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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 281/2024
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa LE ER Consigliera est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da in proprio e quale titolare dell'omonimo studio medico Parte_1
odontoiatrico (C.F ), con il patrocinio dell'Avv. Valentino C.F._1
ZE (C.F. ), dell'Avv. Corrado Politi (C.F. C.F._2
e dell'Avv. Giuseppe Muzzupappa (C.F. C.F._3
) C.F._4
parte appellante contro
(P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. Gavino Spiga Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e dell'Avv. Pier Carlo Scarlassara (C.F. C.F._5
) C.F._6
parte appellata Oggetto: Altri contratti d'opera - Appello avverso la Sentenza n. 1547/2023 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 21 agosto 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza n. 1547/2023, pubblicata il 21/08/2023, R.G. n. 6136/2019 Repert. N
2450/2023 del 21/08/2023, resa dal Tribunale di Vicenza in persona del Giudice dott.
Francesco Lamagna, nella causa n. 6136/2019 R.G. e conseguentemente in
accoglimento dei motivi di gravame proposti: In via principale in accoglimento
dell'appello riformare la sentenza oggetto di gravame e accertato l'inadempimento di
condannarlo a risarcire il danno sofferto dal Dott. da definire CP_2 Parte_1
anche in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia;
-. In via gradata, in accoglimento dell'appello riformare la sentenza oggetto di
gravame e accertato l'inadempimento di ed il danno, di conseguenza CP_2
rideterminare l'eventuale quantum debeatur nella minore misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di onorari del doppio grado di giudizio con distrazione.
In via istruttoria si reiterano tutte le richieste formulate nel corso del giudizio di primo
grado qui da intendersi riproposte sia con riferimento alla prova diretta che indiretta.
Si chiede che venga ordinata ex art 210 c.p.c. alle controparti l'esibizione della
seguente documentazione: l'ordine di esibizione delle ricevute (report) di cui al vacuum
test e test 134°con certificazione di avvenuto collaudo in concomitanza del
funzionamento del condizionatore ((report collaudo o dossier di verifica degli
elettromedicali) - con esplicita riserva di prova contraria sul punto.
2 Si chiede che venga disposto l'interrogatorio della controparte sig. sulle CP_3
seguenti circostanze: a) Vero che «La perforava il cavidotto dell'impianto CP_2
di climatizzazione»;
b) Vero che «il climatizzatore rimaneva spento»; c) Vero che «il danno è stato occultato
lasciando spento l'impianto di climatizzazione»;
3) Si chiede altresì di disporre la nomina di C.T.U. diretta ad accertare le seguenti
circostanze: a) Compatibilità tra l'evento ed il danno riportato;
b) incidenza del danno;
c) nesso di causalità; d) Quantificazione del danno, ammontare del danno;
e)
compatibilità delle spese documentate ed il danno occorso. Si richiamano qui i
documenti allegati già depositati in cancelleria. Si insiste pertanto nell'ammissione di
tutti i mezzi di prova e le richieste istruttorie”.
Per parte appellata
“-Parte appellata dichiara di non accettare il contradditorio sui motivi di appello così
come formulati dall'appellante a mezzo del suo nuovo difensore Avv. Muzzupappa con
la comparsa depositata in data 29.10.2024 e ciò in quanto nuovi e tardivi stante che
sono stati formulati quando si era già esaurito lo ius appellandi così come esercitato in
atto di appello.
- Dichiarare inammissibile, ovvero infondato in fatto ed in diritto, l'appello formulato
dal Dott. e conseguentemente confermare la sentenza n. 1547/2023 del Parte_1
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso si chiede vengano accolte le conclusioni nel merito così come formulate in
primo grado e cioè “In via preliminare: Concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I.
n. 2019/2019 del Tribunale di Vicenza oggi opposto atteso che l'opposizione non risulta
3 fondata né su prova scritta né è di pronta e facile soluzione. Nel merito. Respingersi
ogni avversa allegazione, deduzione, eccezione e conclusione in quanto infondata in
fatto ed in diritto oltreché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e,
conseguentemente, confermarsi il D.I. n. 2019/2019 del Tribunale di Vicenza ovvero in
ulteriore subordine condannarsi il Dott. al pagamento, in favore della Parte_1
con socio unico, in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
Sig. della somma di € 6.977,26 per gli stessi titoli e ragioni di cui già in CP_3
decreto ingiuntivo opposto ovvero in quella somma che sarà ritenuta di giustizia ed
equità al termine dell'istruttoria. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalla
domanda al saldo. In ogni caso condannarsi il Dott. al pagamento in Parte_1
favore della con socio unico, in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore Sig. di una somma, anche equitativamente determinata, ai CP_3
sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per le ragioni di cui al punto
5 della suestesa narrativa. In ogni caso oltre alla rifusione delle spese, competenze ed
onorari di giudizio.”.
In ogni caso condannare il Dott. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
[...] CP_3
di una somma, anche equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui
[...]
all'art. 96, commi 1 e 3 per le ragioni esposte al punto 4 della comparsa di costituzione
in appello.
Con refusione di spese e competenze ambo i gradi del giudizio.”
FATTO
Il giudizio di primo grado
4 1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2019/2019 Parte_1
dell'11/07/2019 emesso dal Tribunale di Vicenza con cui gli era stato ingiunto,
su ricorso della società il pagamento della somma di € Controparte_1
6.927,26, oltre interessi e spese di procedura, per l'opera di installazione di macchinari odontoiatrici effettuata presso lo studio dell'opponente. Con
l'opposizione riferiva di essersi accordato con la per la mera CP_1
installazione di attrezzature e macchinari odontoiatrici acquistati dallo stesso opponente da un collega e deduceva la non debenza delle fatture sul presupposto dell'altrui inadempimento, rilevando al riguardo: - l'assenza di preventivi e di contratto scritto;
- il ritardo nell'esecuzione della prestazione, in quanto a suo dire l'installazione dei macchinari doveva avvenire in data 28 settembre 2018; -
l'inesatta installazione/montaggio dei macchinari e l'incompleta esecuzione dell'opera; - il verificarsi di danni all'impianto elettrico e ai tubi dell'impianto di climatizzazione dello stabile durante i lavori;
- la consegna di merce non richiesta;
- la non correttezza del prezzo della merce. Deduceva di aver mandato in data 26/11/2018 tramite p.e.c. una lettera con oggetto: «diffida e messa in
mora; contestazione fatture per importi non concordati”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva he Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del provvedimento monitorio, oltre che la condanna dell'opponente ex art. 96,
commi 1 e 3, c.p.c.. Nel merito riferiva, in sintesi: - che su richiesta dell'opponente veniva inviato un preventivo relativo agli accessori che sarebbero serviti per il montaggio;
- che il giorno 28 settembre 2019, data
5 concordata per l'avvio dei lavori di montaggio, veniva rilevata la presenza di altri artigiani per lavori di ristrutturazione dell'immobile; -che in data 9 ottobre,
data accordata per la prosecuzione dei lavori, finiva il montaggio CP_1
dei macchinari e veniva accordato successivo appuntamento per il collaudo: -che in data 15 ottobre venivano ritirati dei materiali di cui l'opponente aveva chiesto la sostituzione perché non conformi all'opera e venivano compilati rapporti di intervento lavori e collaudo che venivano sottoscritti dal . Eccepiva la Pt_1
decadenza dell'attore opponente dall'azione di garanzia e l'avvenuta accettazione senza riserve dell'opera a far data dal 15 ottobre 2018.
3. La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale.
4. Con la sentenza n. 1547 del 21 agosto 2023 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione.
Il Giudice di primo grado rilevava che l'attore non aveva invero contestato né
l'effettività dell'esecuzione dell'opera di installazione e sistemazione delle apparecchiature ad uso ortodontico commissionata a né la fornitura Controparte_1
del materiale descritto nelle fatture azionate, mentre la società opposta, dal canto suo,
aveva pienamente provato la fonte negoziale del suo diritto, nonché il corretto ammontare del credito azionato mediante produzione documentale e le prove testimoniali, sicché gli assunti attorei relativi all'assenza di preventivi, al ritardo nell'esecuzione e all'inesatta realizzazione dell'opera risultavano smentiti dal compendio probatorio di causa. Rilevava infine che i lamentati danni occorsi durante il montaggio non erano stati né descritti né quantificati dall'opponente, che veniva quindi
6 condannato alla rifusione delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc, in ragione della pretestuosità dell'azione.
Il giudizio di secondo grado
5. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi.
5.1 Con il primo motivo (“Violazione di legge con riferimento all'art. 1218 c.c.”)
deduce l'inutilizzabilità delle prove testimoniali assunte e dei documenti allegati da già contestati in primo grado e mai prodotti in originale CP_1
dall'appellata e rammenta di aver sempre negato apertamente di aver ricevuto la merce.
5.2 Con il secondo motivo (“Il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato
le risultanze istruttorie. Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con
conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”) afferma che dalle risultanze probatorie in atti emerge che il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte e la sussistenza dei danni lamentati. Obietta che il Giudice ha erroneamente negato l'autorizzazione al deposito della relazione dell'ing, , a suo dire decisiva per il CP_4
giudizio.
5.3 Con il terzo motivo (“Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (c.f.r.
esposizione fattuale, considerazioni in diritto e dispositivo). Lesione dell'art. 112 c.p.c.
Omessa pronuncia”) rammenta che in primo grado è stato richiesto di accertare l'inadempimento ex art. 1218 c.c. e il conseguente diritto al risarcimento del danno e lamenta che il primo Giudice “non ha reso una bastevole esposizione delle ragioni di
7 fatto e di diritto della decisione così contravvenendo a quanto previsto dall'art. 132
c.p.c.”.
5.4 Con il quarto motivo (“In diritto - motivazione contraddittoria concorrente
affermazione esposta con perplessa equivocità, in modo chiaramente pleonastico.
Mancata valutazione di prove determinanti ai fini del decidere - violazione degl'artt.
1218 c.c. 1375 c.c. e 1175 c.c.”) deduce, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice
di prime cure, di aver “correttamente fornito la prova della modificazione di ciò che ex
art. 1218 costituisce il titolo che vincola le parti - titolo al quale sono successivamente
occorse delle modifiche dovute dall'inadempimento e dal danno”.
5.5 Con il quinto motivo (“Eccezione di nullità della sentenza per l'error in
procedendo commesso dal giudice di prime cure, circa la condanna alle spese di lite
della controversia, generando anche il difetto di motivazione.”) chiede la riforma della sentenza in punto di condanna alle spese di lite e per lite temeraria.
6. Si è costituita in giudizio la parte la quale, eccepita Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
7. La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10/11/2025, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352
cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
risultando chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di ottenere una diversa decisione.
8 9. Tutti i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati in modo unitario,
atteso il carattere inscindibile delle doglianze, che sono incentrate sulla valutazione del compendio probatorio e ripropongono le deduzioni già svolte in primo grado, sono infondati.
L'impugnazione, infatti, non si confronta con la motivazione della gravata sentenza,
laddove il Giudice di prime cure ha puntualmente enunciato le ragioni per cui ha ritenuto da un lato provato il corretto adempimento della prestazione da parte di CP_1
dall'altro non sufficientemente allegate le deduzioni che l'odierno appellante ha
[...]
formulato a sostegno dell'opposizione.
Occorre ribadire, sul punto, che la sussistenza del credito portato dalle fatture azionate e la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta in prime cure è stata accertata sulla scorta di una serie di elementi, quali: il preventivo firmato dall'odierno appellante (come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale, cfr. verbale di udienza del 7 aprile 2022); i DDT firmati e attestanti l'effettiva consegna dei beni
(fornitura invero confermata dal sig. all'udienza del 7 aprile 2022 in risposta al Pt_1
cap. 11, fatta eccezione per i beni poi pacificamente restituiti perché non conformi all'ordine e oggetto di nota di accredito, doc. 6 ; i rapportini di intervento e CP_1
collaudo datati 15/10/2018 e firmati dall'appellante, ove peraltro è apposta specifica clausola relativa alla corretta esecuzione del lavoro (“il lavoro sopra descritto è stato di
mia piena soddisfazione e l'apparecchio mi è stato consegnato in piena efficienza per il
successivo impiego sotto la mia responsabilità”) e le prove testimoniali.
Per parte sua, invece, il sig. non ha specificamente allegato, prima ancora che Pt_1
provato, né “l'inesatta realizzazione dell'opera” né “il ritardo nell'adempimento”:
9 rispetto al primo profilo, va rilevato che a fronte di un documento di collaudo che ha attestato la soddisfazione del committente rispetto all'opera eseguita e la cui firma non è
stata disconosciuta dal (avendone questi genericamente contestato la veridicità e Pt_1
deducendo che lo stesso “poteva essere modificato”, ma senza indicare quali parti del documento sarebbero state alterate a seguito dell'apposizione della firma, sicché di tale doglianza, come già osservato dal primo Giudice, non può tenersi conto), non è stato compendiato il non corretto e/o mancato compimento dell'opera, tanto che precise contestazioni all'altrui operato non si rivengono nemmeno con la diffida del 26/11/2018
(se non una generica doglianza relativa a tubi e cavi scoperti). Sotto il secondo profilo,
lo stesso , interrogato, ha confermato “che con il abbiamo concordato che il Pt_1 CP_1
montaggio delle attrezzature sarebbe stato iniziato il 28.9.2018”, con la conseguenza che non risulta dimostrato che le parti avessero fissato un termine essenziale per la prestazione.
Quanto ai danneggiamenti al circuito elettrico e all'impianto di aria condizionata asseritamente occorsi durante i lavori, non è in questo caso provata né la concreta sussistenza di tali danni, vista l'inconcludenza delle prove testimoniali rese sul punto,
né, in ogni caso, la loro esatta quantificazione, non avendo l'appellante prodotto in giudizio alcun documento attestante gli esborsi asseritamente sostenuti per ripararli: è
agevole al riguardo osservare che gli allegati i, l, m, n prodotti con la seconda memoria rappresentano dei preventivi di lavori, mentre l'allegato h una mera fattura (datata
16/12/2019, quindi di un anno successiva ai fatti di causa), non essendovi pertanto traccia di alcun pagamento.
10 Deve poi osservarsi che la relazione dell'ing. depositata con l'impugnazione CP_4
risulta anzitutto inammissibile. Infatti, mentre il Giudice di prime cure con decreto del
20 maggio 2022 non ha autorizzato il deposito in giudizio del suddetto documento,
posto che “si rivela tardiva la richiesta di parte opponente volta ad ottenere
l'autorizzazione alla produzione in giudizio della perizia redatta dall'ing. Per_1
, non senza rilevare, da un lato, che lo svolgimento dell'indagine tecnica non è
[...]
stato neppure allegato dalla parte interessata e che l'istanza di acquisizione è stata
avanzata solamente nel corso della sopra indicata udienza”, la parte alcunché ha dedotto per superare la rilevata tardività della produzione o la mancata allegazione della circostanza negli atti assertivi, lamentando genericamente l'omessa istruzione della causa. In ogni caso, aldilà del rilievo per cui il documento costituisce una mera allegazione difensiva dal contenuto tecnico, va osservato che l'assicurazione non ha disposto alcuna liquidazione a favore dell'odierna appellata, con la conseguenza che il documento risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Debbono infine essere rigettate le istanze istruttorie formulate dall'appellante perché
inammissibili e/o irrilevanti, con la precisazione, quanto al giuramento decisorio, che esso “È inammissibile […] ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione
dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda,
ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito in quanto
inammissibili e in ogni caso irrilevanti ai fini del decidere” cfr. Cass. civ. n.
1551/2022); quanto all'interrogatorio di si rileva invece che il Testimone_1
procuratore di parte appellante all'udienza di audizione testi del 7 aprile 2022 ha accettato la rinuncia all'audizione.
11 Non resta che rigettare l'appello proposto.
10. La Corte ritiene invece di accogliere la richiesta di di condannare CP_1
l'impugnante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., tenuto conto che quest'ultimo ha reiteratamente violato il principio del contraddittorio e l'altrui diritto di difesa, posto che: -con l'appello ha prodotto la relazione dell'ing. , nonostante il Giudice di CP_4
primo grado avesse rigettato la relativa istanza di produzione inammissibile perché
tardiva e per omessa allegazione della circostanza;
- con la costituzione in giudizio di ulteriore difensore del 29/10/2025 è stato depositato un atto di impugnazione in cui il primo motivo di gravame era sostanzialmente difforme da quello introduttivo del giudizio e con cui è stato richiesto deferimento di giuramento decisorio, e ciò dopo che erano già state depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione della prima udienza;
- con la comparsa conclusionale del 9-10 ottobre 2025, sono state inammissibilmente introdotte delle deduzioni relative ai vizi dei macchinari installati e,
dunque, dei nuovi profili di inadempimento (violazione del complesso di norme in materia di sicurezza elettrica). Si ritiene dunque integrata la prova, anche sotto il profilo soggettivo, della violazione del principio di correttezza processuale.
La somma cui condannare l'appellante per lite temeraria viene determinata in via equitativa nell'importo di euro 2.000,00.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 e 26.000,00,
esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge;
-condanna parte appellante ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della parte appellata della somma determinata equitativamente in € 2.000,00;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
-dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17/11/2025.
La Consigliera est. La Presidente
13 Dott.ssa LE ER
Dott.ssa Rita Rigoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE E MINORENNI
N. R.G. 281/2024
Il Collegio, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa LE ER Consigliera est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado promossa da in proprio e quale titolare dell'omonimo studio medico Parte_1
odontoiatrico (C.F ), con il patrocinio dell'Avv. Valentino C.F._1
ZE (C.F. ), dell'Avv. Corrado Politi (C.F. C.F._2
e dell'Avv. Giuseppe Muzzupappa (C.F. C.F._3
) C.F._4
parte appellante contro
(P.I. ) con il patrocinio dell'Avv. Gavino Spiga Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e dell'Avv. Pier Carlo Scarlassara (C.F. C.F._5
) C.F._6
parte appellata Oggetto: Altri contratti d'opera - Appello avverso la Sentenza n. 1547/2023 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata in data 21 agosto 2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della
sentenza n. 1547/2023, pubblicata il 21/08/2023, R.G. n. 6136/2019 Repert. N
2450/2023 del 21/08/2023, resa dal Tribunale di Vicenza in persona del Giudice dott.
Francesco Lamagna, nella causa n. 6136/2019 R.G. e conseguentemente in
accoglimento dei motivi di gravame proposti: In via principale in accoglimento
dell'appello riformare la sentenza oggetto di gravame e accertato l'inadempimento di
condannarlo a risarcire il danno sofferto dal Dott. da definire CP_2 Parte_1
anche in via equitativa nella somma che risulterà di giustizia;
-. In via gradata, in accoglimento dell'appello riformare la sentenza oggetto di
gravame e accertato l'inadempimento di ed il danno, di conseguenza CP_2
rideterminare l'eventuale quantum debeatur nella minore misura ritenuta di giustizia.
Con vittoria di onorari del doppio grado di giudizio con distrazione.
In via istruttoria si reiterano tutte le richieste formulate nel corso del giudizio di primo
grado qui da intendersi riproposte sia con riferimento alla prova diretta che indiretta.
Si chiede che venga ordinata ex art 210 c.p.c. alle controparti l'esibizione della
seguente documentazione: l'ordine di esibizione delle ricevute (report) di cui al vacuum
test e test 134°con certificazione di avvenuto collaudo in concomitanza del
funzionamento del condizionatore ((report collaudo o dossier di verifica degli
elettromedicali) - con esplicita riserva di prova contraria sul punto.
2 Si chiede che venga disposto l'interrogatorio della controparte sig. sulle CP_3
seguenti circostanze: a) Vero che «La perforava il cavidotto dell'impianto CP_2
di climatizzazione»;
b) Vero che «il climatizzatore rimaneva spento»; c) Vero che «il danno è stato occultato
lasciando spento l'impianto di climatizzazione»;
3) Si chiede altresì di disporre la nomina di C.T.U. diretta ad accertare le seguenti
circostanze: a) Compatibilità tra l'evento ed il danno riportato;
b) incidenza del danno;
c) nesso di causalità; d) Quantificazione del danno, ammontare del danno;
e)
compatibilità delle spese documentate ed il danno occorso. Si richiamano qui i
documenti allegati già depositati in cancelleria. Si insiste pertanto nell'ammissione di
tutti i mezzi di prova e le richieste istruttorie”.
Per parte appellata
“-Parte appellata dichiara di non accettare il contradditorio sui motivi di appello così
come formulati dall'appellante a mezzo del suo nuovo difensore Avv. Muzzupappa con
la comparsa depositata in data 29.10.2024 e ciò in quanto nuovi e tardivi stante che
sono stati formulati quando si era già esaurito lo ius appellandi così come esercitato in
atto di appello.
- Dichiarare inammissibile, ovvero infondato in fatto ed in diritto, l'appello formulato
dal Dott. e conseguentemente confermare la sentenza n. 1547/2023 del Parte_1
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso si chiede vengano accolte le conclusioni nel merito così come formulate in
primo grado e cioè “In via preliminare: Concedersi la provvisoria esecutorietà del D.I.
n. 2019/2019 del Tribunale di Vicenza oggi opposto atteso che l'opposizione non risulta
3 fondata né su prova scritta né è di pronta e facile soluzione. Nel merito. Respingersi
ogni avversa allegazione, deduzione, eccezione e conclusione in quanto infondata in
fatto ed in diritto oltreché sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e,
conseguentemente, confermarsi il D.I. n. 2019/2019 del Tribunale di Vicenza ovvero in
ulteriore subordine condannarsi il Dott. al pagamento, in favore della Parte_1
con socio unico, in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_1
Sig. della somma di € 6.977,26 per gli stessi titoli e ragioni di cui già in CP_3
decreto ingiuntivo opposto ovvero in quella somma che sarà ritenuta di giustizia ed
equità al termine dell'istruttoria. In ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalla
domanda al saldo. In ogni caso condannarsi il Dott. al pagamento in Parte_1
favore della con socio unico, in persona del legale rappresentate Controparte_1
pro tempore Sig. di una somma, anche equitativamente determinata, ai CP_3
sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per le ragioni di cui al punto
5 della suestesa narrativa. In ogni caso oltre alla rifusione delle spese, competenze ed
onorari di giudizio.”.
In ogni caso condannare il Dott. al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.
[...] CP_3
di una somma, anche equitativamente determinata, ai sensi e per gli effetti di cui
[...]
all'art. 96, commi 1 e 3 per le ragioni esposte al punto 4 della comparsa di costituzione
in appello.
Con refusione di spese e competenze ambo i gradi del giudizio.”
FATTO
Il giudizio di primo grado
4 1. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2019/2019 Parte_1
dell'11/07/2019 emesso dal Tribunale di Vicenza con cui gli era stato ingiunto,
su ricorso della società il pagamento della somma di € Controparte_1
6.927,26, oltre interessi e spese di procedura, per l'opera di installazione di macchinari odontoiatrici effettuata presso lo studio dell'opponente. Con
l'opposizione riferiva di essersi accordato con la per la mera CP_1
installazione di attrezzature e macchinari odontoiatrici acquistati dallo stesso opponente da un collega e deduceva la non debenza delle fatture sul presupposto dell'altrui inadempimento, rilevando al riguardo: - l'assenza di preventivi e di contratto scritto;
- il ritardo nell'esecuzione della prestazione, in quanto a suo dire l'installazione dei macchinari doveva avvenire in data 28 settembre 2018; -
l'inesatta installazione/montaggio dei macchinari e l'incompleta esecuzione dell'opera; - il verificarsi di danni all'impianto elettrico e ai tubi dell'impianto di climatizzazione dello stabile durante i lavori;
- la consegna di merce non richiesta;
- la non correttezza del prezzo della merce. Deduceva di aver mandato in data 26/11/2018 tramite p.e.c. una lettera con oggetto: «diffida e messa in
mora; contestazione fatture per importi non concordati”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva he Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria e la conseguente conferma del provvedimento monitorio, oltre che la condanna dell'opponente ex art. 96,
commi 1 e 3, c.p.c.. Nel merito riferiva, in sintesi: - che su richiesta dell'opponente veniva inviato un preventivo relativo agli accessori che sarebbero serviti per il montaggio;
- che il giorno 28 settembre 2019, data
5 concordata per l'avvio dei lavori di montaggio, veniva rilevata la presenza di altri artigiani per lavori di ristrutturazione dell'immobile; -che in data 9 ottobre,
data accordata per la prosecuzione dei lavori, finiva il montaggio CP_1
dei macchinari e veniva accordato successivo appuntamento per il collaudo: -che in data 15 ottobre venivano ritirati dei materiali di cui l'opponente aveva chiesto la sostituzione perché non conformi all'opera e venivano compilati rapporti di intervento lavori e collaudo che venivano sottoscritti dal . Eccepiva la Pt_1
decadenza dell'attore opponente dall'azione di garanzia e l'avvenuta accettazione senza riserve dell'opera a far data dal 15 ottobre 2018.
3. La causa veniva istruita documentalmente e tramite prova testimoniale.
4. Con la sentenza n. 1547 del 21 agosto 2023 il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione.
Il Giudice di primo grado rilevava che l'attore non aveva invero contestato né
l'effettività dell'esecuzione dell'opera di installazione e sistemazione delle apparecchiature ad uso ortodontico commissionata a né la fornitura Controparte_1
del materiale descritto nelle fatture azionate, mentre la società opposta, dal canto suo,
aveva pienamente provato la fonte negoziale del suo diritto, nonché il corretto ammontare del credito azionato mediante produzione documentale e le prove testimoniali, sicché gli assunti attorei relativi all'assenza di preventivi, al ritardo nell'esecuzione e all'inesatta realizzazione dell'opera risultavano smentiti dal compendio probatorio di causa. Rilevava infine che i lamentati danni occorsi durante il montaggio non erano stati né descritti né quantificati dall'opponente, che veniva quindi
6 condannato alla rifusione delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 cpc, in ragione della pretestuosità dell'azione.
Il giudizio di secondo grado
5. Con atto di appello ritualmente notificato ha impugnato la predetta Parte_1
sentenza sulla base dei seguenti motivi.
5.1 Con il primo motivo (“Violazione di legge con riferimento all'art. 1218 c.c.”)
deduce l'inutilizzabilità delle prove testimoniali assunte e dei documenti allegati da già contestati in primo grado e mai prodotti in originale CP_1
dall'appellata e rammenta di aver sempre negato apertamente di aver ricevuto la merce.
5.2 Con il secondo motivo (“Il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato
le risultanze istruttorie. Errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con
conseguente violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c.”) afferma che dalle risultanze probatorie in atti emerge che il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte e la sussistenza dei danni lamentati. Obietta che il Giudice ha erroneamente negato l'autorizzazione al deposito della relazione dell'ing, , a suo dire decisiva per il CP_4
giudizio.
5.3 Con il terzo motivo (“Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (c.f.r.
esposizione fattuale, considerazioni in diritto e dispositivo). Lesione dell'art. 112 c.p.c.
Omessa pronuncia”) rammenta che in primo grado è stato richiesto di accertare l'inadempimento ex art. 1218 c.c. e il conseguente diritto al risarcimento del danno e lamenta che il primo Giudice “non ha reso una bastevole esposizione delle ragioni di
7 fatto e di diritto della decisione così contravvenendo a quanto previsto dall'art. 132
c.p.c.”.
5.4 Con il quarto motivo (“In diritto - motivazione contraddittoria concorrente
affermazione esposta con perplessa equivocità, in modo chiaramente pleonastico.
Mancata valutazione di prove determinanti ai fini del decidere - violazione degl'artt.
1218 c.c. 1375 c.c. e 1175 c.c.”) deduce, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice
di prime cure, di aver “correttamente fornito la prova della modificazione di ciò che ex
art. 1218 costituisce il titolo che vincola le parti - titolo al quale sono successivamente
occorse delle modifiche dovute dall'inadempimento e dal danno”.
5.5 Con il quinto motivo (“Eccezione di nullità della sentenza per l'error in
procedendo commesso dal giudice di prime cure, circa la condanna alle spese di lite
della controversia, generando anche il difetto di motivazione.”) chiede la riforma della sentenza in punto di condanna alle spese di lite e per lite temeraria.
6. Si è costituita in giudizio la parte la quale, eccepita Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità del gravame, ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
7. La causa, senza ulteriore istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 10/11/2025, previa assegnazione dei termini perentori di cui all'art. 352
cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
8. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
risultando chiari i punti della sentenza di cui viene chiesta la riforma e le censure mosse alla stessa al fine di ottenere una diversa decisione.
8 9. Tutti i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati in modo unitario,
atteso il carattere inscindibile delle doglianze, che sono incentrate sulla valutazione del compendio probatorio e ripropongono le deduzioni già svolte in primo grado, sono infondati.
L'impugnazione, infatti, non si confronta con la motivazione della gravata sentenza,
laddove il Giudice di prime cure ha puntualmente enunciato le ragioni per cui ha ritenuto da un lato provato il corretto adempimento della prestazione da parte di CP_1
dall'altro non sufficientemente allegate le deduzioni che l'odierno appellante ha
[...]
formulato a sostegno dell'opposizione.
Occorre ribadire, sul punto, che la sussistenza del credito portato dalle fatture azionate e la corretta esecuzione della prestazione da parte dell'opposta in prime cure è stata accertata sulla scorta di una serie di elementi, quali: il preventivo firmato dall'odierno appellante (come dallo stesso ammesso in sede di interrogatorio formale, cfr. verbale di udienza del 7 aprile 2022); i DDT firmati e attestanti l'effettiva consegna dei beni
(fornitura invero confermata dal sig. all'udienza del 7 aprile 2022 in risposta al Pt_1
cap. 11, fatta eccezione per i beni poi pacificamente restituiti perché non conformi all'ordine e oggetto di nota di accredito, doc. 6 ; i rapportini di intervento e CP_1
collaudo datati 15/10/2018 e firmati dall'appellante, ove peraltro è apposta specifica clausola relativa alla corretta esecuzione del lavoro (“il lavoro sopra descritto è stato di
mia piena soddisfazione e l'apparecchio mi è stato consegnato in piena efficienza per il
successivo impiego sotto la mia responsabilità”) e le prove testimoniali.
Per parte sua, invece, il sig. non ha specificamente allegato, prima ancora che Pt_1
provato, né “l'inesatta realizzazione dell'opera” né “il ritardo nell'adempimento”:
9 rispetto al primo profilo, va rilevato che a fronte di un documento di collaudo che ha attestato la soddisfazione del committente rispetto all'opera eseguita e la cui firma non è
stata disconosciuta dal (avendone questi genericamente contestato la veridicità e Pt_1
deducendo che lo stesso “poteva essere modificato”, ma senza indicare quali parti del documento sarebbero state alterate a seguito dell'apposizione della firma, sicché di tale doglianza, come già osservato dal primo Giudice, non può tenersi conto), non è stato compendiato il non corretto e/o mancato compimento dell'opera, tanto che precise contestazioni all'altrui operato non si rivengono nemmeno con la diffida del 26/11/2018
(se non una generica doglianza relativa a tubi e cavi scoperti). Sotto il secondo profilo,
lo stesso , interrogato, ha confermato “che con il abbiamo concordato che il Pt_1 CP_1
montaggio delle attrezzature sarebbe stato iniziato il 28.9.2018”, con la conseguenza che non risulta dimostrato che le parti avessero fissato un termine essenziale per la prestazione.
Quanto ai danneggiamenti al circuito elettrico e all'impianto di aria condizionata asseritamente occorsi durante i lavori, non è in questo caso provata né la concreta sussistenza di tali danni, vista l'inconcludenza delle prove testimoniali rese sul punto,
né, in ogni caso, la loro esatta quantificazione, non avendo l'appellante prodotto in giudizio alcun documento attestante gli esborsi asseritamente sostenuti per ripararli: è
agevole al riguardo osservare che gli allegati i, l, m, n prodotti con la seconda memoria rappresentano dei preventivi di lavori, mentre l'allegato h una mera fattura (datata
16/12/2019, quindi di un anno successiva ai fatti di causa), non essendovi pertanto traccia di alcun pagamento.
10 Deve poi osservarsi che la relazione dell'ing. depositata con l'impugnazione CP_4
risulta anzitutto inammissibile. Infatti, mentre il Giudice di prime cure con decreto del
20 maggio 2022 non ha autorizzato il deposito in giudizio del suddetto documento,
posto che “si rivela tardiva la richiesta di parte opponente volta ad ottenere
l'autorizzazione alla produzione in giudizio della perizia redatta dall'ing. Per_1
, non senza rilevare, da un lato, che lo svolgimento dell'indagine tecnica non è
[...]
stato neppure allegato dalla parte interessata e che l'istanza di acquisizione è stata
avanzata solamente nel corso della sopra indicata udienza”, la parte alcunché ha dedotto per superare la rilevata tardività della produzione o la mancata allegazione della circostanza negli atti assertivi, lamentando genericamente l'omessa istruzione della causa. In ogni caso, aldilà del rilievo per cui il documento costituisce una mera allegazione difensiva dal contenuto tecnico, va osservato che l'assicurazione non ha disposto alcuna liquidazione a favore dell'odierna appellata, con la conseguenza che il documento risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Debbono infine essere rigettate le istanze istruttorie formulate dall'appellante perché
inammissibili e/o irrilevanti, con la precisazione, quanto al giuramento decisorio, che esso “È inammissibile […] ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione
dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda,
ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito in quanto
inammissibili e in ogni caso irrilevanti ai fini del decidere” cfr. Cass. civ. n.
1551/2022); quanto all'interrogatorio di si rileva invece che il Testimone_1
procuratore di parte appellante all'udienza di audizione testi del 7 aprile 2022 ha accettato la rinuncia all'audizione.
11 Non resta che rigettare l'appello proposto.
10. La Corte ritiene invece di accogliere la richiesta di di condannare CP_1
l'impugnante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., tenuto conto che quest'ultimo ha reiteratamente violato il principio del contraddittorio e l'altrui diritto di difesa, posto che: -con l'appello ha prodotto la relazione dell'ing. , nonostante il Giudice di CP_4
primo grado avesse rigettato la relativa istanza di produzione inammissibile perché
tardiva e per omessa allegazione della circostanza;
- con la costituzione in giudizio di ulteriore difensore del 29/10/2025 è stato depositato un atto di impugnazione in cui il primo motivo di gravame era sostanzialmente difforme da quello introduttivo del giudizio e con cui è stato richiesto deferimento di giuramento decisorio, e ciò dopo che erano già state depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione della prima udienza;
- con la comparsa conclusionale del 9-10 ottobre 2025, sono state inammissibilmente introdotte delle deduzioni relative ai vizi dei macchinari installati e,
dunque, dei nuovi profili di inadempimento (violazione del complesso di norme in materia di sicurezza elettrica). Si ritiene dunque integrata la prova, anche sotto il profilo soggettivo, della violazione del principio di correttezza processuale.
La somma cui condannare l'appellante per lite temeraria viene determinata in via equitativa nell'importo di euro 2.000,00.
11. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di appello per le cause di valore ricompreso tra € 5.201,00 e 26.000,00,
esclusa la fase istruttoria, non tenutasi.
12 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento a favore della parte Parte_1
appellata in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.966,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge;
-condanna parte appellante ex art. 96, comma 3 c.p.c. al pagamento a favore della parte appellata della somma determinata equitativamente in € 2.000,00;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di costituzione in appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
-dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 17/11/2025.
La Consigliera est. La Presidente
13 Dott.ssa LE ER
Dott.ssa Rita Rigoni
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