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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/05/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6937 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
nata a [...] il [...] ed ivi res.te in via Roma n. 71, C.F. Parte_1
ed elett.te domiciliata In Cagliari, presso lo studio dell'avv. Barbara Saba, C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...], residente a [...]
2 (CF. , elettivamente domiciliato in Cagliari nella via Livorno n. 1/b presso C.F._2
lo studio dell'Avv. Valeria Aresti, che la rappresenta e difende giusta procura posta in atti;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
• autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di mantenere o mutare la propria attuale residenza;
• attribuire il diritto di abitazione nella casa coniugale al sig. perché vi abiti CP_1
unitamente ai figli e LE, fino al raggiungimento dell'autonomia economica di , Per_1 Per_1
dato che LE è già indipendente;
• considerata l'autonomia economica delle parti, nessun assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto da nessuno dei due coniugi in favore dell'altro,
che dovranno provvedere anche il mantenimento dei figli con loro attualmente conviventi, senza alcun contributo ordinario e straordinario a carico dell'altro coniuge;
• data la maggiore età di tutti i figli, ciascuno di essi sarà libero di autodeterminarsi nella frequentazione del genitore non convivente. • Le spese di lite saranno compensate tra le parti.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia l'ill.mo Tribunale:
a) In via preliminare, si insiste nell'istanza formulata nelle memorie ex art. 183 co. VI n. 2 c.p,c, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. affinché vengano esibiti i documenti relativi ai contratti di locazione stipulati negli anni compresi tra il 2014 e il 2023 degli immobili indicati ai punti sub 1) 2) e 3), ai buoni fruttiferi postali e alla vendita della roulotte, al fine di valutare l'effettiva capacità economica della ricorrente, anche all'esito delle risultanze istruttorie da cui è emerso che la stessa ha locato gli immobili di sua proprietà percependo il relativo canone di locazione. Ciò al fine della determinazione del contributo di mantenimento per i due figli conviventi con il padre, e Per_1 non ancora autonomi economicamente. b) In via principale, si conclude in conformità alla Per_2
comparsa di costituzione del 31.01.2023 (A) Pronunciare la separazione personale dei coniugi CP_1
e con obbligo del reciproco rispetto;
[...] Parte_1
B) Assegnare la casa familiare sita in Villamar via San LE n. 2 al resistente - con quanto l'arreda - in quanto convivente con la figlia , maggiorenne ma non ancora autonoma Per_1
economicamente;
C) In ragione della differente capacità economica e patrimoniale, disporre che la Signora Pt_1
contribuisca al mantenimento della figlia mediante il versamento in favore del entro Per_1 CP_1
il giorno 5 del mese, della somma mensile di €. 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida del CNF. La signora provvederà inoltre all'esclusivamente al Pt_1
mantenimento del figlio con lei convivente. Per_2
D) Con vittoria di compensi legali); c) In via subordinata, si conclude aderendo all'ordinanza presidenziale del 16.02.2023. d) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze legali.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 30.10.2022, ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi con assegnazione del domicilio coniugale al resistente per dimorarvi con i figli e LE;
in subordine ha domandato che venga posto Per_1
a carico del resistente la determinazione di un assegno mensile di euro 350,00 a suo favore, a titolo di contributo al mantenimento del figlio con lei convivente e non autosufficiente, oltre il Per_2
50% delle spese straordinarie, con possibilità per il resistente di continuare a convivere con i figli e LE nella casa coniugale fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di Per_1
provvedendo ad ogni sua esigenza. Per_1
A fondamento delle domande formulate, la ricorrente ha esposto che le parti hanno contratto matrimonio nel comune di Villamar in data 21.04.1990 e che dalla loro unione sono nati quattro figli: ( 17.1.1991), LE ( 30.10.1995), ( 2.3.2002) e (21.3.2004); che Per_3 Per_2 Per_1
fin dal 2014 ha convissuto con il nucleo familiare anche la zia invalida ( di anni 93 Persona_4
anni) ; che il figlio LE dimora dal 2019 con la compagna nell'appartamento sottostante
Parte all'abitazione coniugale (di proprietà della ricorrente e adibito a , mentre il figlio si Per_3
è trasferito e lavora a Torino da circa nove anni;
che con l'andare degli anni è venuta meno l'affectio maritalis e la convivenza è diventata intollerabile;
di essersi trasferita nell'aprile 2021
insieme ai figli e presso dei cugini in Villamar mentre il resistente è rimasto Per_2 Per_1
Parte nell'abitazione familiare;
di essersi trasferita successivamente ( nell'ottobre 2021) presso il di sua proprietà insieme al figlio e ad una sua zia, mentre la figlia e il figlio Per_2 Per_1
LE ( che lavora presso l'impresa paterna) si sono trasferiti presso il padre;
che, dunque,
all'attualità convivono con la ricorrente il figlio , titolare di una pensione di invalidità di Per_2
circa euro 300,00 mensili, e la zia, mentre con il resistente i figli e LE;
di aver Per_1
Parte suddiviso l'appartamento sottostante alla casa coniugale tra abitazione personale e
Per quanto concerne la condizione reddituale dei coniugi, parte ricorrente ha dedotto di percepire un reddito complessivo netto di euro 14.919,00 ( incluso gli emolumenti percepiti ai sensi della L.
104/1992 per l'assistenza prestata alla zia invalida); mentre il resistente è titolare di una impresa edile con un reddito annuale di euro 24.000,00, nella quale lavora anche il figlio LE (al quale corrisponde uno stipendio di circa € 1.200/1.300 al mese); che quindi entrambi i coniugi sono indipendenti economicamente e convivono ciascuno con un figlio non auto sufficiente
(rispettivamente e ). Per_2 Per_1
*****
Con memoria depositata il 31.01.2023, si è costituito, non opponendosi alla pronuncia CP_1
della separazione, ma domandando l'assegnazione a sé della casa familiare sita in Villamar via San
LE n. 2 per dimorarvi con la figlia , maggiorenne ma non ancora autonoma Per_1
economicamente e la determinazione di un contributo per il mantenimento della stessa nella misura di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il resistente ha sostenuto quanto agli oneri di mantenimento in favore dei figli non autonomi economicamente che tra i coniugi sussiste una capacità economica differente;
di essere un artigiano nel settore edilizio e di percepire un reddito medio mensile di euro 1.900,00 e di essere gravato dal pagamento dei ratei mensili di euro 338,00 e di euro 150.00 relativi a due finanziamenti contratti con il Banco di Sardegna;
di essere proprietario della quota pari al 50%
della casa familiare e di un immobile sito a Furtei alla via Cagliari snc adibito a rimessa attrezzi;
che la ricorrente percepisce un reddito superiore a quello risultante dalle dichiarazioni dei redditi:
ha percepito fino al mese di dicembre 2022 un reddito medio mensile di circa euro 950,00 per l'attività di badante, inoltre è proprietaria di tre appartamenti siti in Villamar ristrutturati con risorse finanziarie familiari, di cui due locati a terzi (fino ai mesi di luglio e di agosto 2022) con
Parte canone mensile di euro 1.350 e l'altro adibito a con reddito di circa euro 1.000 al mese;
inoltre dispone di rilevanti somme investite in buoni fruttiferi di cui non si conosce l'ammontare e recentemente ha venduto una roulotte per un valore di euro 9.000,00.
****
All'udienza presidenziale sono comparse personalmente le parti, in particolare la ricorrente ha dichiarato “siamo separati di fatto già dal 27.4.2022 e a quell'epoca i rapporti erano comunque già
di fatto inesistenti. Dal matrimonio sono nati i figli il 17.1.1991, LE il 30.10.1995, Per_3
il 3.3.2002 e il 21.3.2004. ha una disabilità con difficoltà di Per_2 Per_1 Per_2
apprendimento, riconosciuta nel 77% e percepisce una pensione di euro 324,00. Attualmente io vivo al piano terra dell'abitazione coniugale in Villamar. In quella che era l'abitazione coniugale al piano superiore abita mio marito con e LE. LE lavora nell'impresa edile del Per_1
padre con il relativo stipendio. sta facendo un tirocinio regionale con il rimborso di euro Per_1
450,00 mensili. Con me vive;
fino a novembre viveva con noi anche una zia che adesso è Per_2
deceduta. Ho lavorato come badante fino a novembre scorso e attualmente sono in NASPI con l'erogazione di euro 300,00. L'appartamento dove sto vivendo è un B&B e però una stanza la Parte occupo io e una;
ci sono poi due monolocali. Da tale non percepito granché perché Per_2
ho avuto pochi ospiti. Domando la separazione e in caso di accordo non voglio alcun assegno per me né l'assegnazione dell'abitazione coniugale. Potrei continuare ad abitare dove sto adesso e ciascun si occuperebbe del figlio con cui convive ”
Il resistente ha invece dichiarato: “ Confermo il contenuto della comparsa. La situazione attuale è
diversa da quella descritta dalla ricorrente in quanto lei in realtà sta a Villacidro presso il nuovo compagno. dorme nell'abitazione di sotto ma viene sempre da noi in quanto io abito don Per_2
e LE. Pertanto io ho l'onere di provvedere al mantenimento di e che Per_1 Per_2 Per_1
Parte non lavora mentre LE lavora nella mia impresa edile. La ricorrente lavora con il e ha un proprio reddito. Inoltre ha diversi buoni fruttiferi e ha proceduto alla vendita di una roulotte.
Ribadisco che sia che mangiano sempre da me. percepisce la pensione di Per_1 Per_2 Per_2
euro 450,00 circa. Ho due finanziamenti per i quali verso euro 336,00 e 150,00 La ricorrente a fronte di quanto affermato riferisce che rientra da Villacidro ogni notte”
Il Presidente f.f. con ordinanza resa in data 16.02.2023 ha assegnato la casa coniugale al resistente in ragione della coabitazione con la figlia e nulla ha disposto a carico della ricorrente per il Per_1
mantenimento della stessa in considerazione dello stato di disoccupazione della Pt_1
*****
Nella seconda fase del giudizio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma e con provvedimento del 29.09.2023 ha ammesso la prova per testi e per interpello dedotta dal resistente.
****
All'udienza del 23.09.2024, tenutasi in modalità cartolare parte ricorrente ha dato atto che la figlia delle parti ha intrapreso attività lavorativa e percepisce un reddito mensile di circa euro 1000,00 e all'udienza del 16.10.2024 , in ragione della capacità lavorativa della figlia, ha domandato la revoca dell'assegnazione dell'abitazione coniugale.
Il procuratore di parte resistente ha precisato che la figlia ha lavorato dal 6.10.2023 al Per_1
30.9.2023 con proroga del contratto di due settimane e che, pertanto, non vi è raggiungimento dell'autonomia economica. Ha domandato, quindi, rinvio per verificare la situazione economica della figlia precisando, altresì, che il figlio non vive con la madre ma vive per Per_1 Per_2
conto proprio a Villamar nella via Campidano, mentre la vive presso il nuovo compagno. Pt_1
Il procuratore di parte ricorrente ha contestato le circostanze indicate precisando che vive Per_2
nell'appartamento sottostante la ex casa coniugale e che la ha un compagno con il quale non Pt_1
convive.
Il Giudice all'esito dell'udienza ha rinviato al 18.12.2024 per la verifica documentale della situazione della figlia . Per_1
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All'udienza del 18.12.2024 il procuratore di parte ricorrente ha dato atto che la figlia delle parti si è trasferita presso la madre nel piano sottostante della casa coniugale e di aver depositato Per_1
dichiarazione del 9.12.2024 dalla stessa sottoscritta dove afferma di essere andata a vivere con la madre.
Il procuratore di parte resistente ha contestato l'avversa produzione e la circostanza del trasferimento definitivo della figlia delle parti, rimettendosi al giudice per l'eventuale audizione della ragazza. Ha riferito, altresì, della raggiunta indipendenza economica della ragazza avendo la stessa lavorato per oltre un anno riservandosi il deposito telematico della busta paga e dichiarazione dei redditi della stessa.
Il Giudice su richiesta delle parti ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e repliche.
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La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi. *****
Venendo ora alle ulteriori domande formulate dalle parti deve osservarsi che vi è stato contrasto tra le parti in ordine al mantenimento della figlia che per un certo periodo ha dimorato presso Per_1
il padre e per la quale il resistente ha domandato un contributo a carico della per il suo Pt_1
mantenimento (in ragione della maggiore capacità reddituale della ricorrente).
Con ordinanza resa in data 16.02.2023 il Presidente f.f. nulla ha disposto a titolo di mantenimento della figlia . In tale sede si era tenuto conto dello stato di disoccupazione della e Per_1 Pt_1
della circostanza che la stessa conviveva con il figlio , affetto da disabilità ed,altresì, della Per_2
circostanza che anche il resistente convivente con il figlio , autosufficiente, poteva contare Per_5
su una contribuzione alle spese familiari da parte dello stesso.
Nel corso del giudizio parte ricorrente ha dato atto cha la figlia si è inserita nel mondo del Per_1
lavoro con un contratto annuale e che, successivamente, la ragazza si è comunque trasferita presso il domicilio materno.
Il resistente dal canto suo all'udienza del 24.10.2024 ha contestato il raggiungimento dell'autonomia economica da parte della stessa.
Parte ricorrente in data 16.12.2024 ha versato in atti una dichiarazione controfirmata dalla figlia del
16.12.2024, ove la stessa ha dichiarato di essersi trasferita presso la madre e di essere priva di occupazione.
Parte resistente all'udienza del 18.12.2024 ha contestato la circostanza del trasferimento definitivo della figlia delle parti riferendo, ad ogni modo, la raggiunta indipendenza economica della ragazza avendo la stessa lavorato per oltre un anno riservandosi il deposito telematico della busta paga e dichiarazione dei redditi della stessa.
Ciò premesso, occorre osservare che risulta pacifico che la ragazza non dimora con il padre e,
pertanto, lo stesso non ha diritto ad alcuna contribuzione per il suo mantenimento.
Inoltre, essendo venuta meno la coabitazione con il padre deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di provvedimenti provvisori e urgenti in favore del resistente. Le spese legali devono essere addebitate al resistente il quale anche in sede di precisazione delle conclusioni ha insistito in via principale nelle domande formulate in sede di comparsa di costituzione con richiesta, quindi, di contributo a suo favore per il mantenimento della figlia.
Il resistente anche all'udienza del 16.10.2024 ha contestato la raggiunta autonomia economica della figlia e solo in sede di comparsa conclusionale, dopo il deposito della dichiarazione della figlia di trasferimento presso il domicilio materno, ha aderito all'ordinanza presidenziale riconoscendo la raggiunta autonomia.
Invero, il comportamento processuale del resistente si è rivelato, incompatibile anche al raggiungimento di un accordo con la controparte e né dalle risultanze probatorie è emerso che la ricorrente fruiva di un reddito superiore a quello indicato nelle denunce fiscali.
Si precisa, infine, che l'audizione della figlia allo stato appare superflua considerate le Per_1
conclusioni conformi delle parti nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
5.3.1971 e , nato a [...] il [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ( atto n. 2, parte II, anno 1990
Comune di Villamar).
2. Revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di provvedimenti provvisori a favore del resistente;
3. Rigetta la richiesta di contributo al mantenimento formulata dal resistente
4. Condanna al pagamento delle spese di lite a favore della sig.ra CP_1 Parte_1
che liquida in euro 5000,00 oltre iva e cpa come per legge
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
20.5.2025 Il giudice estensore
Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti