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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. STRANIERI FABIO
Ricorrente
Contro
CP_1 con l'avv. ROTUNNO DIANA ANNA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe emarginata evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Brindisi l' , affermando di essere affetta da malattia invalidante CP_1
di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell' assicuratore resistente CP_2
all'indennizzo del danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.
Esponeva in particolare la ricorrente di aver denunciato, in data 09.12.2022, la seguente malattia professionale: “lombosciatalgia con ernie discali lombari” e di averne ottenuto il riconoscimento, in data 03.08.2022, nella misura del 6% e contestuale indennizzo pari ad € 5.031,81.
Non condividendo tale ultima valutazione la ricorrente proponeva ricorso in sede amministrativa, con contestuale richiesta di visita collegiale e di riconoscimento di una percentuale invalidante in misura pari o superiore al 12%.
Tale opposizione rimaneva priva di riscontro così confermando di fatto, l'Istituto assicuratore, la sua precedente valutazione.
Seguiva l'introduzione del presente giudizio. L' si costituiva eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso in assenza di ricorso CP_1
amministrativo; nel merito, contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto per infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, sostenendo che parte ricorrente non aveva diritto a quanto richiesto, in quanto la lamentata patologia era stata correttamente valutata nella misura già indennizzata del 6%.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio ed infine decisa, all'odierna udienza, come da dispositivo, con sentenza recante contestuale motivazione.
***
La domanda é fondata per quanto di ragione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione formulata da di inammissibilità del ricorso per carenza CP_1 di opposizione in sede amministrativa atteso che tale omissione risulta sanata dall'avvio del ricorso amministrativo del 8.3.2024.
Venendo al merito, nel caso di specie è incontestata la natura professionale della patologia.
Dunque, ricorrendo il presupposto fattuale legittimante in astratto l'accesso ai benefici richiesti, occorre esaminare l'entità e l'intensità degli esiti della malattia avuto riguardo alla domanda relativa all'elevazione della percentuale della rendita del lamentato danno biologico.
In particolare, deve essere accertato se l'entità dello stesso sia stata correttamente quantificata dall' in sede amministrativa o debba essere rivista in direzione dell'elevazione del grado CP_3
percentuale.
Il consulente nominato, dott. , dopo una dettagliata analisi delle condizioni di parte Persona_1 ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente: “Sulla scorta delle risultanze emerse dall'analisi della documentazione medico – sanitaria in atti e dagli accertamenti effettuati in sede di visita medico – legale, può rispondersi con parere motivato ai quesiti proposti dalla
[...]
Pt_2
Nel merito, dalla lettura del ricorso nell'interesse della sig.ra dall'avv. Stranieri, si è appreso Pt_1 che, in data 9 dicembre 2022, fu presentata all' denuncia di malattia professionale (n. 397421) CP_1
a seguito della quale in data 24 marzo 2023, fu riconosciuta una menomazione dell'integrità psico- fisica dell'esaminata, consistita nella “limitazione per g.e. della articolarità del rachide lombare”, con una quantificazione del danno biologico pari al 6%, successivamente corrisposto a titolo di indennizzo dall' (pratica n. 519014107). In esito a detta valutazione, la ricorrente avanzò CP_1
opposizione amministrativa, che non ricevette riscontro da parte dell'Ente, circostanza da ritenersi come conferma implicita della valutazione già espressa. Avverso tale provvedimento fu proposto ricorso con richiesta di riconoscimento di un danno biologico pari o superiore al 12%. In sede di accertamento medico – legale, la sig.ra riferì di aver iniziato a svolgere l'attività Pt_1
lavorativa di infermiera professionale dal 1984 ad oggi presso vari reparti degli Ospedali della provincia di Brindisi con movimentazione manuale di carichi specie nel corso degli aggiustamenti posturali dei pazienti che ha comportato nel tempo un sovraccarico biomeccanico a livello lombare, con ricorrenti episodi lombosciatalgici.
In sede di accertamento medico legale, ispettivamente, il rachide apparve in asse e normoatteggiato.
Fu riferita algia alla palpazione del rachide dorso-lombare.
I movimenti di flesso estensione del tronco risultarono consentiti sebbene limitati con flessione sino a 90° ed estensione ridotta di circa 2/3.
I movimenti di inclinazione e rotazione del tronco risultarono limitati ai gradi terminali. Gli arti inferiori normo-tono-trofici e fu riferita lieve ipoestesia localizzata alla faccia esterna del polpaccio destro. I riflessi osteotendinei conservati;
la deambulazione e i cambi posturali consentiti.
Così rimarcate le risultanze obiettivate in sede di accertamento medico – legale ed in risposta ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma, giova preliminarmente precisare che la malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo. La stessa causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente.
Come ben noto, con il D.P.R. n. 1124 del 1965 è stato previsto un sistema assicurativo che tutela il lavoratore che contrae una malattia professionale. In particolare, l'art. 3 della legge stabilisce che rientrano nella copertura le malattie professionali comprese nelle tabelle inserite negli CP_1 allegati che sono state progressivamente aggiornate sino all'intervento effettuato con il D.M. 9 Aprile
2008.
Queste tabelle indicano complessivamente 85 categorie di malattie per il settore dell'industria e altre
24 per il settore agricolo che, quando si manifestano, si presumono dovute all'attività lavorativa e che quindi vengono ricomprese nella copertura assicurativa.
Si tratta delle così dette “malattie tabellate”, così definite appunto perché inserite nelle tabelle richiamate dalla legge.
In altre parole, quando il lavoratore contrae una di queste malattie deve soltanto dimostrare di essere stato adibito ad una lavorazione collegata a quella specifica malattia per potere ottenere le prestazioni . CP_1
In tema di malattie professionali non tabellate, la natura morbigena della lavorazione può essere legittimamente ritenuta dal giudice di merito sulla base delle sole prove testimoniali, così come il nesso eziologico tra la malattia e la lavorazione morbigena può essere desunto dal complesso delle prove raccolte e dalla comune esperienza, anche a prescindere da uno specifico accertamento tecnico, purché la decisione sia adeguatamente motivata. Tornando al caso in oggetto del presente accertamento e dovendosi necessariamente rimandare a quanto riferito dalla lavoratrice in sede di operazioni di consulenza, è emerso che la sig.ra Pt_1
svolge attualmente attività lavorativa per una durata complessiva variabile di circa 7 ore giornaliere con mansione di infermiera presso la direzione sanitaria dell'Ospedale “Perrino” di Brindisi.
Deve inoltre darsi atto che nel corso delle operazioni di consulenza non furono prodotti dalla sig.ra ulteriori elementi di prova, quale il Documento di Valutazione dei Rischi relativo alla sua Pt_1
mansione e prove testimoniali. Circa 10 anni fa, la sig.ra ha riferito la comparsa di sintomi Pt_1
legati alla lombalgia che avrebbero avuto un impatto crescente sulle sue attività quotidiane, limitando la capacità di compiere movimenti comuni, come sollevare pesi o mantenere a lungo una postura eretta. Orbene, atteso il tenore del ricorso redatto dall'Avv. Stranieri, deve in premessa segnalarsi che la lavorazione svolta dalla sig.ra rientra tra quelle tabellate, vigendo pertanto Pt_1 la presunzione d'origine professionale della patologia.
Ebbene, come noto, la sig.ra svolse e continua a svolgere attività lavorativa presso la Pt_1 direzione sanitaria dell'Ospedale “Perrino” di Brindisi, con mansioni presumibilmente compatibili con la malattia professionale lamentata.
Tali lavorazioni secondo presunzioni semplici risultano compatibili con la malattia professionale lamentata e rappresentata da ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Al riguardo, già nel 2010 veniva rilevato all'esame elettromiografico un quadro di sofferenza radicolare subacuto-cronica L5 a destra.
Ecco quindi che gli elementi circostanziali e sanitari sopra riportati consentono di affermare che la malattia professionale denunciata è compatibile con le lavorazioni svolte dalla lavoratrice.
Per quanto attiene al danno biologico residuato nella persona della sig.ra , in conformità con Pt_1
quanto stabilito dalle tabelle delle menomazioni previste dal D.M. 12/7/2000 (pubblicato in G.U.
n.172 del 25/07/2000) (213: Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti), determina alla situazione attuale un danno biologico complessivo in misura del 9 (nove)
%.”
Infine, lo stesso consulente, sulla scorta delle valutazioni compiute ed in risposta ai quesiti del
Giudice, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) La ricorrente è affetta, per quanto di interesse ai fini del presente accertamento, da ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. 2) La predetta patologia rientra nella tabella dell'industria del D.M. 9 Aprile 2008 ed è stata contratta nell'esercizio delle lavorazioni previste in tabella. 3) Il soggetto ha subito una lesione dell'integrità psicofisica inquadrabile, ai sensi dei riferimenti tabellari del d.m. 12 Luglio 2000, in
Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti (codice 213), determinante un danno biologico complessivo del 9 (nove) % attese le già riconosciute preesistenze patologiche correlate a patologia lombare in misura del 6 (sei) %. .”
Avverso la relazione peritale, inviata pure in bozza alle parti, non perveniva osservazione alcuna ed il consulente rendeva la sua relazione definitiva confermandone contenuto e conclusioni siccome innanzi trascritte.
Orbene, ritiene il Giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto, attraverso un accurato esame clinico, in quanto correttamente argomentate ed immuni da vizi logici, scientifici o metodologici.
L' viene pertanto condannata alla corresponsione dell'integrazione dell'indennizzo richiesto, CP_1
unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121 giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa relativa alla patologia dedotta in causa e sino al saldo effettivo.
L' viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss.
c.p.c.:
• accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo in conto capitale previsto dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del 9% dalla data della domanda amministrativa;
• condanna l' resistente al pagamento del differenziale dovuto in considerazione del predetto CP_1
grado di invalidità, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 412/91, con decorrenza ex lege;
• condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in €. 2600,00 per compensi CP_1
professionali, oltre CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU liquidate con separato decreto.
Brindisi, 08/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Gabriella Puzzovio)