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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5034/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Stefania Ietti, giusto mandato in atti Parte_1
- attrice –
E
Avv. Gianni Migliorino, giusta procura in atti Controparte_1 convenuto
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, nel termine di giorni 30 dalla udienza di discussione, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
TO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nella serata del 12 luglio 2022 alle ore 23:30 circa, allorquando, in compagnia dell'amica transitava, nell'indicato comune, lungo il Parte_2 tratto di stradina comunale di Viale Italia e inciampava nel pavimento del marciapiede in quanto sconnesso, con insidioso dislivello, non visibile, non segnalato e scarsamente illuminato.
Tutto ciò provocava una rovinosa caduta a terra procurandole il trauma cranio facciale, frattura del trachite omerale a destra con ecchimosi ed ematomi.
Deduceva di essere stata soccorsa da alcuni passanti e che intervenuta una pattuglia dei carabinieri ed un'ambulanza che successivamente aveva provveduto a trasportarla presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di . CP_1
Seguiva diagnosi al pronto soccorso, dove le venivano somministrate le prime cure, in seguito, svariati trattamenti terapeutici, come da documentazione depositata unitamente all'atto di citazione. Ravvisava, quindi, la responsabilità del ex art. 2051 cc e art 2043 cc e, Controparte_1 pertanto, su tali presupposti chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità, quale ente proprietario della strada, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cod.civ., applicabile al caso di specie, non essendo peraltro, prevedibile l'insidia né superabile dalla danneggiata attraverso l'adozione delle normali cautele;
affinchè venisse condannata, al risarcimento dei danni patiti e riportati in conseguenza del sinistro nella complessiva somma di € 25.800,00, e, in subordine, per quelle diverse somme determinate nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria secondo
ISTAT ed interessi legali dal giorno dall'incidente al saldo.
In via istruttoria, depositava certificazioni mediche con le spese sostenute, infine, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte in citazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che, in via preliminare Controparte_1 eccepiva la infondatezza della domanda per difetto dei presupposti ex art. 2051 cc non essendo responsabile a titolo oggettivo per cose in custodia, avvalorando la tesi che il lamentato sinistro si verificava per caso fortuito, costituito, quest'ultimo, dalla condotta negligente della stessa danneggiata, in condizioni climatiche buone e di discreta visibilità, fornita, nel punto esatto del sinistro, dalla pubblica illuminazione;
sottolineava inoltre che il luogo del sinistro poteva essere conosciuto dall'attrice, poco distante dalla sua abitazione.
Tali aspetti, comunque riducevano la responsabilità dell'ente, ponendo rilievo all'apporto causale del comportamento colposo della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, interrompendo il nesso di causalità.
Nel merito, il rigetto di ogni domanda, infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un concorso di colpa dell'attrice, con compensazione delle spese.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ammessa la prova orale ed espletata consulenza medico legale;
veniva fissata udienza di discussione e termine per il deposito di comparse conclusionali. Con decreto di variazione tabellare del 22 febbraio 2025, e ad istruttoria conclusa, compresa la CTU, il giudizio veniva assegnato al presente giudicante;
veniva fissata nuova udienza di discussione in cui veniva dato termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Da premettere che parte attrice è residente nel luogo in cui è avvenuta la caduta, in , CP_1
Viale Italia, 7, circostanza assunta dai Carabinieri;
ancora si rileva che al cospetto dei carabinieri intervenuti nella immediatezza dell'evento, ha dichiarato <di essere caduta, di aver battuto la testa
a terra, non ricordandosi come fosse accaduto, anche perché molto agitata>>; nel contempo anche la sua amica, teste ascoltata nel giudizio, ha dichiarato che amica , accasciarsi e battere la testa sul pavimento del marciapiede>>. Parte_1
Su tali presupposti è ovvio che la dichiarazione confessoria, per un verso, dell'attrice, di essere caduta e di non ricordare come fosse avvenuto, e per altro verso, della sua amica-teste, che non ha fatto alcun riferimento al dislivello della pavimentazione delle mattonelle, non depongono per l'accoglimento della domanda. Orbene, vi è preliminarmente da stabilire che le dichiarazioni rese, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ., sez. L, sent. 10825/2000).
Dunque, alla luce di tale dichiarazione spontanea, pare indubbio che l'attrice, abbia confessato di essere caduta e di non ricordare come fosse avvenuto, non facendo alcun riferimento al dissesto della pavimentazione.
Difatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
L, sent. 12798/18 e Cass. S.U. 7381/13).
Tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal Giudice, ma potrebbe in via esclusiva fondarne il convincimento.
Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non
è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta, sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6459/18 e Cass. civ. n. 4608/2000).
Sul punto, è utile ricordare che le dichiarazioni rese dalle parti, si qualificano come prove atipiche in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale.
Quanto al loro contenuto, non si può ritenere tuttavia che abbiano il valore di semplici presunzioni, perché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, ad esempio, anche le dichiarazioni verbalizzate , come nel caso in esame, in occasione dell'evento lesivo.
Non è d'altro canto preclusa la prova contro le attestazioni, recepite nel verbale dei
Carabinieri, valutabile, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., al libero convincimento del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova contraria alle attestazioni recepite nel verbale redatto dai Carabinieri, circa le dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice, anzi, le stesse risultano allineate e concordi, con la linea difensiva dell'ente.
Inoltre, non si può dubitare della loro veridicità, in quanto il suddetto verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 06/10/20 16, n. 20025; Cass. n. 22662 del 2008). Sul punto, l'atto pubblico e, dunque, anche il rapporto redatto, costituisce piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
La dichiarazione confessoria, da parte dell'attrice è stata veritiera e che ha costituito una prova particolarmente forte a suo carico, per la semplice circostanza che se fosse stato il dislivello della pavimentazione a provocare la caduta avrebbe posto risalto.
Di maggiore conforto a quanto espost,o emerge dalla dichiarazione resa dall'amica che ha visto l'attrice accasciarsi a terra, ma non ha indicato, ai Carabinieri, trovandosi ancora sul posto, che effettivamente la causa della caduta sia stata la pavimentazione dissestata del marciapiede.
In linea con quanto esposto, l'azione proposta va ricondotta, alla luce della prospettazione della parte attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi
(cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Tuttavia, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Quindi, sul danneggiato incombe l'onere di provare il danno, nonché il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso.
Nel caso di specie, restando contestato il rapporto di custodia dall'ente, tuttavia, va rilevato che mediante l'istruttoria svolta, l'attrice non è riuscita a provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia.
In particolare, dalle risultanze istruttorie non risulta comprensibile il punto preciso di caduta della sig.ra tenuto conto delle fotografie da lei allegate e delle dichiarazioni dei Pt_1 testimoni, dalle quali risultava una ricostruzione dei fatti, non in linea con quanto già dichiarato ai
Carabinieri e quindi non convincente.
Passando in rassegna le due testimonianze raccolte, emerge che dall'esame della prova orale la sig.ra si è limitata a dire” è vero” sulla circostanza ammessa al capo A) così Parte_2 articolato: “vero che il giorno 12.07.2021 alle ore 23:30 circa, la istante in compagnia della sig.ra
, mentre passeggiava lungo il marciapiede di Viale Italia di , in prossimità Parte_2 CP_1 della casa di inciampava nel pavimento del marciapiede?” CP_2
Sul capo B) così articolato: “vero che il pavimento del marciapiede presentava un dislivello sulla pavimentazione non visibile( da sottoporre al test le fotografie n 1 e 2)”; ha altresì affermato “è vero, i pali della luce non presenti ed accesi non erano in grado di illuminare la scena” mentre sul capo C) così articolato;
“vero che il dislivello nella pavimentazione del marciapiede non era segnalato
e si trovava in luogo scarsamente illuminato?” ha risposto su domanda del Giudice che ha ammesso la prova: “E vero, le mattonelle non erano ancorate al pavimento”.
La semplice locuzione “E vero” e le generiche e confuse affermazioni, che hanno indotto il giudicante a proporre una domanda, non depongono in senso positivo per l'attrice, atteso che la teste, seppure affermando che le “generiche” mattonelle non fossero ancorate al pavimento, non ha specificato se l'attrice fosse effettivamente inciampata nelle mattonelle, né ha indicato l'esatto punto di caduta della signora . Pt_1
La teste aggiunge, con valutazione personale, che i pali della luce non erano in grado di illuminare la scena.
Nonostante tale affermazione, una volta esibite alla teste le foto prodotte come documento
1-4-5 di parte attrice, che rappresentano chiaramente e senza ombra di dubbio una pavimentazione normale e priva di dislivelli, la teste ha riferito “riconosco le foto che mi vengono mostrate”
Occorre precisare che le foto, peraltro prive di data certa, raffigurano tutte lo stesso punto ma non vi è alcun riferimento allo stato dei luoghi, in una foto si riesce a vedere la casa di riposo, ma del luogo esatto della caduta, che il teste avrebbe dovuto indicare e del marciapiede non vi è traccia.
In definitiva, il punto esatto della caduta non è stato individuato, non è stato indicato se le mattonelle, e quali, non ancorate, abbiano provocato la caduta;
mentre più risalto va, invece, alla dichiarazione resa ai Carabinieri, ossia di vedere semplicemente la sua amica accasciarsi a terra.
Il secondo testimone sig ha affermato: “ho sentito cadere ma non so se il Testimone_1 pavimento fosse sconnesso, mi sono avvicinato successivamente, ho visto che le mattonelle non erano cementate non era segnalata la circostanza ma non sono in grado di dire se il posto specifico fosse pienamente illuminato”.
La seconda testimonianza è ancora meno affidabile della precedente, poiché, in sede di escussione ha dichiarato di aver sentito cadere, oltre al fatto che dichiarato di aver assistito alla caduta da lontano (cfr dichiarazione resa ai carabinieri), fa riferimento a mattonelle non cementate, né ha indicato la causa della caduta, poiché da lontano è impossibile identificare tale circostanza.
Inoltre, nel verbale dei Carabinieri, alcun riferimento è stato posto a mattonelle non cementate e/o dislivello, a seconda delle affermazioni dei testi.
Quindi, in definitiva, non si riconosce il punto di caduta sul marciapiede, se internamente ad esso, oppure in prossimità dello scalino per salirci, oppure al centro, non emergono affatto elementi certi per la ricostruzione della dinamica dell'evento e, quindi, non si ritiene applicabile l'art.2051 c.c..
Infatti come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione “la responsabilità di cui all'art.2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dl punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
( Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n.20943 del 30 giugno 2022).
Orbene, nel caso di specie l'attrice, non ha dato prova del nesso tra la cosa in custodia e il danno prodotto, non essendo stato identificato nemmeno tramite le testimonianze, il punto esatto di caduta della signora, elemento centrale per la ricostruzione del fatto e per l'applicazione dell'art.2051 c.c., la quale avrebbe necessitato la prova, incombente sull'attrice, di essere caduta proprio a causa della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, ritenendosi esclusa la responsabilità ex art.2051 c.c. da parte del (che, di conseguenza, non doveva neppure CP_1 provare il caso fortuito).
In definitiva, il legislatore, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma il nesso di causalità è stato automaticamente escluso dall'attrice con la dichiarazione resa nella immediatezza dell'evento.
E' infatti noto sia che, “fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, rientra quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15986 del
13/06/2008), sia che esiste, a carico del danneggiato, nelle azioni ex art. 2051 c.c., l'onere della prova del nesso causale tra la res in custodia ed il danno (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2660 del 05/02/2013), sia che “l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio”.
Non si ravvisano, pertanto, né attraverso la lettura dell'atto introduttivo del giudizio, né attraverso le alligazioni dell'attrice, né attraverso le risultanze istruttorie i presupposti giuridici e di fatto per poter rilevare il necessario nesso di casualità fra l'evento e il danno sofferto.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/14, come modificato dal D.M. nr. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, contenute nello scaglione di riferimento, determinato in base al valore, con attribuzione all'Avv Gianni
Migliorino.
Le spese di c.t.u. vengono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, sulla domanda ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. RIGETTA la domanda
2.NN , al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 5077,00, oltre all'Iva, Parte_1 cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore dell'Avv Gianni Migliorino per dichiarato anticipo.
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Avellino, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gerarda Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5034/2021 R.G.A.C. vertente
TRA
Avv Stefania Ietti, giusto mandato in atti Parte_1
- attrice –
E
Avv. Gianni Migliorino, giusta procura in atti Controparte_1 convenuto
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, nel termine di giorni 30 dalla udienza di discussione, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
TO
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Parte_1
, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dalla stessa Controparte_1 subiti in conseguenza del sinistro verificatosi nella serata del 12 luglio 2022 alle ore 23:30 circa, allorquando, in compagnia dell'amica transitava, nell'indicato comune, lungo il Parte_2 tratto di stradina comunale di Viale Italia e inciampava nel pavimento del marciapiede in quanto sconnesso, con insidioso dislivello, non visibile, non segnalato e scarsamente illuminato.
Tutto ciò provocava una rovinosa caduta a terra procurandole il trauma cranio facciale, frattura del trachite omerale a destra con ecchimosi ed ematomi.
Deduceva di essere stata soccorsa da alcuni passanti e che intervenuta una pattuglia dei carabinieri ed un'ambulanza che successivamente aveva provveduto a trasportarla presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di . CP_1
Seguiva diagnosi al pronto soccorso, dove le venivano somministrate le prime cure, in seguito, svariati trattamenti terapeutici, come da documentazione depositata unitamente all'atto di citazione. Ravvisava, quindi, la responsabilità del ex art. 2051 cc e art 2043 cc e, Controparte_1 pertanto, su tali presupposti chiedeva che venisse accertata e dichiarata la responsabilità, quale ente proprietario della strada, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cod.civ., applicabile al caso di specie, non essendo peraltro, prevedibile l'insidia né superabile dalla danneggiata attraverso l'adozione delle normali cautele;
affinchè venisse condannata, al risarcimento dei danni patiti e riportati in conseguenza del sinistro nella complessiva somma di € 25.800,00, e, in subordine, per quelle diverse somme determinate nel corso del giudizio, oltre rivalutazione monetaria secondo
ISTAT ed interessi legali dal giorno dall'incidente al saldo.
In via istruttoria, depositava certificazioni mediche con le spese sostenute, infine, chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze dedotte in citazione.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva il che, in via preliminare Controparte_1 eccepiva la infondatezza della domanda per difetto dei presupposti ex art. 2051 cc non essendo responsabile a titolo oggettivo per cose in custodia, avvalorando la tesi che il lamentato sinistro si verificava per caso fortuito, costituito, quest'ultimo, dalla condotta negligente della stessa danneggiata, in condizioni climatiche buone e di discreta visibilità, fornita, nel punto esatto del sinistro, dalla pubblica illuminazione;
sottolineava inoltre che il luogo del sinistro poteva essere conosciuto dall'attrice, poco distante dalla sua abitazione.
Tali aspetti, comunque riducevano la responsabilità dell'ente, ponendo rilievo all'apporto causale del comportamento colposo della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, interrompendo il nesso di causalità.
Nel merito, il rigetto di ogni domanda, infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata, ai sensi dell'art. 1227 c.c., un concorso di colpa dell'attrice, con compensazione delle spese.
Venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., ammessa la prova orale ed espletata consulenza medico legale;
veniva fissata udienza di discussione e termine per il deposito di comparse conclusionali. Con decreto di variazione tabellare del 22 febbraio 2025, e ad istruttoria conclusa, compresa la CTU, il giudizio veniva assegnato al presente giudicante;
veniva fissata nuova udienza di discussione in cui veniva dato termine di trenta giorni per il deposito della sentenza.
Motivi della decisione.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Da premettere che parte attrice è residente nel luogo in cui è avvenuta la caduta, in , CP_1
Viale Italia, 7, circostanza assunta dai Carabinieri;
ancora si rileva che al cospetto dei carabinieri intervenuti nella immediatezza dell'evento, ha dichiarato <di essere caduta, di aver battuto la testa
a terra, non ricordandosi come fosse accaduto, anche perché molto agitata>>; nel contempo anche la sua amica, teste ascoltata nel giudizio, ha dichiarato che amica , accasciarsi e battere la testa sul pavimento del marciapiede>>. Parte_1
Su tali presupposti è ovvio che la dichiarazione confessoria, per un verso, dell'attrice, di essere caduta e di non ricordare come fosse avvenuto, e per altro verso, della sua amica-teste, che non ha fatto alcun riferimento al dislivello della pavimentazione delle mattonelle, non depongono per l'accoglimento della domanda. Orbene, vi è preliminarmente da stabilire che le dichiarazioni rese, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere - dovere di apprezzare liberamente (cfr. Cass. Civ., sez. L, sent. 10825/2000).
Dunque, alla luce di tale dichiarazione spontanea, pare indubbio che l'attrice, abbia confessato di essere caduta e di non ricordare come fosse avvenuto, non facendo alcun riferimento al dissesto della pavimentazione.
Difatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione ove sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr. Cass. Civ., Sez.
L, sent. 12798/18 e Cass. S.U. 7381/13).
Tali dichiarazioni spontanee si atteggiano alla stregua della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. il cui valore non solo è liberamente apprezzabile dal Giudice, ma potrebbe in via esclusiva fondarne il convincimento.
Infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, tuttavia non
è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta, sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. Civ., ord. n. 6459/18 e Cass. civ. n. 4608/2000).
Sul punto, è utile ricordare che le dichiarazioni rese dalle parti, si qualificano come prove atipiche in quanto assunte al di fuori del contesto giudiziale.
Quanto al loro contenuto, non si può ritenere tuttavia che abbiano il valore di semplici presunzioni, perché il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, ad esempio, anche le dichiarazioni verbalizzate , come nel caso in esame, in occasione dell'evento lesivo.
Non è d'altro canto preclusa la prova contro le attestazioni, recepite nel verbale dei
Carabinieri, valutabile, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., al libero convincimento del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto (cfr. Cass. Civ., sez. 3, ord. n. 25426/19).
Nel caso di specie, non vi è alcuna prova contraria alle attestazioni recepite nel verbale redatto dai Carabinieri, circa le dichiarazioni rese dalla stessa parte attrice, anzi, le stesse risultano allineate e concordi, con la linea difensiva dell'ente.
Inoltre, non si può dubitare della loro veridicità, in quanto il suddetto verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. 06/10/20 16, n. 20025; Cass. n. 22662 del 2008). Sul punto, l'atto pubblico e, dunque, anche il rapporto redatto, costituisce piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza.
La dichiarazione confessoria, da parte dell'attrice è stata veritiera e che ha costituito una prova particolarmente forte a suo carico, per la semplice circostanza che se fosse stato il dislivello della pavimentazione a provocare la caduta avrebbe posto risalto.
Di maggiore conforto a quanto espost,o emerge dalla dichiarazione resa dall'amica che ha visto l'attrice accasciarsi a terra, ma non ha indicato, ai Carabinieri, trovandosi ancora sul posto, che effettivamente la causa della caduta sia stata la pavimentazione dissestata del marciapiede.
In linea con quanto esposto, l'azione proposta va ricondotta, alla luce della prospettazione della parte attrice, nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. norma che prevede la responsabilità dei soggetti i quali, a qualsiasi titolo, hanno un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza e custodia in modo da impedire che queste arrechino danni ai terzi
(cfr. Cass. civ. n. 16422/2011).
Tuttavia, il soggetto che agisce per il risarcimento dei danni ha l'onere di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Quindi, sul danneggiato incombe l'onere di provare il danno, nonché il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno stesso.
Nel caso di specie, restando contestato il rapporto di custodia dall'ente, tuttavia, va rilevato che mediante l'istruttoria svolta, l'attrice non è riuscita a provare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il bene in custodia.
In particolare, dalle risultanze istruttorie non risulta comprensibile il punto preciso di caduta della sig.ra tenuto conto delle fotografie da lei allegate e delle dichiarazioni dei Pt_1 testimoni, dalle quali risultava una ricostruzione dei fatti, non in linea con quanto già dichiarato ai
Carabinieri e quindi non convincente.
Passando in rassegna le due testimonianze raccolte, emerge che dall'esame della prova orale la sig.ra si è limitata a dire” è vero” sulla circostanza ammessa al capo A) così Parte_2 articolato: “vero che il giorno 12.07.2021 alle ore 23:30 circa, la istante in compagnia della sig.ra
, mentre passeggiava lungo il marciapiede di Viale Italia di , in prossimità Parte_2 CP_1 della casa di inciampava nel pavimento del marciapiede?” CP_2
Sul capo B) così articolato: “vero che il pavimento del marciapiede presentava un dislivello sulla pavimentazione non visibile( da sottoporre al test le fotografie n 1 e 2)”; ha altresì affermato “è vero, i pali della luce non presenti ed accesi non erano in grado di illuminare la scena” mentre sul capo C) così articolato;
“vero che il dislivello nella pavimentazione del marciapiede non era segnalato
e si trovava in luogo scarsamente illuminato?” ha risposto su domanda del Giudice che ha ammesso la prova: “E vero, le mattonelle non erano ancorate al pavimento”.
La semplice locuzione “E vero” e le generiche e confuse affermazioni, che hanno indotto il giudicante a proporre una domanda, non depongono in senso positivo per l'attrice, atteso che la teste, seppure affermando che le “generiche” mattonelle non fossero ancorate al pavimento, non ha specificato se l'attrice fosse effettivamente inciampata nelle mattonelle, né ha indicato l'esatto punto di caduta della signora . Pt_1
La teste aggiunge, con valutazione personale, che i pali della luce non erano in grado di illuminare la scena.
Nonostante tale affermazione, una volta esibite alla teste le foto prodotte come documento
1-4-5 di parte attrice, che rappresentano chiaramente e senza ombra di dubbio una pavimentazione normale e priva di dislivelli, la teste ha riferito “riconosco le foto che mi vengono mostrate”
Occorre precisare che le foto, peraltro prive di data certa, raffigurano tutte lo stesso punto ma non vi è alcun riferimento allo stato dei luoghi, in una foto si riesce a vedere la casa di riposo, ma del luogo esatto della caduta, che il teste avrebbe dovuto indicare e del marciapiede non vi è traccia.
In definitiva, il punto esatto della caduta non è stato individuato, non è stato indicato se le mattonelle, e quali, non ancorate, abbiano provocato la caduta;
mentre più risalto va, invece, alla dichiarazione resa ai Carabinieri, ossia di vedere semplicemente la sua amica accasciarsi a terra.
Il secondo testimone sig ha affermato: “ho sentito cadere ma non so se il Testimone_1 pavimento fosse sconnesso, mi sono avvicinato successivamente, ho visto che le mattonelle non erano cementate non era segnalata la circostanza ma non sono in grado di dire se il posto specifico fosse pienamente illuminato”.
La seconda testimonianza è ancora meno affidabile della precedente, poiché, in sede di escussione ha dichiarato di aver sentito cadere, oltre al fatto che dichiarato di aver assistito alla caduta da lontano (cfr dichiarazione resa ai carabinieri), fa riferimento a mattonelle non cementate, né ha indicato la causa della caduta, poiché da lontano è impossibile identificare tale circostanza.
Inoltre, nel verbale dei Carabinieri, alcun riferimento è stato posto a mattonelle non cementate e/o dislivello, a seconda delle affermazioni dei testi.
Quindi, in definitiva, non si riconosce il punto di caduta sul marciapiede, se internamente ad esso, oppure in prossimità dello scalino per salirci, oppure al centro, non emergono affatto elementi certi per la ricostruzione della dinamica dell'evento e, quindi, non si ritiene applicabile l'art.2051 c.c..
Infatti come ha più volte ribadito la Corte di Cassazione “la responsabilità di cui all'art.2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dl punto di vista oggettivo
e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.
( Cassazione civile, Sez. Unite, ordinanza n.20943 del 30 giugno 2022).
Orbene, nel caso di specie l'attrice, non ha dato prova del nesso tra la cosa in custodia e il danno prodotto, non essendo stato identificato nemmeno tramite le testimonianze, il punto esatto di caduta della signora, elemento centrale per la ricostruzione del fatto e per l'applicazione dell'art.2051 c.c., la quale avrebbe necessitato la prova, incombente sull'attrice, di essere caduta proprio a causa della disconnessione della pavimentazione del marciapiede, ritenendosi esclusa la responsabilità ex art.2051 c.c. da parte del (che, di conseguenza, non doveva neppure CP_1 provare il caso fortuito).
In definitiva, il legislatore, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, ma il nesso di causalità è stato automaticamente escluso dall'attrice con la dichiarazione resa nella immediatezza dell'evento.
E' infatti noto sia che, “fra i principi informatori della materia dell'illecito aquiliano, rientra quello secondo il quale qualsiasi vicenda di danno lamentata da chi agisce in giudizio per il risarcimento deve essere provata dal danneggiato” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15986 del
13/06/2008), sia che esiste, a carico del danneggiato, nelle azioni ex art. 2051 c.c., l'onere della prova del nesso causale tra la res in custodia ed il danno (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2660 del 05/02/2013), sia che “l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza "dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio”.
Non si ravvisano, pertanto, né attraverso la lettura dell'atto introduttivo del giudizio, né attraverso le alligazioni dell'attrice, né attraverso le risultanze istruttorie i presupposti giuridici e di fatto per poter rilevare il necessario nesso di casualità fra l'evento e il danno sofferto.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM
55/14, come modificato dal D.M. nr. 147/2022, con applicazione dei parametri medi, contenute nello scaglione di riferimento, determinato in base al valore, con attribuzione all'Avv Gianni
Migliorino.
Le spese di c.t.u. vengono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, sulla domanda ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1. RIGETTA la domanda
2.NN , al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 5077,00, oltre all'Iva, Parte_1 cpa e rimborso forfettario come per legge, in favore dell'Avv Gianni Migliorino per dichiarato anticipo.
3. PONE definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU
Avellino, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerarda Fiore