Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2029/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2029 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. E P. IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Parte_1 P.IVA_1
Balossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Massimo Farnesi sito in Terni,
Corso del Popolo n. 47, giusta delega in atti
Attore/opponente
E
(C.F. E P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Valentina CP_1 P.IVA_2
Anguilla ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Polveroni sito in Terni, alla via Galleria del Corso n. 7, giusta delega in atti
- Convenuto/opposto
OGGETTO: altri contratti tipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 24 settembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio la Parte_1
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 483/2021 (Rg. 1438/2021) CP_1
emesso in data 23 luglio 2021 e notificato in data 26 luglio 2021, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 94.235,11 più interessi come da domanda e spese di procedura liquidate in euro 406,50 per spese, 2.000,00 per onorari oltre accessori.
A sostegno della propria domanda ha dedotto quanto segue:
a) un operatore telefonico;
b) il soggetto che realizza o, comunque, può disporre commercialmente dei contenuti digitali oggetto del servizio;
c) il soggetto che fornisce l'eventuale piattaforma tecnologica sulla quale il contenuto digitale viene caricato, per renderlo fruibile all'utente finale;
d) l'utente finale, ovvero il consumatore che acquista il servizio per il tramite del proprio cellulare pertanto, sotto il profilo contrattuale, sussistono due distinti rapporti: l'uno fra Pt_1
e l'operatore telefonico, l'altro fra e;
Pt_1 CP_1
- l'operatore telefonico è l'unico che ha il rapporto con l'utente finale e che può verificarne l'accesso ai servizi ed eseguire la relativa fatturazione, in particolare,
l'operatore telefonico comunica a il report periodico da cui si rilevano i volumi Pt_1
di accesso ai servizi nel periodo e, sulla base di tali dati, fattura i compensi;
Pt_1
inoltra i dati ai CSP ( ), che provvedono a fatturare a il proprio Pt_1 CP_1 Pt_1
compenso, ovvero, la differenza fra quanto fatturato da a IN tre e quanto Pt_1 fatturato dai CSP a costituisce l'utile di quest'ultima; Pt_1
- Vetrya dipende dal rispetto delle tempistiche da parte di IN TR, dal momento che non ha accesso diretto ai dati che costituiscono la base per la redazione dei report periodico di accesso ai servizi VAS e che il pagamento da parte dell'operatore costituisce il presupposto (e la necessaria provvista) per il pagamento a favore del soggetto “a valle” della filiera;
- gli unici elementi forniti a fondamento del credito sono le fatture commerciali che non possono costituire prova della sussistenza del debito;
- non è stato detratto dall'importo richiesto quanto versato in data 30 giugno 2021, pari ad euro 22.266,15 e riferito alla fattura n. 11/2021.
Con comparsa depositata il 18.3.2022, si è costituita in giudizio la deducendo CP_1
l'infondatezza dell'opposizione in quanto il credito azionato risulta pienamente provato in base alla documentazione prodotta e, inoltre, gli importi richiesti sarebbero stati direttamente riconosciuti dalla stessa opponente.
Con ordinanza del 20.7.2022, il giudice non ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in ragione delle difese di parte opponente, in particolare, il parziale pagamento e la contestazione specifica della restante parte del credito azionato ed ha concesso i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c.
Con ordinanza riservata emessa all'esito dell'udienza del 22.9.2022 il giudice ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza di pagamento ex art 186 ter cpc.
La causa è stata istruita in via documentale e mediante l'escussione di alcuni testimoni, quindi, è stata fissata l'udienza del 30.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza, per ragioni inerenti all'ufficio, è stata differita al 24.9.2024 quando, lo scrivente
Giudice, fatte precisare le conclusioni alle parti ha trattenuto la causa in decisone assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda dell'opponente è fondata.
In primo luogo, occorre evidenziare che con decreto, emesso in data 12 dicembre 2022, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato preventivo instaurata da Parte_2
. Il pagamento richiesto con il decreto ingiuntivo opposto riguarda le fatture nn.
[...]
11/2021, 30/2021, 31/2021 e 75/2021, ovvero si tratta di credito anteriore all'ammissione della procedura di concordato preventivo e, come tale, soggetto alla falcidia concordataria e conseguente esdebitazione.
In secondo luogo, bisogna sottolineare che parte opponente ha versato, in data 30 giugno 2021, prima dell'emissione del decreto ingiuntivo la somma di euro 22.266,15 in relazione alla fattura n. 11/2021, circostanza riconosciuta da parte opposta nella comparsa di costituzione e risposta.
Come è noto, inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo
è collegata non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308).
Stante tale assunto, quindi, deve rilevarsi che dall'esame della documentazione versata in atti non risultano elementi sufficienti a ritenere provata l'esistenza del credito azionato.
Come è noto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo le fatture – titolo idoneo solo ad ottenere l'emissione del decreto - costituire fonte di prova in favore della parte che l'ha emessa. Pertanto, qualora vi sia contestazione in ordine all'esistenza di un credito risultante da una fattura commerciale, come avvenuto nel caso di specie, il creditore è tenuto a fornire la prova dell'esatto ammontare dello stesso.
Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti, non è dato evincere elementi sufficienti a dimostrare la corrispondenza tra l'effettivo ammontare del credito azionato in quanto, oltre alla produzione delle fatture, risulta prodotta della mera corrispondenza tra le parti a cui non può essere attribuito valore dirimente sul punto.
Anche all'esito dell'istruttoria orale svolta, a ben vedere, non sono emersi elementi oggettivi di riscontro poiché nessuno dei testi escussi è stato in grado di specificare nulla in merito all'oggetto del giudizio.
A questo, inoltre, deve aggiungersi che, in relazione al riferito pagamento ottenuto per le prestazioni effettuate da da parte di IN TR (cliente finale), l'art. 6 del Controparte_1 contratto concluso stabilisce che l'obbligazione di pagamento di è espressamente Parte_1 subordinata ad una serie di condizioni, tra cui l'intervenuto pagamento da parte di IN tre, precisando che “nel caso in cui consideri ragionevolmente che una qualsiasi delle parti Pt_1
della fattura del Merchant non sia conforme ai termini del contratto, potrà trattenere i Pt_1 pagamenti della parte della fattura contestata”.
Stante tale disposizione, pertanto, viene in rilievo il principio secondo cui “qualora il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., si determina l'inversione dei ruoli delle parti in lite, dal momento che il debitore dovrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre dovrà il creditore provare il proprio adempimento” (cfr. Milano Sez. III, 19/07/2011).
Quindi, quando viene sollevata, come nel caso di pecie, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. o di inesatto adempimento, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite e il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (cfr. cfr. Cass. Civ., 20.01.2015, n. 826).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dunque, deve ritenersi che parte opposta non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente non essendo emersi, all'esito dell'istruttoria processuale, elementi concreti che consentano di provare l'esistenza del credito, con conseguente accoglimento della domanda proposta da e revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1
483/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra
52.001,00 e 260.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le processuali effettivamente svolte (solo studio, introduttiva e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 483/2021;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1 Pt_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, euro 379,50, per esborsi, oltre spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Terni, 16.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)