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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 23/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN AT Presidente
Dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA Giudice relatore
Dott.ssa Antonia QUARTARELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 557/2022 R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della paternità promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv.
NA NO, domiciliataria;
-attrice - contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione dell'8.5.2025, dall'avv. Pietro RUGGI, domiciliatario;
-convenuto- e con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Per l'attrice:”… Accertare e dichiarare che il Sig. , CP_1
nato a [...] in data [...], è il padre biologico della sig.ra
nata a [...] in data [...], e per l'effetto Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza[…];stabilire e sancire il diritto della sig.ra di mantenere esclusivamente il Parte_1
cognome “ […]; condannare il sig. al Pt_1 CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra
per la privazione del rapporto con il padre biologico Parte_1
e relative conseguenze, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, comprensivi del rimborso forfettario da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per il Pubblico Ministero:” … Esprime parere favorevole
[all'accoglimento della domanda]…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022, Parte_1 deduceva di di essere nata in data [...] dalla relazione tra la madre e l'odierno convenuto che, tuttavia, “una Parte_2
pag. 2/10 volta appresa la notizia del concepimento, nonché dell'intenzione della donna di voler contrarre matrimonio, al settimo mese di gravidanza, si allontanava definitivamente dalla sig.ra Pt_2
, disinteressandosi anche della nascita e della crescita della
[...]
figlia”.
Allegava altresì che in data 23.6.2017 era stata esperita un'indagine molecolare di accertamento della paternità di CP_1
, alla stregua dei cui esiti quest'ultimo era risultato il padre
[...] biologico dell'odierna attrice con una attendibilità statistica del
99,9999976% ed instava, conseguentemente, per il riconoscimento della paternità naturale e per il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la privazione assoluta del rapporto parentale con il padre biologico, chiedendo altresì di poter conservare esclusivamente il cognome (riconducibile al marito della Pt_1
madre, IO, che aveva contratto matrimonio con
[...] nell'anno 1973), “in quanto divenuto oramai segno Pt_2
autonomo e distintivo della propria identità personale”.
Escussi quindi quali testi rispettivamente la madre e l'ex marito della parte attrice, nonché il dott. , quale Controparte_2
genetista che si occupò di effettuare l'indagine molecolare di compatibilità biologica, si costituiva infine , già CP_1
dichiarato contumace all'udienza del 14.9.2022, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, allegando di essersi spontaneamente sottoposto alla menzionata indagine molecolare e di averne sostenuto i relativi costi, sebbene, prima del 2017, Pt_1 non avesse mai cercato di intrattenere rapporti con il
[...]
convenuto, ormai divenuto anziano e gravemente malato, né gli avesse mai prestato alcuna “forma di assistenza morale e
pag. 3/10 personale”. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avanzate dalla ovvero, in subordine, una riduzione del quantum del Pt_1
diritto risarcitorio, ove riconosciuto, in considerazione del contegno di totale disinteresse manifestato dall'attrice.
In ordine alla domanda principale di riconoscimento della paternità, che merita accoglimento, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni, in termini di assoluta compatibilità biologica in una percentuale sostanzialmente equiparabile alla certezza (siccome superiore al 99%), rassegnate dal laboratorio di genetica ALTAMEDICA (cfr. allegato sub 1 all'atto di citazione) incaricato dal dott. di esaminare i Controparte_2
campioni di DNA da lui prelevati. In sede di dichiarazioni testimoniali del 5.3.2025, infatti, il dott. ha CP_2 confermato che “in base ai risultati ottenuti, è possibile affermare con assoluta certezza statistica che è il padre CP_1 biologico di ”, precisando di essersi attenuto, nella Parte_1
procedura di acquisizione dei campioni mediante prelievo ematico, previa raccolta del consenso informato all'esecuzione del test, attivazione della catena di custodia ed invio dei materiali biologici al centro in Roma, alle linee guida della società Parte_3 dei genetisti forensi, essendo stata peraltro verificata la correttezza del procedimento di acquisizione da parte dello stesso direttore del laboratorio romano, . Controparte_3
A fronte di tali evidenze documentali, corroborate dalla menzionata prova testimoniale, il convenuto si è limitato ad eccepire del tutto genericamente, nelle sole conclusioni della sua costituzione in limine, il difetto di certezza dell'esito dell'indagine molecolare genetica, senza tuttavia contestare (avendolo, anzi,
pag. 4/10 espressamente ammesso) né di esservisi sottoposto, né che l'intera procedura di acquisizione dei campioni biologici e di analisi dei loro esiti presentasse degli specifici profili di criticità od inattendibilità.
Del resto, anche la teste all'udienza del Parte_2
17.5.2023, confermava di aver intrattenuto, negli anni precedenti alla nascita della figlia una relazione sentimentale e dei Pt_1
rapporti sessuali soltanto con l'odierno convenuto, così corroborando gli univoci elementi probatori traibili dall'esame genetico espletato.
Se, dunque, è fondata la domanda di riconoscimento della paternità, parimenti va accolta la richiesta di conservazione del cognome sinora acquisito dalla parte attrice, posto che, ex adverso,
“l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio, ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5 c.p.c.” (Cass., I, n. 19734/2015).
Trasponendo siffatto principio al caso di specie e ribadito come non sia ipotizzabile alcun automatismo nell'acquisizione, mediante annessione o sostituzione, del cognome del padre naturale (v. anche Cass., I, n. 12640/2015), va rilevato come non soltanto non sia stata formulata espressa domanda in tal senso da parte dell'attrice, ma, al contrario, ella stessa abbia esplicitamente manifestato interesse a mantenere esclusivamente il suo cognome attuale, alla stregua di una libera forma di autodeterminazione di cui il Collegio non può che prendere atto.
pag. 5/10 In ordine, poi, alla domanda risarcitoria da illecito endo-familiare parimenti avanzata da , fondata sul presupposto del Parte_1
vulnus cagionato dall'assenza della figura paterna biologica, va rilevato che la parte attrice ha prodotto in giudizio una certificazione del 7.11.2022, a firma della dott.ssa Per_1
medico chirurgo psicoterapeuta, da cui si evince che le
[...] vicende emotive legate all'assenza della figura del padre biologico
– benché nelle more la madre avesse contratto matrimonio con un altro uomo che l'aveva riconosciuta come figlia – “negli anni hanno condizionato fortemente la personalità e l'autonomia psicologica della paziente” poiché ella “ha subito una grave privazione di un bisogno naturale per anni e, con il tempo, lo stato depressivo e di insicurezza emotiva si sono accentuati, inficiando rapporti personali, famigliari e sociali”, tanto da indurre la a vivere in “uno stato di frustrazione continuo Pt_1 accompagnato da un senso di angoscia”, con diagnosi di
“sindrome d'allarme ansiosa con spunti depressivi e alterazione dell'asse sonno-veglia e pavor nocturnus”.
Inoltre, dall'istruttoria orale espletata a mezzo dei testi
[...]
e è emerso che il fosse Pt_2 Tes_1 CP_1 perfettamente a conoscenza della paternità di e che Pt_1
quest'ultima aveva “intrapreso vari percorsi di sostegno psicologico con il dott. , a causa di un malessere, misto Per_2
a depressione, legato all'assenza di una figura paterna”.
Deve, pertanto, ritenersi integrata, ad avviso del Collegio, la prova dell'effettiva sussistenza del pregiudizio endo-familiare lamentato dall'attrice, sia in ragione della certa conoscenza da parte del convenuto (che non ha sollevato peraltro alcuna contestazione sul pag. 6/10 punto) dell'atto procreativo consumato con e Parte_2 quindi della consapevolezza del concepimento, oltre che della sua più che plausibile paternità naturale (poi confermata dall'indagine molecolare), anche alla luce delle interlocuzioni avute all'indomani della nascita della bambina e nel corso degli anni, sia in considerazione dell'alterazione dell'esistenza della figlia Pt_1 cagionata dal suo disinteresse alla costruzione di un rapporto genitoriale e dalla sua sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale della figlia e manifestatasi sub specie di malessere psico- fisico, tendenza all'isolamento sociale e sofferenza interiore per l'assenza della figura e del ruolo del padre naturale.
Ed invero, la teste per quanto legata da uno Pt_2
strettissimo vincolo familiare con l'odierna attrice, ha espressamente riconosciuto che aveva donato alla CP_1
figlia un'autovettura, facendole anche un regalo in occasione del suo matrimonio e sostenendo integralmente le spese di esecuzione del test del DNA e che in alcune occasioni, prima che ella contraesse matrimonio con , egli aveva cercato di CP_4 vedere la bambina, ricevendo il rifiuto della ma ha Pt_2
altresì dichiarato che da quando ella si era sposata il non si CP_1 era più interessato alla figlia, rifiutandosi inizialmente anche di sottoporsi all'indagine molecolare (si vedano in tal senso le Testi dichiarazioni testimoniali del 17.5.2023). Inoltre, il teste ex marito di , ha riferito che, a fronte della richiesta di Parte_1
un aiuto al quando egli e la stavano attraversando CP_1 Pt_1 un momento di difficoltà economica, l'odierno convenuto lo aveva negato loro, sostenendo di non essere sicuro che fosse Pt_1 effettivamente sua figlia.
pag. 7/10 Alla stregua dei principii costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, infatti,
“l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati
e provati da chi agisce in giudizio” (Cass., I, n. 22496/2021, conforme a Cass., I, n. 26205/2013). Inoltre, in punto di dimostrazione del relativo illecito, “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass., I, n.
34950/2022) ed, ancora, “la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
pag. 8/10 l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto” (Cass., VI-1, n. 34986/2022).
Venendo, dunque, alla liquidazione del ravvisato danno non patrimoniale e facendo applicazione della tabella del Tribunale di
Milano, va considerato che non si tratta di una perdita definitiva e che vi sono stati, seppur soltanto dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia, alcuni sporadici contatti tra il padre naturale e la sebbene, alla luce delle argomentazioni sin Pt_1
qui illustrate, l'odierno convenuto non abbia adeguatamente partecipato e fornito supporto alla crescita ed all'esistenza della figlia. Applicando, quindi, una riduzione di ¼ del valore minimo previsto dalla menzionata tabella, in considerazione dell'evidenziata non totale privazione della presenza paterna durante tutta l'attuale esistenza della parte attrice e decurtando ulteriormente il relativo importo del 50%, in ragione della ontologica distinzione rispetto al danno da perdita definitiva del rapporto parentale, reputa il Collegio congrua già all'attualità, alla luce di tale valutazione equitativa, la complessiva somma di €
55.000,00, oltre interessi come per legge.
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri prossimi ai medi delle controversie di valore indeterminabile a complessità bassa, è infine affidata al principio della soccombenza, con distrazione quindi delle stesse in favore dell'avv. NA NO, dichiaratasi antistataria (sulla compatibilità con la disciplina del beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'istituto della distrazione delle spese processuali si veda Cass., SS. UU., n.
pag. 9/10 8561/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede: dichiara (nato a [...] l'[...]) padre CP_1 biologico di (nata a [...] il [...]); Parte_1
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Matera di eseguire nell'atto di nascita di le relative annotazioni;
Parte_1
autorizza a mantenere il suo attuale cognome;
Parte_1
condanna alla corresponsione, in favore di CP_1 Pt_1
ed a titolo di risarcimento da illecito endo-familiare, della
[...]
somma di € 55.000,00, oltre interessi come per legge dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di € 6.00,00 (dei quali € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.400,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. NA NO, dichiaratasi antistataria.
Così deciso, in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria LA BATTAGLIA AN AT
pag. 10/10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN AT Presidente
Dott.ssa Valeria LA BATTAGLIA Giudice relatore
Dott.ssa Antonia QUARTARELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 557/2022 R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della paternità promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv.
NA NO, domiciliataria;
-attrice - contro
(c.f. ), nato a [...] l'[...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione dell'8.5.2025, dall'avv. Pietro RUGGI, domiciliatario;
-convenuto- e con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera
-interventore ex lege-
CONCLUSIONI
Per l'attrice:”… Accertare e dichiarare che il Sig. , CP_1
nato a [...] in data [...], è il padre biologico della sig.ra
nata a [...] in data [...], e per l'effetto Parte_1
ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza[…];stabilire e sancire il diritto della sig.ra di mantenere esclusivamente il Parte_1
cognome “ […]; condannare il sig. al Pt_1 CP_1 risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalla sig.ra
per la privazione del rapporto con il padre biologico Parte_1
e relative conseguenze, da quantificarsi nella somma ritenuta di giustizia ed equitativamente determinata, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, comprensivi del rimborso forfettario da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per il Pubblico Ministero:” … Esprime parere favorevole
[all'accoglimento della domanda]…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.3.2022, Parte_1 deduceva di di essere nata in data [...] dalla relazione tra la madre e l'odierno convenuto che, tuttavia, “una Parte_2
pag. 2/10 volta appresa la notizia del concepimento, nonché dell'intenzione della donna di voler contrarre matrimonio, al settimo mese di gravidanza, si allontanava definitivamente dalla sig.ra Pt_2
, disinteressandosi anche della nascita e della crescita della
[...]
figlia”.
Allegava altresì che in data 23.6.2017 era stata esperita un'indagine molecolare di accertamento della paternità di CP_1
, alla stregua dei cui esiti quest'ultimo era risultato il padre
[...] biologico dell'odierna attrice con una attendibilità statistica del
99,9999976% ed instava, conseguentemente, per il riconoscimento della paternità naturale e per il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la privazione assoluta del rapporto parentale con il padre biologico, chiedendo altresì di poter conservare esclusivamente il cognome (riconducibile al marito della Pt_1
madre, IO, che aveva contratto matrimonio con
[...] nell'anno 1973), “in quanto divenuto oramai segno Pt_2
autonomo e distintivo della propria identità personale”.
Escussi quindi quali testi rispettivamente la madre e l'ex marito della parte attrice, nonché il dott. , quale Controparte_2
genetista che si occupò di effettuare l'indagine molecolare di compatibilità biologica, si costituiva infine , già CP_1
dichiarato contumace all'udienza del 14.9.2022, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, allegando di essersi spontaneamente sottoposto alla menzionata indagine molecolare e di averne sostenuto i relativi costi, sebbene, prima del 2017, Pt_1 non avesse mai cercato di intrattenere rapporti con il
[...]
convenuto, ormai divenuto anziano e gravemente malato, né gli avesse mai prestato alcuna “forma di assistenza morale e
pag. 3/10 personale”. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande avanzate dalla ovvero, in subordine, una riduzione del quantum del Pt_1
diritto risarcitorio, ove riconosciuto, in considerazione del contegno di totale disinteresse manifestato dall'attrice.
In ordine alla domanda principale di riconoscimento della paternità, che merita accoglimento, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni, in termini di assoluta compatibilità biologica in una percentuale sostanzialmente equiparabile alla certezza (siccome superiore al 99%), rassegnate dal laboratorio di genetica ALTAMEDICA (cfr. allegato sub 1 all'atto di citazione) incaricato dal dott. di esaminare i Controparte_2
campioni di DNA da lui prelevati. In sede di dichiarazioni testimoniali del 5.3.2025, infatti, il dott. ha CP_2 confermato che “in base ai risultati ottenuti, è possibile affermare con assoluta certezza statistica che è il padre CP_1 biologico di ”, precisando di essersi attenuto, nella Parte_1
procedura di acquisizione dei campioni mediante prelievo ematico, previa raccolta del consenso informato all'esecuzione del test, attivazione della catena di custodia ed invio dei materiali biologici al centro in Roma, alle linee guida della società Parte_3 dei genetisti forensi, essendo stata peraltro verificata la correttezza del procedimento di acquisizione da parte dello stesso direttore del laboratorio romano, . Controparte_3
A fronte di tali evidenze documentali, corroborate dalla menzionata prova testimoniale, il convenuto si è limitato ad eccepire del tutto genericamente, nelle sole conclusioni della sua costituzione in limine, il difetto di certezza dell'esito dell'indagine molecolare genetica, senza tuttavia contestare (avendolo, anzi,
pag. 4/10 espressamente ammesso) né di esservisi sottoposto, né che l'intera procedura di acquisizione dei campioni biologici e di analisi dei loro esiti presentasse degli specifici profili di criticità od inattendibilità.
Del resto, anche la teste all'udienza del Parte_2
17.5.2023, confermava di aver intrattenuto, negli anni precedenti alla nascita della figlia una relazione sentimentale e dei Pt_1
rapporti sessuali soltanto con l'odierno convenuto, così corroborando gli univoci elementi probatori traibili dall'esame genetico espletato.
Se, dunque, è fondata la domanda di riconoscimento della paternità, parimenti va accolta la richiesta di conservazione del cognome sinora acquisito dalla parte attrice, posto che, ex adverso,
“l'assunzione del cognome paterno da parte del figlio maggiorenne non è configurabile quale pronuncia accessoria da rendere d'ufficio, ma, in quanto espressione di un diritto potestativo del figlio, richiede una apposita domanda da formularsi nell'atto di citazione o comunque nel termine ultimo di cui all'art. 183, comma 5 c.p.c.” (Cass., I, n. 19734/2015).
Trasponendo siffatto principio al caso di specie e ribadito come non sia ipotizzabile alcun automatismo nell'acquisizione, mediante annessione o sostituzione, del cognome del padre naturale (v. anche Cass., I, n. 12640/2015), va rilevato come non soltanto non sia stata formulata espressa domanda in tal senso da parte dell'attrice, ma, al contrario, ella stessa abbia esplicitamente manifestato interesse a mantenere esclusivamente il suo cognome attuale, alla stregua di una libera forma di autodeterminazione di cui il Collegio non può che prendere atto.
pag. 5/10 In ordine, poi, alla domanda risarcitoria da illecito endo-familiare parimenti avanzata da , fondata sul presupposto del Parte_1
vulnus cagionato dall'assenza della figura paterna biologica, va rilevato che la parte attrice ha prodotto in giudizio una certificazione del 7.11.2022, a firma della dott.ssa Per_1
medico chirurgo psicoterapeuta, da cui si evince che le
[...] vicende emotive legate all'assenza della figura del padre biologico
– benché nelle more la madre avesse contratto matrimonio con un altro uomo che l'aveva riconosciuta come figlia – “negli anni hanno condizionato fortemente la personalità e l'autonomia psicologica della paziente” poiché ella “ha subito una grave privazione di un bisogno naturale per anni e, con il tempo, lo stato depressivo e di insicurezza emotiva si sono accentuati, inficiando rapporti personali, famigliari e sociali”, tanto da indurre la a vivere in “uno stato di frustrazione continuo Pt_1 accompagnato da un senso di angoscia”, con diagnosi di
“sindrome d'allarme ansiosa con spunti depressivi e alterazione dell'asse sonno-veglia e pavor nocturnus”.
Inoltre, dall'istruttoria orale espletata a mezzo dei testi
[...]
e è emerso che il fosse Pt_2 Tes_1 CP_1 perfettamente a conoscenza della paternità di e che Pt_1
quest'ultima aveva “intrapreso vari percorsi di sostegno psicologico con il dott. , a causa di un malessere, misto Per_2
a depressione, legato all'assenza di una figura paterna”.
Deve, pertanto, ritenersi integrata, ad avviso del Collegio, la prova dell'effettiva sussistenza del pregiudizio endo-familiare lamentato dall'attrice, sia in ragione della certa conoscenza da parte del convenuto (che non ha sollevato peraltro alcuna contestazione sul pag. 6/10 punto) dell'atto procreativo consumato con e Parte_2 quindi della consapevolezza del concepimento, oltre che della sua più che plausibile paternità naturale (poi confermata dall'indagine molecolare), anche alla luce delle interlocuzioni avute all'indomani della nascita della bambina e nel corso degli anni, sia in considerazione dell'alterazione dell'esistenza della figlia Pt_1 cagionata dal suo disinteresse alla costruzione di un rapporto genitoriale e dalla sua sottrazione ai doveri di assistenza morale e materiale della figlia e manifestatasi sub specie di malessere psico- fisico, tendenza all'isolamento sociale e sofferenza interiore per l'assenza della figura e del ruolo del padre naturale.
Ed invero, la teste per quanto legata da uno Pt_2
strettissimo vincolo familiare con l'odierna attrice, ha espressamente riconosciuto che aveva donato alla CP_1
figlia un'autovettura, facendole anche un regalo in occasione del suo matrimonio e sostenendo integralmente le spese di esecuzione del test del DNA e che in alcune occasioni, prima che ella contraesse matrimonio con , egli aveva cercato di CP_4 vedere la bambina, ricevendo il rifiuto della ma ha Pt_2
altresì dichiarato che da quando ella si era sposata il non si CP_1 era più interessato alla figlia, rifiutandosi inizialmente anche di sottoporsi all'indagine molecolare (si vedano in tal senso le Testi dichiarazioni testimoniali del 17.5.2023). Inoltre, il teste ex marito di , ha riferito che, a fronte della richiesta di Parte_1
un aiuto al quando egli e la stavano attraversando CP_1 Pt_1 un momento di difficoltà economica, l'odierno convenuto lo aveva negato loro, sostenendo di non essere sicuro che fosse Pt_1 effettivamente sua figlia.
pag. 7/10 Alla stregua dei principii costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, infatti,
“l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati
e provati da chi agisce in giudizio” (Cass., I, n. 22496/2021, conforme a Cass., I, n. 26205/2013). Inoltre, in punto di dimostrazione del relativo illecito, “ai fini del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass., I, n.
34950/2022) ed, ancora, “la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con
pag. 8/10 l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto” (Cass., VI-1, n. 34986/2022).
Venendo, dunque, alla liquidazione del ravvisato danno non patrimoniale e facendo applicazione della tabella del Tribunale di
Milano, va considerato che non si tratta di una perdita definitiva e che vi sono stati, seppur soltanto dopo il raggiungimento della maggiore età della figlia, alcuni sporadici contatti tra il padre naturale e la sebbene, alla luce delle argomentazioni sin Pt_1
qui illustrate, l'odierno convenuto non abbia adeguatamente partecipato e fornito supporto alla crescita ed all'esistenza della figlia. Applicando, quindi, una riduzione di ¼ del valore minimo previsto dalla menzionata tabella, in considerazione dell'evidenziata non totale privazione della presenza paterna durante tutta l'attuale esistenza della parte attrice e decurtando ulteriormente il relativo importo del 50%, in ragione della ontologica distinzione rispetto al danno da perdita definitiva del rapporto parentale, reputa il Collegio congrua già all'attualità, alla luce di tale valutazione equitativa, la complessiva somma di €
55.000,00, oltre interessi come per legge.
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo alla stregua dei parametri prossimi ai medi delle controversie di valore indeterminabile a complessità bassa, è infine affidata al principio della soccombenza, con distrazione quindi delle stesse in favore dell'avv. NA NO, dichiaratasi antistataria (sulla compatibilità con la disciplina del beneficio del patrocinio a spese dello Stato dell'istituto della distrazione delle spese processuali si veda Cass., SS. UU., n.
pag. 9/10 8561/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 CP_1
provvede: dichiara (nato a [...] l'[...]) padre CP_1 biologico di (nata a [...] il [...]); Parte_1
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Matera di eseguire nell'atto di nascita di le relative annotazioni;
Parte_1
autorizza a mantenere il suo attuale cognome;
Parte_1
condanna alla corresponsione, in favore di CP_1 Pt_1
ed a titolo di risarcimento da illecito endo-familiare, della
[...]
somma di € 55.000,00, oltre interessi come per legge dal dì della sentenza sino all'effettivo soddisfo;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'Erario della somma complessiva di € 6.00,00 (dei quali € 1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.400,00 per la fase decisionale) oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. NA NO, dichiaratasi antistataria.
Così deciso, in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 17.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria LA BATTAGLIA AN AT
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