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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento matrimonio)
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 5.8.2024
da
C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Pellecani,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
F. , nato il Parte_2 C.F._2
4.12.1971 a Camogli (GE), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia
Pagani, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
5.8.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in
Rivergaro (PC) in data 14.6.2004, alle seguenti
CONDIZIONI
“9. corrisponderà a come da accordo Parte_3 Parte_1 intervenuto tra i coniugi, a titolo di assegno una tantum, anche allo scopo di mettere fine ad ogni eventuale contenzioso economico anche per il futuro, ad eccezione di quanto previsto al punto 3 (condizioni di separazione) che verrà trattato in mediazione, nella modalità ex art. 5, comma 8 L. 898/70, l'importo di € 15.000,00 (quindicimila), da pagarsi in una unica soluzione con decorrenza a giorni 30 dal deposito della sentenza di divorzio, importo ritenuto equo dal Tribunale.
1O. Il pagamento di quanto sopra si intende a tacitazione di ogni pretesa e diritto economico eventualmente vantato dalle parti nonché a regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal coniugio, quale elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
11. Le parti dichiarano di rinunciare fin d'ora all'impugnazione delle emanande sentenze, impegnandosi, per quanto possa occorrere, a sottoscrivere dichiarazioni di acquiescenza a semplice richiesta.
12.Le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti, compresi eventuali oneri fiscali eventualmente dovuti precisandosi che ciascuna parte provvederà al pagamento degli onorari del proprio difensore. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 65/25 emessa in data 18.3.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 18.3.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 20.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 26.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio celebrato in data 14.6.2004 a Rivergaro (PC) e Parte_3 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivergaro (PC) al n. 5 , parte
I, anno 2004 alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Rivergaro (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza,17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 5.8.2024
da
C.F. , nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Letizia Pellecani,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
F. , nato il Parte_2 C.F._2
4.12.1971 a Camogli (GE), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia
Pagani, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di mandato in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE-
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
5.8.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniug i, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto in
Rivergaro (PC) in data 14.6.2004, alle seguenti
CONDIZIONI
“9. corrisponderà a come da accordo Parte_3 Parte_1 intervenuto tra i coniugi, a titolo di assegno una tantum, anche allo scopo di mettere fine ad ogni eventuale contenzioso economico anche per il futuro, ad eccezione di quanto previsto al punto 3 (condizioni di separazione) che verrà trattato in mediazione, nella modalità ex art. 5, comma 8 L. 898/70, l'importo di € 15.000,00 (quindicimila), da pagarsi in una unica soluzione con decorrenza a giorni 30 dal deposito della sentenza di divorzio, importo ritenuto equo dal Tribunale.
1O. Il pagamento di quanto sopra si intende a tacitazione di ogni pretesa e diritto economico eventualmente vantato dalle parti nonché a regolamentazione dei reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal coniugio, quale elemento fondamentale ed indispensabile ai fini della soluzione della crisi coniugale.
11. Le parti dichiarano di rinunciare fin d'ora all'impugnazione delle emanande sentenze, impegnandosi, per quanto possa occorrere, a sottoscrivere dichiarazioni di acquiescenza a semplice richiesta.
12.Le spese dell'intero giudizio sono compensate tra le parti, compresi eventuali oneri fiscali eventualmente dovuti precisandosi che ciascuna parte provvederà al pagamento degli onorari del proprio difensore. “
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 65/25 emessa in data 18.3.2025 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, omologando le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 18.3.2025 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 20.11.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data 26.11.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.11.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. – norma dedicata al “procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che “da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, esse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
, matrimonio celebrato in data 14.6.2004 a Rivergaro (PC) e Parte_3 trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rivergaro (PC) al n. 5 , parte
I, anno 2004 alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Rivergaro (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza,17.12.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti