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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1256/2024 R.G. tra
nata il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Francesco come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Roberta Lezzi come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza o del diritto all'assistenza socio-sanitaria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 60%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza o in subordine l'accertamento di un grado di invalidità in misura pari al 67% ai fini dell'assistenza socio-sanitaria, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento delle stesse, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo CP_1 di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione Controparte_2 di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Ai sensi dell'art.11, comma 2, 10 del d.l. n.638/1983, “Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorative nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla 5 della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista
o sordomuti indicati, rispettiva mente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 giugno 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Asma bronchiale (6003:21%), Cardiopatia ipertensiva in sclerodegenerazione aortica in buon compenso (6442:41%), Spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale
(7009:21%), Disturbo d'ansia generalizzato (2204)”) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile e dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 della legge n.118/71, riducendone le sue capacità di lavoro in misura pari al 67%.
Va invece riconosciuto che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal ticket (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 13.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante osservazioni già inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. La contestazione di parte istante, per quanto emerge dagli atti, si risolve nella mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere accertato che parte ricorrente è invalida nella misura del 67% è pertanto è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal ticket con decorrenza dal 23.12.2021.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, mentre la metà residua, liquidata in € 1.850,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico dell' con distrazione. CP_1
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente è invalida nella misura del
67% è pertanto è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal ticket con decorrenza dal 23.12.2021;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al pagamento della metà CP_1 residua di dette spese, liquidata in € 1.850,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1256/2024 R.G. tra
nata il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di Francesco come da Parte_1 procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Roberta Lezzi come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza o del diritto all'assistenza socio-sanitaria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.01.2024 la ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 60%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Ritenendo di aver diritto ad ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile e/o dell'assegno mensile di assistenza o in subordine l'accertamento di un grado di invalidità in misura pari al 67% ai fini dell'assistenza socio-sanitaria, chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto al percepimento delle stesse, con condanna dell' al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo CP_1 di proposizione della domanda amministrativa.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento e disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede
l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del , una pensione Controparte_2 di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso,
a carico dello Stato ed erogato dall' un assegno mensile di euro … per tredici mensilità, con le stesse condizioni e CP_1 modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 … ».
Ai sensi dell'art.11, comma 2, 10 del d.l. n.638/1983, “Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorative nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1 alla 5 della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista
o sordomuti indicati, rispettiva mente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all'articolo 17 della legge 30 giugno 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.ssa ha Persona_1 accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Asma bronchiale (6003:21%), Cardiopatia ipertensiva in sclerodegenerazione aortica in buon compenso (6442:41%), Spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale
(7009:21%), Disturbo d'ansia generalizzato (2204)”) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile e dell'assegno di cui agli artt. 12 e 13 della legge n.118/71, riducendone le sue capacità di lavoro in misura pari al 67%.
Va invece riconosciuto che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal ticket (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 13.05.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate mediante osservazioni già inviate al consulente e da questi puntualmente esaminate, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame. La contestazione di parte istante, per quanto emerge dagli atti, si risolve nella mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.
Per le ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere accertato che parte ricorrente è invalida nella misura del 67% è pertanto è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal ticket con decorrenza dal 23.12.2021.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, mentre la metà residua, liquidata in € 1.850,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico dell' con distrazione. CP_1
Le spese della CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto dichiara che parte ricorrente è invalida nella misura del
67% è pertanto è in possesso del requisito sanitario necessario per ottenere l'esenzione dal ticket con decorrenza dal 23.12.2021;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna l' al pagamento della metà CP_1 residua di dette spese, liquidata in € 1.850,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)