Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
>
Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 530.
(Pagamento dei debiti ereditari).
Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.(111) ((112a))
Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Pagamento dei debiti ereditari).
Il curatore puo' provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale.(111) ((112a))
Se pero' alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non puo' procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.
------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 55
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 4 marzo 2024 · 233.05058
L'articolo 530 del Codice Civile, rubricato "Pagamento dei debiti ereditari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VIII – Dell'eredità giacente. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 530 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 530 del Codice Civile: Comma 1 dell'art. 530 c.c. "Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati, previa autorizzazione del tribunale". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 326
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 632Provvedimento: […] la liquidazione della eredità, ai fini del soddisfacimento di eventuali pretese creditorie, che siano vantate da terzi nei confronti del de cuius (art. 530 cod. civ.), e ciò nel rispetto della graduazione dei crediti azionati (art. 498 cod. civ.). […] in tale veste deputato a procedere a pagamenti, deve essere sempre autorizzato dall'autorità giudiziaria, rispetto alla quale l'Agenzia delle entrate sarebbe un mero creditore, a sua volta dunque tenuto al rispetto delle regole di liquidazione nonché al rispetto delle regole di pagamento scandite dall'articolo 530 c.c.. […]Leggi di più...
- art. 16428/2009 Cassazione·
- curatore eredità giacente·
- art. 28 d.lgs. 346/1990·
- giurisdizione tributaria·
- art. 530 c.c.·
- responsabilità pagamento imposta·
- imposta di successione·
- autorizzazione giudice·
- art. 783 c.p.c.·
- art. 586 c.c.·
- compensazione spese·
- art. 37 d.lgs. 346/1990·
- art. 498 c.c.·
- art. 36 d.lgs. 346/1990·
- imposte ipotecarie e catastali