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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Scognamiglio in funzione di Giudice del lavoro, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, disposte in sostituzione dell'originaria udienza del 17 giugno 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3233/2025 vertente
TRA
nato ad [...] il [...], elettivamente domiciliato in Forio Parte_1 alla via Rione Umberto I presso lo studio dell'avv. Gianluca Di Maio dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Napoli alla via CP_1
Nuova Poggioreale unitamente all'avv. Maria Golia dalla quale è rappresentato e difeso come in atti
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona dei legali rappresentanti , Controparte_2
elettivamente domiciliato in Scafati alla via Trieste 202 presso lo studio dell'avv. Chiara
Verdoliva dal quale è rappresentata e difesa come in atti
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 11 febbraio 2025 si opponeva alla Parte_1
cartella di pagamento in atti con la quale gli veniva intimato il pagamento della somma di euro 3.674,00 per contributi anni dal 2015 al 2018.
Lamentava la decadenza e la prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituivano l' e l' chiedendo con varie CP_1 Controparte_2
argomentazioni il rigetto della domanda.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa. Il ricorso merita accoglimento.
L' ha provveduto in sede di autotutela a rideterminare la somma in euro 665,24 per CP_1
premio assicurativo anni 2015-2017, ma non risultano atti interruttivi della prescrizione prima della cartella notificata nel febbraio 2025, con la conseguenza che il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Scognamiglio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Accoglie il ricorso;
b) Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese che liquida in euro
1.200, oltre accessori, con attribuzione.
Napoli,
Il giudice
Dott. Paolo Scognamiglio