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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. iscritta al n. 8275/2018 r.g.
e vertente
TRA
e in concordato Pt_1 Controparte_1 preventivo con cessione dei beni (Tribunale di Roma – n. 02/2004) (C.F.: ) in P.IVA_1 persona del liquidatore e del Commissario liquidatore, con l'Avv. RINALDO GEREMIA.
APPELLANTE
CONTRO
Con AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA (C.F.: ), con l'avv. P.IVA_2
GIUSEPPE DE LUCA.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, e sulla scorta del principio di diritto dettato dalla
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23323/2018:
a) Dichiarare inammissibile (anche per la novità della domanda riconvenzionale sulla quale la concludente non accetta il contraddittorio) e, comunque, respingere perché infondata in fatto e per gli aspetti giuridici l'impugnativa del lodo arbitrale
n.19/2007, con la conseguente conferma del lodo impugnato e con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese e dei compensi di lite con gli accessori di legge, sia fiscali che contributivi riguardanti tutte le fasi
e i gradi del presente giudizio;
1 b) Per il caso di anche parziale accoglimento dell'impugnazione avversaria, ed in accoglimento dell'impugnativa incidentale condizionata formulata dalla concludente al momento della propria costituzione nella precedente fase di merito dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello, annullare in parte qua il predetto lodo, ed accogliere le domande oggetto del quesito “A” posto innanzi al Collegio arbitrale e testualmente trascritto a pag.77 del presente atto in riassunzione, con vittoria di spese e compensi con gli accessori di legge fiscali e contributivi, sia per la procedura arbitrale sia per il giudizio di impugnazione, sia per la fase di legittimità e per il presente giudizio di rinvio;
c) In ogni caso, respingere tutte le domande spiegate dall' Controparte_3
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e per gli aspetti
[...]
giuridici, oltre che sfornite di prova, ed accogliere tutte le domande spiegate in sede arbitrale dalla concludente siccome testualmente trascritte a pag. 77 e ss. del presente atto, con vittoria di spese, e compensi, con gli accessori di legge fiscali e contributivi per tutte le fasi e i gradi del presente giudizio”
Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, annullare il lodo impugnato, dichiarando inammissibile, improcedibile ovvero rigettando l'impugnativa incidentale condizionata proposta dall'impresa, con vittoria di spese e competenze difensive.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con domanda di arbitrato ritualmente notificata in data 9 febbraio 2004 l'impresa Pt_1
ha convenuto innanzi al Collegio Arbitrale l' Controparte_1 Controparte_3
chiedendo quanto segue:
[...]
“A. Dicano gli On. Arbitri se il contratto di appalto sottoscritto il 5 febbraio 1998, tra
l' e la spa, registrato in Cosenza il 24 Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
febbraio successivo, e l'atto aggiuntivo sottoscritto tra le stesse parti l'11 aprile 2002 e registrato il
26 aprile successivo, debbano essere risolti per grave inadempimento e per fatto e colpa della predetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss c.c., pronunciando la Controparte_3
relativa statuizione di accertamento e di condanna anche in ordine al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'Impresa istante nella misura che sarà ritenuta di giustizia, od occorrendo secondo equità, anche con riferimento ai danni patiti e patiendi dall'Impresa istante per la conseguente inefficacia dell'atto di cessione del ramo di azienda stipulato tra la medesima Pt_1 CP_1
e l' ;
[...] Controparte_4
2 B. Dicano gli On. Arbitri se l' , con sede in , Via San Controparte_3 CP_3
Martino, s.n.c., in persona del suo legale rappresentante p.t., debba corrispondere alla Pt_1
, con sede in Roma Via della Camilluccia, 281, in accoglimento alle tredici Controparte_1
riserve iscritte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto il 5 febbraio 1998, registrato in il 24 febbraio successivo e dell'atto aggiuntivo sottoscritto l'11 aprile 2002 CP_3
registrato il 26 aprile successivo, 1.526.420,41 (Euro sia dovuta a quest'ultima la somma di € unmilionecinquecentoventiseimilaquattrocento-venti/41) oltre IVA, con il maggior danno per il diminuito valore della moneta e con gli interessi dovuti per legge dal momento in cui i relativi crediti sono venuti a materiale e giuridica esistenza e fino al giorno del relativo soddisfo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.Collegio riterrà di giustizia anche all'esito, occorrendo, di una consulenza tecnico contabile, pronunciando la conseguente statuizione di condanna;
C. Dicano gli On. Arbitri se la medesima debba Controparte_3 corrispondere alla , la somma di € 345.957,42 Euro Pt_1 Controparte_1
Trecentoquarantacinquemilanovecentocinquanta-sette/42) oltre interessi e rivalutazione fino al giorno dell'effettivo soddisfo, quale residuo credito di questa con riferimento a SAL n.ri 26 e 27, o quella diversa somma, maggiore o minore che l'On.le Collegio riterrà di giustizia anche all'esito, occorrendo, di una consulenza tecnico contabile, pronunciando la conseguente statuizione di condanna;
D. Dicano gli On. Arbitri se la medesima debba Controparte_3 CP_3 corrispondere alla , la somma di € 33.488,82 (Euro Pt_1 Controparte_1
Trentatremilaquattrocentoottantotto /82) a titolo di interessi sui ritardati pagamenti dei SAL emessi nel corso dello svolgimento del rapporto ai sensi dell'art.4 della L.741/1981, o quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On. Collegio riterrà di giustizia anche all'esito, occorrendo, di una consulenza tecnico contabile, il tutto con gli interessi fino al soddisfo, pronunciando la conseguente statuizione di condanna;
E. Dicano gli On. Arbitri se il costo per il funzionamento dell'On. Collegio arbitrale, il compenso per il Segretario e gli onorari dei Signori Arbitri debbano essere posti a carico dell , come sopra più esattamente qualificata, pronunciando la Controparte_3
relativa statuizione di condanna;
F. Dicano gli On. Arbitri se le spese, le competenze e gli onorari per difesa della Ingg.
e spa debbano essere posti a carico dell , come CP_1 CP_1 Controparte_3
sopra più esattamente individuata, pronunciando la relativa statuizione di condanna.”
L con Atto di resistenza notificato il 26 aprile 2004 ha contestato “..tutte Controparte_3
le deduzioni e richieste formulate ex adverso perché sostanzialmente infondate, risultando, a
3 contrariis, che essa , per fatto e colpa attribuibili alla Società appaltatrice, ebbe a subire CP_3 ritardi e pregiudizi gravi.”
2.- Il Collegio Arbitrale con lodo arbitrale n. 19/2006 della Camera Arbitrale per i Lavori
Pubblici di Roma, depositato il 23/3/2006, in parziale accoglimento dei quesiti formulati e delle prove avanzate dalla Impresa attrice, condannava l' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della Parte_2
, del complessivo importo di Euro 1.501.519,89, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta,
[...] oltre agli interessi al tasso legale sull'intero ammontare liquidato dalla data del lodo fino al soddisfo;
rigettava tutte le altre domande formulate dalle parti;
compensava fra le parti le spese ed onorari di difesa;
condannava l' al pagamento di due terzi delle spese ed onorari Controparte_3 corrisposti al C:T.U. ed allo stesso liquidati per l'intero in Euro 26.345,52, oltre ad IVA e contributo obbligatorio, ponendo per due terzi a carico dell' e per il residuo Controparte_3
terzo a carico della le spese per il funzionamento Parte_2
del Collegio Arbitrale nonché quelle per competenze ed onorari agli arbitri ed ai segretari, con il vincolo di solidarietà tra le parti ai sensi dell'art. 814 c.p.c..
3.- L ha quindi proposto gravame sulla base di sei motivi: Controparte_3
I. Inefficacia della clausola compromissoria per intervenuta rescissione del contratto in via amministrativa – Violazione degli artt. 31 bis e 32 della legge 109/94 e dell'art. 149 del DPR 554/99;
II. Violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
III. Inammissibilità della trattazione delle riserve – violazione dell'art. 1453 cc- contraddittorietà.
IV. Sulla pretesa illegittimità della rescissione amministrativa del contratto;
V. Sulle conseguenze della rescissione del contratto sulla trattazione delle riserve e sulla loro tempestività;
V. Sull'andamento dei lavori e sulle riserve accolte.
Avverso l'atto di citazione l'impresa Ing.. spiegava appello incidentale Controparte_1 condizionato all'accoglimento anche parziale dell'impugnazione avversa deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. in relazione con l'art. 1454 stesso codice e con gli artt. 10 e ss. del DM 29 maggio 1895 e, occorrendo, con l'art. 16, n.5, della Legge n. 109/1994. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Violazione dell'art. 91 cpc. Motivazione insufficiente e contraddittoria”.
La Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1799 del 2014 ha accolto parzialmente l'appello proposto dall' annullando il lodo arbitrale n. 19/2006; ha Controparte_3 rigettato la domanda dell' predetta di condanna della società appellata al pagamento della CP_3
4 somma di Euro 729.157,34 quale penale; ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla società e ha dichiarato compensate tra le parti le spese del giudizio arbitrale, ivi comprese quelle di CTU e quelle del grado di giudizio.
4.- Avverso la decisione d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione dalla società Pt_1
, sulla base di due motivi: Parte_2
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione con gli artt. 340 e
341 della legge n. 2248 All. F del 30 marzo 1869 e con l'art. 112 c.p.c. (art. 360, n.3, c.p.c.).
II) Omessa motivazione circa un fatto decisivo per la decisione della controversia (at. 360,
n.5, c.p.c.).
Ha resistito con controricorso l' . Controparte_3
Il primo motivo del ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato assorbito il secondo motivo.
5.- La Corte di Cassazione ha, in definitiva, cassato “l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto” rinviando ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto quanto segue:
“2.1. Il ricorso - alla cui disamina non fa scudo l'inammissibilità eccepita da controparte In relazione ad un preteso difetto di sommarietà, giacche, sebbene non si possa tacere che l'atto risulti effettivamente prolisso, ciò, nondimeno, non preclude che i fatti di causa siano debitamente illustrati
e si rendano comprensibili senza eccessi defatigatori - con il primo motivo - parimenti non previamente paralizzato dalla duplice obiezione che, sempre in via pregiudiziale, vi muove la controparte in ragione dell'oggettivo rilievo giuridico della questione che vi è sollevata e della notoria non vincolatività della rubrica - deduce la violazione nella specie degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. In relazione agli artt. 340 e 341 L.2248/1865 All. F e all'art. 112 cod. proc. civ., poiché, contrariamente all'avviso del decidente, sotto un primo aspetto, la determinazione adottata dall'ente di procedere alla rescissione del contratto «è opponibile alla controparte solo all'esito dell'intervenuta, piena e legale conoscenza del provvedimento», anche con riferimento agli effetti correlati agli atti ed ai comportamenti dell'impresa; sotto un secondo aspetto, l'ammissibilità e la proponibilità della dispiegata azione di risoluzione pur in pendenza del provvedimento di rescissione
è attestata dalla «ferma giurisprudenza della Corte regolatrice»; sotto un terzo aspetto, la rescissione
«lascia impregiudicato il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed il conseguente diritto al compenso»
2.2. Il motivo è fondato ed il suo accoglimento, comportando la cassazione della sentenza impugnata ed il riesame della controversa da parte del giudice a quo alla luce del principi di diritto che si affermeranno, assorbe e rende perciò superflua la disamina del secondo motivo di ricorso,
5 inteso a denunciare un vizio motivazionale in ordine all'Impugnazione Incidentale condizionata spiegata in quella sede dall'impresa.
2.3. Nel merito del motivo accolto, ancorché vada ribadito, in riferimento alla prima obiezione, che la notificazione quale forma di comunicazione intesa ad assicurare al destinatario piena e legale conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti non costituisce, in base al combinato disposto degli artt. 340 L.2248/1865 All F. e 27, 28 e 29 R.D, 25 maggio 1895, n. 350, adempimento necessario ai fini di rendere efficace ed opponibile la volontà dell'Amministrazione di rescindere il contratto, essendo all'uopo sufficiente che tanto la dichiarazione effettuata in tal senso dalla P.A. che il susseguente provvedimento rescissorio siano portati a conoscenza dell'interessato con qualunque mezzo idoneo (Cass., Sez. I, 30/07/1996, n. 6908), mette conto osservare, più in generale, che l'esercizio della potestà che l'ordinamento conferiva a suo tempo all'Amministrazione di rescindere il contratto al ricorrere delle condizioni indicate dagli artt. 340 e 341 l. 2248/1865 All.
F, pur potendo convenirsi che esso costituisse manifestazione del potere di autotutela c.d. dichiarativa della P.A. e producesse, perciò, unilateralmente ipso iure la risoluzione del contratto
(Cass., Sez. 1, 23/07/1997, n. 6904), non preclude tuttavia l'azione per la sua risoluzione che
l' fronte degli inadempimenti ascritti all'appaltante, sicché, in disparte Parte_3
dalla questione sollevata con la prima obiezione, il convincimento espresso dalla sentenza impugnata, dell'avviso, come visto, che la rescissione, determinando lo scioglimento del vincolo contrattuale, rende inammissibile l'azione di risoluzione dell'impresa, in quanto non può risolversi un contratto «non più esistente», è frutto di manifesto errore.
2.4. A conforto di ciò giova premettere che, secondo quel che si insegna abitualmente, il contratto di appalto di opere pubbliche è un contratto di diritto privato, dal quale, una volta esaurita la procedura di affidamento dei lavori, sorgono diritti ed obblighi a carico di entrambi i contraenti
(Cass., Sez. U, 7/03/2001, n. 95). Ciò, se da una lato è presupposto per affermare, sul piano del riparto di giurisdizione, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento del lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto permane la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,
Sez. U, 25/05/2018, n. 13191), è pretesto pure per sostenere, con più diretto riferimento al tema che ne occupa, che, poiché nell'ambito di un negozio concluso dalla P.A. iure privatorum non si configura alcun potere discrezionale dell'amministrazione (Cass., Sez. U, 27/11/1996, n. 10525), le controverse nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo Inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza I poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione, anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto (Cass., Sez, U, 19/11/2001,
6 n. 14539). I particolare, eppur vero che la rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche si distingue dalla rescissione del contratto in generale per le sue connotazioni pubblicistiche, che ne fanno un mezzo di natura autoritativa che si sostanzia in un atto amministrativo, comunemente ritenuto espressione di autotutela della p.a. (Cass., Sez. 1, 23/06/2000, n. 8534), ma questo non impedisce di vedere, al fondo del delineato quadro di principio, Insieme al riflessi di ordine giurisdizionale, il fatto che il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A. al sensi dell'art, 340 l. 2248/1865 All. F non fa venire meno il potere della parte di far valere i propri diritti avanti al giudice ordinario, stante invero «l''inidoneità di tale
"actus rescindens" ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi, perciò stesso, consistenza di diritti soggettivi» (Cass., Sez. U, 19/05/2004, n. 9534).
2.5. In questi termini si giustifica perciò il principio, della cui violazione si duole la ricorrente
e che va qui ribadito, in guisa del quale «in tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della I. n. 2248 del 1865, all. F, non Impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455
c.c.».
3. Cassandosi pertanto l'impugnata decisione, la causa va rinviata al senti degli artt. 383, comma 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ., avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.
6.- Questa Corte è dunque investita del giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. in seguito dell'ordinanza n. 23323 del 2018 della Corte di Cassazione, in relazione all'accoglimento dei motivi dinanzi citati. Ai sensi della menzionata ordinanza, dunque il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi. Ciò in conformità all'orientamento già espresso da Cass. Sentenza n. 21882 del 2015 secondo la quale: «In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.»
Da qui il rigetto – oltre che del primo motivo contenuto nella sentenza n. 1799 del 2014 della
Corte di appello già passato in giudicato – anche del secondo motivo.
7 Alla luce di queste coordinate ermeneutiche vengono dunque esaminate le censure contenute nella comparsa di risposta (corrispondenti agli originari motivi di appello non coperti dal giudicato), con la precisazione che, trattandosi di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il vaglio attiene, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, alla contraddittorietà del lodo o alla inosservanza delle regole di diritto, mentre non è consentito in questa sede un accertamento di merito non sindacabile in sede di impugnazione del lodo arbitrale purché immune da errori logici o giuridici
(Cass. sentenza n. 463 del 1969).
7.- L ha articolato i motivi che seguono. Controparte_3
INAMMISSIBILITÀ DELLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE – VIOLAZIONE
DELL'ART.1453 C.C. – CONTRADITTORIETÀ
Il Collegio arbitrale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse della domanda di risoluzione in virtù dell'inefficacia del contratto derivante dalla preventiva rescissione in sede amministrativa, avrebbe ugualmente preso in esame le riserve poste a base dei quesiti formulati dall'impresa, liquidando, oltretutto, in favore di quest'ultima le somme da questa pretese come riserve iscritte. Secondo l' in tal modo il Collegio Arbitrale avrebbe violato l'art. 1453, secondo CP_3 comma, cod. civ. – che dispone che “la risoluzione può essere demandata anche quanto il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata demandata la risoluzione” – perché avrebbe chiesto l'adempimento dopo aver chiesto la risoluzione.
Il rilievo non è fondato.
Il contenuto delle riserve è stato difatti correttamente considerato dal Collegio, come esplicitato a pagina 66 del al fine di valutare l'entità degli oneri subiti dall'impresa per il ritardo cagionato Pt_4 dall'Amministrazione alla quale è stata imputata la responsabilità per la risoluzione contrattuale e, dunque, nel perimetro dell'art. 1453, primo comma, cod. civ. che fa “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
SULLA PRETESA ILLEGITTIMITÀ DELLA RESCISSIONE AMMINISTRATIVA DEL
CONTRATTO
La parte assume che la rescissione del 18/1/2004 avrebbe trovato supporto non solo nell'inspiegabile sospensione dei lavori disposta unilateralmente dall'impresa, ma anche nell'oggettiva impossibilità di accettare l'intervenuta cessione del ramo di azienda, a causa della impossibilità di accogliere le ragioni di credito avanzate dalla cessionaria, impresa CP_4
Il Collegio arbitrale avrebbe condiviso tali considerazioni (pag. 60 del nella parte in cui Pt_4
interpreta in modo ampio la norma in questione (art.35 della Legge 109/94); ciononostante avrebbe dichiarato l'illegittimità della rescissione comminata sul falso presupposto di una pretesa irregolarità formale dal mancato avviso dell'avvio del procedimento di rescissione.
8 Anche questo motivo non è fondato, dal momento che il Collegio Arbitrale ha fatto corretta applicazione del principio per cui le situazioni soggettive nascenti dal contratto di appalto devono essere valutate alla luce della loro natura paritaria e attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (Cass. n. 1217 del 2000).
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, ed in particolare all'esito dell'indagine complessiva dei comportamenti tenuti dalle parti in costanza del rapporto d'appalto, il Collegio arbitrale ha motivatamente concluso nel senso che la mancata approvazione delle perizie di variante concernenti gli adeguamenti del comparto impiantistico ed altre opere, ed il mancato pagamento da parte della stazione appaltante di compensi già maturati giustifichino la risoluzione per fatto e colpa dell'appaltatore. Sulla base dell'indagine, completa ed esaustiva, del Ctu - che ha evidenziato un andamento dei lavori disordinato e difforme dalle previsione contrattuali, originato da una data reale di inizio lavori di oltre dieci mesi successiva a quella pattuita;
ordini di servizio per l'esecuzione di lavori aggiuntivi e di modifiche alle opere progettate (ordini di servizio n. 4 e 5 del 6 marzo e del 12 maggio 1999; la sospensione parziale dei lavori relativi alla elevazione del piano scale (verbale del
28 luglio 1999); la sospensione dei lavori edili ed impiantistici del 1° e del 2° livello;
il rinvenimento di ammassi granitici qualificabile come “sorpresa geologica”- l'inadempimento dell'appaltatore concretizzatosi nella sospensione dei lavori nel gennaio 2023 – a pochi mesi dalla nuova scadenza contrattuale – e nella cessione del ramo di azienda ha assunto, nella valutazione operata dal Collegio arbitrale, carattere subvalente rispetto ai precedenti, in quanto posto in essere in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale e allorché era già maturato un contrasto con la Stazione appaltante che aveva contestato la contabilizzazione dei corrispettivi dei lavori già svolti.
SULLE CONSEGUENZE DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO SULLA TRATTAZIONE
DELLE RISERVE E SULLA LORO TEMPESTIVITÀ
Contesta la contraddittorietà del lodo atteso che non si potrebbe considerare sciolto un vincolo negoziale e farne nello stesso tempo valido presupposto di una pretesa contrattuale. Il Collegio avrebbe ritenuto efficace la rescissione per poi trattare pacificamente le riserve, esentandosi dal verificare l'esistenza di causa di decadenza delle riserve sul presupposto dell'intervenuto scioglimento del contratto (decadente rilevate dallo stesso CTU). Al riguardo la parte sottolinea che in nessuno dei quesiti avanzati le riserve vengono proposte come voce di danno da inadempimento, ma solo come pretesa di corrispettivo contrattuale. Aggiunge, inoltre, che l'irrilevanza della tempestività o meno delle riserve non deriva dal fatto oggettivo dello scioglimento ma
9 dall'inadempimento dell'appellante, che pertanto renderebbe irrilevante la valutazione delle decadenze causa della condotta della P.A.
Il motivo non ha pregio dal momento che il Collegio arbitrale ha posto a fondamento della sua decisione il principio, già rammentato, per cui questo Giudice deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto di appalto alla luce della loro natura paritaria ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (Cass. n. 1217 del 2000); una volta ritenuto l'inadempimento prevalente imputabile all'appaltatrice, ha determinato, ai sensi dell'art. 1453, primo comma, cod. civ., l'ammontare del risarcimento.
SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI E SULLE RISERVE ACCOLTE
Contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli stessi operata dal Collegio specie nella parte in cui addebiterebbe all' la responsabilità dei ritardi nell'esecuzione dell'opera. Controparte_3
Al riguardo sostiene che dalla consegna dei lavori 21.11.97 sino al 3 aprile 1998 l'appaltatore non avrebbe svolto attività; solo in data 31.3.98, difatti, interveniva il verbale effettivo di inizio dei lavori in virtù del quale l'Impresa avrebbe ottenuto una proroga dei termini contrattuali al solo scopo di sanare la pregressa inerzia.
Tale circostanza sarebbe stata completamente ignorata dal Collegio che, per giunta, avrebbe imputato il ritardo all'Amministrazione ritenendo, erroneamente, che le due sospensioni parziali fossero sospensioni totali
Inoltre, L' ribadisce la palese iscrizione tardiva delle riserve e il pregiudizio Controparte_3
arrecato alle proprie ragioni della illegittima statuizione del lodo.
Ha poi contestato nel merito le riserve accolte dal Collegio.
Al riguardo, giova innanzitutto rammentare che, in questo giudizio, le riserve non vengono considerate tecnicamente come tali e dunque non rileva la tardività, in conformità all'orientamento delle Suprema Corte per cui «In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per
l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 21882 del 2015)».
Inoltre, l'esame del contenuto ed il merito delle stesse esula dall'indagine di questo giudizio non essendo questi censurabili in sede di giudizio di legittimità, quale è quello affidato a questa Corte dall'art. 829 cod. proc. civ. (Cass. n. 8049 del 2011).
10 8.- Il rigetto dell'impugnativa del lodo esime questa Corte dall'esame dell'appello condizionato che resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando:
- respinge l'impugnazione del lodo n. 19/2006 della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici di Roma, depositato il 23/3/2006 proposta dall nei Controparte_3 confronti di . dato Pt_1 Controparte_1 preventivo c io
- condanna l' al rimborso delle spese Controparte_3 processuali, in favore e in Pt_1 Controparte_1 concordato preventivo c si , per l'impugnativa del lodo;
9000 euro per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed euro 12000 euro per questo grado di giudizio, oltre le spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) a carico dell' . Controparte_3
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile
Così composta:
Dott. Franco Petrolati Presidente
Dott. Assunta Marini Consigliere
Dott. Anna Maria Giampaolino Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in sede di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. iscritta al n. 8275/2018 r.g.
e vertente
TRA
e in concordato Pt_1 Controparte_1 preventivo con cessione dei beni (Tribunale di Roma – n. 02/2004) (C.F.: ) in P.IVA_1 persona del liquidatore e del Commissario liquidatore, con l'Avv. RINALDO GEREMIA.
APPELLANTE
CONTRO
Con AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA (C.F.: ), con l'avv. P.IVA_2
GIUSEPPE DE LUCA.
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, e sulla scorta del principio di diritto dettato dalla
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 23323/2018:
a) Dichiarare inammissibile (anche per la novità della domanda riconvenzionale sulla quale la concludente non accetta il contraddittorio) e, comunque, respingere perché infondata in fatto e per gli aspetti giuridici l'impugnativa del lodo arbitrale
n.19/2007, con la conseguente conferma del lodo impugnato e con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alla rifusione delle spese e dei compensi di lite con gli accessori di legge, sia fiscali che contributivi riguardanti tutte le fasi
e i gradi del presente giudizio;
1 b) Per il caso di anche parziale accoglimento dell'impugnazione avversaria, ed in accoglimento dell'impugnativa incidentale condizionata formulata dalla concludente al momento della propria costituzione nella precedente fase di merito dinnanzi a codesta Ecc.ma Corte di Appello, annullare in parte qua il predetto lodo, ed accogliere le domande oggetto del quesito “A” posto innanzi al Collegio arbitrale e testualmente trascritto a pag.77 del presente atto in riassunzione, con vittoria di spese e compensi con gli accessori di legge fiscali e contributivi, sia per la procedura arbitrale sia per il giudizio di impugnazione, sia per la fase di legittimità e per il presente giudizio di rinvio;
c) In ogni caso, respingere tutte le domande spiegate dall' Controparte_3
perché inammissibili e comunque infondate in fatto e per gli aspetti
[...]
giuridici, oltre che sfornite di prova, ed accogliere tutte le domande spiegate in sede arbitrale dalla concludente siccome testualmente trascritte a pag. 77 e ss. del presente atto, con vittoria di spese, e compensi, con gli accessori di legge fiscali e contributivi per tutte le fasi e i gradi del presente giudizio”
Per l'appellato: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello, annullare il lodo impugnato, dichiarando inammissibile, improcedibile ovvero rigettando l'impugnativa incidentale condizionata proposta dall'impresa, con vittoria di spese e competenze difensive.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con domanda di arbitrato ritualmente notificata in data 9 febbraio 2004 l'impresa Pt_1
ha convenuto innanzi al Collegio Arbitrale l' Controparte_1 Controparte_3
chiedendo quanto segue:
[...]
“A. Dicano gli On. Arbitri se il contratto di appalto sottoscritto il 5 febbraio 1998, tra
l' e la spa, registrato in Cosenza il 24 Controparte_3 Pt_1 Controparte_1
febbraio successivo, e l'atto aggiuntivo sottoscritto tra le stesse parti l'11 aprile 2002 e registrato il
26 aprile successivo, debbano essere risolti per grave inadempimento e per fatto e colpa della predetta ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss c.c., pronunciando la Controparte_3
relativa statuizione di accertamento e di condanna anche in ordine al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'Impresa istante nella misura che sarà ritenuta di giustizia, od occorrendo secondo equità, anche con riferimento ai danni patiti e patiendi dall'Impresa istante per la conseguente inefficacia dell'atto di cessione del ramo di azienda stipulato tra la medesima Pt_1 CP_1
e l' ;
[...] Controparte_4
2 B. Dicano gli On. Arbitri se l' , con sede in , Via San Controparte_3 CP_3
Martino, s.n.c., in persona del suo legale rappresentante p.t., debba corrispondere alla Pt_1
, con sede in Roma Via della Camilluccia, 281, in accoglimento alle tredici Controparte_1
riserve iscritte nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto sottoscritto il 5 febbraio 1998, registrato in il 24 febbraio successivo e dell'atto aggiuntivo sottoscritto l'11 aprile 2002 CP_3
registrato il 26 aprile successivo, 1.526.420,41 (Euro sia dovuta a quest'ultima la somma di € unmilionecinquecentoventiseimilaquattrocento-venti/41) oltre IVA, con il maggior danno per il diminuito valore della moneta e con gli interessi dovuti per legge dal momento in cui i relativi crediti sono venuti a materiale e giuridica esistenza e fino al giorno del relativo soddisfo, o quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On.Collegio riterrà di giustizia anche all'esito, occorrendo, di una consulenza tecnico contabile, pronunciando la conseguente statuizione di condanna;
C. Dicano gli On. Arbitri se la medesima debba Controparte_3 corrispondere alla , la somma di € 345.957,42 Euro Pt_1 Controparte_1
Trecentoquarantacinquemilanovecentocinquanta-sette/42) oltre interessi e rivalutazione fino al giorno dell'effettivo soddisfo, quale residuo credito di questa con riferimento a SAL n.ri 26 e 27, o quella diversa somma, maggiore o minore che l'On.le Collegio riterrà di giustizia anche all'esito, occorrendo, di una consulenza tecnico contabile, pronunciando la conseguente statuizione di condanna;
D. Dicano gli On. Arbitri se la medesima debba Controparte_3 CP_3 corrispondere alla , la somma di € 33.488,82 (Euro Pt_1 Controparte_1
Trentatremilaquattrocentoottantotto /82) a titolo di interessi sui ritardati pagamenti dei SAL emessi nel corso dello svolgimento del rapporto ai sensi dell'art.4 della L.741/1981, o quella diversa somma, maggiore o minore, che l'On. Collegio riterrà di giustizia anche all'esito, occorrendo, di una consulenza tecnico contabile, il tutto con gli interessi fino al soddisfo, pronunciando la conseguente statuizione di condanna;
E. Dicano gli On. Arbitri se il costo per il funzionamento dell'On. Collegio arbitrale, il compenso per il Segretario e gli onorari dei Signori Arbitri debbano essere posti a carico dell , come sopra più esattamente qualificata, pronunciando la Controparte_3
relativa statuizione di condanna;
F. Dicano gli On. Arbitri se le spese, le competenze e gli onorari per difesa della Ingg.
e spa debbano essere posti a carico dell , come CP_1 CP_1 Controparte_3
sopra più esattamente individuata, pronunciando la relativa statuizione di condanna.”
L con Atto di resistenza notificato il 26 aprile 2004 ha contestato “..tutte Controparte_3
le deduzioni e richieste formulate ex adverso perché sostanzialmente infondate, risultando, a
3 contrariis, che essa , per fatto e colpa attribuibili alla Società appaltatrice, ebbe a subire CP_3 ritardi e pregiudizi gravi.”
2.- Il Collegio Arbitrale con lodo arbitrale n. 19/2006 della Camera Arbitrale per i Lavori
Pubblici di Roma, depositato il 23/3/2006, in parziale accoglimento dei quesiti formulati e delle prove avanzate dalla Impresa attrice, condannava l' , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della Parte_2
, del complessivo importo di Euro 1.501.519,89, oltre ad IVA se ed in quanto dovuta,
[...] oltre agli interessi al tasso legale sull'intero ammontare liquidato dalla data del lodo fino al soddisfo;
rigettava tutte le altre domande formulate dalle parti;
compensava fra le parti le spese ed onorari di difesa;
condannava l' al pagamento di due terzi delle spese ed onorari Controparte_3 corrisposti al C:T.U. ed allo stesso liquidati per l'intero in Euro 26.345,52, oltre ad IVA e contributo obbligatorio, ponendo per due terzi a carico dell' e per il residuo Controparte_3
terzo a carico della le spese per il funzionamento Parte_2
del Collegio Arbitrale nonché quelle per competenze ed onorari agli arbitri ed ai segretari, con il vincolo di solidarietà tra le parti ai sensi dell'art. 814 c.p.c..
3.- L ha quindi proposto gravame sulla base di sei motivi: Controparte_3
I. Inefficacia della clausola compromissoria per intervenuta rescissione del contratto in via amministrativa – Violazione degli artt. 31 bis e 32 della legge 109/94 e dell'art. 149 del DPR 554/99;
II. Violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
III. Inammissibilità della trattazione delle riserve – violazione dell'art. 1453 cc- contraddittorietà.
IV. Sulla pretesa illegittimità della rescissione amministrativa del contratto;
V. Sulle conseguenze della rescissione del contratto sulla trattazione delle riserve e sulla loro tempestività;
V. Sull'andamento dei lavori e sulle riserve accolte.
Avverso l'atto di citazione l'impresa Ing.. spiegava appello incidentale Controparte_1 condizionato all'accoglimento anche parziale dell'impugnazione avversa deducendo la “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c. in relazione con l'art. 1454 stesso codice e con gli artt. 10 e ss. del DM 29 maggio 1895 e, occorrendo, con l'art. 16, n.5, della Legge n. 109/1994. Motivazione insufficiente e contraddittoria. Violazione dell'art. 91 cpc. Motivazione insufficiente e contraddittoria”.
La Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1799 del 2014 ha accolto parzialmente l'appello proposto dall' annullando il lodo arbitrale n. 19/2006; ha Controparte_3 rigettato la domanda dell' predetta di condanna della società appellata al pagamento della CP_3
4 somma di Euro 729.157,34 quale penale; ha rigettato l'appello incidentale proposto dalla società e ha dichiarato compensate tra le parti le spese del giudizio arbitrale, ivi comprese quelle di CTU e quelle del grado di giudizio.
4.- Avverso la decisione d'appello è stato proposto ricorso per Cassazione dalla società Pt_1
, sulla base di due motivi: Parte_2
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione con gli artt. 340 e
341 della legge n. 2248 All. F del 30 marzo 1869 e con l'art. 112 c.p.c. (art. 360, n.3, c.p.c.).
II) Omessa motivazione circa un fatto decisivo per la decisione della controversia (at. 360,
n.5, c.p.c.).
Ha resistito con controricorso l' . Controparte_3
Il primo motivo del ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato assorbito il secondo motivo.
5.- La Corte di Cassazione ha, in definitiva, cassato “l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto” rinviando ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per la regolamentazione delle spese del giudizio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ritenuto quanto segue:
“2.1. Il ricorso - alla cui disamina non fa scudo l'inammissibilità eccepita da controparte In relazione ad un preteso difetto di sommarietà, giacche, sebbene non si possa tacere che l'atto risulti effettivamente prolisso, ciò, nondimeno, non preclude che i fatti di causa siano debitamente illustrati
e si rendano comprensibili senza eccessi defatigatori - con il primo motivo - parimenti non previamente paralizzato dalla duplice obiezione che, sempre in via pregiudiziale, vi muove la controparte in ragione dell'oggettivo rilievo giuridico della questione che vi è sollevata e della notoria non vincolatività della rubrica - deduce la violazione nella specie degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. In relazione agli artt. 340 e 341 L.2248/1865 All. F e all'art. 112 cod. proc. civ., poiché, contrariamente all'avviso del decidente, sotto un primo aspetto, la determinazione adottata dall'ente di procedere alla rescissione del contratto «è opponibile alla controparte solo all'esito dell'intervenuta, piena e legale conoscenza del provvedimento», anche con riferimento agli effetti correlati agli atti ed ai comportamenti dell'impresa; sotto un secondo aspetto, l'ammissibilità e la proponibilità della dispiegata azione di risoluzione pur in pendenza del provvedimento di rescissione
è attestata dalla «ferma giurisprudenza della Corte regolatrice»; sotto un terzo aspetto, la rescissione
«lascia impregiudicato il diritto dell'appaltatore al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente ed il conseguente diritto al compenso»
2.2. Il motivo è fondato ed il suo accoglimento, comportando la cassazione della sentenza impugnata ed il riesame della controversa da parte del giudice a quo alla luce del principi di diritto che si affermeranno, assorbe e rende perciò superflua la disamina del secondo motivo di ricorso,
5 inteso a denunciare un vizio motivazionale in ordine all'Impugnazione Incidentale condizionata spiegata in quella sede dall'impresa.
2.3. Nel merito del motivo accolto, ancorché vada ribadito, in riferimento alla prima obiezione, che la notificazione quale forma di comunicazione intesa ad assicurare al destinatario piena e legale conoscenza del provvedimento adottato nei suoi confronti non costituisce, in base al combinato disposto degli artt. 340 L.2248/1865 All F. e 27, 28 e 29 R.D, 25 maggio 1895, n. 350, adempimento necessario ai fini di rendere efficace ed opponibile la volontà dell'Amministrazione di rescindere il contratto, essendo all'uopo sufficiente che tanto la dichiarazione effettuata in tal senso dalla P.A. che il susseguente provvedimento rescissorio siano portati a conoscenza dell'interessato con qualunque mezzo idoneo (Cass., Sez. I, 30/07/1996, n. 6908), mette conto osservare, più in generale, che l'esercizio della potestà che l'ordinamento conferiva a suo tempo all'Amministrazione di rescindere il contratto al ricorrere delle condizioni indicate dagli artt. 340 e 341 l. 2248/1865 All.
F, pur potendo convenirsi che esso costituisse manifestazione del potere di autotutela c.d. dichiarativa della P.A. e producesse, perciò, unilateralmente ipso iure la risoluzione del contratto
(Cass., Sez. 1, 23/07/1997, n. 6904), non preclude tuttavia l'azione per la sua risoluzione che
l' fronte degli inadempimenti ascritti all'appaltante, sicché, in disparte Parte_3
dalla questione sollevata con la prima obiezione, il convincimento espresso dalla sentenza impugnata, dell'avviso, come visto, che la rescissione, determinando lo scioglimento del vincolo contrattuale, rende inammissibile l'azione di risoluzione dell'impresa, in quanto non può risolversi un contratto «non più esistente», è frutto di manifesto errore.
2.4. A conforto di ciò giova premettere che, secondo quel che si insegna abitualmente, il contratto di appalto di opere pubbliche è un contratto di diritto privato, dal quale, una volta esaurita la procedura di affidamento dei lavori, sorgono diritti ed obblighi a carico di entrambi i contraenti
(Cass., Sez. U, 7/03/2001, n. 95). Ciò, se da una lato è presupposto per affermare, sul piano del riparto di giurisdizione, che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo le controversie derivanti dalle procedure di affidamento del lavori, mentre per quelle che traggono origine dall'esecuzione del contratto permane la giurisdizione del giudice ordinario (Cass.,
Sez. U, 25/05/2018, n. 13191), è pretesto pure per sostenere, con più diretto riferimento al tema che ne occupa, che, poiché nell'ambito di un negozio concluso dalla P.A. iure privatorum non si configura alcun potere discrezionale dell'amministrazione (Cass., Sez. U, 27/11/1996, n. 10525), le controverse nascenti dall'esecuzione di contratti di appalto di opere pubbliche hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo Inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica, nelle quali non hanno incidenza I poteri discrezionali ed autoritativi della pubblica amministrazione, anche quando questa si avvalga della facoltà, conferitale dalla legge, di recedere dal rapporto (Cass., Sez, U, 19/11/2001,
6 n. 14539). I particolare, eppur vero che la rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche si distingue dalla rescissione del contratto in generale per le sue connotazioni pubblicistiche, che ne fanno un mezzo di natura autoritativa che si sostanzia in un atto amministrativo, comunemente ritenuto espressione di autotutela della p.a. (Cass., Sez. 1, 23/06/2000, n. 8534), ma questo non impedisce di vedere, al fondo del delineato quadro di principio, Insieme al riflessi di ordine giurisdizionale, il fatto che il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A. al sensi dell'art, 340 l. 2248/1865 All. F non fa venire meno il potere della parte di far valere i propri diritti avanti al giudice ordinario, stante invero «l''inidoneità di tale
"actus rescindens" ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale ed aventi, perciò stesso, consistenza di diritti soggettivi» (Cass., Sez. U, 19/05/2004, n. 9534).
2.5. In questi termini si giustifica perciò il principio, della cui violazione si duole la ricorrente
e che va qui ribadito, in guisa del quale «in tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della I. n. 2248 del 1865, all. F, non Impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455
c.c.».
3. Cassandosi pertanto l'impugnata decisione, la causa va rinviata al senti degli artt. 383, comma 1 e 384, comma 2, cod. proc. civ., avanti al giudice a quo per un nuovo giudizio.
6.- Questa Corte è dunque investita del giudizio di rinvio ex art. 392 cod. proc. civ. in seguito dell'ordinanza n. 23323 del 2018 della Corte di Cassazione, in relazione all'accoglimento dei motivi dinanzi citati. Ai sensi della menzionata ordinanza, dunque il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante, ex art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., poiché il potere autoritativo di cui si rende espressione il provvedimento di rescissione adottato dalla P.A., non è idoneo ad incidere sulle posizioni soggettive nascenti dal rapporto contrattuale aventi consistenza di diritti soggettivi. Ciò in conformità all'orientamento già espresso da Cass. Sentenza n. 21882 del 2015 secondo la quale: «In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.»
Da qui il rigetto – oltre che del primo motivo contenuto nella sentenza n. 1799 del 2014 della
Corte di appello già passato in giudicato – anche del secondo motivo.
7 Alla luce di queste coordinate ermeneutiche vengono dunque esaminate le censure contenute nella comparsa di risposta (corrispondenti agli originari motivi di appello non coperti dal giudicato), con la precisazione che, trattandosi di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, il vaglio attiene, in base alla disciplina applicabile ratione temporis, alla contraddittorietà del lodo o alla inosservanza delle regole di diritto, mentre non è consentito in questa sede un accertamento di merito non sindacabile in sede di impugnazione del lodo arbitrale purché immune da errori logici o giuridici
(Cass. sentenza n. 463 del 1969).
7.- L ha articolato i motivi che seguono. Controparte_3
INAMMISSIBILITÀ DELLA TRATTAZIONE DELLE RISERVE – VIOLAZIONE
DELL'ART.1453 C.C. – CONTRADITTORIETÀ
Il Collegio arbitrale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità per difetto di interesse della domanda di risoluzione in virtù dell'inefficacia del contratto derivante dalla preventiva rescissione in sede amministrativa, avrebbe ugualmente preso in esame le riserve poste a base dei quesiti formulati dall'impresa, liquidando, oltretutto, in favore di quest'ultima le somme da questa pretese come riserve iscritte. Secondo l' in tal modo il Collegio Arbitrale avrebbe violato l'art. 1453, secondo CP_3 comma, cod. civ. – che dispone che “la risoluzione può essere demandata anche quanto il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata demandata la risoluzione” – perché avrebbe chiesto l'adempimento dopo aver chiesto la risoluzione.
Il rilievo non è fondato.
Il contenuto delle riserve è stato difatti correttamente considerato dal Collegio, come esplicitato a pagina 66 del al fine di valutare l'entità degli oneri subiti dall'impresa per il ritardo cagionato Pt_4 dall'Amministrazione alla quale è stata imputata la responsabilità per la risoluzione contrattuale e, dunque, nel perimetro dell'art. 1453, primo comma, cod. civ. che fa “salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
SULLA PRETESA ILLEGITTIMITÀ DELLA RESCISSIONE AMMINISTRATIVA DEL
CONTRATTO
La parte assume che la rescissione del 18/1/2004 avrebbe trovato supporto non solo nell'inspiegabile sospensione dei lavori disposta unilateralmente dall'impresa, ma anche nell'oggettiva impossibilità di accettare l'intervenuta cessione del ramo di azienda, a causa della impossibilità di accogliere le ragioni di credito avanzate dalla cessionaria, impresa CP_4
Il Collegio arbitrale avrebbe condiviso tali considerazioni (pag. 60 del nella parte in cui Pt_4
interpreta in modo ampio la norma in questione (art.35 della Legge 109/94); ciononostante avrebbe dichiarato l'illegittimità della rescissione comminata sul falso presupposto di una pretesa irregolarità formale dal mancato avviso dell'avvio del procedimento di rescissione.
8 Anche questo motivo non è fondato, dal momento che il Collegio Arbitrale ha fatto corretta applicazione del principio per cui le situazioni soggettive nascenti dal contratto di appalto devono essere valutate alla luce della loro natura paritaria e attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (Cass. n. 1217 del 2000).
Alla luce delle tracciate coordinate ermeneutiche, ed in particolare all'esito dell'indagine complessiva dei comportamenti tenuti dalle parti in costanza del rapporto d'appalto, il Collegio arbitrale ha motivatamente concluso nel senso che la mancata approvazione delle perizie di variante concernenti gli adeguamenti del comparto impiantistico ed altre opere, ed il mancato pagamento da parte della stazione appaltante di compensi già maturati giustifichino la risoluzione per fatto e colpa dell'appaltatore. Sulla base dell'indagine, completa ed esaustiva, del Ctu - che ha evidenziato un andamento dei lavori disordinato e difforme dalle previsione contrattuali, originato da una data reale di inizio lavori di oltre dieci mesi successiva a quella pattuita;
ordini di servizio per l'esecuzione di lavori aggiuntivi e di modifiche alle opere progettate (ordini di servizio n. 4 e 5 del 6 marzo e del 12 maggio 1999; la sospensione parziale dei lavori relativi alla elevazione del piano scale (verbale del
28 luglio 1999); la sospensione dei lavori edili ed impiantistici del 1° e del 2° livello;
il rinvenimento di ammassi granitici qualificabile come “sorpresa geologica”- l'inadempimento dell'appaltatore concretizzatosi nella sospensione dei lavori nel gennaio 2023 – a pochi mesi dalla nuova scadenza contrattuale – e nella cessione del ramo di azienda ha assunto, nella valutazione operata dal Collegio arbitrale, carattere subvalente rispetto ai precedenti, in quanto posto in essere in prossimità della scadenza del rapporto contrattuale e allorché era già maturato un contrasto con la Stazione appaltante che aveva contestato la contabilizzazione dei corrispettivi dei lavori già svolti.
SULLE CONSEGUENZE DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO SULLA TRATTAZIONE
DELLE RISERVE E SULLA LORO TEMPESTIVITÀ
Contesta la contraddittorietà del lodo atteso che non si potrebbe considerare sciolto un vincolo negoziale e farne nello stesso tempo valido presupposto di una pretesa contrattuale. Il Collegio avrebbe ritenuto efficace la rescissione per poi trattare pacificamente le riserve, esentandosi dal verificare l'esistenza di causa di decadenza delle riserve sul presupposto dell'intervenuto scioglimento del contratto (decadente rilevate dallo stesso CTU). Al riguardo la parte sottolinea che in nessuno dei quesiti avanzati le riserve vengono proposte come voce di danno da inadempimento, ma solo come pretesa di corrispettivo contrattuale. Aggiunge, inoltre, che l'irrilevanza della tempestività o meno delle riserve non deriva dal fatto oggettivo dello scioglimento ma
9 dall'inadempimento dell'appellante, che pertanto renderebbe irrilevante la valutazione delle decadenze causa della condotta della P.A.
Il motivo non ha pregio dal momento che il Collegio arbitrale ha posto a fondamento della sua decisione il principio, già rammentato, per cui questo Giudice deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto di appalto alla luce della loro natura paritaria ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti (Cass. n. 1217 del 2000); una volta ritenuto l'inadempimento prevalente imputabile all'appaltatrice, ha determinato, ai sensi dell'art. 1453, primo comma, cod. civ., l'ammontare del risarcimento.
SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI E SULLE RISERVE ACCOLTE
Contesta la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli stessi operata dal Collegio specie nella parte in cui addebiterebbe all' la responsabilità dei ritardi nell'esecuzione dell'opera. Controparte_3
Al riguardo sostiene che dalla consegna dei lavori 21.11.97 sino al 3 aprile 1998 l'appaltatore non avrebbe svolto attività; solo in data 31.3.98, difatti, interveniva il verbale effettivo di inizio dei lavori in virtù del quale l'Impresa avrebbe ottenuto una proroga dei termini contrattuali al solo scopo di sanare la pregressa inerzia.
Tale circostanza sarebbe stata completamente ignorata dal Collegio che, per giunta, avrebbe imputato il ritardo all'Amministrazione ritenendo, erroneamente, che le due sospensioni parziali fossero sospensioni totali
Inoltre, L' ribadisce la palese iscrizione tardiva delle riserve e il pregiudizio Controparte_3
arrecato alle proprie ragioni della illegittima statuizione del lodo.
Ha poi contestato nel merito le riserve accolte dal Collegio.
Al riguardo, giova innanzitutto rammentare che, in questo giudizio, le riserve non vengono considerate tecnicamente come tali e dunque non rileva la tardività, in conformità all'orientamento delle Suprema Corte per cui «In tema di appalto di opere pubbliche, il provvedimento di rescissione adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 340 della l. n. 2248 del 1865, all. F, non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali dettate per
l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 21882 del 2015)».
Inoltre, l'esame del contenuto ed il merito delle stesse esula dall'indagine di questo giudizio non essendo questi censurabili in sede di giudizio di legittimità, quale è quello affidato a questa Corte dall'art. 829 cod. proc. civ. (Cass. n. 8049 del 2011).
10 8.- Il rigetto dell'impugnativa del lodo esime questa Corte dall'esame dell'appello condizionato che resta assorbito.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, VII sezione civile, definitivamente pronunciando:
- respinge l'impugnazione del lodo n. 19/2006 della Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici di Roma, depositato il 23/3/2006 proposta dall nei Controparte_3 confronti di . dato Pt_1 Controparte_1 preventivo c io
- condanna l' al rimborso delle spese Controparte_3 processuali, in favore e in Pt_1 Controparte_1 concordato preventivo c si , per l'impugnativa del lodo;
9000 euro per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione ed euro 12000 euro per questo grado di giudizio, oltre le spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia – come aggiunto dall'art. 1 comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) a carico dell' . Controparte_3
Roma, 22 gennaio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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