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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 13.05.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14340/2023 R.G.
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Bosco, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e
Angela Gambardella, con i quali elettivamente domiciliata come in atti;
Resistente
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e
Angela Gambardella, con i quali elettivamente domiciliata come in atti;
Resistente
( ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e Angela Gambardella, con i quali elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto:
- di aver stipulato con il prof. , titolare della “Smeraglia Parte_2
Luxury Clinic” con sede in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63, contratto di lavoro a tempo determinato della durata di cinque anni, con una durata minima garantita di tre anni, decorrenti dal 23.06.2021 (data di sottoscrizione dell'accordo e immissione in servizio);
- di esser stato assunto in qualità di Dirigente ai sensi del CCNL Dirigenti del Settore Terziario, con mansioni di “Business Development Manager”, consistenti nel “migliorare e sviluppare l'attuale modello di business individuando altresì nuovi modelli organizzativi e commerciali” e retribuzione annua lorda pari ad euro 120.000,00;
- che, in data 14.07.2021, sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con la avente anch'essa sede in Napoli Controparte_2 alla Via Benedetto Brin n. 63, costituita da come società di Parte_2 servizi avente ad oggetto “la realizzazione e la gestione di strutture sanitarie private”;
- che il nuovo contratto, con decorrenza dal 19.07.2021 e cessazione al
18.07.2026, lasciava invariate le condizioni giuridiche ed economiche dell'accordo stipulato in precedenza con la Smeriglia Luxury Clinic, e l'esatto adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti veniva garantito dallo stesso in qualità di fideiussore, come da atto di fideiussione Parte_2 allegato al ricorso;
- che, in data 7.06.2022, scioglieva anticipatamente il contratto con la per stipularne un nuovo con la Controparte_2 Controparte_1
società sorta sulla preesistente ditta individuale di cui era
[...] Parte_2 titolare, anch'essa avente sede legale in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63;
- che il contratto di lavoro concluso con la nuova società, avente decorrenza dal 13.06.2022 e cessazione al 18.07.2026 e durata minima di due anni (fino al 10.07.2024), prevedeva – sotto il profilo giuridico – la conservazione della qualifica di Dirigente e del profilo di Business Development Manager e – sotto il profilo economico – una retribuzione annua ridotta ad euro 68.000,00, poi incrementata di euro 30.000,00 in forza di scrittura privata integrativa dell'8.07.2022; - che, tuttavia, come risulta da cedolini paga allegati, veniva inquadrato con qualifica di Quadro e retribuito con uno stipendio mensile parametrato su una retribuzione annua di euro 68.000,00;
- che non gli venivano corrisposte le mensilità di giugno, agosto e settembre
2022; non venivano versati i contributi al Fondo relativamente al Parte_3 periodo dall'1.01.2022 al 15.06.2022, pari ad euro 4.691,57; infine, non riceveva i ratei del trattamento di fine rapporto per il periodo dall'1.10.2021 al 31.03.2022, pari ad euro 4.438,38;
- che, a partire dall'ottobre 2021 – allorquando lo iniziò ad Parte_2 esercitare pressioni sul ricorrente volte al trasferimento del proprio rapporto di lavoro dalla alla costituita Controparte_2 Controparte_1
– aveva subito condotte offensive, demansionanti e dequalificanti da parte dello stesso (v. ricorso a pag. 3: “Le pressioni furono Parte_2 accompagnate dall'utilizzo sempre più frequente di espressioni offensive e svalutative anche alla presenza dei dipendenti (del tipo “chist' è scem”, “un manager deve sporcarsi le mani”, “ti pago e fai quello che dico io” ), dall'imposizione di commissioni da fattorino (come andare a comprare candeggina o ritirare biancheria), dall'affidamento di incombenze materiali (come far montare scrivanie, spostare pacchi, prelevare materiale stoccato nella di lui abitazione), nonché dall'accusa di aver determinato nell'immediato la contrazione dei profitti con l'attuata regolarizzazione dei ricavi e dei costi”), sfociate nel totale svuotamento delle proprie mansioni nel luglio 2022, allorché veniva escluso dalla condivisione di documenti ed informazioni di lavoro, anche relativi all'apertura di un nuovo Poliambulatorio a Roma, e allontanato dalle riunioni del personale amministrativo e direttivo;
- che, alla luce di quanto rappresentato, in data 6/7.10.2022, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, a mezzo pec e tramite piattaforma telematica, ricevendo la convalida dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli in data 11.10.2022;
- che, in data 13.10.2022, nel comunicare le proprie dimissioni alla intimava alla stessa il pagamento di euro 18.027,46, Controparte_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di retribuzione per le mensilità di giugno, agosto, settembre e per i sette giorni lavorati nel mese di ottobre, riservandosi di agire giudizialmente per tutte le altre spettanze;
- che, in data 20.10.2022, la società datrice provvedeva a corrispondergli la somma di euro 8.195,00, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, inducendolo a rinunciare al ricorso monitorio nelle more depositato per gli importi e le causali di cui all'intimazione predetta;
- che, in data 27.01.2023, intimava alla il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 305.563,36 a titolo di differenze paga per il periodo dal 16.06.2022 all'8.10.2022, di TFR per il periodo dal 16.06.2022 all'8.10.2022, di indennità sostitutiva di preavviso, nonché a titolo indennità sostitutiva della retribuzione e TFR per il periodo di durata minima garantita (dal 9.10.2022 al
18.07.2024).
Tanto premesso, illustrati i progetti che ha curato durante la pendenza del rapporto dedotto, ha concluso chiedendo al Giudice adito di: “a) Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1453 e 2119 c.c. l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro da dirigente inter partes a seguito di recesso per giusta causa del ricorrente;
per l'effetto b) Condannare con vincolo solidale la società in persona dell'amministratore p.t., la società Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t. ed il prof. dott. Controparte_2 [...]
in proprio quale holder ed effettivo titolare dell'impresa, nonché Parte_2 fideiussore - A corrispondere ad esso dott. la Parte_1 complessiva somma di € 314.438,31 (trecentoquattordicimilaquattrocentotrentotto/31) per le causali innanzi specificate, con interessi e rivalutazione come per legge;
c) in subordine condannare la e il dott. in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro al pagamento dell'importo di euro 305.563,36, nonché la e CP_2 il dott. in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro Parte_2
8.919,95 per le causali come sopra distintamente specificate, con interessi e rivalutazione come per legge;
”; con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione.
Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la decadenza dalla impugnativa dei contratti a termine ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 187/2010; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva l'infondatezza, e in ogni caso il difetto di allegazione e di prova, delle circostanze che avrebbero condotto il ricorrente al recesso per giusta causa: segnatamente, eccepiva l'avvenuto pagamento delle mensilità di giugno, agosto e settembre;
la regolare corresponsione delle 14 mensilità pattuite fino a concorrenza della retribuzione lorda concordata, pari ad euro 68.000, essendo il versamento di ulteriori euro 30.000 subordinato alla verifica “di una migliore valutazione di intenso apporto”, che di fatto non c'è mai stato;
la regolarità del versamento dei contributi previdenziali;
l'insussistenza delle condotte asseritamente offensive e demansionanti, anzi rilevava lo scarso rendimento e la modesta produttività del ricorrente, dimostrati anche dalla sporadica presenza dello stesso sul luogo di lavoro. Deduceva, pertanto, che le rassegnate dimissioni fossero dovute alle prospettive economiche non favorevoli alla società.
Contestava, infine, i conteggi allegati al ricorso. Vinte le spese.
Con distinte memorie difensive, si costituivano la e Controparte_2
, che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e Parte_2
l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine, deducevano la carenza di allegazione in ordine al preteso vincolo di solidarietà tra i convenuti e l'infondatezza delle avverse pretese, in fatto ed in diritto. Più nel dettaglio, la eccepiva l'avvenuto versamento dei Controparte_2 contributi al Fondo precisava, inoltre, che nessun ruolo ha Parte_3 ricoperto lo nella società, posto che la gestione della stessa è da Parte_2 sempre in capo a . Concludevano pertanto per il rigetto della Persona_1 domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata decisa all'udienza del 13.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti risultano prive di fondamento.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'impugnativa dei contratti a tempo determinato, è superfluo osservare che il regime decadenziale sancito dal combinato disposto degli artt. 32 L. 183/2010 e 6 L. 604/1966 si riferisce esclusivamente all'impugnativa del licenziamento datoriale ed alle ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti, mentre nel caso che ci occupa la parte ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno, differenze retributive e TFR conseguenti alle prospettate dimissioni rassegnate per giusta causa.
Occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2 Parte_2
Secondo la prospettazione del ricorrente il rapporto di lavoro a tempo determinato, nella sostanza ha fatto sempre capo al dott. , Parte_2 individuato quale reale dominus delle imprese presso cui ha formalmente lavorato e quindi indicato quale soggetto che ha gestito il rapporto di lavoro dedotto in causa. In ordine al fenomeno del collegamento societario è stato condivisibilmente rilevato: “come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, l'esistenza di un gruppo di società o di un collegamento societario tra imprese formalmente distinte non ha di per sé riflessi sui rapporti di lavoro intercorsi tra un lavoratore ed una delle varie imprese collegate o facenti parte di un gruppo unitario. Tuttavia, a determinate condizioni, la realtà dei gruppi societari e dei fenomeni di collegamento tra imprese possono avere effetti diretti in ambito giuslavoristico. Ciò accade in quanto l'esigenza di individuare un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione dei ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 c.c., che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona fisica o giuridica del datore di lavoro, cioè di chi di fatto detiene ed esercita i suoi poteri direttivi e disciplinare nei confronti della controparte. La peculiarità del rapporto di lavoro rispetto alle altre forme contrattuali, peculiarità che discende dalla singolare natura degli interessi in gioco, dalla quale a sua volta deriva l'esigenza di garantire l'effettività delle tutele, fa sì che in relazione a detto tipo di rapporto negoziale, pur a fronte di una pluralità di soggetti giuridici distinti, la titolarità del rapporto medesimo possa essere riferita contemporaneamente a più soggetti che, sebbene formalmente distinti, per il collegamento fra essi esistente, si pongano come espressione di un unico centro di interessi e, quindi, di un'impresa sostanzialmente unitaria.
Con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che: “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune. d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (cfr. sentenza Tribunale Napoli, dott. F. Armato, n. 3743/2022).
Venendo al caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato inizialmente assunto da quale titolare della ditta “Smeraglia Luxury Parte_2
Clinic” con contratto a tempo determinato del 23.6.2021 prevedente una durata di cinque anni.
Già in data 14.7.2021 veniva peraltro stipulato un nuovo contratto di lavoro, sempre a tempo determinato, con la e -con la stessa Controparte_2 data di decorrenza del contratto (19.7.2021)- sottoscriveva in Parte_2 favore del lavoratore atto di fideiussione per il corretto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla società con il predetto contratto (cfr. all.
n. 5 del ricorso).
Il contratto in oggetto veniva risolto “consensualmente” con scrittura privata del 7.06.2022 e lo stesso giorno il ricorrente veniva assunto, sempre a tempo determinato, dalla . Controparte_1
Prima di evidenziare gli elementi di collegamento tra le tre parti convenute, anche emergenti dalle visure camerali versate in atti, giova rimarcare che con i tre contratti sottoscritti il ricorrente era sempre individuato quale “Dirigente” con mansioni di “business development manager” e compiti di implementazione della struttura organizzativa della impresa ed ottimizzazione dei modelli organizzativi e gestionali delle strutture sanitarie “collegate o correlate”; i predetti contratti contengono, inoltre, tutti una clausola di stabilità o durata minima garantita, e condizioni economico – giuridiche sovrapponibili, salva la riduzione del trattamento economico operata con il terzo contratto, che sarà in seguito analizzata;
luogo di svolgimento della prestazione è sempre via Brin n.63 in Napoli, sede della ditta individuale e delle due società.
Dalle visure emerge che è amministratore unico della Parte_2
- costituita il 28.10.2021 ed avente ad oggetto l'erogazione Controparte_1 di prestazioni chirurgiche e procedure diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale - nonché titolare dell'intero capitale sociale.
costituita il 25.11.2020 per la realizzazione e gestione di Controparte_2 strutture sanitarie, sul piano amministrativo, organizzativo, giuridico – contabile e per il noleggio e la vendita di attrezzature medicali e presidi medico – chirurgici, ha come amministratore unico ma il Persona_2 capitale sociale è distribuito tra ed i suoi figli e Parte_2 Pt_3
CP_3
Che le società vadano entrambe ricondotte, in vario modo, al convenuto trova, ancora, conferma, nel documento n. 23 (cfr. allegato Parte_2 parte ricorrente) intitolato “Presentazione Nuovo Corso Smeraglia”, in cui a pag. 8 è rappresentato e descritto “l'Assetto societario della SMERAGLIA LUXURY CLINIC” cioè l'assetto organizzativo basato sulla “Separazione tra gestione amministrativa e gestione sanitaria” entrambe facenti capo al dott.
, titolare e proprietario dell'azienda. Secondo tale modello Parte_2 organizzativo la gestione amministrativa della ditta è stata affidata alla con la seguente funzione: “Service Company;
offre servizi CP_2 di global service a strutture sanitarie;
contenitore giuridico della gestione amministrativa aziendale;
Ha in pancia le posizioni contrattuali amministrative”; al contempo l'attività caratteristica è affidata a LV : contenitore della gestione sanitaria aziendale;
interfaccia Parte_2 giuridica verso il cliente;
ha in pancia le posizioni contrattuali in ambito sanitario”.
Tanto basta, a parere del giudicante, per ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un medesimo interesse tale da configurare un unico centro di imputazione delle obbligazioni e dei crediti dell'attività di impresa al di là dell'apparente costituzione di distinti soggetti giuridici, sì da giustificare la eventuale condanna in solido delle parti convenute.
Con il presente ricorso l'istante rivendica i seguenti crediti:
-€ 211.720,00 a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione che avrebbe percepito nel periodo di durata minima garantita del rapporto - 9.10.2022-
18.07.2024 – al netto degli importi percepiti a titolo di NASPI per 14 mesi
(Euro e delle retribuzioni percepite con decorrenza 15.01.2024 in seguito a nuova occupazione lavorativa (cfr. pagine 8 e 9 delle note autorizzate);
-€ 27.750,42 per indennità sostitutiva di preavviso (gg 90) secondo la disciplina del CCNL Terziario e Servizi liv. Q (vedi conteggi integrati al ricorso) e dell'3.1.2 del contratto individuale di lavoro;
-€ 11.194,56 a titolo di differenze paga riferite al periodo 16/06 – 08/10/2022 per mancato adempimento delle pattuizioni di cui alla scrittura integrativa del
8.07.2022 (cfr. doc. all. n. 9 fasc. ric.);
-€ 2.706,12 per TFR inerente il periodo 16/06 – 08/10/2022; - € 17.178,83 per TFR il periodo di durata minima garantita 9/10/2022 –
18/7/2024.
Il thema decidendum della controversia impone di muovere dalla qualificazione delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 8.10.2022 (cfr. doc. all. nn. 16-17).
Nella comunicazione di dimissioni si legge che le stesse sono state determinate, tra gli altri motivi addotti, dal mancato pagamento di tre mensilità di retribuzione (ovvero retribuzione per i mesi di giugno, agosto e settembre 2022).
Deve altresì considerarsi, nella prospettiva del rapporto sostanzialmente unitario svoltosi tra le parti del giudizio, che con il contratto intercorso con la la retribuzione annua del ricorrente è stata ridotta da € Controparte_1
120.000,00 (come da contratti del 23.6.2021 e del 14.7.2021) ad € 68.000,00 e che è pacifica la mancata corresponsione in favore del ricorrente dell'incremento retributivo ( dell'ulteriore importo netto di € 30.000,00) previsto dalla scrittura “atto integrativo di contratto di lavoro da dirigente” (doc. all. n. 9 fasc. ric.) “da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante della retribuzione”.
Ritiene il giudicante che il complesso di tali circostanze integrino la giusta causa dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro.
Anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio per cui l'attività di “riempimento” di contenuto della clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, restando il sindacato della Corte di legittimità limitato alla valutazione di ragionevolezza, che non riguarda la motivazione del fatto storico ma la sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (Cass. 09/10/2024, n. 26320). Nella fattispecie esaminata nella pronuncia poc'anzi richiamata la Cassazione ha affermato che la riduzione della retribuzione (unitamente all'azzeramento del benefit dell'uso dell'auto aziendale) integrano il paramento della giusta causa delle dimissioni del dirigente.
In altra pronuncia sempre in tema di dimissioni, la S.C. ha ritenuto che anche il dirigente che voglia far valere la giusta causa ha l'onere di allegare e specificare quale incidenza pregiudizievole abbia avuto la condotta datoriale, dovendosi escludere che il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria ( Cass. 08/08/2022, n.24432).
Tali oneri nel caso di specie sono stati correttamente adempiuti avendo il lavoratore allegato e provato di essere titolare di un mutuo bancario e di avere un figlio minore di età (cfr. doc. all. nn.14, 16-17); inoltre non può affermarsi, nel caso che ci occupa, che il ricorrente abbia tollerato per lungo tempo l'omesso pagamento delle mensilità di retribuzione, infatti l'inadempimento datoriale risale a giugno 2022 e si è protratto sino a settembre, nel mese di ottobre sono intervenute le dimissioni.
Nessuna rilevanza, ai fini della qualificazione delle dimissioni, può spiegare la circostanza dell'intervenuto pagamento delle retribuzioni a rapporto di lavoro ormai risolto.
Dalla natura delle dimissioni così rassegnate discendono delle conseguenze di tipo risarcitorio.
Il contratto del 7.6.2022 (formalmente concluso con ) Controparte_1 prevedeva quale termine finale il 18.7.2026.
Risponde ad un consolidato principio giurisprudenziale che il lavoratore che subisce le conseguenze del recesso ante tempus del datore di lavoro ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (tra le varie, Cass.1 luglio 2004 n.
12092; Cass. 1 giugno 2005 n. 11692; Cass. 24335/2013; Tribunale Roma 28 settembre 2020, n. 4817, Trib. Chieti 14 luglio 2020, n. 132; infine, Cass.n.
17423 del 17.6.2021).
Il principio in oggetto, a parere del giudicante, può essere esteso alle dimissioni non volontarie ma determinate dalla responsabilità del datore di lavoro ovvero da gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali che inducono il lavoratore a risolvere immediatamente il rapporto di lavoro.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, le parti contrattuali, apponendo al contratto la clausola di stabilità (art. 3) hanno stabilito un importo convenzionale del risarcimento, parametrato al 100% di tutti gli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine della durata minima garantita, pari a due anni dall'assunzione.
Ritiene il giudice che il parametro risarcitorio previsto dalle parti possa essere ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero parametrato al 50% di tutti gli emolumenti che il ricorrente avrebbe percepito fino alla data del 18.7.2024 in considerazione delle circostanze del caso concreto, tenuto conto in particolare delle contrapposte allegazioni e deduzioni circa il reale apporto lavorativo del ricorrente ed il raggiungimento degli obiettivi indicati in contratto per il tempo in cui si è protratto il rapporto di lavoro ( 23.6. 2021 / 7.10.2022).
Il calcolo dell'indennità andrà sviluppato sul parametro della retribuzione annua pattuita nel contratto del 7.06.2022 (€ 68.000,00 al lordo delle ritenute) detratto l'aliunde perceptum dedotto dalla parte ricorrente nelle note autorizzate del 13.2.2025 a titolo di NASPI (€16.280,00) ed a titolo di retribuzioni versate dal nuovo datore di lavoro (€ 18.000,00), importi questi ultimi non contestati dalle parti convenute
Al ricorrente spetta, inoltre, l'indennità sostituiva di preavviso nella misura richiesta (3 mesi di preavviso), secondo il CCNL richiamato nel conteggio allegato al ricorso sebbene nell'ultimo contratto sottoscritto si faccia riferimento al CCNL dirigenza non medica che peraltro prevede analogo termine di 3 mesi, ovvero di 6 mesi in caso di recesso (senza giusta causa) comunicato dalla struttura sanitaria.
Spetta, altresì, il TFR maturato e da calcolarsi con riferimento alla scadenza del periodo di durata minima garantita -detratto l'importo già versato risultante dal bonifico della società del 7.2.2023. Controparte_1
Le spese, liquidate come dispositivo, vengono compensate nella misura di…..in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e per la restante parte cedono a carico delle parti resistenti, in solido.
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1)Accerta e dichiara che la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in data 7.6.2022 è intervenuta per dimissioni rassegnate dal ricorrente in data
7.10.2022 per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
2) Per l'effetto, condanna in solido tutte le parti resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, dei seguenti crediti per le causali di cui in motivazione e da quantificarsi in separata sede: indennità sostitutiva della retribuzione ex art. 3 contratto di lavoro del
7.6.2022 nella misura del 50% dell'importo pattuito dalle parti e detratto l'aliunde perceptum nella misura indicata in motivazione;
indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità della retribuzione in godimento;
trattamento di fine rapporto maturato e maturando fino al 18.7.2024, in applicazione della clausola di cui all'art. 3 del contratto di lavoro del 7.6.2022, come in motivazione;
sulle somme così determinate andranno calcolati gli accessori di legge;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo, ponendo la residua parte a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, liquidata in
€5350,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 13.05.2025 sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter cpc, come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 14340/2023 R.G.
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Bosco, presso il cui studio elettivamente domicilia;
Ricorrente
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e
Angela Gambardella, con i quali elettivamente domiciliata come in atti;
Resistente
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e
Angela Gambardella, con i quali elettivamente domiciliata come in atti;
Resistente
( ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dagli avv.ti Giuseppe Gambardella, Francesco Siani e Angela Gambardella, con i quali elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.07.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto:
- di aver stipulato con il prof. , titolare della “Smeraglia Parte_2
Luxury Clinic” con sede in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63, contratto di lavoro a tempo determinato della durata di cinque anni, con una durata minima garantita di tre anni, decorrenti dal 23.06.2021 (data di sottoscrizione dell'accordo e immissione in servizio);
- di esser stato assunto in qualità di Dirigente ai sensi del CCNL Dirigenti del Settore Terziario, con mansioni di “Business Development Manager”, consistenti nel “migliorare e sviluppare l'attuale modello di business individuando altresì nuovi modelli organizzativi e commerciali” e retribuzione annua lorda pari ad euro 120.000,00;
- che, in data 14.07.2021, sottoscriveva un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con la avente anch'essa sede in Napoli Controparte_2 alla Via Benedetto Brin n. 63, costituita da come società di Parte_2 servizi avente ad oggetto “la realizzazione e la gestione di strutture sanitarie private”;
- che il nuovo contratto, con decorrenza dal 19.07.2021 e cessazione al
18.07.2026, lasciava invariate le condizioni giuridiche ed economiche dell'accordo stipulato in precedenza con la Smeriglia Luxury Clinic, e l'esatto adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti veniva garantito dallo stesso in qualità di fideiussore, come da atto di fideiussione Parte_2 allegato al ricorso;
- che, in data 7.06.2022, scioglieva anticipatamente il contratto con la per stipularne un nuovo con la Controparte_2 Controparte_1
società sorta sulla preesistente ditta individuale di cui era
[...] Parte_2 titolare, anch'essa avente sede legale in Napoli alla via Benedetto Brin n. 63;
- che il contratto di lavoro concluso con la nuova società, avente decorrenza dal 13.06.2022 e cessazione al 18.07.2026 e durata minima di due anni (fino al 10.07.2024), prevedeva – sotto il profilo giuridico – la conservazione della qualifica di Dirigente e del profilo di Business Development Manager e – sotto il profilo economico – una retribuzione annua ridotta ad euro 68.000,00, poi incrementata di euro 30.000,00 in forza di scrittura privata integrativa dell'8.07.2022; - che, tuttavia, come risulta da cedolini paga allegati, veniva inquadrato con qualifica di Quadro e retribuito con uno stipendio mensile parametrato su una retribuzione annua di euro 68.000,00;
- che non gli venivano corrisposte le mensilità di giugno, agosto e settembre
2022; non venivano versati i contributi al Fondo relativamente al Parte_3 periodo dall'1.01.2022 al 15.06.2022, pari ad euro 4.691,57; infine, non riceveva i ratei del trattamento di fine rapporto per il periodo dall'1.10.2021 al 31.03.2022, pari ad euro 4.438,38;
- che, a partire dall'ottobre 2021 – allorquando lo iniziò ad Parte_2 esercitare pressioni sul ricorrente volte al trasferimento del proprio rapporto di lavoro dalla alla costituita Controparte_2 Controparte_1
– aveva subito condotte offensive, demansionanti e dequalificanti da parte dello stesso (v. ricorso a pag. 3: “Le pressioni furono Parte_2 accompagnate dall'utilizzo sempre più frequente di espressioni offensive e svalutative anche alla presenza dei dipendenti (del tipo “chist' è scem”, “un manager deve sporcarsi le mani”, “ti pago e fai quello che dico io” ), dall'imposizione di commissioni da fattorino (come andare a comprare candeggina o ritirare biancheria), dall'affidamento di incombenze materiali (come far montare scrivanie, spostare pacchi, prelevare materiale stoccato nella di lui abitazione), nonché dall'accusa di aver determinato nell'immediato la contrazione dei profitti con l'attuata regolarizzazione dei ricavi e dei costi”), sfociate nel totale svuotamento delle proprie mansioni nel luglio 2022, allorché veniva escluso dalla condivisione di documenti ed informazioni di lavoro, anche relativi all'apertura di un nuovo Poliambulatorio a Roma, e allontanato dalle riunioni del personale amministrativo e direttivo;
- che, alla luce di quanto rappresentato, in data 6/7.10.2022, rassegnava le proprie dimissioni per giusta causa, a mezzo pec e tramite piattaforma telematica, ricevendo la convalida dell'Ispettorato del Lavoro di Napoli in data 11.10.2022;
- che, in data 13.10.2022, nel comunicare le proprie dimissioni alla intimava alla stessa il pagamento di euro 18.027,46, Controparte_1 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, a titolo di retribuzione per le mensilità di giugno, agosto, settembre e per i sette giorni lavorati nel mese di ottobre, riservandosi di agire giudizialmente per tutte le altre spettanze;
- che, in data 20.10.2022, la società datrice provvedeva a corrispondergli la somma di euro 8.195,00, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, inducendolo a rinunciare al ricorso monitorio nelle more depositato per gli importi e le causali di cui all'intimazione predetta;
- che, in data 27.01.2023, intimava alla il pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 305.563,36 a titolo di differenze paga per il periodo dal 16.06.2022 all'8.10.2022, di TFR per il periodo dal 16.06.2022 all'8.10.2022, di indennità sostitutiva di preavviso, nonché a titolo indennità sostitutiva della retribuzione e TFR per il periodo di durata minima garantita (dal 9.10.2022 al
18.07.2024).
Tanto premesso, illustrati i progetti che ha curato durante la pendenza del rapporto dedotto, ha concluso chiedendo al Giudice adito di: “a) Accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1453 e 2119 c.c. l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro da dirigente inter partes a seguito di recesso per giusta causa del ricorrente;
per l'effetto b) Condannare con vincolo solidale la società in persona dell'amministratore p.t., la società Controparte_1 in persona dell'amministratore p.t. ed il prof. dott. Controparte_2 [...]
in proprio quale holder ed effettivo titolare dell'impresa, nonché Parte_2 fideiussore - A corrispondere ad esso dott. la Parte_1 complessiva somma di € 314.438,31 (trecentoquattordicimilaquattrocentotrentotto/31) per le causali innanzi specificate, con interessi e rivalutazione come per legge;
c) in subordine condannare la e il dott. in solido tra Controparte_1 Parte_2 loro al pagamento dell'importo di euro 305.563,36, nonché la e CP_2 il dott. in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro Parte_2
8.919,95 per le causali come sopra distintamente specificate, con interessi e rivalutazione come per legge;
”; con vittoria di spese diritti ed onorari, con attribuzione.
Si costituiva la la quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1 la decadenza dalla impugnativa dei contratti a termine ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 187/2010; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. In particolare, deduceva l'infondatezza, e in ogni caso il difetto di allegazione e di prova, delle circostanze che avrebbero condotto il ricorrente al recesso per giusta causa: segnatamente, eccepiva l'avvenuto pagamento delle mensilità di giugno, agosto e settembre;
la regolare corresponsione delle 14 mensilità pattuite fino a concorrenza della retribuzione lorda concordata, pari ad euro 68.000, essendo il versamento di ulteriori euro 30.000 subordinato alla verifica “di una migliore valutazione di intenso apporto”, che di fatto non c'è mai stato;
la regolarità del versamento dei contributi previdenziali;
l'insussistenza delle condotte asseritamente offensive e demansionanti, anzi rilevava lo scarso rendimento e la modesta produttività del ricorrente, dimostrati anche dalla sporadica presenza dello stesso sul luogo di lavoro. Deduceva, pertanto, che le rassegnate dimissioni fossero dovute alle prospettive economiche non favorevoli alla società.
Contestava, infine, i conteggi allegati al ricorso. Vinte le spese.
Con distinte memorie difensive, si costituivano la e Controparte_2
, che, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e Parte_2
l'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti a termine, deducevano la carenza di allegazione in ordine al preteso vincolo di solidarietà tra i convenuti e l'infondatezza delle avverse pretese, in fatto ed in diritto. Più nel dettaglio, la eccepiva l'avvenuto versamento dei Controparte_2 contributi al Fondo precisava, inoltre, che nessun ruolo ha Parte_3 ricoperto lo nella società, posto che la gestione della stessa è da Parte_2 sempre in capo a . Concludevano pertanto per il rigetto della Persona_1 domanda, con vittoria delle spese di lite.
La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata decisa all'udienza del 13.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
Le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti risultano prive di fondamento.
Quanto all'eccezione di decadenza dall'impugnativa dei contratti a tempo determinato, è superfluo osservare che il regime decadenziale sancito dal combinato disposto degli artt. 32 L. 183/2010 e 6 L. 604/1966 si riferisce esclusivamente all'impugnativa del licenziamento datoriale ed alle ipotesi di accertamento della nullità del termine apposto ai contratti, mentre nel caso che ci occupa la parte ricorrente agisce per ottenere il risarcimento del danno, differenze retributive e TFR conseguenti alle prospettate dimissioni rassegnate per giusta causa.
Occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_2 Parte_2
Secondo la prospettazione del ricorrente il rapporto di lavoro a tempo determinato, nella sostanza ha fatto sempre capo al dott. , Parte_2 individuato quale reale dominus delle imprese presso cui ha formalmente lavorato e quindi indicato quale soggetto che ha gestito il rapporto di lavoro dedotto in causa. In ordine al fenomeno del collegamento societario è stato condivisibilmente rilevato: “come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, l'esistenza di un gruppo di società o di un collegamento societario tra imprese formalmente distinte non ha di per sé riflessi sui rapporti di lavoro intercorsi tra un lavoratore ed una delle varie imprese collegate o facenti parte di un gruppo unitario. Tuttavia, a determinate condizioni, la realtà dei gruppi societari e dei fenomeni di collegamento tra imprese possono avere effetti diretti in ambito giuslavoristico. Ciò accade in quanto l'esigenza di individuare un unico centro di imputazione cui ricondurre la gestione del rapporto di lavoro, al di là degli schermi societari ovvero di una pluralità di strutture organizzative non aventi una chiara distinzione dei ruoli, risponde al dato normativo base dell'art. 2094 c.c., che impone di individuare l'interlocutore tipico del lavoratore subordinato nella persona fisica o giuridica del datore di lavoro, cioè di chi di fatto detiene ed esercita i suoi poteri direttivi e disciplinare nei confronti della controparte. La peculiarità del rapporto di lavoro rispetto alle altre forme contrattuali, peculiarità che discende dalla singolare natura degli interessi in gioco, dalla quale a sua volta deriva l'esigenza di garantire l'effettività delle tutele, fa sì che in relazione a detto tipo di rapporto negoziale, pur a fronte di una pluralità di soggetti giuridici distinti, la titolarità del rapporto medesimo possa essere riferita contemporaneamente a più soggetti che, sebbene formalmente distinti, per il collegamento fra essi esistente, si pongano come espressione di un unico centro di interessi e, quindi, di un'impresa sostanzialmente unitaria.
Con orientamento ormai costante, la giurisprudenza di legittimità ha, dunque, affermato che: “Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune. d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione” (cfr. sentenza Tribunale Napoli, dott. F. Armato, n. 3743/2022).
Venendo al caso in esame, è pacifico che il ricorrente sia stato inizialmente assunto da quale titolare della ditta “Smeraglia Luxury Parte_2
Clinic” con contratto a tempo determinato del 23.6.2021 prevedente una durata di cinque anni.
Già in data 14.7.2021 veniva peraltro stipulato un nuovo contratto di lavoro, sempre a tempo determinato, con la e -con la stessa Controparte_2 data di decorrenza del contratto (19.7.2021)- sottoscriveva in Parte_2 favore del lavoratore atto di fideiussione per il corretto adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dalla società con il predetto contratto (cfr. all.
n. 5 del ricorso).
Il contratto in oggetto veniva risolto “consensualmente” con scrittura privata del 7.06.2022 e lo stesso giorno il ricorrente veniva assunto, sempre a tempo determinato, dalla . Controparte_1
Prima di evidenziare gli elementi di collegamento tra le tre parti convenute, anche emergenti dalle visure camerali versate in atti, giova rimarcare che con i tre contratti sottoscritti il ricorrente era sempre individuato quale “Dirigente” con mansioni di “business development manager” e compiti di implementazione della struttura organizzativa della impresa ed ottimizzazione dei modelli organizzativi e gestionali delle strutture sanitarie “collegate o correlate”; i predetti contratti contengono, inoltre, tutti una clausola di stabilità o durata minima garantita, e condizioni economico – giuridiche sovrapponibili, salva la riduzione del trattamento economico operata con il terzo contratto, che sarà in seguito analizzata;
luogo di svolgimento della prestazione è sempre via Brin n.63 in Napoli, sede della ditta individuale e delle due società.
Dalle visure emerge che è amministratore unico della Parte_2
- costituita il 28.10.2021 ed avente ad oggetto l'erogazione Controparte_1 di prestazioni chirurgiche e procedure diagnostiche e terapeutiche in regime ambulatoriale - nonché titolare dell'intero capitale sociale.
costituita il 25.11.2020 per la realizzazione e gestione di Controparte_2 strutture sanitarie, sul piano amministrativo, organizzativo, giuridico – contabile e per il noleggio e la vendita di attrezzature medicali e presidi medico – chirurgici, ha come amministratore unico ma il Persona_2 capitale sociale è distribuito tra ed i suoi figli e Parte_2 Pt_3
CP_3
Che le società vadano entrambe ricondotte, in vario modo, al convenuto trova, ancora, conferma, nel documento n. 23 (cfr. allegato Parte_2 parte ricorrente) intitolato “Presentazione Nuovo Corso Smeraglia”, in cui a pag. 8 è rappresentato e descritto “l'Assetto societario della SMERAGLIA LUXURY CLINIC” cioè l'assetto organizzativo basato sulla “Separazione tra gestione amministrativa e gestione sanitaria” entrambe facenti capo al dott.
, titolare e proprietario dell'azienda. Secondo tale modello Parte_2 organizzativo la gestione amministrativa della ditta è stata affidata alla con la seguente funzione: “Service Company;
offre servizi CP_2 di global service a strutture sanitarie;
contenitore giuridico della gestione amministrativa aziendale;
Ha in pancia le posizioni contrattuali amministrative”; al contempo l'attività caratteristica è affidata a LV : contenitore della gestione sanitaria aziendale;
interfaccia Parte_2 giuridica verso il cliente;
ha in pancia le posizioni contrattuali in ambito sanitario”.
Tanto basta, a parere del giudicante, per ritenersi sufficientemente provata l'esistenza di un medesimo interesse tale da configurare un unico centro di imputazione delle obbligazioni e dei crediti dell'attività di impresa al di là dell'apparente costituzione di distinti soggetti giuridici, sì da giustificare la eventuale condanna in solido delle parti convenute.
Con il presente ricorso l'istante rivendica i seguenti crediti:
-€ 211.720,00 a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione che avrebbe percepito nel periodo di durata minima garantita del rapporto - 9.10.2022-
18.07.2024 – al netto degli importi percepiti a titolo di NASPI per 14 mesi
(Euro e delle retribuzioni percepite con decorrenza 15.01.2024 in seguito a nuova occupazione lavorativa (cfr. pagine 8 e 9 delle note autorizzate);
-€ 27.750,42 per indennità sostitutiva di preavviso (gg 90) secondo la disciplina del CCNL Terziario e Servizi liv. Q (vedi conteggi integrati al ricorso) e dell'3.1.2 del contratto individuale di lavoro;
-€ 11.194,56 a titolo di differenze paga riferite al periodo 16/06 – 08/10/2022 per mancato adempimento delle pattuizioni di cui alla scrittura integrativa del
8.07.2022 (cfr. doc. all. n. 9 fasc. ric.);
-€ 2.706,12 per TFR inerente il periodo 16/06 – 08/10/2022; - € 17.178,83 per TFR il periodo di durata minima garantita 9/10/2022 –
18/7/2024.
Il thema decidendum della controversia impone di muovere dalla qualificazione delle dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 8.10.2022 (cfr. doc. all. nn. 16-17).
Nella comunicazione di dimissioni si legge che le stesse sono state determinate, tra gli altri motivi addotti, dal mancato pagamento di tre mensilità di retribuzione (ovvero retribuzione per i mesi di giugno, agosto e settembre 2022).
Deve altresì considerarsi, nella prospettiva del rapporto sostanzialmente unitario svoltosi tra le parti del giudizio, che con il contratto intercorso con la la retribuzione annua del ricorrente è stata ridotta da € Controparte_1
120.000,00 (come da contratti del 23.6.2021 e del 14.7.2021) ad € 68.000,00 e che è pacifica la mancata corresponsione in favore del ricorrente dell'incremento retributivo ( dell'ulteriore importo netto di € 30.000,00) previsto dalla scrittura “atto integrativo di contratto di lavoro da dirigente” (doc. all. n. 9 fasc. ric.) “da considerarsi a tutti gli effetti come parte integrante della retribuzione”.
Ritiene il giudicante che il complesso di tali circostanze integrino la giusta causa dell'atto di risoluzione del rapporto di lavoro.
Anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato il principio per cui l'attività di “riempimento” di contenuto della clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, restando il sindacato della Corte di legittimità limitato alla valutazione di ragionevolezza, che non riguarda la motivazione del fatto storico ma la sussunzione dell'ipotesi specifica nella norma generale, quale sua concretizzazione (Cass. 09/10/2024, n. 26320). Nella fattispecie esaminata nella pronuncia poc'anzi richiamata la Cassazione ha affermato che la riduzione della retribuzione (unitamente all'azzeramento del benefit dell'uso dell'auto aziendale) integrano il paramento della giusta causa delle dimissioni del dirigente.
In altra pronuncia sempre in tema di dimissioni, la S.C. ha ritenuto che anche il dirigente che voglia far valere la giusta causa ha l'onere di allegare e specificare quale incidenza pregiudizievole abbia avuto la condotta datoriale, dovendosi escludere che il ritardo del datore di lavoro nel pagamento della retribuzione possa giustificare la risoluzione immediata del rapporto, allorché il dipendente abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di risolverlo immediatamente e si sia invece avvalso di rimedi alternativi, non risolutori, per sollecitare il pagamento delle retribuzioni scadute, sempre che il ritardo suddetto non assuma un significato di gravità per avere il lavoratore dovuto provvedere con mezzi sostitutivi della retribuzione non corrisposta alla scadenza contrattuale o consuetudinaria ( Cass. 08/08/2022, n.24432).
Tali oneri nel caso di specie sono stati correttamente adempiuti avendo il lavoratore allegato e provato di essere titolare di un mutuo bancario e di avere un figlio minore di età (cfr. doc. all. nn.14, 16-17); inoltre non può affermarsi, nel caso che ci occupa, che il ricorrente abbia tollerato per lungo tempo l'omesso pagamento delle mensilità di retribuzione, infatti l'inadempimento datoriale risale a giugno 2022 e si è protratto sino a settembre, nel mese di ottobre sono intervenute le dimissioni.
Nessuna rilevanza, ai fini della qualificazione delle dimissioni, può spiegare la circostanza dell'intervenuto pagamento delle retribuzioni a rapporto di lavoro ormai risolto.
Dalla natura delle dimissioni così rassegnate discendono delle conseguenze di tipo risarcitorio.
Il contratto del 7.6.2022 (formalmente concluso con ) Controparte_1 prevedeva quale termine finale il 18.7.2026.
Risponde ad un consolidato principio giurisprudenziale che il lavoratore che subisce le conseguenze del recesso ante tempus del datore di lavoro ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (tra le varie, Cass.1 luglio 2004 n.
12092; Cass. 1 giugno 2005 n. 11692; Cass. 24335/2013; Tribunale Roma 28 settembre 2020, n. 4817, Trib. Chieti 14 luglio 2020, n. 132; infine, Cass.n.
17423 del 17.6.2021).
Il principio in oggetto, a parere del giudicante, può essere esteso alle dimissioni non volontarie ma determinate dalla responsabilità del datore di lavoro ovvero da gravi inadempimenti degli obblighi contrattuali che inducono il lavoratore a risolvere immediatamente il rapporto di lavoro.
Occorre evidenziare che, nel caso di specie, le parti contrattuali, apponendo al contratto la clausola di stabilità (art. 3) hanno stabilito un importo convenzionale del risarcimento, parametrato al 100% di tutti gli emolumenti che il lavoratore avrebbe percepito fino al termine della durata minima garantita, pari a due anni dall'assunzione.
Ritiene il giudice che il parametro risarcitorio previsto dalle parti possa essere ridotto in via equitativa ex art. 1226 c.c. ovvero parametrato al 50% di tutti gli emolumenti che il ricorrente avrebbe percepito fino alla data del 18.7.2024 in considerazione delle circostanze del caso concreto, tenuto conto in particolare delle contrapposte allegazioni e deduzioni circa il reale apporto lavorativo del ricorrente ed il raggiungimento degli obiettivi indicati in contratto per il tempo in cui si è protratto il rapporto di lavoro ( 23.6. 2021 / 7.10.2022).
Il calcolo dell'indennità andrà sviluppato sul parametro della retribuzione annua pattuita nel contratto del 7.06.2022 (€ 68.000,00 al lordo delle ritenute) detratto l'aliunde perceptum dedotto dalla parte ricorrente nelle note autorizzate del 13.2.2025 a titolo di NASPI (€16.280,00) ed a titolo di retribuzioni versate dal nuovo datore di lavoro (€ 18.000,00), importi questi ultimi non contestati dalle parti convenute
Al ricorrente spetta, inoltre, l'indennità sostituiva di preavviso nella misura richiesta (3 mesi di preavviso), secondo il CCNL richiamato nel conteggio allegato al ricorso sebbene nell'ultimo contratto sottoscritto si faccia riferimento al CCNL dirigenza non medica che peraltro prevede analogo termine di 3 mesi, ovvero di 6 mesi in caso di recesso (senza giusta causa) comunicato dalla struttura sanitaria.
Spetta, altresì, il TFR maturato e da calcolarsi con riferimento alla scadenza del periodo di durata minima garantita -detratto l'importo già versato risultante dal bonifico della società del 7.2.2023. Controparte_1
Le spese, liquidate come dispositivo, vengono compensate nella misura di…..in considerazione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, e per la restante parte cedono a carico delle parti resistenti, in solido.
PQM
Il Tribunale di Napoli, così provvede:
1)Accerta e dichiara che la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti in data 7.6.2022 è intervenuta per dimissioni rassegnate dal ricorrente in data
7.10.2022 per giusta causa ex art. 2119 c.c.;
2) Per l'effetto, condanna in solido tutte le parti resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, dei seguenti crediti per le causali di cui in motivazione e da quantificarsi in separata sede: indennità sostitutiva della retribuzione ex art. 3 contratto di lavoro del
7.6.2022 nella misura del 50% dell'importo pattuito dalle parti e detratto l'aliunde perceptum nella misura indicata in motivazione;
indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità della retribuzione in godimento;
trattamento di fine rapporto maturato e maturando fino al 18.7.2024, in applicazione della clausola di cui all'art. 3 del contratto di lavoro del 7.6.2022, come in motivazione;
sulle somme così determinate andranno calcolati gli accessori di legge;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un mezzo, ponendo la residua parte a carico delle parti soccombenti, in solido tra loro, liquidata in
€5350,00 oltre iva cpa e spese generali da attribuirsi al procuratore antistatario.
Napoli, 13.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori