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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5956 del 2024 del R.G. Lavoro e
Previdenza
TRA
, nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Parte_1
Via Strada Napoli n° 239 - C.F. , rappresentato e difeso, giusta CodiceFiscale_1 procura in calce all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'avv. Felice Iannucci,
C.F. , presso il cui studio domicilia, in Napoli, alla Via G. Porzio, CodiceFiscale_2
n° 4, Centro Direzionale di Napoli, Isola G1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso, come in atti CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e di aver inutilmente esperito il procedimento per atp (R.G. 6032 del 2023), adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, il riconoscimento del predetto beneficio, sin dalla domanda.
All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Con provvedimento presidenziale n. 11 del 2025, veniva affidata la trattazione del procedimento alla scrivente.
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di ogni ulteriore indagine, all' esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Come si evince dall'art. 445 bis c.p.c. la legge prevede oggi due distinti giudizi, che non possono essere confusi tra loro. Ebbene, il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso ha il solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio». Pertanto, come risultante dalla chiara formula utilizzata dal legislatore, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione».
Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che
1 la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6, in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
Nella ipotesi al vaglio il ricorrente ha proposto domanda al fine di percepire la indennità di accompagnamento.
Secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione, i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua.
Invero, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass.
12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua).
Dunque, la mera limitazione dei movimenti, così come la possibilità di deambulazione con appoggio, non integra il requisito medico legale sufficiente per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Invero, ad avviso del Tribunale, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dal consulente di parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n.
2151/2004). L'indagine operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Il ctu ha adeguatamente motivato in ordine alla capacità del ricorrente di deambulare autonomamente ed in ordine alla conservata autonomia personale dello stesso.
Né è stata in alcun modo documentata, nella presente sede, la perdita di autosufficienza del ricorrente. Invero, quanto alla documentazione allegata all' opposizione, la visita cardiologia è antecedente alla fase di atp;
mentre, il certificato neurologico del 19.9.2024 attesta una marcata sofferenza diffusa delle fibre nervose periferiche, ma nulla documenta sulla incapacità di deambulare;
infine, il certificato diabetologico del 2.8.2024 attesta una neuropatia periferica agli arti inferiori, senza alcuna ulteriore specificazione. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di
2 accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto dal dott. (cui Persona_1 integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla per le spese, letto l'art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Torre Annunziata, 30.4.2025 Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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