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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 01/04/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1369 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
giorno 08 novembre 1954 ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), alla Via Della Banca n. 8,
Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_1 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_2
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare che a causa del denunciato infortunio occorso in data 12 ottobre 2011, il Signor già titolare di rendita, stante l'accertato grado Parte_1 di menomazione dell'integrità psicofisica assunto ai sensi del 13 del D. Lgs n. 38/2000 nella misura del 30 %, subiva un successivo aggravamento della sua menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «Tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico relazionali di cui al D.M. 12.07.2000, quantomeno nella seguente complessiva e attuale misura: 60 %, o nella maggiore o minore misura o grado ritenuto di Giustizia o accertato in corso di causa, anche a seguito di espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 corresponsione, in favore di parte ricorrente, della corrispondente rendita di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs n. 38 del 23.02.2000, commisurata all'accertato attuale grado di inabilità secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzo danno biologico” e della “Tabella dei coefficienti” di cui al D.M. 12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/1991 e dall'art.16 della L. 412/1991, per le causali di cui in narrativa;
- In ogni caso condannare: l' al pagamento delle spese e compensi di CP_1
Avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442
c.p.c. depositato in data 05/07/2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella misura superiore del 60% rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa dall' nella misura CP_1 del 30% e preteso per aggravamento dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro occorso in data 12/10/2011, giusta domanda di revisione presentata in via amministrativa in data
14/06/2022 e non accolta dall' . CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha
[...]
sostenuto la correttezza della valutazione dei postumi nella misura complessiva del 30% effettuata in sede di ultima revisione al decimo anno e, dunque, l'infondatezza del preteso aggravamento evidenziando che, ad ogni modo, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 la rendita non sarebbe più revisionabile essendo trascorsi dieci anni dal giorno della sua costituzione.
2 1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 01/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, ha chiesto l'accoglimento della domanda sulla base degli esisti favorevoli della consulenza espletata, pur contestando la quantificazione dell'aggravamento accertato dal CTU siccome in misura inferiore rispetto a quanto preteso.
In tale sede ha, altresì, richiesto la liquidazione del compenso in ragione dell'ammissione dell'assistita al patrocinio a spese dello Stato, depositando delibera COA e autodichiarazione della permanenza dei requisiti.
L' ha, invece, chiesto il rinnovo della CTU ritenendola generica e non corretta. CP_1
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall' in sede di costituzione CP_1
in giudizio secondo cui la rendita de quo non sarebbe più revisionabile essendo trascorsi più di dieci anni dalla sua costituzione in data 15/06/2012.
Ebbene, è documentato in atti che il ricorrente ha presentato domanda di revisione passiva in data 14/06/2022, sicché risulta pacificamente che la decadenza non sia maturata, non essendo trascorsi più di dieci anni tra la costituzione della rendita e la relativa domanda di revisione.
Il periodo decennale rileva, semmai, al fine di delimitare temporalmente gli aggravamenti da considerare ai fini della revisione.
Nel merito la domanda appare fondata nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento dei postumi permanenti subiti a causa dell'infortunio sul lavoro del 12/10/2011 in cui riportava un “trauma cranico con conseguente ematoma dx e sin da politrauma” (diagnosi da primo certificato) e valutato nella misura complessiva del 60%, a fronte del riconoscimento pari al 30% da parte dell' CP_1
Più in particolare, dagli atti di causa risulta che il ricorrente in data 12/10/2011, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, cadeva dall'alto rimanendo così vittima di un infortunio sul lavoro, con riconoscimento da parte dell' di una menomazione CP_1
3 dell'integrità psico-fisica nella misura del 30% per “Esiti frattura clavicola ds con residuo deficit ai massimi gradi in elevazione e rotazione interna spalla;
alluce sx;
residua lieve dolore ai massini gradi di flessione;
esito di lacerazione epatica;
ESA” e con decorrenza della rendita a far data dal 15/06/2012.
In data 14/06/2022 il ricorrente proponeva domanda di revisione passiva con valutazione dei postumi permanenti in misura superiore a quanto riconosciuto in sede CP_1
A seguito di procedura di revisione, l' con comunicazione del 21/12/2022 CP_1 confermava l'aggravamento dei postumi nella misura del 30% ritenendoli sostanzialmente immodificati e il grado di menomazione di fatto invariato, con conferma della rendita a far data dal 01/01/2023.
In data 14/08/2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso tale valutazione ma l' a seguito di visita collegiale medica espletata in data 30/04/2024, con comunicazione CP_1
di rigetto del 24/05/2024, confermava la valutazione dei postumi nella misura del 30%.
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott. , il quale dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_3
considerazioni medico legali, sulla base degli esami disponibili ha riscontrato quanto segue:
“Il Sig. a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 12/10/2011 Parte_1
veniva trattato presso il P.O. di Teramo dove veniva ricoverato per Emorragia cerebrale + lesioni e fratture clavicola dx”. In data dicembre 2022 gli veniva riconosciuta una invalidità del 30% per: “frattura clavicola ds con residuo deficit ai massimi gradi in elevazione e rotaz. interna spalla;
alluce sx. residua lieve dolore ai massimi gradi di flessione;
esiti di lacerazione epatica;
ESA.”
Gli esiti dell'emorragia subaracnoidea sono stati monitorati nella loro evoluzione e documentati nelle numerose visite e certificazioni eseguite da specialisti neurologi, in ambiente ospedaliero, da cui si deduce che la malattia epilettica e il disturbo neuro-cognitivo
è da ritenere conseguenza delle lesioni encefaliche subite a seguito dell'azione compressiva dell'ematoma post traumatico. È indubbio che la malattia epilettica è espressione di un focus epilettogeno rilevato dai primi EEG eseguiti, così come la deambulazione a steppage a sx, ed uno stato di attenzione labile esauribile …eloquio spontaneo povero…ideazione povera…lacuna nella memoria recente rilevati dall' nel 2013 (esame elettromiografico CP_1
e visita psichiatrica novembre 2013) sono conseguenza del trauma cerebrale.
4 Allo stato attuale gli esiti dell'infortunio del 2012, pur non conoscendo le percentuali di valutazione fatta dall' delle singole lesioni, ritengo che debbano essere valutate nel CP_1
modo seguente:
-Esiti di frattura della clavicola con compromissione della funzionalità della spalla destra (Cod. 214): 1%; (Cod. 227): analogia 2%;
-Esiti di lacerazione epatica (Cod.59): 3%;
-Epilessia post traumatica trattata farmacologicamente (Cod. 177): 20%;
- Sindrome prefrontale (Cod.187): 25% riconoscendo un aggravamento del danno biologico patito nella misura del 48%, pertanto superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' e pari al 30%, con decorrenza dalla data CP_1
di presentazione della domanda per revisione passiva del 14/06/2022.
In risposta ai chiarimenti richiesti sia dall' in ordine ai gradi di menomazione CP_1
valutati per ciascuna voce posta in diagnosi rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa, sia dalla parte ricorrente, in ordine all'applicazione delle voci 227 (relativa al danno a carico della spalla destra), e 186 (relativa alla sindrome prefrontale post traumatica), il CTU ha ritenuto di dover confermare la valutazione del danno biologico nella misura complessiva del 48%, meglio chiarendo quanto segue: “In data 02/08/2023 viene richiesto un aggravamento del quadro patologico post traumatico del sig. a seguito di CTU del Parte_1 dott. che ritiene la valutazione del danno alla voce 177 sottostimata. Ritenendo Per_4
che il danno totale era da considerare del 40%. A seguito della visita medico legale del
25/11/2024 e della valutazione della documentazione clinica, il danno è stato valutato del
48% in considerazione dello stato neuro-psichico notevolmente compromesso. Ai proposti quesiti può essere data, in sintesi, la seguente risposta: Esiste il nesso di causalità tra
l'infortunio da caduta che interessava il Sig. in data 12/10/2011 e le Parte_1
patologie oggetto della revisione passiva richiesta in data 14/06/2022:
-Esiti di frattura della clavicola con compromissione della funzionalità della spalla destra
-Esiti di lacerazione epatica
-Epilessia post traumatica trattata farmacologicamente
-Sindrome prefrontale
L'infortunio di che trattasi ha determinato un danno, pari al 48% (quarantotto percento).”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su
5 esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi in favore del ricorrente il maggior danno biologico nella misura complessiva del 48% per postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro occorso in data 12/10/2011, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda per revisione passiva del 14/06/2022.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
48% dalla data del 14/06/2022 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo ed in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a favore dell'Erario.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione del compenso del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà mediante separato decreto. Sul punto
è bene sottolineare come, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R.
n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a
6 quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.777).
Considerato, inoltre, che in sede di ricorso introduttivo veniva chiesta la distrazione delle spese di lite a favore del procuratore antistatario, mentre in sede di note di udienza il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso a seguito di ammissione al PSS, va sottolineato che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non rappresenta rinuncia implicita al beneficio da parte del patrocinato, considerato il diverso fine ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese. Il primo a garanzia della parte non abbiente dell'effettivo diritto di difesa il secondo a garantire al difensore un diritto in rem propriam - privandolo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e considerando altresì che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nei casi previsti dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, non applicabile analogicamente”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 27/03/2024, n.8294).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1369/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 12/10/2011 che ha comportato una inabilità del 48% dalla data del 14/06/2022;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 48% dalla data del 14/06/2022 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
7 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Teramo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 01/04/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), cittadino italiano, nato a [...] il Parte_1 C.F._1
giorno 08 novembre 1954 ed ivi residente a[...] elettivamente domiciliato, anche ai sensi dell'art. 47 cod. civ., in Teramo (TE), alla Via Della Banca n. 8,
Cap 64100, presso e nello studio dell'Avv. Aldo Canino, C.F. , che lo C.F._2
rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
Contro
l' Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Persona_1
Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e Per_2
anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_1 P.IVA_2 Parte_2 C.F._4
– – – fax 0862/666470) elettivamente domiciliato in
[...] Email_2
Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo –
Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare che a causa del denunciato infortunio occorso in data 12 ottobre 2011, il Signor già titolare di rendita, stante l'accertato grado Parte_1 di menomazione dell'integrità psicofisica assunto ai sensi del 13 del D. Lgs n. 38/2000 nella misura del 30 %, subiva un successivo aggravamento della sua menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico), sulla base di quanto previsto nella «Tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico relazionali di cui al D.M. 12.07.2000, quantomeno nella seguente complessiva e attuale misura: 60 %, o nella maggiore o minore misura o grado ritenuto di Giustizia o accertato in corso di causa, anche a seguito di espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 corresponsione, in favore di parte ricorrente, della corrispondente rendita di cui all'art. 13, comma 2, lett. a) e b) del D. Lgs n. 38 del 23.02.2000, commisurata all'accertato attuale grado di inabilità secondo quanto previsto dalla “Tabella indennizzo danno biologico” e della “Tabella dei coefficienti” di cui al D.M. 12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/1991 e dall'art.16 della L. 412/1991, per le causali di cui in narrativa;
- In ogni caso condannare: l' al pagamento delle spese e compensi di CP_1
Avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Esperita negativamente la procedura amministrativa, con ricorso ex articolo 442
c.p.c. depositato in data 05/07/2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
chiedendo il riconoscimento del maggior grado di danno biologico valutato nella misura superiore del 60% rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa dall' nella misura CP_1 del 30% e preteso per aggravamento dei postumi derivati dall'infortunio sul lavoro occorso in data 12/10/2011, giusta domanda di revisione presentata in via amministrativa in data
14/06/2022 e non accolta dall' . CP_1
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto. In particolare, ha
[...]
sostenuto la correttezza della valutazione dei postumi nella misura complessiva del 30% effettuata in sede di ultima revisione al decimo anno e, dunque, l'infondatezza del preteso aggravamento evidenziando che, ad ogni modo, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 la rendita non sarebbe più revisionabile essendo trascorsi dieci anni dal giorno della sua costituzione.
2 1.3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e CTU medico legale all'esito della quale è stata rinviata all'udienza del 01/04/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, la parte ricorrente ha depositato le proprie note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate. In particolare, ha chiesto l'accoglimento della domanda sulla base degli esisti favorevoli della consulenza espletata, pur contestando la quantificazione dell'aggravamento accertato dal CTU siccome in misura inferiore rispetto a quanto preteso.
In tale sede ha, altresì, richiesto la liquidazione del compenso in ragione dell'ammissione dell'assistita al patrocinio a spese dello Stato, depositando delibera COA e autodichiarazione della permanenza dei requisiti.
L' ha, invece, chiesto il rinnovo della CTU ritenendola generica e non corretta. CP_1
2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione sollevata dall' in sede di costituzione CP_1
in giudizio secondo cui la rendita de quo non sarebbe più revisionabile essendo trascorsi più di dieci anni dalla sua costituzione in data 15/06/2012.
Ebbene, è documentato in atti che il ricorrente ha presentato domanda di revisione passiva in data 14/06/2022, sicché risulta pacificamente che la decadenza non sia maturata, non essendo trascorsi più di dieci anni tra la costituzione della rendita e la relativa domanda di revisione.
Il periodo decennale rileva, semmai, al fine di delimitare temporalmente gli aggravamenti da considerare ai fini della revisione.
Nel merito la domanda appare fondata nei limiti di seguito indicati.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del maggior grado di danno biologico preteso per aggravamento dei postumi permanenti subiti a causa dell'infortunio sul lavoro del 12/10/2011 in cui riportava un “trauma cranico con conseguente ematoma dx e sin da politrauma” (diagnosi da primo certificato) e valutato nella misura complessiva del 60%, a fronte del riconoscimento pari al 30% da parte dell' CP_1
Più in particolare, dagli atti di causa risulta che il ricorrente in data 12/10/2011, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, cadeva dall'alto rimanendo così vittima di un infortunio sul lavoro, con riconoscimento da parte dell' di una menomazione CP_1
3 dell'integrità psico-fisica nella misura del 30% per “Esiti frattura clavicola ds con residuo deficit ai massimi gradi in elevazione e rotazione interna spalla;
alluce sx;
residua lieve dolore ai massini gradi di flessione;
esito di lacerazione epatica;
ESA” e con decorrenza della rendita a far data dal 15/06/2012.
In data 14/06/2022 il ricorrente proponeva domanda di revisione passiva con valutazione dei postumi permanenti in misura superiore a quanto riconosciuto in sede CP_1
A seguito di procedura di revisione, l' con comunicazione del 21/12/2022 CP_1 confermava l'aggravamento dei postumi nella misura del 30% ritenendoli sostanzialmente immodificati e il grado di menomazione di fatto invariato, con conferma della rendita a far data dal 01/01/2023.
In data 14/08/2023 il ricorrente proponeva opposizione avverso tale valutazione ma l' a seguito di visita collegiale medica espletata in data 30/04/2024, con comunicazione CP_1
di rigetto del 24/05/2024, confermava la valutazione dei postumi nella misura del 30%.
Tanto ricostruito in punto di evoluzione cronologica dei fatti di causa, al fine di verificare, sotto il profilo medico legale, il ritenuto aggravamento è stato nominato il CTU, dott. , il quale dopo un'approfondita disamina del caso di specie e precise Persona_3
considerazioni medico legali, sulla base degli esami disponibili ha riscontrato quanto segue:
“Il Sig. a seguito dell'infortunio sul lavoro subito in data 12/10/2011 Parte_1
veniva trattato presso il P.O. di Teramo dove veniva ricoverato per Emorragia cerebrale + lesioni e fratture clavicola dx”. In data dicembre 2022 gli veniva riconosciuta una invalidità del 30% per: “frattura clavicola ds con residuo deficit ai massimi gradi in elevazione e rotaz. interna spalla;
alluce sx. residua lieve dolore ai massimi gradi di flessione;
esiti di lacerazione epatica;
ESA.”
Gli esiti dell'emorragia subaracnoidea sono stati monitorati nella loro evoluzione e documentati nelle numerose visite e certificazioni eseguite da specialisti neurologi, in ambiente ospedaliero, da cui si deduce che la malattia epilettica e il disturbo neuro-cognitivo
è da ritenere conseguenza delle lesioni encefaliche subite a seguito dell'azione compressiva dell'ematoma post traumatico. È indubbio che la malattia epilettica è espressione di un focus epilettogeno rilevato dai primi EEG eseguiti, così come la deambulazione a steppage a sx, ed uno stato di attenzione labile esauribile …eloquio spontaneo povero…ideazione povera…lacuna nella memoria recente rilevati dall' nel 2013 (esame elettromiografico CP_1
e visita psichiatrica novembre 2013) sono conseguenza del trauma cerebrale.
4 Allo stato attuale gli esiti dell'infortunio del 2012, pur non conoscendo le percentuali di valutazione fatta dall' delle singole lesioni, ritengo che debbano essere valutate nel CP_1
modo seguente:
-Esiti di frattura della clavicola con compromissione della funzionalità della spalla destra (Cod. 214): 1%; (Cod. 227): analogia 2%;
-Esiti di lacerazione epatica (Cod.59): 3%;
-Epilessia post traumatica trattata farmacologicamente (Cod. 177): 20%;
- Sindrome prefrontale (Cod.187): 25% riconoscendo un aggravamento del danno biologico patito nella misura del 48%, pertanto superiore rispetto alla valutazione effettuata dall' e pari al 30%, con decorrenza dalla data CP_1
di presentazione della domanda per revisione passiva del 14/06/2022.
In risposta ai chiarimenti richiesti sia dall' in ordine ai gradi di menomazione CP_1
valutati per ciascuna voce posta in diagnosi rispetto a quanto riconosciuto in sede amministrativa, sia dalla parte ricorrente, in ordine all'applicazione delle voci 227 (relativa al danno a carico della spalla destra), e 186 (relativa alla sindrome prefrontale post traumatica), il CTU ha ritenuto di dover confermare la valutazione del danno biologico nella misura complessiva del 48%, meglio chiarendo quanto segue: “In data 02/08/2023 viene richiesto un aggravamento del quadro patologico post traumatico del sig. a seguito di CTU del Parte_1 dott. che ritiene la valutazione del danno alla voce 177 sottostimata. Ritenendo Per_4
che il danno totale era da considerare del 40%. A seguito della visita medico legale del
25/11/2024 e della valutazione della documentazione clinica, il danno è stato valutato del
48% in considerazione dello stato neuro-psichico notevolmente compromesso. Ai proposti quesiti può essere data, in sintesi, la seguente risposta: Esiste il nesso di causalità tra
l'infortunio da caduta che interessava il Sig. in data 12/10/2011 e le Parte_1
patologie oggetto della revisione passiva richiesta in data 14/06/2022:
-Esiti di frattura della clavicola con compromissione della funzionalità della spalla destra
-Esiti di lacerazione epatica
-Epilessia post traumatica trattata farmacologicamente
-Sindrome prefrontale
L'infortunio di che trattasi ha determinato un danno, pari al 48% (quarantotto percento).”
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su
5 esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
In definitiva sintesi, le risultanze della CTU medico legale appaiono corrette e vanno condivise con conseguente accoglimento della domanda.
Deve, dunque, riconoscersi in favore del ricorrente il maggior danno biologico nella misura complessiva del 48% per postumi invalidanti derivati dall'infortunio sul lavoro occorso in data 12/10/2011, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda per revisione passiva del 14/06/2022.
L' va quindi condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
48% dalla data del 14/06/2022 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell' secondo i criteri di cui al DM n. CP_1
147/2022, come da dispositivo ed in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, vanno poste a favore dell'Erario.
Si pongono definitivamente a carico di parte convenuta le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
Per quanto riguarda, invece, la liquidazione del compenso del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si provvederà mediante separato decreto. Sul punto
è bene sottolineare come, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R.
n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a
6 quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (cfr.
Cassazione civile sez. II, 19/01/2021, n.777).
Considerato, inoltre, che in sede di ricorso introduttivo veniva chiesta la distrazione delle spese di lite a favore del procuratore antistatario, mentre in sede di note di udienza il procuratore della parte ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso a seguito di ammissione al PSS, va sottolineato che “la presentazione dell'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non rappresenta rinuncia implicita al beneficio da parte del patrocinato, considerato il diverso fine ed il diverso piano di operatività del gratuito patrocinio e della distrazione delle spese. Il primo a garanzia della parte non abbiente dell'effettivo diritto di difesa il secondo a garantire al difensore un diritto in rem propriam - privandolo del potere di disporre dei diritti sostanziali della parte, compreso il diritto soggettivo all'assistenza dello Stato per le spese del processo, potendo la rinuncia allo stesso provenire solo dal titolare del beneficio, e considerando altresì che l'istituto del gratuito patrocinio è revocabile solo nei casi previsti dall'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, norma eccezionale, non applicabile analogicamente”
(cfr. Cassazione civile sez. II, 27/03/2024, n.8294).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1369/2024 così provvede:
• In accoglimento della domanda, accerta e dichiara che il ricorrente è affetto da postumi permanenti derivanti dall'infortunio sul lavoro del 12/10/2011 che ha comportato una inabilità del 48% dalla data del 14/06/2022;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 48% dalla data del 14/06/2022 secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
7 • condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 2.700,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore dell'Erario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con CP_1
separato decreto.
Teramo, 01/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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