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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 08/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 858/2020 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta delega in atti, dall'avv. Settimo Del Freo, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Massa, Gall. L. da Vinci n. 49/P.2 (MS); nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti C.F._3
RT TI e ER JO ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in La Spezia viale San Bartolomeo n. 103 (MS); nonché
(p.i. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano (MI) Piazza Cusani n. 4;
OGGETTO: simulazione e negozio fiduciario;
CONCLUSIONI: per “In considerazione dei rapporti di parentela Parte_1
tra le parti e della natura della controversia, si chiede preliminarmente di esperire il tentativo di conciliazione e/o formulare una proposta conciliativa. in via istruttoria: − disporre i chiarimenti
pagina 1 di 30 richiesti sulla CTU grafologica;
− disporre nuova CTU per accertare la genuinità dell'intero documento datato 23/11/2014, comparando anche il lessico utilizzato con altri documenti redatti dall'attore, in merito alle anomalie evidenziate (dimensioni foglio, timbro postale, francobollo, firma, testo stampato, scrittura manuale ecc.) per verificare se il documento possa essere stato artefatto e la firma, possa essere stata utilizzata riempiendo abusivamente e successivamente il foglio adattato, attraverso una verifica dell'ordine temporale di apposizione della stampa e della manoscrittura e di ogni altro elemento ritenuto opportuno per accertare la falsità dell'intero documento;
− disporre chiarimenti alla CTU contabile, anche attraverso un ausiliario competente nella legislazione bancaria svizzera, per appurare il valore probatorio del formulario A (doc. 33) e degli altri documenti non valutati dal CTU;
− reiterare l'ordine di esibizione nei confronti della
DU SC s.p.a. (dal sorgere del rapporto fino al 25/05/2010) e NC NC ON
s.p.a., su tutta la documentazione non completamente esibita, già oggetto del precedente ordine di esibizione impartito con l'ordinanza del 27/07/2021. − ammettere i docc. 66 e 67. nel merito:
considerato che
il conto presso la è stato Controparte_1
svuotato dai convenuti in corso di causa, approfittando dell'intestazione formale, come accertato dalla CTU contabile: - in via principale: accertare e dichiarare che i depositi siano essi costituiti da liquidità e/o titoli della posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n.
SF124963 già aperta presso la con sede Controparte_1
in Milano Piazza Cusani 4, sono di proprietà esclusiva dell'attore, rispetto alla fittizia intestazione a nome dei Sigg.ri e e/o accertare e dichiarare la Parte_2 Parte_3
nullità dell'intestazione fittizia dei depositi per la sussistenza di un accordo simulato tra l'attore ed
i convenuti;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di un patto fiduciario tra
l'attore ed i convenuti, dichiarare ed accertare altresì in virtù della scrittura privata sottoscritta dai convenuti in data 24/03/2014, il diritto dell'attore di disporre e prelevare somme a sua discrezione sul deposito inerente alla posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338
n. SF124963 già aperta presso la con Controparte_1
pagina 2 di 30 sede in Milano Piazza Cusani 4; - per l'effetto di accoglimento dei punti sopra indicati, in ogni caso, condannare i convenuti in solido a ritrasferire, reintestare, pagare e/o restituire, anche per gli effetti dell'art. 2932 c.c., all'attore la somma di € 2.010.849,59, costituente il controvalore monetario della liquidità, dei titoli, degli strumenti finanziari del deposito inerente la posizione
D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n. SF124963, intestato ai convenuti, già aperta presso la con sede in Milano Controparte_1
Piazza Cusani 4, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali dalla domanda al saldo;
- per l'effetto di accoglimento dei punti sopra indicati, accertato che i depositi in sono stati distratti o trasferiti dai convenuti, condannare i medesimi in solido tra loro a CP_1
restituire, pagare o risarcire all'attore la somma di € 2.010.849,59 o il danno equivalente del medesimo valore economico, o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi legali dalla domanda al saldo;
- dichiarare nullo/inefficace il documento n. 29 allegato da controparte, per effetto del suo disconoscimento e mancato perfezionamento, per la transitoria incapacità di intendere e di volere e/o il vizio del consenso determinato da dolo, o per accertata contraffazione anche in relazione all'ipotesi di riempimento abusivo. - condannare i convenuti ex art. 96 comma I c.p.c.. Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio”; per e “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed Pt_2 Parte_3
eccezione disattesa: - in via pregiudiziale, ritenere e pronunciare l'irritualità ed inefficacia della notificazione dell'atto di citazione eseguita, a mezzo del servizio postale, in data 22-26 maggio
2020; - sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed irricevibilità delle domande spiegate in giudizio dall'attore; - dichiarare l'irritualità e l'inconferenza del disconoscimento, da parte di della scrittura privata a sua firma del Parte_1
23.11.2014, che, di conseguenza, deve ritenersi riconosciuta;
- preso atto, in subordine, del fatto che e ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., hanno dichiarato di Pt_2 Parte_3
volersi avvalere in giudizio della scrittura a firma datata 23.11.2014 e, di Parte_1
conseguenza, accogliere l'istanza di verificazione dagli stessi formulata, pronunciando l'autenticità
pagina 3 di 30 della sottoscrizione di in calce alla predetta scrittura del 23.11.2014; - Parte_1
rigettare perché infondate le domande tutte spiegate in causa da - condannare Parte_1
alla refusione delle spese di giudizio”. Parte_1
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva Parte_1
in giudizio i figli, e rappresentando che: i) risultava Parte_2 Parte_3
titolare di liquidità e investimenti finanziari dapprima depositati in istituti bancari con sede in Montecarlo, poi trasferiti in Svizzera presso;
ii) Controparte_2
sulla base di un accordo intercorso con i figli, e al fine di Pt_2 Parte_3
ottenere un vantaggio fiscale, i depositi erano stati intestati a questi ultimi al momento del loro trasferimento in Italia in concomitanza dello scudo fiscale emanato nell'anno 2009; iii) più precisamente, le somme e i titoli erano stati trasferiti in Italia a nome dei convenuti, dapprima, presso la DU SC
s.p.a., successivamente, in data 25.05.2011, presso NC ON s.p.a., per poi confluire, in data 2.04.2014, in di Milano Controparte_1
con attivazione della posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n.
SF124963; iv) presso la DU SC s.p.a. era stato trasferito, altresì, a nome di l'importo di € 264.699,00, vale a dire il valore dell'ex Parte_1
partecipazione dell'attore nella società Civilex, posto che “l'operazione di rimpatrio della somma di € 264.699,00 (ex Civilex), non poteva essere intestata ai figli”; v) i figli, in data 26.05.2010, avevano dato mandato al padre di operare in modo esclusivo sui rapporti a loro intestati presso la DU SC s.p.a., riconoscendolo come unico titolare dei depositi;
vi) l'attore aveva parimenti il potere di compiere qualsiasi operazione sui rapporti intestati ai figli presso NC ON s.p.a. e aveva continuato a gestire la posizione “in forza dell'accordo fiduciario intervenuto e della CP_1
scrittura privata del 24/03/2014” con cui e avevano delegato il sig. Pt_2 Pt_3
pagina 4 di 30 a “seguire la gestione e prelevare somme a sua discrezione”, subordinando ogni loro Pt_1
operazione all'autorizzazione di vii) i figli non erano proprietari Parte_1
della liquidità confluita sulla posizione posto che gli stessi, al momento CP_1
della costituzione dei depositi – a metà degli anni '80 – non avevano la disponibilità economica per accumulare tali somme di denaro;
viii) il Tribunale di Massa con ordinanza del 23.12.2019, confermata in data 20.01.2020, aveva accolto inaudita altera parte il ricorso per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. presentato dal sig. avente ad oggetto i titoli e i depositi collegati alla posizione Parte_1
ix) l'intestazione formale dei depositi in favore di e non CP_1 Pt_2 Pt_3
poteva essere considerata una donazione da parte del padre, posto che, altrimenti, trattandosi di somme non di modico valore, sarebbe stato necessario l'atto pubblico;
x) tra il padre e i figli e era sempre esistito un accordo Pt_2 Pt_3
simulato ex art. 1414 c.c. tramite il quale le parti avevano concordato che, nonostante la fittizia intestazione dei depositi in capo a e Pt_2 Parte_3
gli stessi sarebbero rimasti nella proprietà dell'attore; xi) tale fattispecie era integrante anche un accordo fiduciario, di guisa che era sussistente l'obbligo dei convenuti “di restituire/ritrasferire la proprietà dei depositi all'attore”. Sulla scorta di quanto sopra, l'attore domandava al Tribunale adito di volere: “ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in conferma del sequestro giudiziario emesso da questo Tribunale in data 23/12/2019 – 20/01/2020: A) In via anticipatoria ex art. 186 bis o ter c.p.c – nella seconda ipotesi provvisoriamente esecutiva, disporre il pagamento, trasferimento e/o la restituzione
a carico dei convenuti ed a favore dell'attore della somma di € 264.699,00, oltre alle plusvalenze degli investimenti maturate dal 2010 al saldo, ordinando alla società depositaria di darne esecuzione con il deposito D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n. SF124963, anche attraverso il trasferimento degli strumenti finanziari di valore corrispondente, qualora non vi sia liquidità sufficiente. B) In via principale: accertare e dichiarare che i depositi siano essi costituiti da
pagina 5 di 30 liquidità e/o titoli della posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n.
SF124963 presso la con sede in Milano Controparte_1
Piazza Cusani 4, sono di proprietà esclusiva dell'attore, rispetto alla fittizia intestazione a nome dei Sigg.ri e e/o accertare e dichiarare la nullità dell'intestazione Parte_2 Parte_3
fittizia dei depositi per la sussistenza di un accordo simulato tra l'attore ed i convenuti;
C) In via subordinata: accertare e dichiarare la sussistenza di un patto fiduciario tra l'attore ed i convenuti, dichiarare ed accertare altresì in virtù della scrittura privata sottoscritta dai convenuti in data
24/03/2014, il diritto dell'attore di disporre e prelevare somme a sua discrezione sul deposito inerente alla posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n. SF124963 presso la
con sede in Milano Piazza Cusani 4; D) Controparte_1
per l'effetto di accoglimento dei punti sopra indicati, in ogni caso, condannare i convenuti a ritrasferire, reintestare, pagare e/o restituire ex art. 2932 c.c., all'attore la liquidità, i titoli, gli strumenti finanziari e tutto quello che costituisce il deposito inerente la posizione D000734826
Azimut Consulenza 000523338 n. SF124963, intestato ai convenuti, presso la
[...]
con sede in Milano Piazza Cusani 4, Controparte_1
ordinando alla società depositaria di dare esecuzione alle statuizioni del Tribunale. Con vittoria di spese, anche generali, e competenze di giudizio”.
2. In data 7.09.2020, si costituivano in giudizio i sig.ri e Parte_2 Pt_3
contestando tutto quanto rappresentato dall'attore e chiedendo, in via
[...]
preliminare, la declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario disposto con provvedimento concesso inaudita altera parte il 23.12.2019, confermato con ordinanza del 20.01.2020, per le liquidità, i titoli e gli strumenti finanziari intestati ai convenuti e giacenti presso di Milano, Controparte_1
posto che il sig. aveva omesso di dare esecuzione a tale misura Parte_1
cautelare nel termine prescritto dall'art. 675 c.p.c.. I convenuti, inoltre, deducevano che: i) l'atto introduttivo era inesistente e/o nullo in quanto la notifica era stata pagina 6 di 30 effettuata in modalità telematica da un soggetto privo di abilitazione (avv. Del Freo) ed eseguita presso indirizzi pec del tutto privi di collegamento con la posizione personale dei convenuti;
ii) a tal fine, i convenuti proponevano querela di falso avverso le relazioni di notificazione ai sensi della legge 53/1994 attestanti la riferibilità a e degli indirizzi di posta elettronica indicati;
iii) Pt_2 Parte_3
in seguito al diploma di scuola superiore, e avevano iniziato Pt_2 Parte_3
a svolgere attività lavorativa nelle società di famiglia e, già dai primi anni '90, partecipavano agli utili delle società, risultando inoltre contitolari del rapporto di conto corrente e dossier titoli acceso presso;
iv) attraverso la Controparte_2
procedura di emersione di capitali detenuti all'estero ai sensi del D.L. 78/2009 e con istanza del 15.12.2009, i sig.ri e avevano rimpatriato le Pt_2 Parte_3
disponibilità liquide e gli strumenti finanziari di loro proprietà trasferendoli dapprima presso DU SC s.p.a., poi presso NC ON s.p.a. ed infine presso di Milano;
v) a dispetto di quanto dedotto dall'attore, la società CP_1
con sede in Belize era cessata nel 2012 e né le sue azioni né il Controparte_3
controvalore era mai affluito nel rapporto con costituito solo nell'anno CP_1
2014; vi) il valore di € 264.699,00 delle azioni Civilex di proprietà di Parte_1
era stato azzerato mediante l'assegnazione a costui delle corrispondenti
[...]
quote delle società italiane che facevano parte di Civilex;
vii) la procura rilasciata dai figli in favore del padre con riferimento al rapporto con DU SC postulava un mandato di mera gestione, vietando ad la Parte_1
conclusione di contratti con sé stesso o in regime di conflitto di interessi;
viii) dalla data di apertura del rapporto, e avevano liberamente disposto delle Pt_2 Pt_3
liquidità e degli investimenti giacenti in senza che fosse richiesta alcuna CP_1
autorizzazione da parte di ix) non poteva desumersi un patto Parte_1
fiduciario da una semplice procura o da un impegno di non disporre dei propri pagina 7 di 30 diritti senza il consenso del mandatario;
x) la reale titolarità del rapporto in CP_1
capo a e era dimostrata dalla dichiarazione unilaterale di Pt_2 Parte_3
del 23.11.2014 con cui, rivolgendosi al figlio aveva Parte_1 Pt_3
affermato: “Ti suggerisco invece di trovare una soluzione con tuo fratello che ti consenta di prelevare la somma dal vostro conto ; xi) nessun prova era stata data circa CP_1
l'adesione del terzo contraente – – all'accordo simulatorio asseritamente CP_1
raggiunto tra padre e figli né era stata prodotta la controdichiarazione scritta ai sensi dell'art. 2725 c.c.; xii) analogamente, nessuna prova era stata offerta circa l'esistenza di rapporto dissimulato sotto forma di interposizione fittizia di persona che riconducesse la titolarità degli strumenti giacenti su ad CP_1 Parte_1
xiii) l'intestazione del rapporto di investimento a nome di e
[...] Pt_3
era avvenuta nel dicembre 2009, per cui le relative pretese erano Parte_2
prescritte per decorso del termine ordinario di prescrizione. Alla luce di quanto rappresentato i convenuti rassegnavano le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale
Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa: - In via preliminare, in accoglimento dell'istanza ex art. art. 669 novies c.p.c. formulata dagli odierni concludenti, dichiarare, per le ragioni di cui al presente atto, che il sequestro giudiziario autorizzato inaudita altera parte con decreto del
23.12.2019, confermato con ordinanza resa in data 20.1.2020, avente ad oggetto i titoli e depositi comunque collegati alla posizione D000734826 Azimut Consulenza CP_1
000523338 n. SF124963 è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 675 c.p.c., con ogni conseguente pronuncia necessaria per il ripristino della situazione precedente la concessa misura cautelare;
- sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, in accoglimento della querela di falso spiegata col presente atto, dichiarare la falsità dell'attestazione della riferibilità a c.f. Parte_2
, dell'indirizzo di posta elettronica certificata e C.F._2 Email_1
dell'estrazione di tale indirizzo dal registro pubblico REGINDE contenuta nella relazione di notificazione ex legge 53/1994 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio datata
pagina 8 di 30 11.05.2020, recante firma digitale dell'avv. Settimo Del Freo, nonché la falsità dell'attestazione della riferibilità a c.f. dell'indirizzo di posta Parte_3 C.F._3
elettronica certificata e dell'estrazione di tale indirizzo dal registro pubblico Email_2
REGINDE contenuta nella relazione di notificazione ex legge 53/1994 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio datata 11.05.2020, recante firma digitale dell'avv. Settimo Del
Freo e, per l'effetto, quindi, dichiarare l'inesistenza e/o, in stretto subordine, la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio effettuata in data 11.5.2020;
- in via pregiudiziale, ritenere e pronunciare l'irritualità ed inefficacia della notificazione dell'atto di citazione eseguita, a mezzo del servizio postale, in data 22-26 maggio 2020 per le ragioni di cui al presente atto;
- sempre in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità ed irricevibilità delle domande spiegate in giudizio dall'attore per le ragioni di cui al presente atto;
- rigettare perché infondate, per le ragioni sopra formulate, le domande tutte spiegate in causa da
- condannare alla refusione delle spese di giudizio”. Parte_1 Parte_1
3. Con ricorso del 9.10.2020, il sig. proponeva domanda di Parte_1
sequestro giudiziario in corso di causa dei titoli e depositi collegati alla posizione
D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n. SF12496 aperta presso la
[...]
In data 13.10.2020, il G.I., dott. Controparte_1
autorizzava il sequestro, per poi successivamente revocarlo con Per_1
ordinanza del 3.11.2020, ritenendo che la documentazione utilizzata per fondare l'accoglimento della tutela cautelare fosse già stata prodotta in sede di reclamo nell'ambito di altro procedimento. A tal riguardo, deve rilevarsi come Parte_1
avesse già avanzato ricorso cautelare ante causam (iscritto al n. 2712/2019
[...]
R.G. del Tribunale di Massa) al fine di ottenere il sequestro di somme e titoli relativi alla medesima posizione, che era stato accolto con il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte ex art. 669-sexies c.p.c. e confermato dall'ordinanza del
20.01.2020 (v. docc. 1A-2 documentazione allegata dall'attore al reclamo del pagina 9 di 30 20.11.2020). E tuttavia, a fronte del reclamo avanzato avverso tale ordinanza dai sig.ri e in data 29.01.2020 (v. doc. 31 attore) il Tribunale di Pt_2 Parte_3
Massa, in accoglimento del reclamo, aveva revocato l'ordinanza impugnata ritenendo che la documentazione prodotta non fosse idonea a dimostrare che i titoli depositati presso fossero riferibili a Controparte_1
somme di denaro già giacenti in precedenti conti appartenenti ad Parte_1
e che non fosse stata provata né l'asserita interposizione fittizia di persona nell'intestazione dei titoli né il negozio fiduciario asseritamente sussistente tra le parti né il preteso accordo simulatorio (v. doc. 32 attore).
Tornando al ricorso cautelare proposto nel presente procedimento, secondo il G.I., dunque, non sarebbero sussistiti i requisiti richiesti dall'art. 669-septies c.p.c. ai fini della riproposizione dell'istanza, vale a dire “mutamenti delle circostanze” ovvero “nuove ragioni di fatto o di diritto”. Il sequestro concesso inaudita altera parte veniva quindi revocato con rimessione della liquidazione delle spese al definitivo. Avverso tale ordinanza il sig. proponeva nuovo reclamo ex art. 669-terdecies, Parte_1
in data 20.11.2020, (iscritto al n. 2174/2020 R.G. del Tribunale di Massa) che, tuttavia, veniva rigettato con provvedimento depositato in data 23.08.2021, recante conferma dell'ordinanza reclamata (v. doc. 81 convenuti).
4. Con ordinanza del 6.11.2020, il G.I. non autorizzava i convenuti alla presentazione della querela di falso avverso la relata di notifica dell'atto di citazione, dichiarava ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e autorizzava le stesse al deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. rinviando a successiva udienza la trattazione della causa.
5. Con ulteriore ordinanza del 6.04.2021, il G.I., rilevando come e Pt_2 Pt_3
avessero stipulato, almeno formalmente, il rapporto contrattuale con la
[...]
società ai fini dell'opponibilità alla stessa Controparte_1
pagina 10 di 30 dell'eventuale giudicato favorevole all'attore, ordinava l'intervento in causa di detta società.
6. All'udienza del 27.07.2021, il Giudice, rilevata la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia della terza chiamata Controparte_1
7. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
8. Intervenuta – a fronte di provvedimento presidenziale del 17.10.2025 – la sostituzione della persona del giudice designato, con ordinanza del 22.05.2025, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti, questi tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, brevi cenni meritano gli istituti della simulazione relativa e del negozio fiduciario, in quanto rilevanti nel presente giudizio.
2. In accordo alla disciplina di cui agli artt. 1414 e ss. c.c., la simulazione si distingue in assoluta e relativa: nel primo caso, le parti appaiono vincolate ad un contratto, pur non volendo, in realtà, costituire alcun rapporto contrattuale;
nel secondo caso, invece, queste intendono concludere un contratto diverso da quello apparentemente stipulato, di guisa che all'accordo simulato apparente all'esterno si affianca un accordo dissimulato contenente la reale volontà delle parti. La fattispecie di simulazione relativa può, a sua volta, essere declinata in “oggettiva”, quando l'intento simulatorio cade sul contenuto del contratto, ovvero in
“soggettiva” laddove riguarda i soggetti coinvolti. Ai fini che qui interessano, occorre soffermarsi sulla simulazione relativa soggettiva che presuppone un accordo simulatorio a struttura trilaterale a cui partecipano il contraente apparente
(interposto) il contraente effettivo (interponente) e la controparte che aderisce pagina 11 di 30 all'intesa raggiunta dai primi due e che, pertanto, realizza una specifica fattispecie di interposizione fittizia di persona (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 27189/2024. In senso conforme, cfr. Cass. civ. n. 7537/2017). Dal punto di vista processuale, quella di simulazione rappresenta un'azione di accertamento volta a far dichiarare l'inefficacia originaria del negozio simulato e, in caso di simulazione relativa,
l'accertamento positivo del negozio dissimulato. Inoltre, nel caso di simulazione relativa riguardante un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere data, ai sensi dell'art. 2725 c.c., mediante atto scritto, cioè con un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti, e comunque dalla parte contro la quale esso sia fatto valere in giudizio, con salvezza della prova testimoniale nella sola ipotesi, prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c., di perdita incolpevole del documento (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 13459\2006).
3. Fattispecie diversa è quella costituita dal negozio fiduciario mediante cui una parte (fiduciante) trasferisce un bene all'altra (fiduciario) per uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del negozio e con l'accordo assunto dalle parti, c.d. pactum fiduciae, che il fiduciario amministri lo stesso e si obblighi a restituirlo al fiduciante ovvero ad una terza persona indicata da quest'ultimo. La struttura del negozio fiduciario prevede, dunque, due negozi collegati funzionalmente, vale a dire il negozio esterno con efficacia verso i terzi e il c.d. pactum fiduciae, negozio interno con efficacia obbligatoria che modifica il risultato finale del negozio esterno.
Trattandosi di una regolamentazione di interessi che esplica i suoi effetti solo sul piano obbligatorio, il negozio interno non necessita della forma scritta ad substantiam, e, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario. In altri termini, con il negozio fiduciario si realizza pagina 12 di 30 un'ipotesi di interposizione reale di persona dove l'acquisto del bene si consolida in capo al fiduciario interposto che poi ha l'obbligo di ritrasferimento mediante successivo atto dispositivo.
La giurisprudenza di legittimità a tal riguardo è ormai consolidata nell'affermare che
“caratteristica del negozio fiduciario è proprio quella di realizzare – mediante un collegamento di due negozi, l'uno di carattere esterno, efficace versi i terzi, e l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio – una interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista, diversamente che nel caso d'interposizione fittizia o simulata, la titolarità del bene, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto con il fiduciante, e a ritrasferire il bene a quest'ultimo o a terzi, alla scadenza di un certo termine o al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario” (cfr. Cass. civ.
Sez. I n. 17785/2015; per una disamina completa cfr. Cass. civ. Sez. Un. n.
6459/2020). Si tratta di fattispecie negoziale che si presta a plurimi scenari applicativi, financo tramite l'intestazione fiduciaria di un conto corrente, laddove un soggetto acconsenta, su richiesta di un altro, ad intestarsi un conto corrente in via fiduciaria con l'intesa che le somme ivi depositate siano di pertinenza dell'altro che avrà in concreto la gestione del conto (cfr. Cass. civ. n. 8127/2009) o, ad esempio, con riguardo a titoli azionari, avendo la Suprema Corte riconosciuto che:
“l'intestazione fiduciaria di titoli azionari (o di quote di partecipazione societaria) integra gli estremi dell'interposizione reale di persona, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtù di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire
i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che
pagina 13 di 30 determini il venir meno del rapporto fiduciario” (cfr. Cass. civ. Sez. I n. 5507/2016. In senso conforme cfr. Cass. civ. Sez. I sent. n. 17785/2015).
Quanto poi agli oneri probatori gravanti sulla parte che intende far valere il pactum fiduciae, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “chi rivendica la titolarità di quote sociali e di un conto corrente bancario, deducendo la natura meramente fiduciaria della loro formale intestazione ad altro soggetto (nella specie, si trattava del coniuge che, quanto alle partecipazioni ad una s.r.l. trasferitegli da un terzo, doveva ritenersi legittimato, in virtù dell'annotazione nel libro dei soci, ad esercitare i diritti inerenti allo status di socio, mentre, quanto al conto corrente, aveva stipulato con la banca il relativo contratto), deve dimostrare l'esistenza e il contenuto del negozio interno in base al quale le parti dell'asserito “pactum fiduciae” avrebbero regolato i loro rapporti, stabilendo gli obblighi posti a carico del fiduciario nei confronti del fiduciante” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 9402/2005).
4. Venendo ora alla fattispecie processuale che ne occupa, è d'uopo precisare che l'attore, nel formulare le proprie conclusioni, ha domandato, in via principale,
l'accertamento della proprietà esclusiva dei depositi, costituiti da liquidità ovvero da titoli, giacenti sulla posizione D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n.
SF124963 presso la e/o, sempre in Controparte_1 CP_1
via principale, l'accertamento e la dichiarazione della nullità dell'intestazione fittizia dei depositi per la sussistenza di un accordo simulato tra e i figli Parte_1
e Pt_2 Parte_3
In via subordinata, l'attore ha, inoltre, domandato l'accertamento del patto fiduciario intercorso tra le parti, nonché del diritto di di disporre Parte_1
e prelevare somme a sua discrezione sul deposito inerente al rapporto di specie, sulla scorta della scrittura privata datata 24.03.2014. Per effetto dell'accoglimento di tali domande, ha chiesto, dunque, la condanna dei convenuti a Parte_1
“ritrasferire, reintestare, pagare e/o restituire ex art. 2932 c.c., all'attore la liquidità, i titoli, gli
pagina 14 di 30 strumenti finanziari e tutto quello che costituisce il deposito inerente la posizione D000734826
Azimut Consulenza 000523338 n. SF124963 intestato ai convenuti”.
5. La vicenda di che trattasi prende le mosse da alcune giacenze di liquidità e di strumenti finanziari depositati presso la Parte di tali Controparte_4
risorse (€ 890.040,29) e parte dei titoli sono stati trasferiti in Italia, a seguito di procedura di emersione dei capitali detenuti all'estero, su un conto corrente e su un conto di deposito accesi presso la NC DU SC s.p.a. ed intestati ai sig.ri e Successivamente, le somme e gli strumenti Parte_2 Parte_3
finanziari sono stati trasferiti, su ordine degli intestatari, presso NC ON s.p.a. su rapporti accesi a nome a loro nome e, infine, sono confluiti presso la
[...]
Controparte_1
Tanto l'attore che i convenuti hanno rivendicato la titolarità delle risorse provenienti dai conti svizzeri. Segnatamente, il sig. ha sostenuto Parte_1
di aver trasferito in Svizzera ingenti somme di denaro e di strumenti finanziari che precedentemente si trovavano a Montecarlo e che rappresentavano il frutto della sua attività professionale ed imprenditoriale: dette risorse – secondo il predetto attore – non avrebbero potuto far capo ai figli, data la loro giovane età e “la loro totale mancanza di disponibilità economica”.
Di contro, i sig.ri e hanno dedotto la sussistenza di Pt_2 Parte_3
significative disponibilità economiche dato che: i) avevano iniziato fin da subito a svolgere attività lavorativa nelle società di famiglia incrementando le loro quote di partecipazione;
ii) avevano sempre partecipato agli utili delle società; iii) in occasione della separazione dei propri genitori erano stati destinatari di ingenti disponibilità liquide e patrimoniali.
6. Al fine della precisa ricostruzione del coacervo di operazioni negoziali in rilievo, antecedente logico necessario nell'ottica dello scrutinio delle domande attoree,
pagina 15 di 30 appare utile richiamare le risultanze della relazione peritale a firma del consulente tecnico d'ufficio, dott. al quale è stato conferito l'incarico di Persona_2
analizzare i vari trasferimenti di denaro e di titoli succedutisi negli anni.
Questi ha accertato che fino all'anno 2009 risultavano aperti presso
[...]
tre rapporti di conto corrente o deposito stipulati, i primi due, dalla Controparte_4
società (n. 200.248 e n. 200.215) e il terzo dal sig. Controparte_5
(n. 101.275 Rachele), rispetto a cui il CTU ha rilevato che: “Non Parte_1
è stato dimostrato dalle parti a chi sia riconducibile la titolarità delle quote ovvero il controllo della società né da dove provengano le risorse liquide depositate sui relativi Controparte_5
conti correnti;
certo è che nel frontespizio di tutti e tre i documenti citati si legge che l'avente diritto economico dei valori patrimoniali è il Sig. ” (v. p. 15 relazione peritale). A Parte_1
tal riguardo, in atti sono presenti le copie rilasciate da Controparte_4
contenenti la “Determinazione dell'avente diritto economico – Formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 CDB” che indicano, per tutti e tre i rapporti, il sig. Parte_1
quale avente diritto economico dei valori patrimoniali (segnatamente, l'art. 4 CDB disciplina l'identificazione del contraente e prevede, tra l'altro, che “la banca è obbligata a identificare il contraente al momento dell'apertura dei rapporti d'affari con lui”).
Nel dicembre 2009, allorquando il patrimonio complessivo ammontava ad €
1.810.829,76, e hanno stipulato due contratti di Pt_2 Parte_3
amministrazione fiduciaria con la NC DU SC s.p.a. (n. 3974 e n.
3883) aventi ad oggetto parte della liquidità e dei titoli in giacenza presso la a seguito della procedura di emersione di capitali detenuti Controparte_4
all'estero ai sensi del D.L. 78/2009.
Nello specifico, con l'operazione dell'11.12.2009 è stato ordinato il trasferimento di
€ 200.019,83 dal conto svizzero n. 200.215 a quello italiano n. 19895.19 e con pagina 16 di 30 l'operazione del 08.02.2010 sono stati bonificati ulteriori € 690.020,46, per un totale di € 890.040,29 (v. allegato n. 15 relazione peritale).
A tal proposito, il CTU ha precisato che, sebbene dall'estratto conto relativo al c/c n. 19895 - prodotto dalla NC DU SC s.r.l. in conseguenza dell'ordine di esibizione - fosse riportato, alla data del 25.05.2010, un saldo attivo di €
998.948,75, non essendo stati prodotti i movimenti dalla data di apertura del rapporto al 25.05.2010, non è possibile stabilire con certezza la provenienza delle maggiori somme.
Sennonché, mediante comunicazione del 26.05.2010, i sig.ri e Pt_2 Pt_3
hanno conferito mandato al padre alla gestione di titoli e liquidità giacenti
[...]
sul c/c 19895.19 con esclusione di prelevamenti/trasferimenti di liquidità e titoli a suo favore (v. allegato 17 relazione peritale). A fronte della revoca del mandato a
NC DU SC s.p.a. con missiva del 25.05.2011, comunicata dai sig.ri e è stato acceso presso NC Cesare ON s.p.a. il conto Pt_2 Parte_3
corrente n. 300.80 a nome dei medesimi su cui NC DU SC s.p.a. ha trasferito, mediante bonifico del 06.06.2011, l'importo di € 882.000,00 (v. allegati nn. 19-20 relazione peritale). I titoli, invece, sono stati trasferiti sul conto di deposito n. 7018.11 che aveva, come conto di appoggio, il conto corrente n. 300.80.
Mediante comunicazione del 26.05.2011 gli intestatari dei rapporti, sig.ri e Pt_2
hanno nominato il sig. procuratore speciale, Parte_3 Parte_1
autorizzandolo a compiere qualsiasi operazione relativamente agli strumenti finanziari presenti e futuri giacenti sul deposito titoli n. 7018.11. I medesimi soggetti, inoltre, hanno conferito delega al sig. di operare sul Parte_1
conto corrente n. 328.80 (v. allegati n. 21-22). In seguito, in data 25.02.2014, i sig.ri e hanno stipulato con la società Azimut Consulenza Sim Pt_2 Parte_3
s.p.a. un contratto cointestato di deposito titoli e liquidità a custodia e pagina 17 di 30 amministrazione tramite cui è stato dato mandato alla di immettere le CP_1
attività finanziarie sul deposito titoli n. 8047315 e la liquidità sul conto corrente n.
1038 intestato ad “Azimut Consulenza per Investimenti SIM – Conto Terzi ed Pt_4
acceso presso il Banco Popolare Società Cooperativa. Con comunicazione del
26.03.2014 i convenuti hanno poi richiesto alla NC ON s.p.a. il trasferimento delle risorse e dei titoli presso la stessa giacenti ad Azimut Consulenza per
Investimenti Sim s.p.a., ordinando l'accredito delle somme sul conto corrente 1038
e degli strumenti finanziari sul deposito n. 8047315. Con bonifico datato 1.04.2014 la NC ON s.p.a. ha infine effettuato il giroconto della somma di € 470.004,75 sul conto n. 1038 intestato ad trasferendo anche i titoli (v. allegati 28-29 CP_1
relazione peritale).
7. In sintesi, si legge nell'elaborato peritale che: “A) La liquidità approdata sul conto corrente n. 1038 (€ 470.004,75 in data 01/04/2014) collegato alla posizione Azimut
Consulenza deriva da un trasferimento proveniente dalla NC ON Spa sul cui conto corrente
(n. 300.80) erano stati bonificati € 882.000,00 in data 06/06/2011 dalla NC DU
SC Spa. Parte delle risorse ivi giacenti (€ 890.040,29), a loro volta, derivavano da un trasferimento di fondi provenienti dalla svizzera e, in particolare, da un rapporto (n. 200.215) intestato alla società Non è possibile stabilire a chi sia riconducibile la Controparte_5
titolarità delle quote ovvero a chi faccia capo il controllo della società intestataria. B) I titoli confluiti nella posizione Azimut Consulenza sono stati trasferiti dalla NC ON Spa dove, a loro volta, erano stati acquistati anche mediante lo smobilizzo degli strumenti finanziari ivi giacenti. Infatti, il conto di deposito n. 7018/11 acceso presso la NC ON Spa, accoglieva titoli che in parte provenivano dalla NC DU SC Spa ed in parte erano stati acquistati nel corso della durata del rapporto anche mediante le risorse derivanti dalla vendita degli strumenti finanziari. Allo stesso modo, sulla NC DU SC Spa venivano depositati titoli che in parte provenivano dal conto di deposito svizzero ed in parte venivano acquistati dagli
pagina 18 di 30 intestatari anche attraverso le risorse derivanti dalla cessione degli strumenti ivi giacenti. Anche in questo caso il conto di deposito svizzero era intestato alla società (v. p. Controparte_5
31 relazione peritale).
Il CTU ha pertanto concluso che: “Procedendo a ritroso è emerso che dal rapporto svizzero
n. 200.215 intestato alla sono approdati in Italia € 890.040,29 e Controparte_5
parte dei titoli in giacenza sul conto di deposito. Nello specifico, le suddette risorse e gli strumenti finanziari sono inizialmente confluiti su rapporti accesi presso la NC DU SC Spa ed intestati ai Sig.ri e . In seguito, attraverso svariati trasferimenti Parte_2 Parte_3
di somme e titoli (compravenduti nel corso degli anni), il patrimonio è stato depositato presso la
, anch'esso intestato ai Sig.ri e Controparte_1 Parte_2 Pt_3
. Tuttavia dalla documentazione in atti non è stato possibile né individuare i titolari delle
[...]
quote della né stabilire la paternità delle risorse depositate sul conto Controparte_5
svizzero giacché i movimenti di entrata vengono semplicemente identificati con la voce “incoming funds”” (v. p. 36 relazione peritale).
8. Per quanto di interesse, è inoltre utile dare atto delle risposte fornite dal CTU dinanzi alle osservazioni del consulente di parte attrice, dott. il quale Persona_3
ha attribuito la titolarità dei valori patrimoniali giacenti sui conti svizzeri al sig. sul presupposto che risultasse l'unico indicato nel “formulario A”, Parte_1
identificante, in accordo alla normativa svizzera, il cliente del rapporto bancario.
A riguardo, il C.T.U. ha riscontrato che: “tra gli atti di causa non risulta depositato il libro delle quote sociali con l'ovvia conseguenza che la società potrebbe avere Controparte_5
qualunque soggetto quale socio: l'indicazione sul “formulario A” ben potrebbe identificare il detentore del controllo della società e non i soci della medesima”.
Difatti, per la normativa svizzera gli aventi diritto economico di una persona giuridica attiva sul piano operativo sono definiti come le persone fisiche che controllano la persona giuridica stessa e/o esercitano sulla stessa un potere effettivo pagina 19 di 30 (v. allegati nn. 31-32); inoltre, se per le persone fisiche il formulario A poteva essere sottoscritto dal contraente o da un suo procuratore, per le persone giuridiche doveva essere sottoscritto dal titolare del diritto di firma o da un suo procuratore.
Per tale ragione, secondo il CTU, “Non avendo alcuna documentazione o informazione circa la non è possibile stabilire se il Sig. sottoscrittore del Controparte_5 Parte_1
“formulario A”, fosse il beneficiario delle somme o semplicemente colui che deteneva il controllo della società. Pertanto, il C.T.U. intende confermare le conclusioni raggiunte”.
In merito poi alla contestazione circa l'esatta entità delle somme trasferite in Italia, il CTU ha specificato di aver quantificato quelle trasferite presso la NC DU
SC s.p.a. sulla base di elementi certi e verificabili, quali i movimenti bancari in uscita dalla Unicredit Suiss Bank S.A., posto che, mancando gli estratti conto di
NC DU per il periodo antecedente al 25.05.2010 non risulta possibile avere contezza documentale del trasferimento delle somme da Unicredit Suiss Bank a
DU SC. Il CTU ha altresì aggiunto che: “tra gli atti di causa manca ogni documentazione relativa allo scudo fiscale da cui si possa evincere il trasferimento dell'intera somma sulla NC DU SC Spa. Per tale motivo lo scrivente, ai fini della risposta al quesito, conferma le conclusioni già raggiunte e cioè, considerare come “approdate” sul conto corrente della DU SC Spa solamente € 890.040,29, quale sommatoria delle uniche movimentazioni in addebito documentate con causale “transfer to DU SC”.
9. Ancora, mette conto evidenziare come il CTU abbia preso posizione anche circa le vicende interessanti la società costituita da e Controparte_3 Pt_2 Pt_3
con sede in Belize. Sul punto, in particolare, l'attore ha dedotto Parte_1
che, tramite la procedura di rimpatrio di capitali esteri, anche il valore della partecipazione in tale società, pari ad € 264.699,00, era stato importato in Italia a nome di ed era confluito nella posizione intestata ai figli. Parte_1 CP_1
Pertanto, in accordo alla ricostruzione attorea, tale somma avrebbe dovuto essere pagina 20 di 30 scorporata dal resto del deposito e trasferita ad con un CP_1 Parte_1
provvedimento di natura anticipatoria rispetto alla definizione del presente giudizio.
Per converso, i convenuti hanno eccepito che la società Civilex era stata cessata nel
2012, che le relative azioni o il loro controvalore non era mai affluito nel rapporto con acceso nel 2014 e che il valore di € 264.699,00 era stato azzerato CP_1
mediante l'assegnazione ad delle quote delle società italiane che Parte_1
erano confluite in Civilex.
In relazione a tali circostanze il CTU ha dato conto di come il sig.
[...]
detenesse inizialmente il 91,2063% delle azioni di Civilex, mentre i sig.ri Parte_1
e rispettivamente, il 4,3968%. Nel 2006 parte attrice Parte_2 Parte_3
ha poi ceduto alla le proprie quote di partecipazione nelle Controparte_6
società “Co-gi 81 di GI SS & C. Snc”, “Melaro 80 di GI SS & C.
Snc” e “Robson Srl”. Nel 2010, attraverso la procedura di emersione di capitali detenuti all'estero, i soci della hanno quindi rimpatriato le Controparte_6
quote societarie dando mandato alla NC DU SC s.p.a. di amministrare dette attività mobiliari. Con lettera del 29.03.2012, i sig.ri , Parte_1 Pt_2
e hanno comunicato alla NC DU SC s.p.a.
[...] Parte_3
l'intenzione di liquidare la società. L'assemblea della , in data Controparte_6
8.05.2012, al fine di procedere alla chiusura ed alla cancellazione della società, ha deliberato di assegnare ai titolari effettivi (sig.ri , ed Parte_2 Pt_3
) le quote di partecipazione detenute nella società nella Robson s.r.l., Co- Parte_1
e Melaro 80 s.n.c., in ragione della percentuale del capitale sociale CP_7
posseduto nella Civilex stessa (v. allegato n. 9 relazione peritale). A seguito di tale operazione, quindi, la è stata chiusa e cancellata. Controparte_6
10. Così ricostruite le dinamiche negoziali in rilievo, non appare ravvisabile nella specie alcuna simulazione relativa soggettiva.
pagina 21 di 30 L'attore, come detto, ha dedotto che i figli avrebbero prestato il proprio consenso nel figurare come formali titolari dei rapporti intercorsi dapprima con DU
SC s.p.a., poi con NC ON s.p.a. ed, infine, con Controparte_1
rimanendo egli il titolare sostanziale.
[...]
Orbene, appare dirimente riscontrare che ai fini dell'accertamento della simulazione avrebbe dovuto essere provata la partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio.
E tuttavia, dalla documentazione versata in atti e, ancor prima, dalla prospettazione dei fatti di causa operata da parte attrice, non appare emersa alcuna adesione di
(né degli altri Istituti di credito) al preteso Controparte_1
accordo intervenuto tra e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Oltretutto, quello con è qualificabile come Controparte_1
contratto stipulato con una società di gestione del risparmio e, dunque, come contratto bancario, soggiacendo quindi al requisito di forma scritta ad substantiam previsto ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 385/1993. Ne consegue che la controdichiarazione volta a provare l'intento simulatorio avrebbe dovuto rivestire forma scritta, non configurandosi alcuna ipotesi che avrebbe consentito la prova per testi o per presunzioni.
11. Pari sorte deve conoscere la domanda subordinata dell'attore avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un negozio fiduciario tra le parti.
Manca, anzitutto, una dichiarazione scritta contenente i termini del negozio fiduciario, vale a dire l'impegno dei sig.ri e ad Parte_2 Parte_3
amministrare denaro e titoli in favore di nonché a ritrasferire i Parte_1
beni a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione determinante il venir meno del rapporto fiduciario.
pagina 22 di 30 L'attore ritiene rilevante in tale ottica la circostanza che, in ordine al deposito presso la DU SC, con documento del 26/05/2010 i figli avrebbero consentito al padre di operare in modo esclusivo sui mandati a loro nome (v. doc. 4 attore).
E tuttavia, i convenuti hanno eccepito come quello di che trattasi costituisca un mandato fiduciario di mera gestione, precludente al sig. la facoltà Parte_1
di prelevare a suo favore somme di denaro o di trasferire titoli, direttamente e/o indirettamente, sempre a suo favore, essendo stato espressamente “fatto salvo il divieto di atti dispositivi in conflitto d'interessi (art. 1394 c.c.) ovvero stipulati con sé stesso (art. art. 1395 c.c.)” (doc. n. 26 fascicolo convenuti).
Ancora, analoga valenza viene conferita dal sig. alla circostanza Parte_1
che in relazione rapporti accesi nel 2011 presso la NC ON s.p.a. egli fosse titolare di apposita procura rilasciata dai figli (v. doc. 9 attore) mediante cui gli era stato espressamente delegato il potere di compiere qualsiasi operazione anche a proprio favore (vendere titoli e riscuotere il prezzo, effettuare prelevamenti, emettere assegni anche a proprio favore ecc.). I convenuti, dal canto loro, hanno però eccepito come quella di che trattasi costituisca la tipica delega bancaria ad operare su rapporti pendenti, peraltro revocabile con mera raccomandata, e risulti ben lungi dal fornire riscontro della effettiva titolarità delle somme inerenti i rapporti in rilievo.
Da ultimo, sempre in accordo alla prospettazione attorea, risulterebbe decisiva a riscontro del riconoscimento della titolarità dei rapporti in capo al padre la portata della scrittura privata datata 24/03/2014 (v. doc. 11 attore) recante il seguente tenore: “I sottoscritti e delegano il sig. a seguire la Pt_2 Parte_3 Parte_1
gestione e prelevare somme a sua discrezione. Ogni qualsiasi operazione da parte dei titolari deve essere autorizzata da Letto approvato sottoscritto”. L'atto, ad ogni modo, Parte_1
pagina 23 di 30 secondo i convenuti, non sarebbe idoneo a perfezionare un mandato ad operare su un rapporto bancario, come peraltro riconosciuto dalla stessa che, nel 2017, CP_1
ne avrebbe impedito l'utilizzo (in effetti il documento non riporta alcun estremo del rapporto in rilievo). I convenuti, inoltre, hanno rappresentato che dal marzo 2014 hanno liberamente disposto della liquidità e degli investimenti giacenti presso senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione all'attore (il quale, nel CP_1
domandare il sequestro dei beni di che trattasi nel timore di una loro distrazione, ha sostanzialmente confermato di non averne la piena disponibilità) deducendo infine l'intervenuto conferimento di delega ad operare su altro rapporto intestato a di cui la titolarità non sarebbe mai stata contestata, acceso sempre Parte_2
presso ciò a riprova della fiducia che era riposta all'epoca nel genitore. CP_1
12. La circostanza che il sig. – quale unico ed effettivo titolare Parte_1
dei rapporti in rilievo – gestisse le relative giacenze anche contro la volontà dei figli non risulta emergere in termini chiari neppure dalle deposizioni testimoniali.
Segnatamente, il teste promotore finanziario per dal Testimone_1 CP_1
dicembre 2011 ad aprile 2012, escusso all'udienza del 13.01.2023, ha dichiarato di non ricordare se, nonostante l'intestazione formale ai figli e Pt_2 Pt_3
la gestione degli investimenti e dei risparmi della posizione D000734826
[...]
Azimut Consulenza 000523338 n. SF 124963 presso
[...]
di Milano avvenisse da parte del solo Arch. . Il Controparte_1 Parte_1
teste ha confermato inoltre che, nel momento in cui ha dato le dimissioni da ha passato i suoi contatti a due promotori e tra questi vi era anche quello di CP_1
(“non ricordo con esattezza, ma certamente fra quelli trasferiti vi era un Parte_1
rapporto intestato ad e forse anche uno a (…) Parte_1 Parte_2
“normalmente i rapporti li tenevo con l'arch. una volta ho incontrato Parte_1 Pt_2
non ricordo con chi mi sono incontrato quando sono venuto Massa con Ciampolini”).
[...]
pagina 24 di 30 Neppure il teste , dipendente di dal 2013 e gestore, per Testimone_2 CP_1
un certo periodo, del patrimonio dei sig.ri escusso all'udienza del Pt_1
13.01.2023, ha saputo riferire se, nonostante l'intestazione formale ai figli, la gestione degli investimenti e dei risparmi della posizione di che trattasi avvenisse
“uti dominus” da parte di (“non so riferire poiché io mi occupo del Parte_1
patrimonio, gli aspetti pratici operativi e amministrativi li gestisce il consulente”; (…) “per quel che mi ricordo ho incontrato due volte i una a Prato e l'altra a Firenze e c'erano in Pt_1
entrambe le occasioni anche i figli dell'architetto ). Pt_1
Mentre, il teste promotore finanziario in dal 2010, Testimone_3 CP_1
escusso all'udienza del 13.01.2023, ha dichiarato che: “la posizione la seguivo io, gli incontri erano sempre con l'architetto e i figli, le operazioni si concordavano in questi incontri in maniera collegiale”; (…) “presso vi era anche un'altra posizione riconducibile a Robson, CP_1
del tutto autonoma”. Il teste ha poi affermato che: “il contatto con l'arch. mi è stato Pt_1
passato da con riguardo ad una piccola posizione che il aveva in poi vi fu un Pt_1 CP_1
incontro a Genova con un mio collega di nome e i tre e successivamente è nato il Parte_5 Pt_1
rapporto di cui mi è stato chiesto al cap. 8, che ho creato io”; ed, inoltre, che: “quando si è aperta la posizione, il trasferimento è avvenuto da banca ponti ad azimut con fondi intestati ai figli e anche lo scudo era intestato ai figli”. Il teste ha infine confermato che il sig. aveva richiesto di poter operare direttamente sulla posizione Parte_1
D000734826 Azimut Consulenza 000523338 n. SF 124963 intestata ai figli, specificando tuttavia come ciò non sia stato possibile (“ricordo di aver inviato in azimut una richiesta di tal genere dell'arch. ma rispose che non era possibile procedere in Pt_1 CP_1
tali termini”).
Ancora, il sig. , impiegato alla DU SC fino Parte_6
all'anno 2017, escusso all'udienza del 06.03.2023, ha dichiarato di non ricordare se, nonostante l'intestazione formale ai figli, la gestione degli investimenti e dei pagina 25 di 30 risparmi della posizione di che trattasi avvenisse da parte di (“non Parte_1
lo ricordo, mi pare vi fosse una delega con la quale poteva agire l'architetto”). Parimenti, il teste ha dichiarato di non ricordare se abbia preso contatto con la Parte_1
DU SC tramite il dott. alla fine del 2009, per aprire la Testimone_4
posizione fiduciaria a nome dei figli e (“non lo ricordo, ricordo Pt_2 Parte_3
che loro sono venuti da me a fare un mandato fiduciario avente ad oggetto importazioni di somme di cui allo scudo fiscale del 2009”; (…) “sono venuti l'architetto e i due figli”). Pt_1
Concordante è la posizione dell'ulteriore teste, ex dipendente di Testimone_5
escusso all'udienza del 6.03.2023, il quale ha dichiarato di aver avuto alcuni CP_1
colloqui con e i figli tra il 2018 e il 2019 per spiegare Parte_1
l'andamento dei titoli che componevano il portfolio e che: “io avevo percezione di una posizione riferibile ad un nucleo familiare”; (…) “io incontravo la famiglia poi non so fra Pt_1
lor come ripartissero le posizioni”.
In termini analoghi si pongono poi le dichiarazioni di , consulente Testimone_6
finanziario presso , escusso all'udienza del 17.11.2023 circa la gestione degli CP_8
investimenti e dei risparmi, il quale ha riferito che: “ricordo che queste persone, l'arch.
e i figli venivano in ufficio da me a Genova ma non ricordo le modalità di gestione dei loro Pt_1
investimenti, posso però dire che è tutto documentato negli archivi della NC. Ricordo di aver visto in ufficio sia che i figli che oggi ho faticato a riconosce perché sono passati Parte_1
quindici anni”.
Infine, il teste commercialista, escusso all'udienza del 17.11.2023, Testimone_4
ha riferito di essersi occupato del rimpatrio dei capitali, dichiarando che: “mi verrebbe da dire che l'hanno gestita tutti ma è più deduzione che ricordo, è vicenda che non conosco e non ricordo perché io non partecipavo a incontri in cui veniva decisa la gestione di queste somme.
Preciso che il rimpatrio era nominativo, che significa che vi era l'individuazione del soggetto che deteneva le somme all'estero e che procedeva al rimpatrio e mi pare che nel caso specifico fossero
pagina 26 di 30 indicati tutti e tre, ossia l'architetto e i figli, l'incarico l'ho ricevuto dai soggetti che hanno firmato i moduli”.
13. Contraria alla tesi attorea appare poi la portata della scrittura datata 23.11.2014 consistente in una lettera dattiloscritta, recante la sottoscrizione di Parte_1
e indirizzata a in cui si legge: “Ti suggerisco invece di trovare una
[...] Parte_3
soluzione con tuo fratello che ti consenta di prelevare la somma dal vostro conto (v. doc. CP_1
29 convenuti).
Riguardo tale missiva è stata disposta in corso di causa consulenza tecnica d'ufficio, avente ad oggetto l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ivi apposta.
Segnatamente, la grafologa forense, dott.ssa ha rilevato, in primo Persona_4
luogo, che gli esami fisici al microscopio sul tracciato e sul supporto cartaceo non hanno evidenziato alcuna anomalia o alterazione sospetta, tanto da poter escludere l'ipotesi di riproduzione per contraffazione. In particolare, l'osservazione del tracciato ha messo in luce spontaneità e rapidità redattive, buona qualità della linea e nessun indice di insincerità e l'analisi della qualità della linea al microscopio ha identificato alcune specificità altamente personali, caratteristiche ricorrenti e stabili.
Procedendo alla successiva analisi grafico-grafologica, la CTU ha riscontrato la conformità di tutti gli indici grafici di ordine generale quali “spontaneità e rapidità redattive, svuluppo del tracciato, proporzioni e ampiezze” e degli indici di ordine particolare quali “le dinamiche ideativo formative e i gesti fuggitivi”.
Pertanto, all'esito della comparazione con altre scritture autografe di Parte_1
l'ausiliario ha escluso l'ipotesi di redazione della stessa da parte di altri
[...]
soggetti, concludendo che: “dalle verifiche effettuate è possibile affermare, con massimo grado di confidenza tecnica, che la sottoscrizione oggetto di verifica, è autografa di ”. Parte_1
14. Da ultimo, neppure può ritenersi decisiva - nell'avallare la ricostruzione attorea - la maggiore anzianità e capacità economica del sig. rispetto ai Parte_1
pagina 27 di 30 figli, avendo i convenuti offerto riscontro delle rispettive partecipazioni in numerose delle società di famiglia, tra cui la Robson s.r.l., sin dal 1993 (v. doc. 8 e 9 convenuti). Gli stessi hanno poi documentato di avere incrementato le loro partecipazioni mediante la sottoscrizione e il versamento del capitale sociale deliberato, in aumento, dalle assemblee dei soci (verbale notaio del Per_5
3.8.2012, quanto a Robson s.r.l. e verbale notaio del 15.12.2014, quanto a Per_5
acquisendone la maggioranza e il controllo (v. docc. 13 e Controparte_9
14 convenuti). Infine, i sig.ri e hanno provato che in Parte_2 Parte_3
occasione della separazione personale dei genitori hanno acquisito ingenti disponibilità liquide (atto di donazione notaio del 30.4.1994 – v. doc. Persona_6
n. 15 convenuti) e patrimoniali (atto di donazione notaio del 26.3.1993 – v. Per_7
doc. n. 16 convenuti).
E' la stessa parte attrice, del resto, a dedurre in citazione che “il padre aveva riservato per sé i depositi in questione, visto che aveva già dato a il valore di circa 11 milioni di euro Pt_3
e a il valore di altrettanti 10 milioni di euro, quando avevano un'età compresa tra i 20 e Pt_2
30 anni, in beni mobili, immobili e quote societarie, per aiutarli nella loro attività imprenditoriale
e per la loro vita” (v. pag. 10 atto di citazione). In altri termini, è lo stesso attore a riconoscere la disponibilità in capo ai convenuti di beni di valore pari a circa 21 milioni di euro nel periodo tra il 1992\1993 e il 2022\2003 (i convenuti, invero, sono nati rispettivamente nel 1972 – nel caso di – e nel 1973 – per Parte_3
quanto riguarda . Parte_2
15. Alla luce di tali ingenti disponibilità in capo ai convenuti in un periodo compatibile con quello del trasferimento di somme all'estero, delle strette interessenze societarie, del simbiotico (quanto meno fino a un certo periodo) rapporto padre-figli per ciò che attiene la gestione degli affari di famiglia, del complesso vortice di operazioni sui conti nazionali ed esteri, nonché infine pagina 28 di 30 dell'impossibilità di individuare i titolari delle quote della , Controparte_5
né di stabilire la paternità delle risorse depositate sul conto svizzero, è opinione del
Tribunale che non sussista un quadro indiziario connotato dai caratteri della gravità, precisione e concordanza in ordine all'esistenza (ed alla effettiva portata) di un negozio fiduciario tra le parti. Non è dunque possibile dare attuazione in sede giudiziale all'obbligo del ritrasferimento delle somme che, secondo l'attore, ne costituirebbero l'oggetto (apparendo prive di significativo rilievo in tale ottica le istanze istruttorie che il sig. ha reiterato nel precisare le Parte_1
conclusioni). Restano quindi attuali le considerazioni espresse dal Tribunale in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., secondo cui: “la documentazione prodotta, di per sé, non vale a dimostrare – a fronte della contestazione sul punto sollevata ed in difetto di specifiche emergenze istruttorie – che i titoli attualmente depositati presso Controparte_1
fossero gli stessi già riferibili a pregressi rapporti bancari o finanziari o (siano)
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stati acquistati con somme di denaro già giacenti in precedenti conti appartenenti a
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ovvero ancora che la relativa provvista sia stata acquistata attraverso la cessione a Parte_1
terzi di investimenti di pertinenza esclusiva del medesimo reclamante…” (v. docc. 51 e 81 parte convenuta).
16. In definitiva, le domande attoree devono trovare integrale rigetto.
17. Il regime delle spese di lite viene regolato in conformità al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., facendosi applicazione dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 10.03.2014, tenuto conto della natura, della significativa complessità e del valore della causa, nonché della copiosa attività processuale svolta, del relativo pregio, e del numero di convenuti patrocinati dai medesimi difensori, nonché di ogni altra circostanza rilevante nei termini di cui al D.M. cit..
18. Segnatamente, per ciò che attiene il procedimento di merito le spese si liquidano in complessivi € 18.000,00 per compensi, oltre iva e c.p.a se dovute, e rimborso pagina 29 di 30 forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio. Mentre, in relazione al procedimento cautelare incidentale (nei termini di cui all'ordinanza pronunciata nell'ambito del proc. n. 2174/2020 R.G.A.C. – v. doc. 81 convenuti) queste si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compensi, oltre iva e c.p.a se dovute, e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Pt_2
e
[...] Parte_3
2) condanna a rifondere in favore di e Parte_1 Parte_2
le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano – Parte_3
anche tenuto conto della parentesi cautelare incidentale – in complessivi €
30.000,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di Parte_1
Così deciso in Massa, in data 8.10.2025.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa Virginia
Badano in qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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