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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 31/08/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5183/2024 V. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5183/2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. LUCA DE ANNUNTIIS (C.F. C.F._2
) e dall'Avv. GABRIELE GIACOMOZZI (C.F. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in MONTEROTONDO (RM) ALLA VIA
AR DA VI N. 52/A (PEC: Email_1
Email_2
RICORRENTI
pagina 1 di 5 E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 17/12/2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 03 giugno 2020 in Mentana (RM) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2007 atto N. 6 parte
I);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione è nata la figlia a Roma il 17/11/2015; Persona_1
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. Ciascuno provvederà al proprio sostentamento, come in effetti già vi provvedono, esercitando entrambi una propria attività lavorativa;
B) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento privilegiato presso la residenza della madre in Mentana (RM) Via Oglio n. 11;
C) I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in maniera condivisa: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente;
pagina 2 di 5 D) Con riferimento alla regolamentazione del diritto / dovere di visita e frequentazione della figlia minore le Parti concordano che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia Persona_1 minore, almeno:
1) due pomeriggi alla settimana, da concordarsi tra le Parti entro il venerdì della settimana precedente, in base alle turnazioni di lavoro del padre, a decorrere dall'uscita di scuola della minore, con possibilità di pernottamento presso casa del padre, il quale si occuperà di accompagnare la figlia a scuola il giorno seguente. Qualora il pernottamento non sia possibile, il padre raccompagnerà la figlia presso la residenza materna entro le ore 21,00 dopo aver provveduto alla cena;
2) un weekend ogni due, in base alle turnazioni del sig. a decorrere dalle ore 9,30 del sabato Pt_1
e fino alle ore 21,00 della domenica, allorquando provvederà a riaccompagnarla presso la residenza materna, previa consumazione della cena;
3) durante le vacanze natalizie, ad anni alternati con il genitore collocatario, per sei giorni consecutivi dal 23 al 27 dicembre, ovvero dal 28 dicembre al 1 Gennaio;
in occasione della festività dell'Epifania in via alternata tra i genitori;
4) nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni con il genitore collocatario, un anno nel giorno di Pasqua e l'altro per il lunedì dell'Angelo;
5) nel periodo delle vacanze estive (per tali dovendosi intendere quelle dal 15 giugno al 15 settembre) per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente tra i genitori, di anno in anno, entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
6) per il giorno del compleanno della minore, laddove non sia possibile trascorrerlo insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
7) In occasione del giorno del compleanno di ciascun genitore o del festeggiamento, anche se ricadente nei giorni di spettanza dell'altro, la minore trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato/a, avuto riguardo degli impegni scolastici, sportivi e ludici, salvo diverso accordo tra le Parti. Parimenti per il giorno della festa del papà e della mamma, anche se ricadente nei giorni di spettanza dell'altro genitore e salvo diverso accordo tra le parti;
E) Le Parti si impegnano vicendevolmente a favorire e non ostacolare la frequentazione della minore con le relative famiglie di origine, al fine di salvaguardare i rapporti di con i Persona_1 rispettivi zii e nonni, sia materni che paterni;
F) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1 Parte_2 minore la somma di € 250,00 mensili, con scadenza al giorno ventisette Persona_2
pagina 3 di 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della autonomia economica della figlia. Tale somma è da considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT di riferimento, come per legge. Il sig. si impegna a rinunciare alla propria quota di aspettanza Parte_1 dell'assegno unico universale, al fine di cederlo interamente alla sig.ra Tale Parte_2 rinuncia deve intendersi implicitamente estesa anche in caso di modifica dell'istituto dell'assegno unico universale ovvero sua rimodulazione o cambio di denominazione;
G) I genitori concorreranno, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie della figlia non ancora economicamente indipendente, per queste dovendosi intendere quelle mediche, di istruzione e ludiche, avuto riguardo del protocollo d'intesa concluso tra il Tribunale di Tivoli e l'Ordine degli
Avvocati di Tivoli, che si allega al presente atto. Le detrazioni fiscali relative alle spese della minore saranno in favore di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, salvo l'effettivo rimborso delle stesse;
H) Le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori andranno rimborsate entro 15 giorni dalla presentazione all'altro della relativa ricevuta;
I) La sig.ra concede al sig. l'utilizzo vitalizio gratuito ed Parte_2 Parte_1 incondizionato del box auto sito in via G. Spontini n. 43, distinto al NCEU del Comune di Mentana al foglio 9, part. 2351, sub. 506, che costituisce pertinenza dell'immobile sito in Mentana, Via Oglio
n.11. In caso di cessione del suddetto box auto, da solo o unitamente all'appartamento di Via Oglio
n. 11 in Mentana, la sig.ra si impegna a versare al sig. il 50% del valore del box Parte_2 Pt_1 auto;
J) La Sig.ra s'impegna a liberare il sig. dalla posizione di garante Parte_2 Parte_1 dal contratto di mutuo stipulato con ING Bank N.V. IL CH a rogito del Notaio Dott.
[...] rep. 36398 racc. 14248 del 20.4.2018, contratto per l'acquisto dell'immobile di Mentana Per_3
(RM) Via Oglio n. 11, liberandolo dalle relative obbligazioni;
K) I coniugi concedono sin d'ora la reciproca autorizzazione all'espatrio dei figli minorenni e si impegnano a rilasciare il proprio consenso per l'emissione ed il rinnovo del relativo passaporto;
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della minore, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] coniugati in data 03 giugno 2020 in Mentana (atto trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto comune dell'anno 2007 atto N. 6 parte I), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da A)
a K) da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Collegio, composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Lupia –Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati – Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Iaconi – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5183/2024 del Registro Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, promossa congiuntamente da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. LUCA DE ANNUNTIIS (C.F. C.F._2
) e dall'Avv. GABRIELE GIACOMOZZI (C.F. ) C.F._3 C.F._4 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in MONTEROTONDO (RM) ALLA VIA
AR DA VI N. 52/A (PEC: Email_1
Email_2
RICORRENTI
pagina 1 di 5 E con l'intervento del P.M. in sede.
Oggetto: Separazione personale consensuale.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 18 giugno 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Visto il ricorso depositato congiuntamente in data 17/12/2024 e letti gli atti di causa;
Dato atto che le parti contraevano matrimonio in data 03 giugno 2020 in Mentana (RM) (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune dell'anno 2007 atto N. 6 parte
I);
Considerato che le parti con dichiarazione personalmente sottoscritta e depositata nel fascicolo telematico, hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza del 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente;
Considerato che dall'unione è nata la figlia a Roma il 17/11/2015; Persona_1
Viste le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, con cui chiedevano pronunciarsi la separazione personale conformemente alle condizioni ivi indicate;
Rilevato, in particolare, che le parti chiedevano pronunciarsi conformemente alle seguenti condizioni:
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto. Ciascuno provvederà al proprio sostentamento, come in effetti già vi provvedono, esercitando entrambi una propria attività lavorativa;
B) La figlia minore verrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento privilegiato presso la residenza della madre in Mentana (RM) Via Oglio n. 11;
C) I genitori eserciteranno la potestà genitoriale in maniera condivisa: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della minore, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata anche separatamente;
pagina 2 di 5 D) Con riferimento alla regolamentazione del diritto / dovere di visita e frequentazione della figlia minore le Parti concordano che il genitore non collocatario potrà vedere la figlia Persona_1 minore, almeno:
1) due pomeriggi alla settimana, da concordarsi tra le Parti entro il venerdì della settimana precedente, in base alle turnazioni di lavoro del padre, a decorrere dall'uscita di scuola della minore, con possibilità di pernottamento presso casa del padre, il quale si occuperà di accompagnare la figlia a scuola il giorno seguente. Qualora il pernottamento non sia possibile, il padre raccompagnerà la figlia presso la residenza materna entro le ore 21,00 dopo aver provveduto alla cena;
2) un weekend ogni due, in base alle turnazioni del sig. a decorrere dalle ore 9,30 del sabato Pt_1
e fino alle ore 21,00 della domenica, allorquando provvederà a riaccompagnarla presso la residenza materna, previa consumazione della cena;
3) durante le vacanze natalizie, ad anni alternati con il genitore collocatario, per sei giorni consecutivi dal 23 al 27 dicembre, ovvero dal 28 dicembre al 1 Gennaio;
in occasione della festività dell'Epifania in via alternata tra i genitori;
4) nelle vacanze Pasquali, ad anni alterni con il genitore collocatario, un anno nel giorno di Pasqua e l'altro per il lunedì dell'Angelo;
5) nel periodo delle vacanze estive (per tali dovendosi intendere quelle dal 15 giugno al 15 settembre) per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi concordemente tra i genitori, di anno in anno, entro il giorno 30 del mese di maggio di ogni anno;
6) per il giorno del compleanno della minore, laddove non sia possibile trascorrerlo insieme, si seguirà il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori.
7) In occasione del giorno del compleanno di ciascun genitore o del festeggiamento, anche se ricadente nei giorni di spettanza dell'altro, la minore trascorrerà l'intera giornata con il festeggiato/a, avuto riguardo degli impegni scolastici, sportivi e ludici, salvo diverso accordo tra le Parti. Parimenti per il giorno della festa del papà e della mamma, anche se ricadente nei giorni di spettanza dell'altro genitore e salvo diverso accordo tra le parti;
E) Le Parti si impegnano vicendevolmente a favorire e non ostacolare la frequentazione della minore con le relative famiglie di origine, al fine di salvaguardare i rapporti di con i Persona_1 rispettivi zii e nonni, sia materni che paterni;
F) Il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di mantenimento per la figlia Parte_1 Parte_2 minore la somma di € 250,00 mensili, con scadenza al giorno ventisette Persona_2
pagina 3 di 5 di ogni mese, fino al raggiungimento della autonomia economica della figlia. Tale somma è da considerarsi soggetta a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT di riferimento, come per legge. Il sig. si impegna a rinunciare alla propria quota di aspettanza Parte_1 dell'assegno unico universale, al fine di cederlo interamente alla sig.ra Tale Parte_2 rinuncia deve intendersi implicitamente estesa anche in caso di modifica dell'istituto dell'assegno unico universale ovvero sua rimodulazione o cambio di denominazione;
G) I genitori concorreranno, in misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie della figlia non ancora economicamente indipendente, per queste dovendosi intendere quelle mediche, di istruzione e ludiche, avuto riguardo del protocollo d'intesa concluso tra il Tribunale di Tivoli e l'Ordine degli
Avvocati di Tivoli, che si allega al presente atto. Le detrazioni fiscali relative alle spese della minore saranno in favore di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, salvo l'effettivo rimborso delle stesse;
H) Le spese straordinarie anticipate da uno dei genitori andranno rimborsate entro 15 giorni dalla presentazione all'altro della relativa ricevuta;
I) La sig.ra concede al sig. l'utilizzo vitalizio gratuito ed Parte_2 Parte_1 incondizionato del box auto sito in via G. Spontini n. 43, distinto al NCEU del Comune di Mentana al foglio 9, part. 2351, sub. 506, che costituisce pertinenza dell'immobile sito in Mentana, Via Oglio
n.11. In caso di cessione del suddetto box auto, da solo o unitamente all'appartamento di Via Oglio
n. 11 in Mentana, la sig.ra si impegna a versare al sig. il 50% del valore del box Parte_2 Pt_1 auto;
J) La Sig.ra s'impegna a liberare il sig. dalla posizione di garante Parte_2 Parte_1 dal contratto di mutuo stipulato con ING Bank N.V. IL CH a rogito del Notaio Dott.
[...] rep. 36398 racc. 14248 del 20.4.2018, contratto per l'acquisto dell'immobile di Mentana Per_3
(RM) Via Oglio n. 11, liberandolo dalle relative obbligazioni;
K) I coniugi concedono sin d'ora la reciproca autorizzazione all'espatrio dei figli minorenni e si impegnano a rilasciare il proprio consenso per l'emissione ed il rinnovo del relativo passaporto;
Ritenuto pertanto che le condizioni di separazione richieste non siano contrarie a norme imperative e che corrispondano all'interesse della minore, tenuto altresì conto dell'assenza di osservazioni da parte del Pubblico Ministero in sede;
Ritenuto, visto il ricorso depositato congiuntamente, di nulla disporre sulle spese;
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] coniugati in data 03 giugno 2020 in Mentana (atto trascritto nel registro degli atti Parte_2 di matrimonio del predetto comune dell'anno 2007 atto N. 6 parte I), ordinando all'Ufficiale di stato civile del comune di provvedere alle annotazioni di competenza;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva ai punti da A)
a K) da intendersi qui interamente trascritte;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso all'esito della camera di consiglio tenutasi via teams in data 23 luglio 2025.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice est.
Dott.ssa Chiara Pulicati
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