Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 417/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 13/02/2025 ha pronunciato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c. e 1 c. 51 segg. l. n. 92/2012, nella causa indicata in epigrafe, pendente tra rappresentata e difesa da: avv. DI TEODORO FRANCO, Parte_1
elettivamente domiciliata come in atti;
-reclamante-
e
, rappresentata e difesa da: avv. GROSSI LUCA, elettivamente domiciliata CP_1
come in atti;
-reclamata-
Oggetto: Reclamo ex art. 1 c. 58 l. n. 92/2012 avverso la sentenza n. 426/2024 del
19/09/2024, emessa dal Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 13/02/2025.
Svolgimento del processo
Con ordinanza ex art. 1 c. 49 l. n. 92/2012 del 28/12/2023 il Tribunale di Pescara ha annullato, per insussistenza del fatto ascritto, il licenziamento disciplinare irrogato il
22/08/2022 dalla ad dipendente dell'istituto bancario con Parte_1 CP_1
inquadramento nella 3ª area professionale – 4° livello, addetta alla filiale di Pescara – corso
portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 l. n. 104/92 e soggetto incapace di compiere gli atti quotidiani della vita ex l. n. 18/1980, ma di fatto, in base agli accertamenti svolti, non necessitante di assistenza continua, al solo fine di trarne indebito vantaggio, indebitamente fruendo dei permessi ex art. 33 l. n. 104 stessa per l'assistenza al marito stesso ed utilizzando la documentazione sanitaria per sostenere le proprie ragioni in un giudizio contro il datore di lavoro relativo allo spostamento in altra sede di lavoro, deducendo il divieto di trasferimento ex l. n. 104 stessa.
La sentenza indicata in oggetto ha rigettato l'opposizione ex art. 1 c. 51 l. n. 92/2012 proposta dall'odierna appellante avverso detta ordinanza con ricorso del 24/01/2024, ritenendo che: la datrice di lavoro avesse operato valutazioni medico-legali non rientranti nei propri poteri, inammissibilmente sindacando nel merito le risultanze degli accertamenti delle competenti commissioni sanitarie della ASL, laddove, in presenza di certificazione attestante una condizione di handicap grave ex art. 3 c. 3 l. n. 104/1992, non poteva esimersi dal concedere alla propria dipendente le agevolazioni di legge;
non essendo emerso un utilizzo dei permessi, da parte della per finalità estranee all'assistenza del familiare disabile, e comunque CP_1 essendo la sussistenza di handicap grave del familiare stata accertata all'esito della c.t.u. esperita nella fase sommaria, non era ravvisabile alcun abusivo esercizio dei propri diritti da parte della lavoratrice, con conseguente illegittimità del licenziamento irrogatole per insussistenza del fatto disciplinarmente ascritto.
Con reclamo depositato il 16/10/2024 la ha impugnato detta sentenza, Parte_1
pronunciata il 19/09/2024, depositata in pari data e non notificata, deducendo, nei motivi articolati, erroneità ed illogicità della motivazione, poiché alla non era stato CP_1
contestato di aver indebitamente fruito dei permessi retribuiti ex art. 33 c. 3 l. n. 104/1992, ma di avere coscientemente e indebitamente approfittato, a danno del datore di lavoro, di un'apparenza formale ben diversa dalla realtà quanto alle condizioni di salute del familiare assistito, il quale, contrariamente a quanto risultava dalle valutazioni delle commissioni sanitarie che avevano attestato uno stato di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita, era pienamente in grado di compierli, ciò che era ictu oculi riscontrabile per chiunque, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza (che aveva argomentato sulla sussistenza della condizione di handicap grave in capo al marito della lavoratrice e sulla legittimità della fruizione dei permessi), l'avere la lavoratrice utilizzato la documentazione sanitaria per paralizzare un legittimo provvedimento datoriale di spostamento ad altra sede di lavoro, integrava grave abuso del diritto e con violazione grave dei doveri di correttezza e buona fede, con conseguente legittimità del licenziamento irrogatole.
La reclamante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'impugnazione del licenziamento proposta dalla CP_1
si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo, deducendo la CP_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
Il reclamo è manifestamente infondato, avendo l'impugnata sentenza correttamente escluso qualsivoglia rilevanza disciplinare della condotta ascritta all'appellata.
Detta condotta, in base alla relativa contestazione del 22/07/2022 in atti, è la seguente.
La lavoratrice, nel giudizio proposto nel 2021 avanti il Tribunale di Pescara contro la datrice di lavoro avverso l'assegnazione ad altra sede di lavoro -ove aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento datoriale per violazione del divieto di cui all'art. 33 l. n. 104/1992 in quanto usufruiva dei permessi di legge per l'assistenza al marito Persona_1
riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità- all'udienza del 13/05/2022 aveva prodotto, per dimostrare lo stato di estrema gravità delle condizioni del coniuge, la documentazione sanitaria relativa al riconoscimento al dell'indennità di Per_1
accompagnamento per incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita ex art. 1 l. n.
18/1980, laddove essa datrice aveva, invece, accertato che il era perfettamente in Per_1
grado di attendere agli atti della vita quotidiana, senza necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale. In tal modo, la lavoratrice avrebbe coscientemente e indebitamente approfittato, a danno della datrice di lavoro, di un'apparenza formale delle condizioni di salute del marito ben diversa dalla realtà, rappresentando circostanze non vere al solo fine di trarne indebito vantaggio, tenendo una condotta contraria a correttezza e buona fede.
Va pertanto osservato che, come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 7273 del
30/03/2011 rv. 616614 e 25569 del 22/10/2008 rv. 605199) le condizioni previste dall'art. 1 l.
n. 18/1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, ed ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti o stati patologici acuti o transitori, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto invalido. Differentemente, ex art. 3 c. 3 l. n. 104/92 la situazione di handicap assume connotazione di gravità qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap grave, pertanto, non è necessaria una condizione di invalidità o incapacità analoga a quella necessaria per la concessione dell'indennità di accompagnamento, ma è sufficiente che le menomazioni da cui l'invalido è affetto abbiano causato difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e processi di svantaggio sociale, da accertarsi mediante un apprezzamento globale della sua persona, di entità tale da ridurne l'autonomia personale e rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.
È parimenti pacifico (cfr. Cass. Sez. L. nn. 8436 del 27/05/2003 rv. 563623 – 01, 18223 del
05/09/2011 rv. 618847 – 01 e 10338 del 03/05/2013 - ud. 14/12/2012) che la sussistenza dell'handicap deve essere accertata dalle ASL, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 l. n. 104/1992, non essendo consentita la dimostrazione della sua sussistenza o insussistenza mediante documentazione medica di diversa provenienza, ferma restando l'ammissibilità della contestazione, nelle sedi competenti, delle conclusioni rese da dette commissioni, sicché
l'accertamento amministrativo dell'handicap non può essere sostituito da un accertamento processuale, se non nel caso in cui nel giudizio si impugni proprio la valutazione medico- legale della competente commissione.
Ciò posto, va considerato che dagli esiti degli accertamenti investigativi commissionati dalla reclamante nei confronti della reclamata e del coniuge, e dalla relativa documentazione in atti, richiamati nella contestazione disciplinare, si rileva che il predetto nei giorni 21, Per_1
22, 26 e 31 marzo, e 2 aprile, del 2022, è stato in grado di scendere autonomamente dal sedile del passeggero della propria autovettura, guidata dall'appellata (un SUV molto alto da terra, come indicato nella relazione investigativa e come risulta dalle fotografie allegate), e deambulare o passeggiare brevemente (dal parcheggio per disabili al portone del condomino ove abita;
nell'area esterna pedonale di un centro commerciale mentre aspettava l'appellata che faceva la spesa;
dall'auto, fermata dall'appellante davanti alla sede del proprio patronato, al predetto;
dall'abitazione del suocero all'auto, ferma nelle vicinanze), senza utilizzare il bastone che pur portava.
Con evidenza, pertanto, da ciò può evincersi semplicemente che il è stato capace di Per_1
deambulare autonomamente per piccoli tratti ed effettuare autonomamente semplici passaggi posturali (quali quelli necessari per salire e scendere da un'autovettura con sedile molto alto da terra), sicché le relative circostanze sono del tutto irrilevanti agli effetti di una dimostrazione dell'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento in suo favore del diritto all'indennità di accompagnamento o della condizione di handicap grave, poiché egli, come si rileva dai relativi verbali in data 30/03/2022 della competente commissione ASL in atti, ha ottenuto l'indennità e l'handicap non per impossibilità di deambulare, ma per gli esiti invalidanti di patologie cardiache, psichiche e neuromotorie conseguenti ad eventi acuti emorragici ed infartuali (emiparesi destra, disartria e disturbi cognitivi in esito ad emorragia talamica ed encefalopatia multinfartuale, sindrome epilettica, cardiopatia ipertensiva, con disturbi della deglutizione, emiplegia destra ed afasia motoria).
L'irrilevanza disciplinare della condotta ascritta alla lavoratrice reclamata è per ciò solo evidente, già nell'elemento oggettivo.
In primo luogo -appunto in quanto ai fini della sindacabilità giudiziale della sussistenza di una condizione di handicap certificata da una commissione ASL è necessaria l'impugnazione della relativa valutazione nelle competenti sedi- nel giudizio pendente tra le parti, ove la produzione è stata effettuata, detta sussistenza non era sindacabile, non avendo l'odierna reclamante ivi agito nei confronti della ASL competente.
In secondo luogo, appunto perché (contrariamente a quanto sembra sostenere la reclamante)
l'incapacità di compimento degli atti della vita quotidiana costituisce presupposto del diritto all'indennità di accompagnamento ma non anche del riconoscimento di handicap grave, il fatto che il potesse, anche per ipotesi, essere in grado di attendere a detti atti è del Per_1
tutto irrilevante agli effetti della sussistenza di una condizione di handicap.
In terzo luogo, appunto perché il era titolare di indennità di accompagnamento non Per_1
perché incapace di deambulare, ma per gli esiti gravemente invalidanti delle patologie sopra citate, l'essere egli stato in grado di camminare per brevi tratti, o salire e scendere su e da un'auto, è del tutto irrilevante anche agli effetti della sussistenza del relativo diritto.
Pertanto, la produzione da parte della reclamata, nel giudizio sopra indicato, di documentazione attinente all'indennità di accompagnamento non potrebbe in alcun caso costituire condotta abusiva, fraudolenta o violativa di doveri di correttezza, finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi ai danni della datrice di lavoro, poiché il presupposto del divieto di trasferimento dedotto dalla lavoratrice era lo stato di handicap, non la titolarità di indennità di accompagnamento, sicché la documentazione prodotta era sostanzialmente irrilevante ai fini dell'esito processuale.
Inoltre, quanto all'elemento soggettivo della condotta disciplinarmente ascritta alla lavoratrice reclamata (elemento la cui sussistenza è in ogni caso essenziale ai fini dell'applicabilità di sanzioni disciplinari, essendo pacifico che gli artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. permettono di assoggettare a sanzione solo le negligenze e le infedeltà del lavoratore qualificate dal dolo o dalla colpa, e pertanto, nella valutazione della legittimità o meno del provvedimento sanzionatorio disciplinare, il comportamento del lavoratore va considerato non solo nel suo contenuto oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva - cfr. Cass. Sez. L. nn. 5744 del
29/12/1977 rv. 389266 – 01, 2720 del 23/02/2012 rv. 620919 – 01, 8583 del 27/03/2019 -ud.
09/01/2019- punti 8 e 9 della motivazione e precedenti ivi richiamati;
Cass. Sez. 6 – L. n.
16283 del 26/07/2011 rv. 618688 – 01), va osservato che la documentazione prodotta nel citato giudizio è pienamente congruente con le condizioni di salute del per come Per_1
valutabili da persona non in possesso di conoscenza mediche, poiché, come visto, egli non era titolare di indennità di accompagnamento e di condizione di handicap per impossibilità di deambulazione, sicché il solo fatto che potesse farlo, o potesse alzarsi e sedersi da solo, non è in alcun modo significativo dell'insussistenza di uno stato invalidante (per gli esiti delle patologie sopra descritte) o di una riduzione dell'autonomia personale di entità tale da giustificare il riconoscimento dei relativi benefici assistenziali.
Pertanto, anche qualora, per ipotesi, le valutazioni medico-legali della competente commissione ASL fossero erronee, la reclamata non avrebbe mai potuto rappresentarsi che le condizioni di salute del marito fossero incompatibili con il riconoscimento dei citati benefici assistenziali, sicché la produzione in giudizio della relativa documentazione non può in alcun modo integrare il contestato cosciente ed indebito approfittamento delle risultanze documentali finalizzato a procurarsi indebito vantaggio, essendo pacifico che l'abuso del diritto (in cui si risolve la contestazione) è configurabile solo allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti (cfr. Cass. Sez. L. n.
15885 del 15/06/2018 rv. 649311 – 01; Cass. Sez. 3 n. 26541 del 30/09/2021 rv. 662538 - 01).
La produzione da parte della reclamata, nel richiamato giudizio, della documentazione sanitaria attestante le condizioni di infermità del congiunto assistito ex l. n. 104/1992 è pertanto pienamente legittima, in quanto finalizzata alla propria difesa in giudizio e come tale rientrante nel relativo diritto ex art. 24 Cost..
Il reclamo va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo avverso la sentenza n. 426/2024 in data 19/09/2024 del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta il reclamo e condanna la reclamante alla refusione in favore della reclamata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 13/02/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -