Ordinanza collegiale 30 maggio 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00305/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 305 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EF De IS, rappresentato e difeso dall'avvocato Grisante Diofebi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Terni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gennari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
AN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Segarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento, di estremi sconosciuti, con cui il Comune di Terni ha rilasciato alla società odierna controinteressata, con unico atto il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica e gli altri titoli abilitativi necessari per la realizzazione di un impianto sportivo per la pratica del padel e relativi edifici accessori (locale spogliatoio comprensivo di ambienti medici, deposito attrezzature, ambienti tecnici ed un piccolo bar) in Terni, Strada di Palmetta o meglio Strada del Gioglio;
del parere favorevole di cui alla nota di protocollo n. 22360 del 30 novembre 2021 rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;
del parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Terni in data 23 novembre 2021; di ogni altro atto, conseguente, presupposto e/o comunque connesso, anche al momento non conosciuto dall''odierna ricorrente, che abbia consentito la realizzazione dell''impianto sportivo di padel in zona Colle dell'Oro.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EF De IS il 7 settembre 2025:
dell’Autorizzazione Unica n. 7/2022 di cui all'atto di protocollo n. 0040259 dell'11 marzo 2022, rilasciata dal Comune di Terni ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010 che tiene luogo del Permesso di Costruire, dell'Autorizzazione Paesaggistica e dell'Autorizzazione Unica Ambientale con la quale è stata assentita alla società AN srl la " Realizzazione di un impianto sportivo per la pratica del padel e bar " in Terni, Strada di Palmetta su aree meglio individuate al catasto di detto comune al foglio 86, particelle 441/442/277/698/699/700/701/702, conosciuta soltanto a seguito del deposito documenti eseguito dal Comune di Terni in data 10 giugno 2025 in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n. 523/2025; della determina dirigenziale del Comune di Terni n. 575 del 4 marzo 2022 di positiva conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria anche essa conosciuta soltanto a seguito del deposito documenti eseguito dal Comune di terni in data 10 giugno 2025 in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale n. 523/2025; di ogni altro atto conseguente, connesso e presupposto ivi inclusi i pareri resi dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria di prot.n. 9376 del 18 maggio 2023 e 3801 del 28 febbraio 2024 conosciuti soltanto a seguito del deposito documenti eseguito dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia in data 11 luglio 2025
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Terni, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e di AN S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa NA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor EF De IS è proprietario di un compendio immobiliare sito in Terni, Strada di Palmetta n. 29, zona di Colle dell’Oro, composto da un fabbricato ad uso residenziale con aree di pertinenza e da un terreno ove ha sede l’impresa agricola di cui è titolare; l’area di riferimento è stata dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, lett. c) e d), e 140 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 in virtù di Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 dell’ottobre 2018, cui è seguita l’apposizione del vincolo di tutela paesaggistica.
Accortosi che in area poco distante erano in corso dei lavori ed era stato installato un pallone pressostatico, il ricorrente in data 27 dicembre 2022 ha presentato al Comune di Terni richiesta di accesso agli atti ed ha accertato che in riferimento all’area distinta a catasto al foglio 86, part. 441 – 442 – 277 e 697 – 698 –699 – 700 – 701 -702, era stata rilasciata alla società AN srl l’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto sportivo per la pratica del padel e relativi edifici accessori (un locale spogliatoio comprensivo di ambienti medici, un deposito attrezzature, degli ambienti tecnici ed un piccolo bar).
2. Il Sig. De IS ha quindi proposto impugnazione avverso la predetta autorizzazione unica (di estremi sconosciuti perché non consegnatagli dal Comune di Terni all’esito dell’istanza di accesso) oltre che avverso il parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota prot. n. 22360 del 30 novembre 2021 rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, oltre al parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Terni in data 23 novembre 2021, articolando due motivi di censura.
2.1. Violazione degli articoli 136 e 140 del D.Lgs n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione. Entrambi i pareri prodromici all’autorizzazione unica sarebbero viziati da difetto di istruttoria quanto all’omessa valutazione della compatibilità dell’intervento avversato con il rilevante vincolo paesaggistico incidente sull’area di Fonte dell’Oro: quello della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio si estrinsecherebbe nella mera apposizione di una crocetta su un modulo prestampato, con alcune prescrizioni in calce sul rispetto della normativa regionale sull’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico; quello della Soprintendenza, nonostante la presenza di alcune prescrizioni, non recherebbe menzione circa l’autorizzazione all’abbattimento di alberi (in effetti avvenuto) e si limiterebbe ad imporre la presenza di un archeologo per i lavori di scavo di maggiore entità, stante la natura di sito archeologico riferito ad un ampio arco temporale, dall’età del bronzo all’epoca romana imperiale.
2.2. Violazione degli articoli 136, 140 e 146 del D.Lgs n. 42/2004 in relazione all’articolo 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per travisamento e sviamento. Con specifico riferimento al parere della Soprintendenza, se ne assumeva l’illegittimità anche in ragione del fatto che invece di fare applicazione delle prescrizioni imposte nel vincolo paesaggistico, tale atto lo derogava, visto che il pallone pressostatico di colore verde (che ricopre i campi da padel in inverno) avrebbe un rilevante impatto estetico sulla zona vincolata, inoltre la relativa attrezzatura meccanica (unita al flusso continuo di utenti dell’impianto e del bar adiacente), generebbe un rilevante impatto acustico, oltre che un effettivo danno per la salubrità ambientale in termini di inquinamento e di aggravamento alla viabilità.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Terni, la Soprintendenza e la controinteressata AN: il Comune ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, perché l’immobile di proprietà del ricorrente, in quanto localizzato in Strada Di Palmetta n. 29, disterebbe ben 257 metri dal fondo interessato dall’intervento. Nel merito i pareri gravati sarebbero congruamente motivati e il progetto non prevederebbe il taglio di alberature di alto fusto nell’area di realizzazione dell’impianto, così come risultante dalla documentazione progettuale in atti. La società e la Soprintendenza hanno sottolineato l’approfondimento istruttorio che emerge dal parere di compatibilità paesaggistica, specificando che, comunque, la copertura con pallone pressostatico in tessuto plastico, di colore verde scuro opaco, sarebbe apposta solo per i mesi invernali, mentre per i restanti mesi, stanti i materiali con cui sono realizzati l’impianto e gli edifici accessori (legno, pietra e vetro), l’impatto paesaggistico sarebbe ridotto.
4. Il ricorrente in data 2 aprile 2025 ha prodotto una nota della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni datata 15 febbraio 2024, dove, in riscontro ad un esposto di alcuni residenti, si sosteneva che la strada sterrata di ingresso all’impianto, ramo secondario di strada della Palmetta, ovvero traversa laterale di strada del Gioglio, non sarebbe una strada vicinale, ma di proprietà privata, e non soggetta al gravame di uso pubblico, anche perchè strutturalmente idonea allo stesso; in sede di memoria per la pubblica udienza depositata l’11 aprile 2025 il ricorrente ha contestato l’illegittimità dell’autorizzazione unica sotto il profilo della mancata presenza di una idonea viabilità di accesso all’impianto, insistendo comunque affinchè il Comune esibisse tutta la documentazione relativa all’autorizzazione unica, provvedimento in effetti versato in atti dall’Ente solo in data 9 aprile 2025 e comunque privo di allegati.
5. In sede di repliche il Comune di Terni ha sostenuto che l’interesse a ricorrere del Sig. De IS sarebbe venuto meno in ragione dell’avvenuto ritiro del titolo amministrativo per l’esercizio di attività musicali nel bar e, per altro verso, per la dichiarata impossibilità di generale fruizione della strada che conduce al suddetto impianto. Il ricorrente ha invece argomentato circa il rafforzamento del proprio interesse all’impugnativa in ragione del fatto che il 22 novembre 2024 aveva acquistato dalla precedente proprietaria (che li aveva dati in disponibilità alla AN) dei fondi attigui all’impianto contestato, tra cui due particelle (la 700 e la 702) costituenti una piccola porzione della strada sterrata di ingresso all’impianto.
6. In esito alla trattazione del ricorso all’udienza pubblica del 13 maggio 2025 questo Tribunale, con ordinanza n. 523 del 30 maggio 2025, ha ordinato al Comune di Terni il deposito di “tutta la documentazione allegata all’autorizzazione unica, oltre alla relazione dell’archeologo richiesta dalla Soprintendenza e all’autorizzazione unica ambientale della Regione Umbria, al fine di poter proporre eventuale impugnativa nella completezza degli elementi istruttori disponibili ”.
7. Il Comune di Terni ha ottemperato all’ordine di deposito il 10 giugno 2025, versando in atti ben 62 allegati all’autorizzazione unica.
8. Con motivi aggiunti notificati il 5 settembre 2025 e depositati il 7 settembre successivo il ricorrente ha impugnato l'Autorizzazione Unica n. 7/2022, di cui al prot. n. 0040259 dell'11 marzo 2022, rilasciata ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, che tiene luogo del Permesso di Costruire, dell'Autorizzazione Paesaggistica e dell'Autorizzazione Unica Ambientale, oltre alla Determina Dirigenziale n. 575 del 4 marzo 2022 di positiva conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, ed infine i successivi pareri favorevoli di cui ai prot. nn. 9376 del 18 maggio 2023 e 3801 del 28 febbraio 2024, resi dalla Soprintendenza su due proposte di varianti presentate dalla AN e relative, rispettivamente, all'impianto di smaltimento delle acque reflue, alla modifica delle aperture e finestre dell’edificio adibito a bar e della rampa di accesso per il superamento delle barriere architettoniche del medesimo volume.
8.1. Violazione dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 in combinato con l'articolo 14 bis della L. n. 241/90, come integrato dall'articolo 13 del D.L. n. 76/2020 : la conferenza di servizi decisoria prodromica all’adozione dell’autorizzazione unica è durata ben sette mesi a fronte di una previsione normativa che ne stabilisce la chiusura in un tempo assolutamente più breve, specie dopo le norme acceleratorie di cui al D.L. n. 76/2020. Il Comune inoltre ha omesso di depositare in giudizio la determinazione di conclusione negativa della conferenza poi superata, non consentendo di apprezzare il complessivo andamento del procedimento, ed inoltre è stata disposta una sospensione dei termini, pur non essendo consentito al privato svolgere la relativa istanza.
8.2. Violazione del combinato disposto degli artt. 119 e 246 della L.R. n. 1/2015 e 102 del R.R. n. 2/2015 : per i titoli abilitativi edilizi relativi ai procedimenti di cui al DPR n. 160/2010 sarebbe obbligatoria la stipula preliminare di una convenzione o atto d'obbligo del proponente per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi, nonché delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione, il cui adempimento risulta assente dall’autorizzazione unica.
8.3. Violazione dell'art. 114 della L.R. n. 1/2015, nonché dell'articolo 11 del DPR n. 380/2001 : la AN sarebbe carente di legittimazione al rilascio del titolo edilizio, vantando solo due distinte autorizzazioni dei proprietari a presentare al Comune di Terni la documentazione riguardante i progetti relativi all'autorizzazione paesaggistica ed al permesso di costruire per un intervento di nuova costruzione da realizzarsi sui terreni di loro proprietà, ma nessun contratto preliminare né titolo di proprietà.
8.4. Violazione dell’art. 117 delle NTA Parte Operativa del PRG del Comune di Terni in relazione all'articolo 7 del DPR n. 160/2010. Eccesso di potere per difetto ed erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria. L’impianto in oggetto non rispetta gli standards urbanistici imposti dalle NTA al prg parte operativa: sarebbero violate le distanze legali di 5 metri con i confini in due punti, dato che il pallone pressostatico è una struttura non facilmente amovibile quindi soggetta alle norme urbanistico – edilizie vigenti. Inoltre non sarebbero rispettate le norme tecniche neppure quanto all’altezza massima di 3 metri e 50, variando quella del pallone da metri 7,40 a metri 10,50.
8.5. Violazione dell'art. 114 della L.R. n. 1/2015, dell'art. 12 del DPR n. 380/01 degli artt. 86 e 102 del R.R. n. 2/2015 anche in relazione all'art. 6 della L. n. 241/90 : l'autorizzazione unica che tiene luogo anche del permesso di costruire è stata rilasciata dal Comune di Terni in assenza di un accesso alla viabilità pubblica e dunque in mancanza delle opere di urbanizzazione primaria che ne costituiscono necessario presupposto legittimante. La nota della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Terni del 10 febbraio 2022 chiarisce che, contrariamente a quanto affermato dalla proponente società AN il tratto di strada di accesso all'impianto di padel non è una strada vicinale ad uso pubblico e non è nemmeno una strada vicinale ma è invece semplicemente una strada privata le cui caratteristiche geometriche e strutturali non consentirebbero una sicura fruizione da parte della collettività.
8.6. Violazione degli artt. 83 e 94 del DPR n. 380/01 e 201, 202 e 203 della L.R. n. 1/2015 in relazione all'art. 7 del DPR n. 160/2010 : non è stata acquisita la preventiva autorizzazione antisismica nonostante nella relazione geologica allegata al progetto di AN la zona oggetto di causa sia classificata come zona sismica II, dunque area soggetta ad una sismicità medio-alta.
8.7. Violazione del combinato disposto degli artt. 3, 12 e 13 della L.R. n. 28/2001 in relazione all'articolo 7 del DPR n. 160/2010: la realizzazione dei campi di padel ha comportato l'abbattimento di numerosissime essenze arboree in mancanza di autorizzazione.
8.8. Violazione dell'art. 7 del DPR n. 160/2010 in relazione all'articolo 3 del DPR n. 59/2013 alla legge quadro sull'inquinamento acustico di cui alla L. 26 ottobre 1995 n. 447, al DPCM 14 novembre 1997 ed all'articolo 195 della L.R. n. 1/2015. Violazione della normativa urbanistica in tema di standard e dotazioni territoriali di cui agli articoli 86, 87 ed 88 del Regolamento regionale dell'Umbria n. 2/2015 . L’intervento posto in essere dalla AN ha comportato un notevole deprezzamento degli immobili adiacenti per il disboscamento, per l’impatto acustico derivante dall’attività di padel e dalla discoteca che si tiene nelle ore notturne oltre al conseguente numeroso afflusso di autovetture in assenza di idonei parcheggi.
9. Il Comune di Terni ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnativa proposta con i motivi aggiunti in quanto l’autorizzazione unica è stata prodotta in atti il 09 aprile 2025, e da tale data decorreva il termine decadenziale per l’impugnativa, notificata invece, tardivamente, solo il 7 settembre 2025: ciò anche in ragione del fatto che i motivi spiegati inerivano questioni già ampiamente percepibili dal tenore dell’autorizzazione unica. Inoltre avendo il predetto titolo unico natura di atto plurimotivato sarebbe sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni per resistere all’impugnativa.
10. Il ricorrente ha contestato l’eccezione di tardività dell’impugnativa in quanto effettuata dal Comune nel mancato rispetto del termine di cui agli artt. 73 cod. proc. amm. e dunque inefficace ai fini processuali.
11. Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse (anche sopravvenuto, a seguito dell’avvenuto ritiro dell’autorizzazione all’esercizio delle attività musicali al bar ubicato dentro l’impianto) in quanto il ricorso è infondato nel merito.
13. In prima battuta devono essere esaminati congiuntamente i due motivi di ricorso introduttivo che mirano a contestare l’autorizzazione unica rilasciata dal Comune di Terni sostenendo l’illegittimità del parere prodromico di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza e del parere della competente commissione comunale in quanto asseritamente in contrasto con la tutela rafforzata da garantirsi alla zona vincolata di Colle dell’Oro.
13.1. Deve premettersi che i pareri resi dalla Soprintendenza sono espressione della discrezionalità tecnica che ad essa compete per la tutela dei beni culturali, in attuazione del vincolo ope legis , e sono dunque insindacabili, se non per vizi macroscopici di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e infondatezza; in particolare devono ritenersi inammissibili le censure che, nell'affermare l'erroneità della valutazione che l’amministrazione ha dato dell'intervento realizzando, impingono nel merito delle valutazioni altamente discrezionali rimesse all'autorità competente alla tutela del paesaggio e sollecitano il giudice amministrativo a un sindacato sostitutivo al di fuori dei casi tassativi di giurisdizione di merito previsti dall'art. 134 c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263, id. sez. V, 16 maggio 2023, n. 4881, id. sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3293).
13.2. Ciò chiarito, è evidente che in carenza di uno dei macroscopici vizi sopra enumerati, non può sic et simpliciter costituire motivo di illegittimità la circostanza che la Soprintendenza si sia espressa favorevolmente sulla compatibilità paesaggistica del progetto della AN, ovvero in senso contrario a quanto desiderato dal ricorrente, nè tale circostanza può far ritenere, in assenza di fondati argomenti, che i predetti pareri deroghino illegittimamente al vincolo della zona di Colle dell’Oro.
13.3. Sia il parere della competente Commissione comunale (che non è certo illegittimo perché reso su un modulo prestampato, anche perché l’Ente ha inserito delle precisazioni in tema di inquinamento luminoso e sul colore verde del pallone pressostatico) che, soprattutto, quello della Soprintendenza appaiono fondati su una approfondita istruttoria.
In particolare l’autorità preposta alla tutela del paesaggio nel parere del 9 dicembre 2021 ha subordinato l’assenso ad una lunga serie di prescrizioni, tra cui:
- l’apposizione della copertura del pallone pressostatico di colore verde scuro solo d’inverno, mentre nelle altre stagioni i campi da padel, saranno scoperti e andranno realizzati di colore verde non uniforme, e saranno circondati da pareti completamente vetrate sostenute da vetroresina nera;
- gli edifici accessori saranno schermati da coperture in legno e in pietra, così come il piccolo bar e la relativa terrazza, i parapetti e i percorsi pedonali saranno realizzati in legno e gres con i colori della terra, e anche l’impianto fotovoltaico sarà di colore verde, mentre la strada di accesso sarà di ghiaia stabilizzata;
- le lavorazioni di scavo di maggiore entità dovranno essere svolte con l’assistenza di un archeologo per prevenire danni ad eventuali reperti archeologici che dovessero rinvenirsi.
13.4. Lo stesso Ente è stato chiamato ad esprimersi nuovamente in sede di variante per l’impianto di smaltimento reflui e per le aperture del bar ed ha confermato anche in tali occasioni il parere favorevole.
13.5. Deve poi essere destituita di fondamento la censura inerente l’impatto sull’area dell’avvenuto abbattimento di alberi di alto fusto: come segnalato dalla difesa erariale nella relazione paesaggistica comunale depositata si legge che “ L'opera non prevede il taglio o lo spostamento di nessun albero presente sull'area” . Discende da ciò che ogni eventuale violazione di tale prescrizione che sia stata perpetrata nel corso dei lavori non può certamente essere addebitata alla Soprintendenza o al Comune di Terni, né quindi rendere illegittimi i relativi atti di assenso.
13.6. Analogamente non era compito della Soprintendenza valutare l’eventuale impatto dell’impianto sportivo in termini di inquinamento acustico o maggiore affollamento derivante dagli avventori del bar attaccato agli impianti: peraltro tale preoccupazione del ricorrente deve ritenersi ridimensionata alla luce dell’intervenuto ritiro da parte del Comune del titolo per l’esercizio delle attività musicali che consentiva, di fatto la trasformazione del bar in una discoteca, con conseguente notevole disturbo per gli abitanti soprattutto nelle sere d’estate. Allo stato il bar sarà operativo solo a servizio dei giocatori di padel limitando la frequentazione dell’area – peraltro destinata da PRG alla realizzazione di strutture sportive (Zona F attrezzature sportive e per il tempo libero private (FD4) - a tale finalità.
14. Venendo all’esame dei motivi aggiunti, - e fatto salvo quanto si dirà di seguito - deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione di irricevibilità degli stessi in ragione della presentazione della relativa impugnativa non dal momento in cui il Comune di Terni metteva a disposizione del ricorrente l’autorizzazione unica (mediante deposito in giudizio operato il 9 aprile 2025) bensì dal 10 giugno, data di adempimento dell’ordinanza collegiale del 30 maggio 2025 e conseguente deposito di tutti gli allegati all’autorizzazione unica. Se è vero infatti che la " piena conoscenza" - cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. per individuare il dies a quo dell'impugnazione - non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che - per individuare il dies a quo di decorrenza - basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, potendo il ricorrente impugnare l’atto con decorrenza dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (ex multis, Cons. Stato sez. III, 26 agosto 2025, n. 7109) comunque larga parte delle censure contenute nei motivi aggiunti richiedevano per essere sviluppate l’accesso alla documentazione ostesa dal Comune di Terni il 10 giugno 2025, quindi per esse l’impugnativa è tempestiva.
14.1. Deve invece essere dichiarato irricevibile il quinto motivo aggiunto, con il quale il ricorrente contesta che il progetto sarebbe stato autorizzato in mancanza di apposita viabilità di accesso, in quanto il tratto di strada sterrata che conduce all'impianto di padel non sarebbe una strada vicinale ad uso pubblico ma una strada privata le cui caratteristiche geometriche e strutturali non consentirebbero una sicura fruizione da parte della collettività. La nota della Direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni che in data 15 febbraio 2024 affermava ciò era stata trasmessa al ricorrente dalla precedente proprietaria della strada il 1° aprile 2025, tanto è vero che una censura di tal guisa era stata introdotta dal Sig. De IS (in modo inammissibile, perché in difetto di notifica alle controparti) già nella memoria dell’11 aprile 2025; né la nota di analogo contenuto datata 10 febbraio 2022 (e depositata dal Comune di Terni il 10 giugno 2025) aggiungeva nulla alla censura, dato che la consistenza e i presupposti della stessa erano ben noti al ricorrente sin dai primi giorni di aprile 2025. Pertanto il Sig. De IS avrebbe dovuto impugnare l’autorizzazione unica sotto tale profilo con decorrenza dal deposito in giudizio della stessa, senza attendere il deposito dell’ulteriore documentazione successiva, che avrebbe potuto essere gravata con motivi aggiunti.
14.2. Né in senso contrario può essere di alcun rilievo la circostanza che l’autorizzazione unica fosse stata depositata dal Comune di Terni in violazione del termine prescritto dall’art. 73 cod. proc. amm. per il deposito documenti in vista dell’udienza pubblica del 13 maggio 2025: tale violazione sarebbe stata di qualche rilievo in termini di lesione del contraddittorio se il giudizio fosse in effetti stato definito all’esito di tale udienza, ma non vale ad elidere la legale conoscenza del provvedimento nei confronti del ricorrente ai fini della successiva impugnativa.
Ne discende che le eventuali irregolarità nell’utilizzazione pubblica della strada potrebbero essere fatte valere in altra sede ma non possono essere sindacate in questo giudizio.
15. Andando ad esaminare gli altri motivi aggiunti, gli stessi sono integralmente infondati e devono essere respinti.
Si premette che in presenza di un provvedimento ampliativo come l’autorizzazione unica è necessario esaminare tutti i motivi di gravame, reggendosi tale atto sul positivo accertamento di tutti i presupposti che l’impugnativa mira a rimuovere; diversamente l’atto plurimotivato è tipicamente un diniego, la cui impugnativa è diretta a tutelare interessi legittimi oppositivi, ed in quel caso è sufficiente il rigetto di uno dei motivi di gravame per consentirne il consolidamento, reggendosi esso agevolmente anche su di un unico presupposto.
16. Deve essere disatteso il primo motivo aggiunto nella parte in cui censura l’intervenuto superamento del termine di chiusura della conferenza dei servizi decisoria, oltre alla validità della richiesta di sospensione presentata dalla AN.
16.1. Il procedimento di autorizzazione unica, pur essendo un modulo procedimentale di semplificazione dell'iter autorizzativo, onera comunque l'Amministrazione procedente di fornire una motivazione adeguata e di effettuare una istruttoria completa nel caso in cui siano state formalizzate, in conferenza di servizi e/o con appositi atti, argomentate obiezioni da parte delle Amministrazioni locali, nel senso della non conformità del progetto da autorizzare agli strumenti urbanistici di pianificazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1877)
Proprio per tale ragione i termini relativi a procedure caratterizzate dalla “partecipazione di una pluralità di soggetti, a garanzia del contemperamento dei diversi interessi coinvolti, vanno considerati come ordinatori e sollecitatori, in quanto espressione della necessità della tempestiva cura dell'interesse pubblico alla mitigazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute delle attività industriali, per cui la scadenza del termine massimo di durata del procedimento non incide di per sé né sulla sussistenza del potere di provvedere né sulla legittimità del provvedimento conclusivo adottato a valle dalla Conferenza di servizi ” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 07 luglio 2022, n. 9324, id. 07 aprile 2022, n. 4040).
16.2. Emerge peraltro dal corpo dell’autorizzazione unica che l’originaria determina di conclusione negativa della conferenza del 26 ottobre 2021 era motivata sulle carenze istruttorie del progetto, che sono state superate dai corposi depositi documentali successivi, inerenti i pareri, i nulla osta e i contributi necessari di tutte le autorità coinvolte: in altri termini sia la sospensione della conferenza che la sua durata superiore al previsto erano in effetti giustificate da necessità di approfondimento che garantiscono (e non certo pregiudicano) anche i controinteressati nel senso di dimostrare che il progetto sia stato in effetti autorizzato dopo averne valutato la compatibilità con tutti gli interessi pubblici coinvolti.
17. Anche il secondo motivo deve essere disatteso. Le disposizioni di legge circa la necessità di prevedere, per i titoli rilasciati mediante la procedura semplificata con sportello unico, la stipula preliminare di una convenzione o atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi alla realizzazione degli interventi, nonché delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione risulta ottemperata quanto alle finalità avute di mira dalla norma.
Infatti:
- nella determina n. 575 del 4 marzo 2022 di favorevole conclusione della conferenza dei servizi si da atto che “ l’assolvimento delle dotazioni territoriali di uso pubblico (Art. 86 e 102 del RR 2/2015 Verde e Parcheggi di uso pubblico) per la quale sono stati chiamati ad esprimersi è stata assolta con la richiesta la monetizzazione per le motivazioni contenute nella nota allegata al prot. 10253 del 20.01.2022 e pertanto la loro utilizzazione è ad uso esclusivamente privato ;”
- nel parere del comune, Servizio Lavori pubblici, del 17 febbraio 2022, si esprime parere favorevole alle opere di urbanizzazione (impianto idrico e impianto smaltimento acque reflue) relative all’intervento;
- è documentato in atti altresì il regolare allaccio alla rete gpl, elettrica ed idrica.
Non residuano quindi aspetti relativi alle opere di urbanizzazione che non siano stati regolamentati o comunque eseguiti dalla parte privata.
18. Neppure il terzo motivo aggiunto è condivisibile. Anche a voler prescindere dalla probabile irricevibilità della censura, si osserva che l’art. 11 del T.U. Edilizia, come anche l’art. 114 della legge regionale n. 1/15, prescrivono che il permesso di costruire è rilasciato “al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ”, e non menzionano il contratto preliminare o eventuali altri contratti in particolare, mirando solo ad onerare il Comune di verificare se il richiedente il titolo abbia la necessaria legittimazione, ossia possieda un titolo di proprietà o di godimento sul bene oggetto del progetto di trasformazione urbanistica sottopostole (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 1° luglio 2024, n. 591, nonché T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 8 settembre 2025, n. 16066); tale verifica non è però subordinata a particolari forme con riguardo ai predetti titoli, se non in casi in cui sia necessario accertare l’assenso di tutti gli interessati, come nel caso di bene in comproprietà.
Nel caso in esame le proprietarie delle particelle su cui insiste l’impianto sportivo in oggetto, ovvero le Sigg.re AR TA TI e ZI LI, rispettivamente in data 9 luglio 2021 e 26 luglio 2021 autorizzavano la controinteressata a presentare la documentazione progettuale per il rilascio dell’autorizzazione unica facendo espresso riferimento “ all’intervento di nuova costruzione che insisterà sulla mia proprietà ”. Non paiono quindi sussistere dubbi sulla legittimazione della controinteressata a realizzare il progetto e a gestirlo, in difetto di contestazioni di sorta da parte delle uniche legittimate, ovvero le sigg.re TI e LI.
Nè evidentemente può produrre un qualche effetto sulla legittimità del titolo l’alienazione (sopravvenuta nel novembre 2024) al ricorrente da parte della Sig.ra TI delle due particelle n. 700 e 702, comprese nel compendio interessato dal progetto ma situate nell’estremità sud dell’area, al di sotto della strada sterrata di accesso all’impianto (cfr. planimetria generale allegata al progetto, tavola P01-PR ).
19. Con il quarto motivo il ricorrente censura il progetto presentato dalla AN sotto il profilo dell’asserita violazione dei parametri urbanistici previsti dall’articolo 117 delle NTA del PRG Parte Operativa che prevede per la zona denominata FD4, in strada di Palmetta a Colle dell’Oro, la realizzazione di attrezzature ed impianti per lo sport al chiuso ed all’aria aperta (piscine, palestre, campi da gioco e simili e relativi servizi). “ Il piano si attua con intervento edilizio diretto secondo i seguenti parametri: -Indice di utilizzazione fondiaria UF=0.3 mq/mq -Distanza dai confini e dalle strade mt 5,00 -Altezza massima mt 3,50 ”. Segnatamente il ricorrente assume la violazione delle distanze legali di 5 metri dai confini relativamente alla particella 722 rispetto alle particelle 61 e 723 e deposita all’uopo planimetria (senza alcuna indicazione della scala utilizzata) firmata dal Geom. Mannaioli da cui emerge la distanza di 4,37 dal confine rispetto al campo di padel scoperto e di 4,83 metri del campo coperto. Inoltre si assume la violazione delle altezze quanto al pallone pressostatico.
La censura si rivela, ancora una volta, infondata.
19.1. Quanto alla violazione delle distanze legali, la censura trova smentita nella tavola in scala 1:100, allegata al progetto, e denominata P10- bis (peraltro versata in atti anche da parte ricorrente in stralcio), dalla quale emerge che la distanza del pallone dal confine è nel suo punto più stretto pari a metri 5,03, mentre il contiguo box per gli impianti del pallone dista dal confine solo metri 3,89, ma tale deroga è espressamente consentita dal regolamento regionale n. 2/15 (art. 24, comma 2, lettera b) trattandosi di locale tecnico di altezza inferiore a 2,40 metri. Dalla tavola P09-PR emerge poi che le distanze dei confini del soprastante campo di padel scoperto sono notevolmente superiori (e quindi sicuramente rispettose dei limiti di legge) dato che, come detto, il punto edificato più vicino al confine di tutto l’insediamento corrisponde al box tecnico di cui sopra.
19.2. In ogni caso sebbene secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente i campi da padel necessitino del permesso di costruire in quanto modificazioni permanenti del territorio, il Consiglio di Stato in una recente pronuncia (sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10466) - ricordando che al fine di verificare se la realizzazione di un'opera possa beneficiare del regime proprio delle opere precarie occorre avere riguardo al “criterio funzionale” più che a quello “strutturale” - in un caso analogo ha disposto verificazione al fine di accertare se la struttura dell’opera fosse riconducibile ad un effettivo pallone pressostatico facilmente amovibile (al fine di poterlo esonerare dal rispetto delle distanze legali). In quel caso poi il Giudice d’appello aveva concluso per l’accoglimento della censura di violazione delle distanze legali perché il verificatore aveva ritenuto che la copertura del campo da padel non fosse facilmente amovibile in quanto poggiava su piastre imbullonate sulle fondazioni, mentre i campi da padel scoperti erano comunque racchiusi in una struttura composta di vetro e metallo.
19.3. A diversa conclusione dovrebbe addivenirsi nel caso in esame, in cui invece il pallone pressostatico secondo la relazione paesaggistica allegata al progetto consiste in una “una struttura gonfiabile in tessuto plastico che non presenta elementi fissi di sostegno o fondazione e quindi completamente amovibile e temporanea ”. Sono in atti le foto e le fatture di pagamento da cui risulta che la copertura viene rimossa nei mesi estivi.
19.4. Seguendo lo stesso ragionamento neppure dovrebbero ritenersi violate le altezze massime fissate dalle NTA all’art. 117, in quanto le stesse appaiono riferirsi ad edifici fissi e non amovibili e, - pur non presentando la normativa comunale ternana un’espressa deroga alle altezze per i palloni o le coperture degli impianti sportivi (come nel caso deciso da Cons. Stato n. 10466/2024, cit.) - le Amministrazioni che hanno rilasciato il titolo edilizio in oggetto appaiono aver ragionato in tali termini, autorizzando un impianto sportivo che solo nei mesi invernali presenta un pallone pressostatico che supera le altezze imposte agli edifici.
20. Neppure il sesto motivo è meritevole di condivisione.
Preliminarmente si segnala che a norma dell’art. 94 del T.U. Edilizia l’autorizzazione sismica di competenza regionale non è condizione di rilascio delle autorizzazioni edilizie, bensì dell’inizio dei lavori, ma comunque le problematiche sismiche sono state adeguatamente valutate ed infine superate dagli uffici competenti:
- nel parere prot. 25754 del 16 febbraio 2022 reso dal Servizio idrogeologico, idraulico e sismico della Regione Umbria si affermava che “ nella banca dati della PERICOLOSITÀ SISMICA LOCALE l’area ricade nella: Zona stabile, appartenente ai depositi delle Unità sintemiche, suscettibile di amplificazione sismica” , ma “ data la vicinanza con situazioni di pericolosità e rischio da frana, gli scavi all’interno della zona dei lavori dovranno essere ridotti al minimo, compatibilmente con l’assetto idrogeologico del versante ”;
-tuttavia nel successivo parere prot. 33034 del 1° marzo 2022 il medesimo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Comune, che venivano ritenuti “ esaustivi ”, giungeva a ritenere che “ le precedenti prescrizioni possano essere superate e che nulla osti alla realizzazione del Progetto dell’impianto sportivo in Via Strada di Palmetta 86 ”.
21. I motivi settimo ed ottavo possono essere esaminati congiuntamente e devono essere anch’essi respinti. Si è già detto che l’eventuale abbattimento di alcuni ulivi nell’area di pertinenza dell’impianto da padel - non essendo mai stato autorizzato ma anzi espressamente vietato nella documentazione allegata all’autorizzazione unica (cfr. relazione paesaggistica) - non può determinare alcun vizio del procedimento autorizzatorio ma debba semmai essere contestato in altre sedi; in ogni caso deve escludersi che tale eventualità possa determinare una eventuale alterazione in senso negativo dello stato dei luoghi visto che tra le prescrizioni imposte dall’autorizzazione unica vi è quella di piantare nuove essenze arboree nelle aree verdi antistanti i campi da padel.
Infine non corrisponde al vero che non sia stato valutato l’impatto acustico dell’impianto di padel, in quanto tra gli allegati all’autorizzazione unica figura una approfondita valutazione previsionale sull’impatto acustico ove si afferma che “ la presenza del nuovo centro sportivo non modifica il clima acustico della zona e non determina il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente ”.
22. In conclusione il ricorso principale deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili limitatamente al quinto motivo e per il resto respinti.
23. Le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, cosi provvede:
- respinge il ricorso;
- quanto ai motivi aggiunti li dichiara in parte irricevibili e per la restante parte li respinge, nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
NA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA NI | CE AR |
IL SEGRETARIO