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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 27/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 394 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025
tra rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Scarano e Livia Parte_1
Iannicelli, giusta mandato allegato all'atto di appello
Appellante
e rappresentata e difesa dagli avv Marco Romanelli e Lorenzo Controparte_1
Marcoaldi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. Scarano e Iannicelli per l'appellante hanno chiesto, in riforma dell'ordinanza impugnata,
la condanna di al pagamento delle spese di lite del primo grado, con vittoria di Controparte_1
spese anche per l'appello, da distrarsi . Gli avv Romanelli e Marcoaldi per la società appellata hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, interponeva appello avverso l'ordinanza Parte_1
ex art 702 bis cpc emessa dal Tribunale di Taranto in data 23.10.2023 con cui, dichiarata cessata la materia del contendere per aver la controparte depositato la documentazione richiesta all'atto della sua costituzione, erano state compensate le spese di lite .
Nell'atto di gravame si contesta unicamente la compensazione delle spese, ritenendo ingiustificata tale decisione accessoria alla dichiarata cessazione della materia del contendere, poiché
[...]
aveva depositato la documentazione richiesta soltanto costituendosi in giudizio . CP_1
L'appellata si costituiva anche in questa fase, concludendo per il rigetto del gravame .
All'udienza ex art 352 cpc del 19.2.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione, dopo che le parti avevano depositato scritti conclusivi .
L'appello è infondato e va pertanto rigettato .
L'ordinanza di prime cure non merita infatti alcuna censura, avendo motivatamente compensato le spese di lite e ricorrendo nel caso di specie i giustificati motivi di cui all'art 92 cpc .
Ed invero, a parte il rilievo sul mancato esperimento da parte del ricorrente della procedura di mediazione obbligatoria prevista anche per i contratti finanziari dall'art 5 Dlgs n. 28/2010,
procedura che assai probabilmente avrebbe esaurito la controversia, va osservato che, a fronte della richiesta di documentazione dell' 8.2.2021, trasmetteva tempestivamente il Controparte_1
successivo 8.3.2021 ampia documentazione afferente il rapporto in questione, così dimostrando di non voler frapporre ostacoli alla legittima richiesta del suo cliente .
Quest'ultimo, senza far precedere l'instaurazione della lite da nessun altra richiesta di documentazione integrativa ( ed omettendo la fase della mediazione obbligatoria, come sopra evidenziato ), in data 18.1.2023, quasi due anni dopo, depositava ricorso ex art 702 bis cpc . La finanziaria si costituiva tempestivamente in giudizio, depositando l'estratto conto ed il conteggio estintivo richiesti e deducendo di aver già in precedenza manifestato con PEC del
24.52022 e del 30.9.2022 ( che allegava ) la sua completa disponibilità all'invio di ulteriore documentazione (oltre quella già trasmessa in data 8.3.2021); il Giudice prendeva atto di tutto ciò
e dopo l'esperimento della disposta mediazione obbligatoria emetteva l'impugnata ordinanza
Va altresì osservato che nella richiesta dell' 8.2.2021 il richiedeva la documentazione Pt_1
indicando al punto 3 “estinzione anticipata/conto estintivo del finanziamento de quo” ed al punto
5 “piano di ammortamento/estratto conto integrale del rapporto”, potendo tale menzione intendersi anche in via alternativa, tanto è che la finanziaria, in allegato alla PEC di risposta dell' 8.3.2021,
confermava “che il contratto di finanziamento in oggetto risulta estinto anticipatamente” ed allegava il piano di ammortamento, così evidentemente ritenendo di aver completamento evaso la richiesta di documentazione .
Instaurato da controparte il giudizio, così ulteriormente dimostrando la sua Controparte_1
assoluta buona fede, depositava il conto estintivo e l'estratto conto integrale all'atto della sua tempestiva costituzione in giudizio, così determinando la cessazione della materia del contendere
Tutto ciò considerato, la decisione del primo Giudice di compensare le spese di lite, dando atto di tale manifesta buona fede della appare più che legittima e giustificata e quindi Controparte_1
non seriamente contestabile .
Così rigettato il gravame, le spese di questa fase non possono che seguire la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da confermando integralmente l'impugnata Parte_1
ordinanza del 23.10.2023 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite di questa fase, che si liquidano in E 2000,00 per compensi professionali, oltre ad IVA, CAP
e RSG al 15%
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante,
Così deciso in Taranto in data 26.2.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva