TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 16
TAR
Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli articoli 136 e 140 del D.Lgs n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

    I pareri della Soprintendenza sono espressione di discrezionalità tecnica e insindacabili se non per vizi macroscopici. Il parere della Commissione comunale non è illegittimo solo perché su modulo prestampato. Sia il parere della Commissione comunale che quello della Soprintendenza appaiono fondati su approfondita istruttoria, con numerose prescrizioni a tutela del paesaggio. L'abbattimento di alberi non può essere addebitato alla Soprintendenza o al Comune. L'impatto acustico o l'affollamento non erano di competenza della Soprintendenza.

  • Rigettato
    Violazione degli articoli 136, 140 e 146 del D.Lgs n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento e sviamento.

    L'impatto acustico o l'affollamento non erano di competenza della Soprintendenza. Il ritiro dell'autorizzazione per attività musicali al bar ha ridimensionato le preoccupazioni del ricorrente.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 in combinato con l'articolo 14 bis della L. n. 241/90. Eccesso di potere per violazione dei termini della conferenza di servizi.

    I termini della conferenza di servizi sono ordinatori e sollecitatori. La durata superiore al previsto era giustificata da necessità di approfondimento istruttorio, garantendo il contemperamento degli interessi pubblici. La determinazione di conclusione negativa è stata superata da successivi depositi documentali.

  • Rigettato
    Violazione del combinato disposto degli artt. 119 e 246 della L.R. n. 1/2015 e 102 del R.R. n. 2/2015. Eccesso di potere per mancata stipula di convenzione o atto d'obbligo.

    Le finalità della norma sono state ottemperate con la monetizzazione delle dotazioni territoriali di uso pubblico per uso esclusivamente privato e con il parere favorevole alle opere di urbanizzazione. È documentato il regolare allaccio alle reti. Non residuano aspetti relativi alle opere di urbanizzazione non regolamentati o eseguiti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 114 della L.R. n. 1/2015, nonché dell'articolo 11 del DPR n. 380/2001. Eccesso di potere per carenza di legittimazione del proponente.

    Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario o a chi ha titolo. Le proprietarie hanno autorizzato la controinteressata a presentare la documentazione progettuale, facendo espresso riferimento all'intervento sulla loro proprietà. Non sussistono dubbi sulla legittimazione della controinteressata. L'alienazione di particelle al ricorrente non produce effetti sulla legittimità del titolo.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117 delle NTA Parte Operativa del PRG del Comune di Terni in relazione all'articolo 7 del DPR n. 160/2010. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria.

    La distanza del pallone dal confine è di 5,03 metri. La deroga per il locale tecnico è consentita. Le distanze del campo scoperto sono superiori ai limiti. Il pallone pressostatico è struttura gonfiabile, amovibile e temporanea, non soggetta alle distanze legali come gli edifici fissi. Le altezze massime si riferiscono ad edifici fissi.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 114 della L.R. n. 1/2015, dell'art. 12 del DPR n. 380/01 degli artt. 86 e 102 del R.R. n. 2/2015 anche in relazione all'art. 6 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per mancanza di accesso alla viabilità pubblica e opere di urbanizzazione primaria.

    Questo motivo è dichiarato irricevibile in quanto la conoscenza della nota della Direzione Lavori Pubblici e la censura relativa alla viabilità erano note al ricorrente da tempo immemore. Le eventuali irregolarità nell'utilizzazione pubblica della strada vanno fatte valere in altra sede.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 83 e 94 del DPR n. 380/01 e 201, 202 e 203 della L.R. n. 1/2015 in relazione all'art. 7 del DPR n. 160/2010. Eccesso di potere per mancata acquisizione autorizzazione antisismica.

    L'autorizzazione sismica non è condizione di rilascio delle autorizzazioni edilizie, ma dell'inizio dei lavori. Le problematiche sismiche sono state valutate e superate dagli uffici competenti.

  • Rigettato
    Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 12 e 13 della L.R. n. 28/2001 in relazione all'articolo 7 del DPR n. 160/2010. Eccesso di potere per abbattimento di alberi in mancanza di autorizzazione.

    L'eventuale abbattimento di alberi non autorizzato non determina vizio del procedimento autorizzatorio. Vi è prescrizione di piantare nuove essenze arboree. L'impatto acustico è stato valutato e non determina superamento dei limiti.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 7 del DPR n. 160/2010 in relazione all'articolo 3 del DPR n. 59/2013, legge quadro sull'inquinamento acustico, DPCM 14 novembre 1997 e art. 195 della L.R. n. 1/2015. Violazione normativa urbanistica su standard e dotazioni territoriali.

    L'eventuale abbattimento di alberi non autorizzato non determina vizio del procedimento autorizzatorio. Vi è prescrizione di piantare nuove essenze arboree. L'impatto acustico è stato valutato e non determina superamento dei limiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 16
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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