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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/12/2025, n. 2501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2501 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1000/2019
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO AB IC all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1000/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MANCINI CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, contumace CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.02.2019, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2018, emesso dal Tribunale di
Trani l'08.11.2018 e notificato il 05.01.2019, con il quale era ingiunto il pagamento di € 2.740,22 a titolo di TFR. In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito oltre alla improcedibilità della domanda per intervenuto fallimento della ditta individuale intestata alla parte ricorrente.
Non si costituiva la parte resistente.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) L'opposizione è fondata.
3) Nel caso di specie per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
1 giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - si può limitare il giudizio all'accertamento della intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, questione ritenuta di più agevole soluzione e dirimente, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti, Cass. 17214/2016,
23160/2015; Cass. Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
Ed invero risulta dagli atti che la parte resistente veniva licenziato dalla parte ricorrente in data 12.11.2012 maturando il diritto al TFR in tale data in assenza di un differimento di esigibilità dello stesso.
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il TFR si prescrive in cinque anni.
Alla data di notifica del decreto ingiuntivo, primo atto interruttivo agli atti, avvenuta il 05.01.2019, era ampiamente decorso il suddetto termine di cinque anni.
L'opposizione va, dunque, accolta in quanto il credito per cui si agisce era ampiamente estinto alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto che, va, dunque, revocato.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento relativo al valore della controversia, fase istruttoria esclusa, ridotti per la limitata attività di difesa svolta in giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara estinto il credito oggetto del
D.I. n. 508/2018 opposto per intervenuta prescrizione;
2. revoca il D.I. n. 508/2018 opposto;
3. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di € 1.030,00 per onorari oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%).
Trani, 06/12/2025 Il Giudice del Lavoro
CO AB IC
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro CO AB IC all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
1000/2019 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. MANCINI CARLO, Parte_1 ricorrente
E
, contumace CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 12.02.2019, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 508/2018, emesso dal Tribunale di
Trani l'08.11.2018 e notificato il 05.01.2019, con il quale era ingiunto il pagamento di € 2.740,22 a titolo di TFR. In particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito oltre alla improcedibilità della domanda per intervenuto fallimento della ditta individuale intestata alla parte ricorrente.
Non si costituiva la parte resistente.
Acquisita la documentazione, giunta per la decisione al presente giudice, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) L'opposizione è fondata.
3) Nel caso di specie per il principio della "ragione più liquida" - in forza del quale è consentito al giudice di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del
1 giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., - si può limitare il giudizio all'accertamento della intervenuta prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, questione ritenuta di più agevole soluzione e dirimente, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti, Cass. 17214/2016,
23160/2015; Cass. Sez. Un. 9936/2014, 23542/2015).
Ed invero risulta dagli atti che la parte resistente veniva licenziato dalla parte ricorrente in data 12.11.2012 maturando il diritto al TFR in tale data in assenza di un differimento di esigibilità dello stesso.
Ai sensi dell'art. 2948 c.c. il TFR si prescrive in cinque anni.
Alla data di notifica del decreto ingiuntivo, primo atto interruttivo agli atti, avvenuta il 05.01.2019, era ampiamente decorso il suddetto termine di cinque anni.
L'opposizione va, dunque, accolta in quanto il credito per cui si agisce era ampiamente estinto alla data di notifica del decreto ingiuntivo opposto che, va, dunque, revocato.
4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2014, valori medi dello scaglione di riferimento relativo al valore della controversia, fase istruttoria esclusa, ridotti per la limitata attività di difesa svolta in giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara estinto il credito oggetto del
D.I. n. 508/2018 opposto per intervenuta prescrizione;
2. revoca il D.I. n. 508/2018 opposto;
3. condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente che liquida, in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., nella misura di € 1.030,00 per onorari oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%).
Trani, 06/12/2025 Il Giudice del Lavoro
CO AB IC
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