Articolo 25 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 24Articolo 26
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21 marzo 1958
Art. 25.
L'Istituto superiore di educazione fisica, con sede in Roma, sostituisce le Accademie di Roma e di Orvieto di cui alle legge 22 maggio 1939 n. 866 .
L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958