Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 07/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00821/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 327 del 2023, proposto da
-OMISSIS-S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Morbidelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora, 14;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento,
del provvedimento del Questore della Provincia di Firenze del -OMISSIS- -OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stata sospesa per gg. 15 (quindici) dalla data della notifica l'”efficacia della licenza n. -OMISSIS-rilasciata dal Comune di Firenze il -OMISSIS-, che autorizza ad esercitare l'attività di trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nel locale ubicato a -OMISSIS-, con insegna “-OMISSIS-”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società -OMISSIS-s.r.l., in quanto gestore della discoteca -OMISSIS- di Firenze, ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Firenze del -OMISSIS-(-OMISSIS-), con cui è stata sospesa per gg. 15 (quindici) l’” efficacia della licenza n. -OMISSIS-rilasciata dal Comune di Firenze il -OMISSIS-, che autorizza ad esercitare l’attività di trattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nel locale ubicato a -OMISSIS-, con insegna “-OMISSIS- ”.
Il decreto in questione è stato emesso richiamando alcuni episodi verificatesi nei mesi precedenti, che avrebbero determinato una situazione di presunto “ pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ”, tali da determinare la sospensione ai sensi dell’art. 100 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico leggi pubblica sicurezza).
La ricorrente evidenzia che, nonostante la chiusura dell’esercizio commerciale sia stata già posta in essere, sussisterebbe comunque l’interesse della -OMISSIS-S.r.l. all’annullamento del provvedimento impugnato poiché l’eventuale ripetizione dei fatti che hanno dato luogo alla sospensione potrebbe comportare la revoca della licenza n. -OMISSIS-.
In particolare si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:
1. la violazione dell’art. 3 legge 241/90 e dell’art. 100 Regio Decreto 773/1931, in quanto a parere della ricorrente gli episodi alla base del provvedimento impugnato non sarebbero stati sufficienti ad integrare una situazione di pericolosità per l’incolumità pubblica e, quindi, idonei ad essere posti a fondamento della sospensione ora impugnata;
2. la violazione dell’art. 100 del Regio Decreto 733/1931, oltre all’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e di adeguatezza; la Questura di Firenze non avrebbe rispettato il principio di proporzionalità, non avendo valutato la soluzione che comportasse il minor sacrificio per gli interessi privati coinvolti.
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando le argomentazioni proposte e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza del 29 aprile 2025, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1 Sono da respingere entrambe le censure proposte e con le quali si sostiene che gli episodi alla base del provvedimento impugnato non sarebbero stati sufficienti a determinare una situazione di pericolosità per l’incolumità pubblica e, quindi, siano idonei per essere posti a fondamento della sospensione ora impugnata.
1.2 In particolare non sarebbe idoneo a giustificare l’adozione del provvedimento impugnato il primo episodio (indicato dal ricorrente con la lett. A) che si baserebbe su una parziale ricostruzione dei fatti e riferiti ad una lite intercorsa tra due avventori il -OMISSIS-; anche il secondo episodio (indicato con la lett. B) e inerente ad una lite intercorsa il -OMISSIS-, tra alcune ragazze all’interno dei bagni del locale, non sarebbe stato in alcun modo verificato dall’Amministrazione; analogamente sarebbero non dirimenti le liti intercorse il -OMISSIS- (lett. C), il -OMISSIS- (indicata con la lett. D) il -OMISSIS- (lett. E) e, da ultimo, l’episodio del -OMISSIS-, anch’esso riferito ad “ una violenta lite tra due frequentatori del locale, a seguito della quale riportavano entrambi ferite lacero contuse al volto ”.
1.3 In relazione a detti episodi si sostiene che nulla sarebbe addebitabile alla discoteca, alla sua struttura, e, comunque, non vi sarebbe stata alcuna situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
1.4 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente il solo elenco degli episodi, tutti riferiti a liti tra gli avventori (alcuni dei quali in stato di ubriachezza e che hanno determinato anche il ricovero di alcuni clienti al pronto soccorso), verificatisi peraltro nel corso di sei/sette mesi ed in via pressoché continuativa, confermano una situazione di evidente pericolosità all’interno del locale e di un altrettanto grave rischio per l’incolumità pubblica.
1.5 Si consideri, inoltre, che la ricorrente si è limitata a ridimensionare l’entità degli episodi, ma risulta incontestata la valenza storica degli stessi.
1.6 Si consideri come sussiste un costante orientamento giurisprudenziale che ha sancito che “… non rileva l'assenza di colpa del titolare della licenza sospesa, considerato che il provvedimento di sospensione ha finalità preventiva e non punitiva, atteso che la finalità perseguita dall'art. 100 TULPS …. quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all'obiettiva esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente " (TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 29 gennaio 2021, n. 77).
1.7 È noto, peraltro, che l'adozione del provvedimento ex art. 100 TULPS consegue ad un giudizio ampiamente discrezionale dell'Amministrazione, il quale può essere sindacato solamente sotto il profilo del travisamento di fatto o della manifesta irragionevolezza, ed è sufficientemente motivato con l'indicazione dei presupposti che configurano la situazione di pericolo da prevenire (TAR Toscana, sez. II, 23 gennaio 2019, n. 110).
1.8 Ma anche a prescindere dal carattere discrezionale del provvedimento impugnato risulta del tutto infondata l’argomentazione diretta a sostenere l’esistenza di un difetto di motivazione o la violazione del principio di proporzionalità.
1.9 Come si è avuto modo di anticipare il provvedimento dà conto di una pluralità di episodi accertati dalle forze dell'ordine e accaduti all'interno della discoteca che sono stati compiutamente descritti dall’Amministrazione e che, comunque, risultano pienamente idonei, non solo a creare allarme sociale, ma anche e soprattutto a rappresentare un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Anche l’argomentazione diretta a rilevare l’esistenza di un elevato flusso di avventori non può integrare una giustificazione di episodi reiterati di una così grave violenza, imponendo al contrario e al gestore del locale di adottare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare tali eventi, (in questo senso si veda TAR Venezia, n. 1164/23).
2.1 Anche la sospensione per un periodo pari a quindici giorni deve ritenersi congrua in relazione al numero e alla gravità degli episodi e, ciò, anche considerando che la discoteca in questione era già risultata destinataria da provvedimenti ex art. 100 T.U.L.P.S..
2.2 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte, consente di respingere il ricorso, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento, nei confronti dell’Amministrazione ora costituita, di euro 3.000,00 (tremila//00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’attuale ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Giovanni Ricchiuto, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Ricchiuto | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.