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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7093 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Il giorno 14 del mese di luglio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal giudice monocratico della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli,
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 24129/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Parte_1
Maresca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
attore/opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio Silenzio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617, c. I, c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte opponente, l'avv. Alessandra Spinosa, per delega avv.
Maresca
per parte opposta, l'avv. Antonio Silenzio
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
l'avv. Spinosa in particolare osserva che l'opposizione,
proposta avverso un'intimazione di pagamento, che non costituisce un atto
1 esecutivo, non è sussumibile nell'art. 617 c.p.c. e non soggiace al relativo termine;
essa non è neanche una recuperatoria e non è come tale soggetta, di conseguenza, al termine che caratterizza quest'ultima; chiede la restituzione di quanto il suo assistito sia stato costretto a pagare nel corso del procedimento.
L'avv. Silenzio si riporta ai suoi scritti.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.11.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239030012835000,
notificatagli il 18.9.2023, eccependo l'omessa notifica della presupposta cartella esattoriale n. 07120200007716752000, dell'importo di € 39.137,31,
relativa al ruolo formato da questo Tribunale per il recupero del contributo unificato e delle spese processuali.
L'agente della riscossione si è costituito e ha eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione perché tardivamente proposta ex art. 617 c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza del 2.10.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione rilevando il difetto del fumus boni iuris.
2 2. L'impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n.
602/73 è assimilabile a una comune opposizione esecutiva (v. Cass., Sez. V,
n. 6833/21; Cass., Sez. Lav., n. 27019/08).
Nel caso di specie, come risulta chiaramente dal tenore dell'atto introduttivo, l'attore ha eccepito esclusivamente l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento quale vizio autonomo della procedura di riscossione esattoriale.
La dedotta alterazione della sequenza procedimentale, costituita dall'invalidità dell'intimazione a seguito dell'omessa notificazione dell'atto presupposto, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva posta in essere dall'agente della riscossione.
La domanda, pertanto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ebbene, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 18.9.2023, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato solo in data 16.11.2023, ben oltre lo spirare del detto termine perentorio.
Ne consegue che la domanda è inammissibile perché tardivamente proposta.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , disattesa
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
3 1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Controparte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), in complessivi € 2.906,00 per compensi (dei quali € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio
Silenzio, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
4
dott. Guglielmo Manera, è chiamata la causa iscritta al n. 24129/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Pasquale Parte_1
Maresca, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione del nuovo difensore,
attore/opponente
CONTRO
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio Silenzio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
convenuta/opposta
***
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi (art. 617, c. I, c.p.c.)
***
Sono comparsi:
per parte opponente, l'avv. Alessandra Spinosa, per delega avv.
Maresca
per parte opposta, l'avv. Antonio Silenzio
i quali precisano le conclusioni, riportandosi ai rispettivi atti costitutivi, e discutono la causa richiamando il contenuto dei precedenti scritti difensivi;
l'avv. Spinosa in particolare osserva che l'opposizione,
proposta avverso un'intimazione di pagamento, che non costituisce un atto
1 esecutivo, non è sussumibile nell'art. 617 c.p.c. e non soggiace al relativo termine;
essa non è neanche una recuperatoria e non è come tale soggetta, di conseguenza, al termine che caratterizza quest'ultima; chiede la restituzione di quanto il suo assistito sia stato costretto a pagare nel corso del procedimento.
L'avv. Silenzio si riporta ai suoi scritti.
Il Giudice,
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della stessa e assenti le parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 16.11.2023, ha Parte_1
convenuto in giudizio l' proponendo Controparte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239030012835000,
notificatagli il 18.9.2023, eccependo l'omessa notifica della presupposta cartella esattoriale n. 07120200007716752000, dell'importo di € 39.137,31,
relativa al ruolo formato da questo Tribunale per il recupero del contributo unificato e delle spese processuali.
L'agente della riscossione si è costituito e ha eccepito l'inammissibilità
dell'opposizione perché tardivamente proposta ex art. 617 c.p.c. nonché, nel merito, la sua infondatezza.
Con ordinanza del 2.10.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione rilevando il difetto del fumus boni iuris.
2 2. L'impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n.
602/73 è assimilabile a una comune opposizione esecutiva (v. Cass., Sez. V,
n. 6833/21; Cass., Sez. Lav., n. 27019/08).
Nel caso di specie, come risulta chiaramente dal tenore dell'atto introduttivo, l'attore ha eccepito esclusivamente l'omessa notifica della prodromica cartella di pagamento quale vizio autonomo della procedura di riscossione esattoriale.
La dedotta alterazione della sequenza procedimentale, costituita dall'invalidità dell'intimazione a seguito dell'omessa notificazione dell'atto presupposto, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva posta in essere dall'agente della riscossione.
La domanda, pertanto, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, c. I c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Ebbene, a fronte della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 18.9.2023, l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato solo in data 16.11.2023, ben oltre lo spirare del detto termine perentorio.
Ne consegue che la domanda è inammissibile perché tardivamente proposta.
3. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell' , disattesa
[...] Controparte_1
ogni contraria istanza, così provvede:
3 1. dichiara l'opposizione inammissibile;
2. condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate ex Controparte_1
d.m. n. 55/2014 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), in complessivi € 2.906,00 per compensi (dei quali € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 1.453,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avv. Antonio
Silenzio, dichiaratosi antistatario.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
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