it – sezione documentazione – normativa – statuto e regolamenti), la quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata in cumulo a carico di è determinata con il CP_1 metodo di calcolo retributivo (art. 4 Regolamento delle Prestazioni) qualora il richiedente abbia interamente maturato presso la scrivente i requisiti contributivi di cui all'art. 2 comma 1 del citato Pt_2
Regolamento (nel Suo caso 35 anni)”, aggiungendo che, “considerato che Ella, ha maturato al 2020, n. 22 anni di iscrizione alla la Pt_2
Sua pensione sarà determinata con il metodo di calcolo contributivo;
tale quota, non potrà comunque essere inferiore a quella prevista in caso di totalizzazione ex D. Lgs. 42/2006 e successive modifiche”, precisando altresì che, “Da un'ipotesi di pensione in totalizzazione, scaturisce, alla data odierna, un importo annuo lordo pari a circa € 14.300,00”; che con Nota del 21 ottobre 2020 la rappresentava Pt_2 che il ricorrente aveva maturato un debito contributivo pari a € 52.308,39, da liquidare entro il 31 dicembre 2020 e che in pari data il ricorrente rappresentava alla di aver ottenuto una dilazione Pt_2 connessa all'emergenza epidemiologica da Covid 19 del debito contributivo maturata;
che in data 29 gennaio 2021 la Pt_2 rappresentava l'ammissione del ricorrente alla pensione anticipata con cumulo previdenziale, segnalando che “il calcolo dell'importo di pensione a carico della era stato “determinato come CP_1 stabilito dall'art. 3 del Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo”, con la precisazione che “il calcolo è stato effettuato
4 sulla base degli anni di iscrizione alla coperti da integrale Pt_2 contribuzione dal 1999 al 2019”; che con Nota del 30 gennaio 2021 il ricorrente chiedeva indicazioni sul sistema di calcolo adottato dalla e sulla possibilità di ottenere il ricalcolo della pensione CP_1
a seguito di ulteriori versamenti contributivi;
che con Nota del 1° febbraio 2021, prot. 158526/ar, la rappresentava al ricorrente Pt_2 che “il calcolo pensionistico del pro quota è stato determinato Pt_2 secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 4, del Regolamento per le prestazioni in regime di cumulo, sulla base degli anni di iscrizione dal 1999 al 2019” e che la rideterminazione sarebbe stata possibile “a decorrere dal primo giorno del mese successivo al versamento delle somme relative all'anno 2020”; che ad avvenuto pagamento, la Pt_2
- con comunicazione del 22.1.2021- lo informava che l'istanza di pensione sarebbe stata sottoposta alla Giunta Esecutiva del 25.1.2021 e con successiva comunicazione del 29.1.2021 gli comunicava che la Giunta aveva deliberato l'ammissione alla pensione anticipata in cumulo ed indicava il trattamento lordo mensile, distinguendo la parte a carico della CF e quella a carico dell'INPS ( € 1.093,84 e INPS € 1.277,76), confermata CP_1 anche dalla comunicazione dell'INPS datata 28.1.2021; che il ricorrente richiedeva quindi nuovamente quale sistema di calcolo fosse stato utilizzato (v. copia pec del 30.1.21 allegata); che con comunicazione dell'1.2.21 la rispondeva che il calcolo CP_1 pensionistico è stato determinato secondo quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del Regolamento (v. copia comunicazione allegata); che egli, ritenuta erronea ed illegittima l'applicazione del sistema contributivo, da parte della aveva proposto reclamo alla in Pt_2 CP_1 data 24/02/2021 deducendo sostanzialmente che, avendo già maturato precedentemente all'entrata in vigore della riforma l'anzianità contributiva necessaria per poter usufruire del pensionamento in cumulo con l'applicazione del metodo di calcolo retributivo, gli dovesse essere applicato il predetto metodo di calcolo anziché quello, molto meno favorevole, c.d. contributivo utilizzato dall'ente previdenziale;
che il 26 agosto 2021 la gli CP_1 aveva comunicato la delibera n. 376 con la quale veniva rigettato il reclamo sul presupposto che il nuovo Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo di cui alla delibera del Comitato dei
5 Delegati della del 25 ottobre 2019, che prevede CP_1
l'adozione del solo metodo contributivo, ai sensi dell'art. 5 del medesimo testo regolamentare, si applica alle domande di pensione in cumulo presentate successivamente alla sua entrata in vigore, avvenuta a seguito della pubblicazione, per estratto, nella G.U. del 5.6.2020 n. 142 dell'approvazione ministeriale e che pertanto, essendo stata l'istanza di pensionamento in cumulo presentata in data 16.6.2020, era stato applicato il metodo di calcolo contributivo (v. copia comunicazione e copia delibera n. 376 in atti).
Con la sentenza gravata n. 7253/2023 pubblicata il 01.12.2023 il primo giudice respingeva il ricorso ritenendolo infondato.
In particolare l'iter argomentativo del Tribunale è stato il seguente: focalizzato l'oggetto del giudizio nell'accertamento della fondatezza della pretesa di parte ricorrente di vedersi calcolata la quota di pensione anticipata a carico della con il criterio di calcolo Pt_2 retributivo in disapplicazione del Regolamento 2020, in forza dell'invocato principio del pro rata, sulla scorta del fatto che il disposto regolamentare fosse entrato in vigore il 5.6.2020 successivamente al suo diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo che sarebbe maturato nel 2019 e quindi che il trattamento pensionistico richiesto dal ricorrente fosse una pensione anticipata in regime di cumulo che richiede solamente la sussistenza del requisito di anzianità contributiva;
vista e applicata la normativa di riferimento, segnatamente la Legge 228/2012 art. 1 comma 239 e ss. “….i soggetti iscritti a due o piu' forme di assicurazione obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facolta' puo' essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-
6 legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianita' contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per la liquidazione dei trattamenti per inabilita' e ai superstiti di assicurato deceduto”, estesa anche, dal 01.01.2017, agli iscritti agli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 509/94 e 103/96 dalla Legge 232/2016 art. 1 comma 195; art. 1, comma 245 “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”; art. 1, comma 246 “Per la determinazione dell'anzianita' contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239…”; preso atto che il cumulo consente di sommare, gratuitamente, i contributi per il diritto alla pensione, che nella fattispecie è una pensione di anzianità per cui occorre il solo requisito dell'anzianità contributiva ex art. 24 comma 10 L. 214/2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita che per gli anni 2019 e 2020, per gli uomini, è pari a 43 anni e 3 mesi (già adeguati), prescindendo dall'età anagrafica;
visto il Regolamento delle Prestazioni Previdenziali 2020 entrato in vigore il 5.6.2020 che, pur disponendo quale criterio generale di liquidazione delle prestazioni “in cumulo” quello contributivo (di cui all'art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali del 26.6.2015, approvato con Ministeriale del 30.5.2016, GU del 21.6.2016, d'ora in avanti anche solo Regolamento 2016), prevede tuttavia che ove il richiedente abbia interamente maturato presso la i requisiti contributivi di cui all'art. CP_1
2, comma 1 del Regolamento 2016, il metodo di calcolo applicato sia quello dell'art. 4 Regolamento 2016, ossia quello retributivo;
prestata adesione alla sentenza del Tribunale di Verona n. 320/2023 pubbl. il 13/06/2023, relativa ad una fattispecie analoga, ed alle argomentazioni ivi esposte secondo cui “il Regolamento 2020 appare 7 aver tenuto presente il principio del pro rata, in relazione alle anzianità già maturate e tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni, considerando l'esigenza di equilibrio finanziario di lungo termine: disponendo quale criterio generale di liquidazione delle prestazioni “in cumulo” quello contributivo (di cui all'art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali del 26.6.2015, approvato con Ministeriale del 30.5.2016, GU del 21.6.2016, d'ora in avanti anche solo Regolamento 2016), prevede tuttavia che ove il richiedente abbia interamente maturato presso la i requisiti contributivi di CP_1 cui all'art. 2, comma 1 del Regolamento 2016, il metodo di calcolo applicato sia quello dell'art. 4 Regolamento 2016, ossia quello retributivo. Tale precisazione ha chiarito una disposizione che si ritiene già presente, seppur effettivamente non del tutto chiara, nella circolare della Cassa 2/2017, richiamata dalla , con riferimento alla prima Pt_2 applicazione, dal 2017, della nuova normativa del cumulo, in relazione alla disciplina precedente all'entrata in vigore del Regolamento 2020. Per quanto rileva si legge a pag. 5 della predetta circolare: “Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di in rapporto ai corrispondenti periodi di CP_1 iscrizione maturati presso l'Ente, si farà riferimento alle regole seguenti: a) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni al 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall'art. 3, dall'art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall'art. 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali;
b) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni)”. Tale interpretazione è peraltro coerente con l'obiettivo di garantire l'equilibrio finanziario della , evitando effetti distorsivi Pt_2 quali deriverebbero dall'applicazione del calcolo retributivo a carico della per coloro che hanno versato la maggior parte dei contributi Pt_2 ad altra gestione. Corretta, dunque, appare l'applicazione dell'art. 8 del Regolamento 2016 che prevede il calcolo contributivo per coloro che, raggiunto il requisito anagrafico, non abbiano maturato l'anzianità (di
8 contribuzione alla prevista dall'art. 2 del medesimo Pt_2 regolamento;
ritenuto che “anche se il ricorrente avesse presentato domanda di pensione anticipata in cumulo, prima dell'entrata in vigore del Regolamento 2020, avendo maturato il 14 settembre 2019, 42 anni e 10 mesi di contribuzione (di cui 20 anni e 10 mesi di contribuzione alla
, considerando l'età di 64 anni, avrebbe avuto comunque diritto Pt_2 alla pensione anticipata con il calcolo contributivo di cui all'art. 8”, rigettava il ricorso compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso detta decisione propone appello l'Avv. Parte_1 con atto del 13.03.2024 lamentando l'omessa rilevazione da parte del giudice del contrasto tra il dettato normativo della legge 228/2012 e quello regolamentare della che, ove emerso e CP_1 considerato, avrebbe portato all'accoglimento delle ragioni di cui al ricorso e, quindi, all'accoglimento integrale delle conclusioni ivi rassegnate e, dunque, in estrema sintesi, all'accertamento e alla dichiarazione del suo diritto ad ottenere il trattamento previdenziale di competenza della determinato con il metodo di calcolo CP_1 retributivo in quanto al momento dell'entrata in vigore della riforma delle modalità di pensionamento in regime di cumulo il ricorrente aveva già maturato i requisiti per la pensione secondo la precedente normativa.
Reitera la domanda di accertamento e dichiarazione dell'esistenza di un dolo incidente ex art. 1440 cod.civ. ravvisato nel comportamento tenuto dalla nei Parte_2 suoi confronti per non aver informato adeguatamente il medesimo e, conseguentemente, di condanna della al risarcimento del danno Pt_2 provocato al ricorrente secondo equità ovvero per mezzo di consulenza tecnica, oltre interessi e rivalutazione monetaria da computare dai singoli ratei di credito e sino al soddisfo.
Si è costituita la chiedendo il rigetto del gravame del CP_1 tutto infondato e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
9 Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., all'esito dell'odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Il gravame è infondato e non merita accoglimento.
In via preliminare l'appellante evidenzia che il diritto quesito
“pensionistico” deve essere valutato con riferimento alla normativa vigente al momento del perfezionamento del diritto alla pensione.
Tenuto presente che tale è l'ottica dalla quale muovono le critiche dell'appellante, deve dirsi che l'oggetto del contendere attiene al criterio di liquidazione della prestazione in cumulo applicato dalla per la quota di sua competenza rispetto all'epoca di CP_1 entrata in vigore del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali 2020 entrato in vigore il 5.6.2020, alla Legge 228/2012, alla data di presentazione dell'istanza da parte dell'odierno appellante (18 giugno 2020) e a quella di maturazione del diritto all'accesso al pensionamento (Settembre 2019).
Premesso in fatto che non sono in contestazione i periodi di contribuzione sia sotto il profilo temporale che sotto quello dell'effettivo versamento, si rileva che:
L'art. 3 del Regolamento stabilisce espressamente che:
“la quota delle pensioni in cumulo a carico della è CP_1 determinata con il criterio di calcolo di cui all'art. to delle Prestazioni Previdenziali e, per la sola quota modulare, di cui all'art. 6 del medesimo Regolamento”;
“La quota base della pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata ex art. 1, lettera b) in cumulo a carico di è determinata con CP_1 il metodo di cui all'art. 4 del regola stazioni qualora il richiedente abbia interamente maturato presso i CP_1 requisiti contributivi di cui all'art. 2 del citato Regola
L'art. 1, comma 239, della legge n. 228/2012, modificato dalla legge n. 232/2016, prevede che: “Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
10 obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto.”
I successivi commi 241 e 243 stabiliscono che “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto...” e che “La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239.”
L'istituto del cumulo, introdotto per la prima volta dalla legge di stabilità 2013 - legge n. 228 del 24/12/2012 - consente, dunque, a tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, ivi inclusa la gestione separata e le forme sostitutive ed
11 esclusive della stessa, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Tale facoltà poteva essere esercitata qualora i richiedenti non fossero già titolari di trattamento pensionistico e non avessero maturato i requisiti per il diritto autonomo alla pensione in una delle predette gestioni. Inoltre, i periodi non coincidenti maturati nelle diverse gestioni potevano essere oggetto di cumulo esclusivamente se finalizzati al perfezionamento del diritto per il trattamento di vecchiaia ovvero per i trattamenti di inabilità o per la pensione indiretta.
L'art. 1, comma 195, lett. a), della Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha integrato tale normativa, prevedendo l'estensione del cumulo agli Enti di previdenza ex D.Lgs. 509/1994, e così disponendo
“Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto”. 12 La facoltà di cumulo può, dunque, essere esercitata a condizione che il soggetto istante abbia maturato: i requisiti anagrafico contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, pari, nel 2020, a 67 anni per gli uomini nonché ad almeno 20 anni di contribuzione (art. 24, commi 6 e 7, L. 214/2011) o, in alternativa, l'anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art. 24, comma 10, L. 214/2011); oppure i requisiti per la liquidazione dei trattamenti per inabilità; i requisiti per la liquidazione dei trattamenti ai superstiti di assicurato deceduto.
Il su riportato comma 239 va, poi, coordinato con il successivo comma 241, ai sensi del quale “Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto”. Il comma 243 prevede “La facoltà di cui al comma 239 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al medesimo comma 239”.
Ancora al comma 245 si legge: “Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”.
A sua volta, il comma 246 prevede: “Per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”.
13 Come si è visto, il Legislatore ha regolamentato il cumulo gratuito dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali fornendo un insieme di indicazioni e partendo dal presupposto che i singoli metodi di calcolo non avrebbero potuto assicurare il trattamento pensionistico per assenza dei requisiti ordinariamente previsti presso ciascun ente, laddove con tale novella legislativa i periodi assicurativi, cumulati tra loro e pro quota, diventano idonei ad assicurare il trattamento.
In particolare, per quello che qui interessa, visto l'art. 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della in CP_1 vigore dal 2015, con riguardo alle istanze avanzate dal 2019, alla data di presentazione della domanda di pensione in cumulo di due distinti Enti Previdenziali ( e INPS), 16 giugno 2020, CP_1
l'Appellante non aveva maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia (69 anni di età e 34 anni di iscrizione e contribuzione) ergo la quota, nel regime di cumulo richiesto, non avrebbe potuto essere calcolata secondo il metodo retributivo.
Ciò trova ragione nel Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in regime di cumulo (Regolamento 2020) adottato dalla CP_1 secondo le prerogative della propria autonomia e in attuazione delle disposizioni di legge che, come ipotesi generale, in regime di cumulo, prevede la corresponsione della quota di pensione calcolata secondo il criterio contributivo (art. 8 e art. 4 del Regolamento delle Prestazioni Previdenziali).
Sul punto deve darsi atto che la ha puntualmente e CP_1 tempestivamente informato l'odierno ricorrente, come documentato e dedotto in atti e non contestato, sicché priva di fondamento è la doglianza che ravvisa un dolo incidente ex art. 1440 cod. civ. a carico della per non avere fornito informazioni adeguate quando Pt_2 richiesta.
Analoga considerazione vale per tutto quanto contestato dall'appellante circa l'autonomia normativa delle casse previdenziali dei liberi professionisti, la dedotta “violazione del co. 12 dell'art. 3 della l. 135/95”, nonché l'asserita prospettazione di profili di incostituzionalità del loro agire legislativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.), poiché porterebbe a soluzioni
14 diametralmente opposte a seconda che, a parità di condizioni, la medesima domanda sia stata avanzata prima o dopo una certa data, sia sotto il profilo dell'osservanza dell'art. 76 Cost., stante la contrarietà ai principi direttivi dettati dalla legge delega n. 243 del 2004, a sua volta emanata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale”.
Non può ritenersi fondato l'assunto della difesa attorea secondo cui il Regolamento di previdenza della avendo natura CP_1 regolamentare, non può prevalere su una fonte normativa primaria, quale la legge n. 135 del 1995, prospettandosi altrimenti la violazione degli artt. 3 e 76 Cost. .
Tale tesi non appare condivisibile.
In tema di cumulo contributivo, l'art. 1, comma 245, della l. n. 228 del 2012 prevede, infatti, che “le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”; è poi la stessa legge che, come inoltre già ricordato, sulla base del precedente comma 241, presuppone, in caso di cumulo contributivo, il possesso dei requisiti anagrafici e di contribuzione e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto non apparendo di conseguenza prospettabile alcun contrasto tra la richiamata fonte regolamentare e le fonti normative primarie.
Legittima, dunque, si configura la normativa regolamentare con cui le Casse, a seguito dell'estensione anche ai liberi professionisti nel 2017 della possibilità di accedere al cumulo, hanno dato attuazione alla legge coordinandola con le disposizioni contenute nel Regolamento per le Prestazioni Previdenziali in regime di cumulo (Regolamento 2020) e segnatamente della Delibera del Comitato dei Delegati del 21.12.2018 come modificata in data 25.10.2019 approvato con Ministeriale del 19.5.2020 pubblicato su G.U. Serie Generale n. 142 del 5.6.20 per dare attuazione alla normativa di legge sui trattamenti pensionistici derivanti dall'esercizio della facoltà di cumulo dei periodi
15 assicurativi con cui si è previsto che la pensione anticipata in regime di cumulo a carico della è calcolata secondo il metodo CP_1 contributivo di cui all'art. 4 del Regolamento di Previdenza nell'ipotesi in cui il soggetto interessato abbia conseguito i requisiti anagrafico contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, pari, nel 2020, a 67 anni per gli uomini nonché ad almeno 20 anni di contribuzione (art. 24, commi 6 e 7, L. 214/2011) o, in alternativa, l'anzianità contributiva per il conseguimento della pensione anticipata, pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini (art. 24, comma 10, L. 214/2011).
La Delibera del Comitato dei Delegati del 21.12.2018 come modificata in data 25.10.2019 approvato con Ministeriale del 19.5.2020 pubblicato su G.U. Serie Generale n. 142 del 5.6.20 è stata adottata, dunque, dalla proprio in virtù della autonomia CP_1 normativa di cui gode, posto che “per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 gennaio 2007 in poi trova applicazione la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni” (Cass. SS.UU. 17742/15).
Alla luce di tutto quanto sopra corretta deve ritenersi la decisione impugnata che ha ritenuto non fondata l'istanza dell'Avv.
[...]
di sentire dichiarare il suo diritto ad ottenere il trattamento Parte_1 previdenziale di competenza della Cassa determinato con il CP_1 metodo di calcolo retributivo, con condanna dell'Ente a ricalcolare il trattamento previdenziale in favore del ricorrente con il metodo retributivo sin dall'l.7.2020.
Al rigetto di siffatta istanza consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria attesa la correttezza del comportamento della Pt_2
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto
16 dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto-
P.Q.M.
RIGETTA L'APPELLO. CONDANNA L'APPELLANTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE LIQUIDTE IN COMPLESSIVE EURO 3000,00 OLTRE IVA, CPA E RIMBORSO FORFETTARIO, SE DOVUTO.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto-
Il Presidente est
(dr. Anna Carla Catalano)
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