Art. 397. Effetti dell'ordine di requisizione 1. L'amministrazione acquista la proprieta' della cosa requisita o il diritto a farne uso dal momento della notificazione dell'ordine di requisizione. 2. Qualsiasi contestazione, anche in sede giurisdizionale, non sospende l'esecutorieta' dell'ordine di requisizione. 3. Il detentore, sotto la sua personale responsabilita', custodisce le cose requisite sino alla consegna. 4. La requisizione e' effettuata nei confronti del detentore del bene, senza alcuna responsabilita' dell'amministrazione verso gli aventi diritto sul bene requisito. Tuttavia il detentore, sotto la sua responsabilita', e' tenuto a dare a essi immediata comunicazione dell'ordine di requisizione ricevuto.
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9 ottobre 2010
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