Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2409/2024
Successivamente, all'udienza del 18/03/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, è presente per parte ricorrente l'Avv.
Ketty Colacino in sostituzione dell'avv. Serra e nessuno per parte resistente.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per il suo accoglimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2409/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Corso Biagio Miraglia 41 88816 Strongoli presso lo studio dell'Avv. SERRA GIOVANNI che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1
(C.F. );
[...] P.IVA_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da avverso il provvedimento Parte_1 con il quale è stata rigettata l'istanza di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato adottato dal giudice penale (doc.
4) è fondato e va accolto.
Il G.i.p. ha, infatti, rigettato l'istanza di ammissione al
Patrocinio a spese dello Stato sulla base dell'assunto per cui non sarebbe possibile “auto dichiarare redditi altrui (si veda
Cass. Pen., Sez. IV, n. 46159/2021)” sicché, sulla base della documentazione prodotta da anche in termini Parte_1 autocertificativi, egli non apparirebbe allo stato trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per fruire del beneficio richiesto.
In relazione a tale decisione, parte ricorrente lamenta, nella sostanza, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di giudicare integralmente e motivatamente in ordine ai presupposti fondanti il proprio diritto ad essere ammesso al
Patrocinio a spese dello Sato.
Ciò posto, va premesso che il ricorso avverso il provvedimento di rigetto devolve al giudice dell'opposizione l'intera questione, sicché egli deve applicare la regola di giudizio prevista dall'art. 96 dpr 115/2002, secondo cui l'istanza va respinta “se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto delle risultanze del casellario giudiziale, del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte” (Cass. Pen. 22854/24). Va, altresì, rilevato che il giudizio di non manifesta infondatezza mira unicamente a verificare se “sin dall'origine l'istante voglia fare valere un'istanza palesemente infondata” (cfr. C. Cost. n.
220/2009), sicché il semplice “dubbio”, eventualmente correlato alla necessità di svolgere approfondimenti – demandati al giudice del merito – per acclarare la infondatezza della pretesa, legittima la concessione del beneficio.
Applicando detti principi al caso di specie, ritiene questo
Giudice che sussistano i presupposti per l'ammissione del sig. al Patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
L'art. 76 dpr 115/2002 prevede, infatti, che può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22, e che se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
L'art. 79 dpr 115/2002 stabilisce, poi, che l'istanza deve contenere, tra l'altro, una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità indicate nell'articolo 76.
Ora, nel caso di specie, il giudice penale ha rigettato l'istanza ritenendo (ancorché in via dubitativa) che non siano stati rispettati i limiti di reddito poc'anzi richiamati, reputando inattendibile l'autodichiarazione depositata dal sig. . Pt_1
Sennonché, correttamente l'odierno ricorrente nell'istanza a suo tempo depositata (cfr. doc. 2) ha indicato i componenti del proprio nucleo familiare e i redditi da questi percepiti, la cui somma è inferiore rispetto a quella prevista dall'art. 76. Detta circostanza è altresì comprovata dal certificato dei redditi per l'anno 2022 (doc. 6), dal quale emerge un reddito complessivo del ricorrente e dei propri conviventi inferiore al limite legale, nonché dal successivo provvedimento di ammissione adottato in data 8.4.2024 (doc. 5).
Ora, se è vero che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito, rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte, vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione, cosicché devono essere conteggiati anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (Cass. 46159/21), a fronte della documentazione dimessa in atti, non via è tuttavia alcun elemento, nemmeno presuntivo, che consenta di ritenere che il ricorrente o i suoi familiari abbiano percepito redditi ulteriori e diversi rispetto a quelli dichiarati (tenuto anche conto del fatto che il sig. si trova in regime di Pt_1 custodia cautelare). Né detti elementi sono stati richiamati o esplicitati dal giudice penale che ha rigettato l'istanza di ammissione.
Il ricorso deve essere quindi accolto e il sig. va Parte_1 ammesso al Patrocinio a spese dello Stato a far data dalla presentazione dell'istanza (25.10.2023).
Non deve essere adottata alcuna statuizione in ordine alle spese di lite, alla luce del principio secondo cui non vi può essere né condanna alle spese né compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione si discute, e dovendosi liquidare ogni compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/02 (Cass. 30380/23).
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ammette il sig. Parte_1 al Patrocinio a spese dello Stato a fare data dalla
[...] presentazione dell'istanza (25.10.2023) con riferimento al procedimento nel procedimento penale 9255/2020 r.g.n.r.
Nulla sulle spese.
Verona, 18/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin