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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 2589/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO, elettivamente domiciliato Parte_1 in Indirizzo Telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. PEPE FERNANDO e dell'avv. Controparte_1
PEPE ITALIA VALENTINA, elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 8 20135
MILANO con il patrocinio dell'avv. PEPE FERNANDO e Controparte_2 dell'avv. PEPE ITALIA VALENTINA, elettivamente domiciliato in C.so XXII Marzo 20135
MILANO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 1-3-25, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) ove occorra, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro
“ulteriore” ex art. 1 L. 142/2001 instaurato dal ricorrente con;
Controparte_4
pagina 1 di 22 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni:
-in via principale nel 4° livello ab origine;
-in subordine nel 5° livello fino a febbraio 2021 (in quanto in seguito assegnato);
-in ulteriore subordine nel 6° livello S per il primo periodo di inquadramento nel livello
6°J (fino a giugno 2020);
ovvero dalle decorrenze che risulteranno in corso di causa;
anche in caso di mancato accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera b)
c) accertare e dichiarare la retribuibilità del tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti specificamente dedotti nel presente atto
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il pagamento di mezz'ora di pausa retribuita per ciascuna giornata di effettivo lavoro di almeno otto ore ex art. 9 CCNL
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la maggiorazione del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore ordinarie lavorate nella giornata di sabato
f) accertare e dichiarare l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alla voce “Straordinario 30%” e delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, come è stato chiesto accertarsi alla precedente lettera e);
g) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire l'EAR ex art. 52 CCNL;
h) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle festività indicate all'art.
71 comma 1 CCNL cadenti di domenica (art. 71 comma 2) ivi compresa quella del
Santo Patrono;
i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta l'integrazione al trattamento di malattia in misura piena ex art. 63 CCNL, CP_5
j) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento dei ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 26 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
k) accertare e dichiarare l'inclusione nella base di calcolo del TFR di tutte le voci di cui all'art. 37 CCNL ivi compresa l'indennità di mensa erogata alla voce “buoni pasto” pagina 2 di 22 l) condannare , in solido con Controparte_1 Controparte_2 ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate, per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo lordo di € 32.257,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
m) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno e/o al rimborso delle spese per l'attività di lavaggio degli indumenti e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare al ricorrente la somma di € 680,00 ovvero quella diversa che risulterà dovuta.
n) in subordine, in caso di prova della sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale individuale, ferma la rinuncia alle sole pretese ivi indicate (Santo Patrono, maggiorazione del sabato, EAR) e per il solo periodo di lavoro reso presso l'appalto
ES di ON, quantificare nuovamente le somme spettanti per detti titoli e periodi sulla base dei criteri individuati dagli accordi sindacali del 20.7.22 e del 16.5.23 Contr in atti (docc. 21 e 22), e per l'effetto condannare a pagare la differenza tra
l'importo nuovamente quantificato sulla base di detti accordi e quanto corrisposto nella busta paga di ottobre 2022 a titolo di transazione novativa (€ 102,63).
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo”. Contr Il ricorrente ha esposto di aver lavorato presso il magazzino Simply – di RI dal 11-7-
18 al 29-2-24, alle dipendenze di , come operaio di livello 6J c.c.n.l. logistica, CP_7 trasporto merci e spedizioni e con mansioni di preparatore, adibito al reparto ortofrutta;
ha aggiunto di aver lavorato, da novembre 2020, a ON, nel reparto secchi;
ha aggiunto che dal luglio 2020 gli era stato riconosciuto il livello 6S e dal marzo 2021 gli era stato riconosciuto l'inquadramento nel 5° livello.
pagina 3 di 22 In punto di diritto il ricorrente ha invocato l' art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, in quanto le committenti apicali (Auchan e ES Maxis.p.a.) avevano assegnato le lavorazioni a
[...]
Contr che aveva assegnato le lavorazioni a . Controparte_2
Costituendosi ritualmente in giudizio, le convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Poiche' e' pacifico, oltre che documentale, che la convenuta ha costituito con il CP_1 ricorrente, unitamente al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, non e' necessaria alcuna pronuncia sul punto.
2. Il ricorrente, premesso di essere stato inquadrato nel livello 6J dall'assunzione, nel livello
6S dal luglio 2020 e nel 5° livello da marzo 2021, chiede in via principale l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 4° livello sin dall'inizio del rapporto di lavoro o, in gradata, nel livello 5° dall'inizio del rapporto sino a febbraio 2021 o nel livello 6S dall'assunzione a giugno
2020.
La domanda e' solo in parte fondata.
La richiesta di inquadramento superiore e' fondata sul preteso svolgimento, dal 1 al marzo
2020 compreso, presso il reparto ortofrutta del dell'attivita' Parte_2 di preparazione degli ordini delle merci, cd. picking, ricevendo le indicazioni sulla compilazione degli ordini mediante il sistema del voice pickig, e utilizzando un carrello elevatore denominato “paperino”, nonche' delle seguenti attivita': il montaggio dei cd. roll,
(gabbie in metallo dotate di ruote che successivamente il ricorrente procedeva a riempire con la merce) e il carico e lo scarico dei bancali dai camion: il ricorrente completato il bancale lo portava nella zona di carico dove, mediante un carrello elevatore che solleva la merce fino a tre metri di altezza, prendeva il c.d. doppio bancale (due bancali alla volta), lo sollevava e lo pagina 4 di 22 posizionava sul camion;
medesimo carrello elevatore era usato dal ricorrente per lo scarico dei c.d. doppi bancali dai camion.
Il ricorso aggiunge che le medesime mansioni sono state svolte dal ricorrente presso il reparto secchi del magazzino di ON, ma utilizzando per la movimentazione dei bancali un transpallet elettrico con il quale spostava due bancali alla volta.
L'istruttoria svolta ha confermato solo in parte tali assunti.
Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato per GD dal 9-10-2018 e fino al marzo 2024. Tes_1
Il giudice da' atto che il teste ha consultato il proprio cellulare per rispondere.
Ho promosso una vertenza nei confronti solo di GD, la causa e' in corso. Contr Ho sempre lavorato a RI, nel reparto frutta e verdura del magazzino di .
Preparavo frutta e verdura. Suddividevo frutta e verdura per i vari mercati, secondo gli ordinativi.
La merce era gia' sui bancali e io usavo un carrello elettrico per prelevarla, secondo le indicazioni che mi arrivano in cuffia (voice) e la portavo in un altro bancale, secondo le indicazioni del voice.
Il carrello era uomo a bordo. Si tratta del primo foglio del doc. 6 di parte ricorrente, che mi viene mostrato.
Preciso che a fine 2020 il magazzino di RI e' stato chiuso e sono passato a lavorare a
ON.
Preciso che a ON usavo il carrello indicato al secondo foglio del doc. 6.
A ON lavoravo al reparto secchi, svolgendo le stesse mansioni.
…
A RI lavoravo dalle 8/9/10/11 e non c'era un orario preciso per finire: almeno 7/8 ore a volte anche 12.
A ON lavoravo dalle 8 per 7/8 ore, con quindici minuti di pausa.
CO il ricorrente: lavoravamo insieme.
Il ricorrente svolgeva il mio stesso lavoro e usava gli stessi carrelli.
Il ricorrente non svolgeva altre attivita' oltre a quelle che ho descritto.
Sia a RI sia a ON erano presenti responsabili della GD.
Qualche volta i responsabili davano ordini al ricorrente e il ricorrente, se non capiva qualcosa, si rivolgeva a loro.
pagina 5 di 22 In caso di errata composizione dell'ordine, mi rivolgevo all'ufficio, che stampava l'ordine e io correggevo l'ordine. Non c'erano conseguenze di carattere disciplinare”.
Il teste ha riferito: “Da novembre 2018 a marzo 2024 ho lavorato per GD. Testimone_2
Per i primi due anni ho lavorato a RI , nel settore freschi, e dopo il Covid per sei mesi a
e poi a ON, nel reparto secchi. Parte_3
Ho promosso una vertenza nei confronti di GD: la causa e' in corso.
A RI non avevo orari fissi: mi avvisavano il giorno prima per l'orario di inizio: poteva essere 7,10 o 11. Finivo quando finiva il lavoro di ventilazione: verso le 17/18.
A ON per due anni ho lavorato dalle 4 alle 10 e poi dalle 8 alle 14,30.
A RI mi occupavo di preparazione, con un bracciale dove mettevo il mio codice;
prendevo il carrello e sul bracciale compariva che merce prendere, sapevo dove andare a prenderla, la sparavo con una pistola e sempre sul bracciale compariva dove portarla. Scaricavo la merce.
Non sempre la merce era per un solo negozio e io la suddividevo per i vari negozi.
Prelevavo bancali interi. Il carrello che usavo e' quello di cui al secondo foglio del doc. 6 di parte convenuta, che mi viene mostrato.
Quando finivo la preparazione , per tre mesi legavo con il nastro i bancali che erano sul piazzale e dovevano essere inviati ai punti vendita.
A ON mi occupavo sempre di preparazione, ma usando il voice, cioe' una cuffia, invece del bracciale. Prendevo il bancale o il roll e il voice mi diceva anche in quale corsia e in quale posizione andare prendere la merce.
Finita ogni missione, stampavo un foglio che mettevo sopra il bancale e mi diceva a quale uscita portare il bancale.
Usavo sempre il carrello di cui ho detto prima.
Ho conosciuto il ricorrente a RI. Abbiamo sempre lavorato insieme.
A chiari il ricorrente lavorava nel reparto frutta e verdura;
separato da un muro e da una porta rispetto al mio reparto.
Lo vedevo fare preparazione e scaricare le cassettine sul piazzale.
Usava il carrello indicato nel primo foglio del doc. 6.
A Vimodrome lavoravamo nello stesso reparto e svolgeva le mie stesse mansioni”.
Il teste ha dichiarato: “Lavoro a ON per CDF, ho lavorato per GD Testimone_3 dal 2015 fino al 2024. pagina 6 di 22 Ho lavorato nel magazzino di RI dal 2015 al 2020 e dopo mi hanno trasferito a
ON. Contr Ho avuto una causa pendente contro e contro e che si è conclusa con un CP_2 Per_1 accordo.
CO il ricorrente, l'ho conosciuto quando nel 2018 è entrato nel magazzino di RI.
A RI lavoravamo insieme nel reparto ortofrutta. Io preparavo la frutta e anche il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni.
Avevamo lo stesso orario, ogni giorno cambiava. Indicativamente era dalle 12 fino alle 21:30.
Lavoravamo con la cuffia, in cui sentivamo degli ordini e in base alle indicazioni ricevute preparavamo i colli, li mettevamo sul bancale. Altre persone caricavano i bancali.
Riconosco il mezzo che è rappresentato nella pagina 1 del documento n. 6 di parte ricorrente, che mi viene rammostrato, come il mezzo che usavamo nel magazzino di RI.
…
Anche a ON lavoravo insieme al ricorrente per GD.
A ON sia io sia il ricorrente caricavamo i colli sul roll e sui bancali, dipendeva dalla dimensione dei colli. Anche a ON avevamo delle cuffie, che ci davano le indicazioni. A
ON lavoravamo nel reparto secchi. C'era un solo reparto.
I roll li montavamo noi.
Il mezzo che usiamo a ON è quello rappresentato nella seconda pagina del documento 6 allegato al ricorso, che mi viene rammostrato.
Anche il ricorrente svolgeva queste mansioni che ho descritto. Il ricorrente iniziava dalle 8 fino alle 14:30, io iniziavo alle 12:30 fino alle 19. Eravamo insieme solo per qualche ora nel pomeriggio.
Il teste ha riferito: “Attualmente lavoro a ON per CDF. Testimone_4
Ho lavorato per GD per molto tempo. Dal 2015 fino al 2020 a RI e poi a ON dal
2020 fino al passaggio in CDF nel 2023 o nel 2024, non ricordo la data esatta. Contr Ho una causa pendente contro e contro e , non si è ancora conclusa. CP_2 Per_1
A RI lavoravo nel reparto ortofrutta, prima preparavo la merce e usavo le cuffie. Mettevo la merce sui bancali. Cominciavo io a caricare i bancali sui camion e poi arrivavano anche altre persone ad aiutarmi a caricare i bancali.
Non avevo un orario fisso, a volte iniziavo alle 7 o alle 8 fino alle 16:30, 17, 17:30, in base agli ordini che ricevevo. pagina 7 di 22 CO , l'ho conosciuto nel 2018 a RI. Parte_1
Il ricorrente usava le cuffie e faceva il preparatore, portava la merce sui bancali.
Anche l'orario di era variabile, tendenzialmente iniziava alle 12, il venerdì però Parte_1
c'era più lavoro e quindi iniziava alle 11. Finiva alle 18 o alle 19. Se c'era tanto lavoro si finiva anche alle 22.
A RI io usavo entrambi i mezzi rappresentati nel documento n. 6 allegato al ricorso, mentre il ricorrente usava solo quello rappresentato nella prima pagina.
…
Anche a ON ho lavorato con il ricorrente e lavoriamo insieme anche attualmente.
A ON lavoriamo nel reparto secchi. Facciamo i pickeristi, prendiamo la merce e la mettiamo sui roll. Altre persone montavano i roll, anzi mi correggo montiamo noi i roll. Altre persone si occupano di caricarli sui camion. Sia io sia il ricorrente usiamo il mezzo rappresentato nella seconda pagina del documento n. 6 allegato al ricorso che mi viene rammostrato.
A ON sia io sia il ricorrente lavoriamo dalle 8 fino alle 14:30”.
Quanto ai testi di parte convenuta, ha dichiarato: “ Ho lavorato per il Testimone_5
Contr
dal 2020 circa al luglio 2023 e in tutto il periodo sono stato distaccato in Parte_4 per la gestione del personale della BU Logistica, cioe' tutti i magazzini della logistica.
Mi sono occupato anche del magazzino di ON.
Non ricordo il ricorrente”.
Il teste ha riferito: “Sono attualmente dipendente di GD. Dal primo aprile Testimone_6 del 2022 sono responsabile di piattaforma per GD. Ho cominciato per la piattaforma di
ON, lavoravo per il cliente ES nell'ambito di un appalto relativo alla logistica.
A partire da giugno 2023 lavoro per un'altra piattaforma di Pozzuolo Martesana di e CP_2
. Anzi, mi correggo da giugno 2024. Per_1
Ho conosciuto a ON, era un mio collega di lavoro. Parte_1
A ON ero capo impianto, in concreto gestivo il personale e avevo rapporti con il cliente. Ero referente di GD rispetto al cliente ES.
Quando sono arrivato, il ricorrente lavorava già a ON.
Ero solito fare dei giri in piattaforma per vedere le attività svolte e vedevo il ricorrente mentre preparava gli ordini, era un pickerista. pagina 8 di 22 Il reparto a ON è unico, è il reparto secchi. Il ricorrente lavorava in tale reparto.
Io di solito iniziavo alle 7 di mattina e finivo alle 17.
…
Nel magazzino di ON venivano usati entrambi i mezzi rappresentati nel documento n.
6 di parte ricorrente che mi viene rammostrato. usava solo quello rappresentato Parte_1 nella seconda pagina di tale documento”.
Il teste ha dichiarato: “Attualmente lavoro presso e sono operation Tes_7 CP_2 Per_1 manager, gestisco diversi magazzini.
Ho lavorato per GD dal 2017 al settembre 2022, da ottobre 2022 sono stato assunto presso
e . CP_2 Per_1
Ho gestito per un breve periodo il magazzino di e di ON con il ruolo di Parte_3
Key Account, cioè ero il tramite tra GD e ES, il cliente. Ciò per qualche mese a partire da ottobre 2022.
Nel 2017 ho gestito il magazzino di RI per un anno. Gestivo solo il reparto freschi.
A RI avevo contatti diretti col personale, in particolare conoscevo il gruppo di lavoro che gestivo e poi di vista conoscevo un po' tutti i lavoratori.
Credo di aver visto nel reparto frutta, ma non mi ricordo nello specifico. Parte_1
Non ricordo che mansioni svolgesse.
…
A ON non ho avuto un contato diretto col personale, ho avuto un contatto diretto con Contr le figure apicali di .
Non ricordo se a ON ha visto anche a lavorare nel magazzino. Parte_1
Dalle deposizioni dei testi si ricava quindi che il ricorrente gia' a RI svolgeva mansioni di preparatore e pickerista, utilizzando il transpallet uomo a bordo a RI e il commissionatore a ON.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non e' emerso che il ricorrente si occupasse del carico e scarico dei bancali dai camion, utilizzando un carrello elevatore che sollevava la merce fino a tre metri di altezza
Al 4° livello appartengono “ i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico- pagina 9 di 22 pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
Nella parte in diritto il ricorso richiama la sentenza n. 87 del 19-1-21 della Corte d'Appello di
Milano, che condivisibilmente afferma: “…in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 321; Cass. 13 dicembre 2005 n.
27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461)…”.
Di conseguenza il ricorso sottolinea che il 4° livello contempla espressamente il profilo
“Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, e il profilo “preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole palette” ed il profilo
“conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.ili “e “ carrellisti “ affermando che il ricorrente svolgeva proprio: attività di “carico; scarico” e attività di “spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci” .
Come si e' gia' esposto, peraltro, il ricorrente non svolgeva mansioni di carrellista, ne' svolgeva mansioni multiple di magazzino: in particolare non si occupava di carico e scarico e della spunta di documenti.
Quanto al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, tale attivita' e' contemplata anche nelle figure esemplificative del 5° livello
La domanda di inquadramento nel 4° livello risulta quindi infondata.
Del resto in sede di discussione orale l'avv. Tagliabue non insiste per il riconoscimento del 4° livello.
Si ritiene, invece, corretto l'inquadramento del ricorrente nel 5° livello dall'inizio del rapporto
(11-7-18) al marzo 2021 2020, quando tale livello e' stato di fatto riconosciuto: in tale livello pagina 10 di 22 rientrano “ i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
Nel 5° livello rientrano , oltre a attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici, l'addetto al magazzino, e le attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura.
Infatti secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
Nel caso di specie risulta del tutto inadeguato l'inquadramento nel livello 6, a cui appartengono “(…) i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra i profili esemplificativi sono inseriti:
(…)
“- Attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta(…)”.
3. Le societa' convenute hanno invocato l'accordo sindacale 28-9-15, sottoscritto dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative e dalle RSA, nel quale sono stati identificati quali sarebbero stati i livelli applicabili a seconda delle diverse mansioni assegnate ai lavoratori impiegati ed, in particolare, i preparatori sono stati collocati nel livello 6S.
pagina 11 di 22 Secondo le convenute tale accordo si applica anche al ricorrente, in quanto accordo di prossimita' ed in quanto il c.c.n.l. puo' essere derogato da un accordo aziendale o territoriale.
Tale tesi non puo' essere condivisa.
In primo luogo, come sopra evidenziato, il ricorrente svolgeva mansioni di preparatore e pickerista, non solo di preparatore.
In ogni caso l'accordo 28-9-15, oltre ad essere dichiaratamente finalizzato a esaurire le consultazioni previste dall'art. 42 del c.c.n.l. in caso di cambio di appalto, si limita ad individuare genericamente le figure di preparatore, carrellista e ricevitore, senza specificare il contenuto delle attivita' svolte da ciascuna figura.
L'accordo in esame, cosi' come il richiamo dello stesso contenuto nella lettera di assunzione del ricorrente, non possono quindi escludere l'esame in concreto delle mansioni svolte dal ricorrente e la riconduzione delle stesse al corretto livello di inquadramento.
4. Anche la domanda relativa al pagamento della pausa di 30 minuti al giorno, ai sensi dell'art. 9, comma 11, del c.c.n.l. e' fondata.
La norma dispone: ““Ai lavoratori che effettuano turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti”.
Le societa' convenute sottolineano che il ricorrente osservava turni di 6 ore e 30 minuti e non operava su turni, ma aveva un orario stabile, inframmezzato da una pausa di 30 minuti.
Le convenute deducono altresi' l'inapplicabilità dell'art. 9 della parte generale al lavoro cooperativo, in quanto la sezione del CCNL sulla cooperazione contiene una disciplina speciale sull'articolazione dell'orario di lavoro.
Tali deduzioni risultano infondate.
Innanzi tutto, al fine di individuare la durata di otto ore del turno che attribuisce il diritto alla pausa retribuita, si deve prendere in considerazione l'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente e non l'orario teorico: la ratio della norma e', infatti, riconoscere una interruzione retribuita quando la prestazione lavorativa si protragga per un certo tempo.
Inoltre e' pacifico che l'attivita' lavorativa della convenuta fosse organizzata su turni e la norma contrattuale estende il beneficio in esame anche all'ipotesi, ome nel caso di specie, di turni continuativi.
pagina 12 di 22 Infine, come chiarito nella premessa della parte speciale del c.c.n.l., le disposizioni della parte speciale non sostituiscono ma integrano quelle della parte generale e l'art. 9 della parte speciale nulla dispone in materia di pause.
Il ricorrente ha quindi diritto a 30 minuti di pausa retribuita per ciascuna giornata in cui abbia prestato attivita' lavorativa almeno per 8 ore.
5. Al ricorrente spetta altresi' la maggiorazione, prima del 18% e poi del 20%, per le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato.
E' pacifico che la prestazione del ricorrente fosse articolata su sei giorni.
Anche in questo caso le convenute deducono che la parte speciale sulla cooperazione del
CCNL è una disciplina speciale riservata ai soci lavoratori di cooperative della logistica al quale trova applicazione la disciplina generale solo nel caso in cui lo specifico istituto non sia già oggetto di previsione speciale.
L'art. 9 della Sezione Cooperazione si limita a prevedere che “
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale
(divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale”.
Non si puo', quindi, ritenere che tale ultima norma escluda l'applicabilita' della maggiorazione per il lavoro nella giornata di sabato, nel cado di distribuzione dell'ordinario orario di lavoro su sei giorni.
6. Deve essere altresi' riconosciuto il diritto del ricorrente all'incidenza sul calcolo delle ferie della somme continuativamente corrisposte a titolo di straordinario 30% e delle somme dovute a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato.
Nulla spetta, invece, a titolo di incidenza su tredicesima e quattordicesima mensilita'.
In primo luogo la giurisprudenza citata in ricorso fa riferimento al caso in cui le norme contrattuali, in relazione a tali istituti, richiamano una nozione di retribuzione globale di fatto, mentre il c.c.n.l. applicato al caso di specie richiama la retribuzione globale mensile.
pagina 13 di 22 Infatti gli artt. 18 e 19 del c.c.n.l. applicato, ai fini del calcolo di tredicesima e quattrodicesima mensilita', stabilisce che la mensilità aggiuntiva è determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del c.c.n.l. e tra tali voci non rientra il compenso per lavoro straordinario.
7. Deve inoltre essere riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire l'EDR, di percepire la retribuzione per la festivita' del Santo Patrono, di percepire i ratei di retribuzione differita nella misura piena , di percepire il t.f.r. in applicazione dell'art. 37 c.c.n.l.,
Quanto all'EDR, il ricorrente non rivendica il pagamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale
Nazionale di cui all'art. 52 del c.c.n.l., ma invoca la seconda parte del comma 1 di tale norma, che prevede: “Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente
Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità”.
Nel caso di specie la societa' datrice di lavoro non ha dedotto e dimostrato di aderire alle
OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. e di avere aderito al sistema delle bilaterlaita', versando il contributo all'Ente Bilaterale Nazionale.
Anche per la Festivita' del Santo Patrono nessuna valida prova e' stata offerta della correpsonsione della relativa retribuzione,
Inoltre il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilita', deve basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferitore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. e rapportato alle ore di lavoro ordinario, come invece risulta dalle buste paga.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilita' di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, in ogni caso gli artt. 18 e 19 del c.c.n.l. , che disciplinano la tredicesima e quattordicesima mensilita', commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate.
Nessun rilievo puo' assumere l'art. 61 CCNL (“Gli istituti differiti relativi a …13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria”) che prevede semplicemente una modalita' di erogazione, ma non modifica o integra la parte generale per quanto riguarda l'ammontare degli emolumenti in esame.
Infine il ricorrente ha diritto al corretto calcolo del t.f.r., ai sensi dell'art. 37 del c.c.n.l.:, comprensivo delle voci fin qui riconosciute e dell'indennita' di mensa: tale domanda non e' stata contestata dalle convenute. pagina 14 di 22 8. Nulla spetta, invece, a titolo di tempo di vestizione/svestizione.
E' necessario premettere che all'udienza del 9-7-25 il procuratore del ricorrente ha precisato che la richiesta relativa al tempo tuta e alla sanificazione riguarda solo il periodo di lavoro svolto a RI.
In ricorso non viene neppure dedotto che il ricorrente dovesse indossare e dismettere i vestiti da lavoro durante l'orario di lavoro, vale a dire, rispettivamente, prima di avere timbrato in entrata e dopo aver timbrato in uscita.
Il ricorso si limita a elencare le “particolari protezioni tecniche” che il datore di lavoro gli avrebbe fornito per proteggersi dal freddo (giacca isotermica, felpa, pantaloni antifreddo, scarpe antinfortunistiche, guanti e cappello) e si limita ad affermare che tali indumenti dovevano essere indossati prima dell'inizio della prestazione.
Il ricorso aggiunge che dal momento dell'ingresso nel magazzino per iniziare la prestazione decorreva la retribuzione: in assenza di ulteriori deduzioni e specificazioni, la prova offerta su tale ultima deduzione risulta eccessivamente generica ed irrilevante e, quindi, inammissibile.
La societa' datrice di lavoro non contesta gli indumenti indicati in ricorso, specificando che si tratta di “indumenti e scarpe che possono essere indossati anche fuori dall'azienda”.
La societa' datrice di lavoro sostiene inoltre l'assenza di “alcuna disposizione aziendale e tantomeno un regolamento che obbligava i dipendenti GD (e, quindi, anche il ricorrente) a vestirsi e spogliarsi presso il magazzino di RI”, nonche' l'assenza di un “divieto di utilizzare gli abiti da lavoro al di fuori dei locali aziendali”.
Precisa altresi' che “presso il magazzino di RI, l'orario di lavoro decorreva dal momento in cui i dipendenti passavano il badge sull'apparecchiatura di controllo (la c.d. timbratura) e terminava una volta timbrato il cartellino in uscita” e che “non era richiesto di cambiarsi prima della timbratura in entrata ovvero dopo la timbratura in uscita”.
Il teste ha dichiarato: “Sia a RI sia a ON indossavo un giaccone che Tes_1 mi era stato fornito dalla societa'.
Nel reparto frutta e verdura la temperatura era circa di 5/6 gradi;
nel reparto secchi era circa di 8/10 gradi.
Indossavo il giaccone da casa e lo portavo sempre a casa.
Provvedevo io a lavarlo”.
pagina 15 di 22 Il teste ha riferito: “Nel reparto frutta e verdura la temperatura era di 5/7 Testimone_2 gradi.
Nel reparto secchi era di 5 gradi.
La societa' vi aveva dato scarpe antinfortunistiche, felpa, giubbino, paracollo
A ON solo felpa, giubbino e scarpe, perche' c'era una temperatura normale.
Non c'era lavanderia e provvedevamo noi al lavaggio degli indumenti.
Indossavo Gli indumenti a casa, Ogni tanto li indossavo al lavoro: c'era un armadietto personale.
Sia a RI sia a ON c'era una timbratrice: a RI era vicino al muro di separazione tra il mio reparto e quello del ricorrente. A ON era vicino all'ufficio regia, appena si entrava nel magazzino.
Quando mi cambiavo in azienda timbravo quando ero vestito e in uscita prima di cambiarmi, se volevo cambiarmi”.
Il teste ha dichiarato: “A RI nel reparto ortofrutta c'erano 4 gradi. GD ci Testimone_3 forniva un giubbino, la felpa e i guanti per accedere al reparto. A volte indossavamo questi abiti a casa, altre volte a lavoro, dipendeva dalla stagione.
Quando ci cambiavamo in azienda, si timbrava dopo essersi cambiati. La timbratrice prima era vicino alla mensa e poi è stata spostata vicino al reparto . CP_8
Provvedevamo noi a lavare i vestiti a casa, non c'era una lavanderia in azienda.
…
La temperatura in reparto era sempre normale. Non c'era una temperatura da frigo come invece a RI.
Ci cambiamo sempre in azienda. Quando faceva freddo, da ottobre fino a marzo mettevamo il giubbino. Il resto dei mesi indossavamo solo una pettorina sopra i nostri abiti.
Per registrare la presenza c'era una timbratrice, timbravamo dopo aver indossato il giubbino.
Neanche a ON c'era un servizio di lavanderia”.
Il teste ha riferito: “Nel reparto ortofrutta c'erano 6-8 gradi. Testimone_8
GD ci forniva giubbino, felpa, scarpe, guanti per accedere al reparto. Contr
ci forniva abiti di ricambio quando si rompevano.
I vestiti li lavavamo noi a casa.
pagina 16 di 22 Se fuori era freddo, io e arrivavamo in azienda già con gli abiti da lavoro. Se non Parte_1 era freddo, ci cambiavamo negli spogliatoi e poi si timbrava e si iniziava a lavorare.
…
Nel reparto secchi ci sono circa 18-20 gradi, possiamo lavorare senza felpa. Contr
ci forniva gli abiti da indossare in reparto, si trattava di felpa, giubbino, maglietta, guanti, non i pantaloni.
Anche a ON a volte ci vestivamo a casa altre volte in azienda. Se ci cambiavamo in azienda, timbravamo dopo esserci cambiati.
Anche a ON laviamo noi gli abiti da lavoro a casa.
I testi di parte ricorrente si sono quindi limitati a riferire il proprio comportamento, ma dalle deposizioni sopra riportate non emerge alcun obbligo per i lavoratori di timbrare solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi nello spogliatoio messo a disposizione dalla societa': nessuno dei testi ha riferito di direttive del datore di lavoro sul punto.
I testi di parte convenuta hanno confermato le allegazioni delle convenute.
Il teste ha dichiarato: “Sicuramente erano date in dotazione, oltre ai DPI., Tes_9 magliette e pantaloni e anche giubbotti o pettorine fluorescenti, che dovevano essere indossati sul lavoro.
Di solito i lavoratori arrivavano gia' vestiti. All'interno del sito c'era un locale spogliatoio.
C'era una timbratrice, all'interno del magazzino, di fronte alle corsie del secco, vicino all'ufficio di preparazione dei viaggi.
I dipendenti timbravano gia' vestiti, anche in uscita.
La societa' forniva nuovi indumenti una volta all'anno per gli indumenti invernali e una volta per gli indumenti estivi;
non provvedeva al lavaggio”.
Il teste ha riferito: “In reparto c'era temperatura ambiente, tranne una sezione dove nel Tes_6 periodo estivo la temperatura veniva tenuta sotto controllo tra gli 8 e i 12 gradi per non far deperire il cibo. Contr L'abbigliamento per accedere al reparto veniva fornito da e consisteva in guanti, felpe, giubbotto, scarpe. All'anno venivano fatte due forniture, una per i vestiti estivi e una per i vestiti invernali. Per “vestiti estivi” si intendono solo le magliette a mezze maniche.
In generale, c'è chi arrivava già con gli abiti da lavoro e c'è chi arrivava con gli abiti civili e poi si cambiava negli spogliatoi. In azienda c'erano spogliatoi e armadietti per i dipendenti.
pagina 17 di 22 Nel regolamento era indicato di cambiarsi in azienda, ma in base alla comodità del lavoratore
e in base alla stagione, qualche lavoratore arrivava già con il giubbotto da lavoro.
La timbratrice si trovava in magazzino. Io dicevo ai lavoratori di cambiarsi prima di accedere al magazzino e quindi di timbrare dopo essersi cambiati. Tuttavia, avevo difficoltà a far rispettare questa prassi, che occasionalmente veniva rispettata. Accadeva che i lavoratori prima timbrassero e poi si cambiassero. Contr I lavoratori lavavano autonomamente i vestiti forniti da GD. forniva felpe in più in modo tale che i lavoratori ne avessero sempre di ricambio”.
Infine il teste ha riferito: ““Il reparto ortofrutta aveva 8-10 gradi, era a temperatura Tes_10 controllata.
GD forniva a tutti i lavoratori i DPI essenziali: scarpe antinfortunistiche, giubbotto, pile e guanti.
Non c'era una regola: i lavoratori potevano cambiarsi in azienda negli spogliatoi o potevano arrivare già vestiti con gli abiti da lavoro. Decidevano in base a come erano più comodi.
Non c'era un sistema di lavanderia a RI.
…
A ON si gestisce il secco di ES, quindi non c'è una temperatura controllata tranne che per il cioccolato che sta in una cella separata e che viene accesa nel periodo estivo e viene tenuta tra gli 8 e i 12 gradi. Contr
forniva lo stesso abbigliamento anche a ON, quindi scarpe antifortunistiche, pile, giubbotto e guanti.
Anche a ON credo che non ci fosse una regola per i lavoratori, i quali potevano cambiarsi a casa o in azienda. Ma non ricordo bene.
Neppure a ON c'era un sistema di lavanderia”.
La S.C. nella sentenza n. 15734/03, richiamata e riportata in parte in ricorso, conferma come non si possa, nella materia in esame, procedere a generalizzazioni, ma si debba esaminare caso per caso.
Tale sentenza ha chiarito che l'espressione “lavoro effettivo” di cui agli artt. 3 R.D. n.692/1923
e 5 n.3, R.D. n.1955/1923 “deve essere inteso come sinonimo di prestazione lavorativa, comprendendovi anche i periodi di mera attesa o quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore un'attivita' assorbente, bensi' soltanto un tenersi costantemente a disposizione del pagina 18 di 22 disposizione del datore di lavoro;
restano pertanto esclusi dal “lavoro effettivo” soltanto gli intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia la piena disponibilita'”.
La S.C. ha poi aggiunto che l'atto di indossare la divisa rientra bensi' tra le attivita' preparatorie, ma queste ultime vanno distinte tra remote (per es. il tragitto necessario per recarsi sul posto di lavoro) e dirette, per le quali “il discrimine e' costituito dalla disciplina contrattuale del caso concreto”.
La S.C. ha concluso che “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facolta' al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attivita' fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione e' diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.”.
Nel caso di specie non viene neppure dedotta in ricorso la sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e levare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti da lavoro.
In ogni caso, come si e' sottolineato, non e' emerso che le operazioni di vestizione/svestizione dovessero essere svolte prima/dopo la timbratura e, quindi, prima e dopo il decorso della retribuzione.
Per tutte le considerazioni che precedono la domanda in esame deve essere rigettata.
9. Tutte le deposizioni testimoniali sopra riportate confermano, invece, che gli indumenti forniti ai lavoratori non venivano sanificati dalla societa' datrice di lavoro e quindi venivano lavati una volta alla settimana dai lavoratori. di percepire un'ora di retribuzione alla settimana per ogni settimana lavorata a titolo di rimborso spese per lavaggio indumenti di lavoro
La societa' datrice di lavora afferma che il ricorrente aveva la facoltà, a propria scelta, di far lavare e sanificare gli abiti di lavoro direttamente da GD, con costi a carico della
Cooperativa, ma tale circostanza e' stata smentita dagli stessi testi indicati dalla convenuta.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, si tratta di dispositivi individuali di protezione, in quanto forniti ai lavoratori per ripararsi dal freddo e, quindi, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori medesimi. pagina 19 di 22 Al ricorrente spetta pertanto un'ora di retribuzione alla settimana per ogni settimana lavorata a titolo di rimborso spese per lavaggio indumenti di lavoro.
10. Il ricorrente lamenta, infine, che la societa' datrice di lavoro, nei periodi di assenza per CP_ malattia, non abbia corrisposto l'integrazione del trattamento , ai sensi dell'art. 63 del c.c.n.l.
Peraltro, come giustamente osservato dalle convenute nelle loro difese, l'art. 63 del c.c.n.l. invocato in ricorso, appartiene alla Sezione Prima –Parte Speciale Trasporto Merci, mentre ai dipendenti della convenuta deve essere applicata la Parte Speciale- Sezione terza
Cooperazione, che agli artt. 26,54 e 63, rubricati “malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo”, prevede: “Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DLgs 6 novembre 2001 n. 423, e comunque alle leggi vigenti in materia e alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”.
La norma della parte speciale, che contiene una specifica disciplina, si sostituisce alla norma della parte generale.
La domanda in esame deve pertanto essere rigettata.
Per la concreta determinazione degli importi spettanti al ricorrente verra' esperita apposita c.t.u. contabile.
Infine non puo' trovare accoglimento la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284 c.c.
Innanzi tutto tale domanda e' semplicemente inserita nelle conclusioni, senza essere supportata in diritto.
Inoltre ai crediti di lavoro si applica la normativa speciale di cui all'art. 429, comma 3, che espressamente prevede la corresponsione degli “interessi nella misura legale”.
11. Passando a considerare la domanda di condanna in via solidale di e CP_2 CP_2 deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza, avanzata da tale societa' nelle sue difese, in relazione al periodo di adibizione presso il magazzino di RI (BS).
Infatti, come evidenziato dalla convenuta, il contratto di appalto per il magazzino di CP_9
RI (BS) è cessato in data 1.1.2020 e lo stesso ricorrente ad ammettere di aver cessato la propria attività lavorativa presso il sito di RI nel marzo del 2020, mentre la prima Contr rivendicazione del ricorrente nei confronti di risale al 28.12.2023. pagina 20 di 22 Sono quindi decorso decorsi due anni dalla cessazione del contratto di appalto.
Cio' premesso, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda
“i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto. Contr Nel caso di specie con “contratto di deposito ed appalto di servizi logistici” del 21.2.2019, Contr ha incaricato della gestione logistica di due piattaforme logistiche (“spazi attrezzati”) siti rispettivamente in ON e in Segrate: tale contratto è cessato in data 29.2024.
e' quindi solidalmente responsabile in relazione agli importi Controparte_2 dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui il ricorrente ha lavorato nell'appalto di ON.
Ogni statuizione sulle spese e' riservata al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. logistica, trasporto merci e spedizioni, dall'inizio del rapporto di lavoro;
accerta il diritto del ricorrente di percepire il pagamento di mezz'ora di pausa retribuita per ogni giorno di effettivo lavoro per almeno otto ore, di percepire la maggiorazione del 20% per le ore ordinarie di lavoro prestate nella giornata di sabato, di percepire l'incidenza sul calcolo delle ferie della somme continuativamente corrisposte a titolo di straordinario 30% e delle somme dovute a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, di percepire l'EDR, di percepire la retribuzione per la festivita' del Santo Patrono, di percepire i ratei di retribuzione differita nella misura piena , di percepire il t.f.r. in applicazione dell'art. 37 c.c.n.l., di percepire un'ora di retribuzione alla settimana per ogni settimana lavorata a titolo di rimborso spese per lavaggio indumenti di lavoro;
accerta la responsabilita' solidale di e limitatamente al periodo CP_2 Controparte_2 da novembre 2020 al 29-2-24; rigetta per il resto il ricorso;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo;
pagina 21 di 22 fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al N. 2589/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. TAGLIABUE MAURO, elettivamente domiciliato Parte_1 in Indirizzo Telematico contro
, con il patrocinio dell'avv. PEPE FERNANDO e dell'avv. Controparte_1
PEPE ITALIA VALENTINA, elettivamente domiciliato in CORSO XXII MARZO, 8 20135
MILANO con il patrocinio dell'avv. PEPE FERNANDO e Controparte_2 dell'avv. PEPE ITALIA VALENTINA, elettivamente domiciliato in C.so XXII Marzo 20135
MILANO
Oggetto: pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 1-3-25, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_3 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) ove occorra, accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro
“ulteriore” ex art. 1 L. 142/2001 instaurato dal ricorrente con;
Controparte_4
pagina 1 di 22 b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nei seguenti livelli del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni:
-in via principale nel 4° livello ab origine;
-in subordine nel 5° livello fino a febbraio 2021 (in quanto in seguito assegnato);
-in ulteriore subordine nel 6° livello S per il primo periodo di inquadramento nel livello
6°J (fino a giugno 2020);
ovvero dalle decorrenze che risulteranno in corso di causa;
anche in caso di mancato accoglimento della domanda di cui alla precedente lettera b)
c) accertare e dichiarare la retribuibilità del tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti specificamente dedotti nel presente atto
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire il pagamento di mezz'ora di pausa retribuita per ciascuna giornata di effettivo lavoro di almeno otto ore ex art. 9 CCNL
e) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire la maggiorazione del 20% ex art. 9 CCNL per tutte le ore ordinarie lavorate nella giornata di sabato
f) accertare e dichiarare l'incidenza sul calcolo di tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e indennità di ferie delle somme continuativamente corrisposte nelle buste paga alla voce “Straordinario 30%” e delle somme che verranno accertate essere continuativamente spettanti a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, come è stato chiesto accertarsi alla precedente lettera e);
g) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di percepire l'EAR ex art. 52 CCNL;
h) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle festività indicate all'art.
71 comma 1 CCNL cadenti di domenica (art. 71 comma 2) ivi compresa quella del
Santo Patrono;
i) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di vedersi riconosciuta l'integrazione al trattamento di malattia in misura piena ex art. 63 CCNL, CP_5
j) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ricevere il pagamento dei ratei di retribuzioni differite nella misura piena e, in particolare: a) un rateo pieno di mensilità per ogni mese di lavoro a titolo di 13ma e 14ma mensilità; b) una indennità di ferie godute e/o non godute pari a 26 giorni lavorativi per ciascun anno di servizio;
c) una indennità di festività abolite e permessi goduti e non goduti pari a 72 ore per ciascun anno di servizio;
k) accertare e dichiarare l'inclusione nella base di calcolo del TFR di tutte le voci di cui all'art. 37 CCNL ivi compresa l'indennità di mensa erogata alla voce “buoni pasto” pagina 2 di 22 l) condannare , in solido con Controparte_1 Controparte_2 ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, in persona dei rispettivi legali
[...] rappresentanti pro tempore, a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate, per i titoli di cui al presente atto e per gli importi indicati nei conteggi prodotti ed inclusi nel presente atto, per l'importo complessivo lordo di € 32.257,00, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta, anche a seguito dell'accoglimento solamente di alcuni degli accertamenti richiesti nel presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
m) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno e/o al rimborso delle spese per l'attività di lavaggio degli indumenti e per l'effetto condannare
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare al ricorrente la somma di € 680,00 ovvero quella diversa che risulterà dovuta.
n) in subordine, in caso di prova della sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale individuale, ferma la rinuncia alle sole pretese ivi indicate (Santo Patrono, maggiorazione del sabato, EAR) e per il solo periodo di lavoro reso presso l'appalto
ES di ON, quantificare nuovamente le somme spettanti per detti titoli e periodi sulla base dei criteri individuati dagli accordi sindacali del 20.7.22 e del 16.5.23 Contr in atti (docc. 21 e 22), e per l'effetto condannare a pagare la differenza tra
l'importo nuovamente quantificato sulla base di detti accordi e quanto corrisposto nella busta paga di ottobre 2022 a titolo di transazione novativa (€ 102,63).
Con rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze al saldo effettivo nonché interessi legali ordinari dalle singole decorrenze al deposito del presente atto ed interessi legali nella misura prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ex art. 1284, comma 4, c.c., dal deposito del presente atto al saldo effettivo”. Contr Il ricorrente ha esposto di aver lavorato presso il magazzino Simply – di RI dal 11-7-
18 al 29-2-24, alle dipendenze di , come operaio di livello 6J c.c.n.l. logistica, CP_7 trasporto merci e spedizioni e con mansioni di preparatore, adibito al reparto ortofrutta;
ha aggiunto di aver lavorato, da novembre 2020, a ON, nel reparto secchi;
ha aggiunto che dal luglio 2020 gli era stato riconosciuto il livello 6S e dal marzo 2021 gli era stato riconosciuto l'inquadramento nel 5° livello.
pagina 3 di 22 In punto di diritto il ricorrente ha invocato l' art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, in quanto le committenti apicali (Auchan e ES Maxis.p.a.) avevano assegnato le lavorazioni a
[...]
Contr che aveva assegnato le lavorazioni a . Controparte_2
Costituendosi ritualmente in giudizio, le convenute hanno contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui hanno il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, ammessa ed espletata in parte la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza non definitiva, dando lettura del dispositivo in udienza e disponendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e con le precisazioni che si vanno ad esporre.
1.Poiche' e' pacifico, oltre che documentale, che la convenuta ha costituito con il CP_1 ricorrente, unitamente al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, non e' necessaria alcuna pronuncia sul punto.
2. Il ricorrente, premesso di essere stato inquadrato nel livello 6J dall'assunzione, nel livello
6S dal luglio 2020 e nel 5° livello da marzo 2021, chiede in via principale l'accertamento del diritto all'inquadramento nel 4° livello sin dall'inizio del rapporto di lavoro o, in gradata, nel livello 5° dall'inizio del rapporto sino a febbraio 2021 o nel livello 6S dall'assunzione a giugno
2020.
La domanda e' solo in parte fondata.
La richiesta di inquadramento superiore e' fondata sul preteso svolgimento, dal 1 al marzo
2020 compreso, presso il reparto ortofrutta del dell'attivita' Parte_2 di preparazione degli ordini delle merci, cd. picking, ricevendo le indicazioni sulla compilazione degli ordini mediante il sistema del voice pickig, e utilizzando un carrello elevatore denominato “paperino”, nonche' delle seguenti attivita': il montaggio dei cd. roll,
(gabbie in metallo dotate di ruote che successivamente il ricorrente procedeva a riempire con la merce) e il carico e lo scarico dei bancali dai camion: il ricorrente completato il bancale lo portava nella zona di carico dove, mediante un carrello elevatore che solleva la merce fino a tre metri di altezza, prendeva il c.d. doppio bancale (due bancali alla volta), lo sollevava e lo pagina 4 di 22 posizionava sul camion;
medesimo carrello elevatore era usato dal ricorrente per lo scarico dei c.d. doppi bancali dai camion.
Il ricorso aggiunge che le medesime mansioni sono state svolte dal ricorrente presso il reparto secchi del magazzino di ON, ma utilizzando per la movimentazione dei bancali un transpallet elettrico con il quale spostava due bancali alla volta.
L'istruttoria svolta ha confermato solo in parte tali assunti.
Il teste ha dichiarato: “Ho lavorato per GD dal 9-10-2018 e fino al marzo 2024. Tes_1
Il giudice da' atto che il teste ha consultato il proprio cellulare per rispondere.
Ho promosso una vertenza nei confronti solo di GD, la causa e' in corso. Contr Ho sempre lavorato a RI, nel reparto frutta e verdura del magazzino di .
Preparavo frutta e verdura. Suddividevo frutta e verdura per i vari mercati, secondo gli ordinativi.
La merce era gia' sui bancali e io usavo un carrello elettrico per prelevarla, secondo le indicazioni che mi arrivano in cuffia (voice) e la portavo in un altro bancale, secondo le indicazioni del voice.
Il carrello era uomo a bordo. Si tratta del primo foglio del doc. 6 di parte ricorrente, che mi viene mostrato.
Preciso che a fine 2020 il magazzino di RI e' stato chiuso e sono passato a lavorare a
ON.
Preciso che a ON usavo il carrello indicato al secondo foglio del doc. 6.
A ON lavoravo al reparto secchi, svolgendo le stesse mansioni.
…
A RI lavoravo dalle 8/9/10/11 e non c'era un orario preciso per finire: almeno 7/8 ore a volte anche 12.
A ON lavoravo dalle 8 per 7/8 ore, con quindici minuti di pausa.
CO il ricorrente: lavoravamo insieme.
Il ricorrente svolgeva il mio stesso lavoro e usava gli stessi carrelli.
Il ricorrente non svolgeva altre attivita' oltre a quelle che ho descritto.
Sia a RI sia a ON erano presenti responsabili della GD.
Qualche volta i responsabili davano ordini al ricorrente e il ricorrente, se non capiva qualcosa, si rivolgeva a loro.
pagina 5 di 22 In caso di errata composizione dell'ordine, mi rivolgevo all'ufficio, che stampava l'ordine e io correggevo l'ordine. Non c'erano conseguenze di carattere disciplinare”.
Il teste ha riferito: “Da novembre 2018 a marzo 2024 ho lavorato per GD. Testimone_2
Per i primi due anni ho lavorato a RI , nel settore freschi, e dopo il Covid per sei mesi a
e poi a ON, nel reparto secchi. Parte_3
Ho promosso una vertenza nei confronti di GD: la causa e' in corso.
A RI non avevo orari fissi: mi avvisavano il giorno prima per l'orario di inizio: poteva essere 7,10 o 11. Finivo quando finiva il lavoro di ventilazione: verso le 17/18.
A ON per due anni ho lavorato dalle 4 alle 10 e poi dalle 8 alle 14,30.
A RI mi occupavo di preparazione, con un bracciale dove mettevo il mio codice;
prendevo il carrello e sul bracciale compariva che merce prendere, sapevo dove andare a prenderla, la sparavo con una pistola e sempre sul bracciale compariva dove portarla. Scaricavo la merce.
Non sempre la merce era per un solo negozio e io la suddividevo per i vari negozi.
Prelevavo bancali interi. Il carrello che usavo e' quello di cui al secondo foglio del doc. 6 di parte convenuta, che mi viene mostrato.
Quando finivo la preparazione , per tre mesi legavo con il nastro i bancali che erano sul piazzale e dovevano essere inviati ai punti vendita.
A ON mi occupavo sempre di preparazione, ma usando il voice, cioe' una cuffia, invece del bracciale. Prendevo il bancale o il roll e il voice mi diceva anche in quale corsia e in quale posizione andare prendere la merce.
Finita ogni missione, stampavo un foglio che mettevo sopra il bancale e mi diceva a quale uscita portare il bancale.
Usavo sempre il carrello di cui ho detto prima.
Ho conosciuto il ricorrente a RI. Abbiamo sempre lavorato insieme.
A chiari il ricorrente lavorava nel reparto frutta e verdura;
separato da un muro e da una porta rispetto al mio reparto.
Lo vedevo fare preparazione e scaricare le cassettine sul piazzale.
Usava il carrello indicato nel primo foglio del doc. 6.
A Vimodrome lavoravamo nello stesso reparto e svolgeva le mie stesse mansioni”.
Il teste ha dichiarato: “Lavoro a ON per CDF, ho lavorato per GD Testimone_3 dal 2015 fino al 2024. pagina 6 di 22 Ho lavorato nel magazzino di RI dal 2015 al 2020 e dopo mi hanno trasferito a
ON. Contr Ho avuto una causa pendente contro e contro e che si è conclusa con un CP_2 Per_1 accordo.
CO il ricorrente, l'ho conosciuto quando nel 2018 è entrato nel magazzino di RI.
A RI lavoravamo insieme nel reparto ortofrutta. Io preparavo la frutta e anche il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni.
Avevamo lo stesso orario, ogni giorno cambiava. Indicativamente era dalle 12 fino alle 21:30.
Lavoravamo con la cuffia, in cui sentivamo degli ordini e in base alle indicazioni ricevute preparavamo i colli, li mettevamo sul bancale. Altre persone caricavano i bancali.
Riconosco il mezzo che è rappresentato nella pagina 1 del documento n. 6 di parte ricorrente, che mi viene rammostrato, come il mezzo che usavamo nel magazzino di RI.
…
Anche a ON lavoravo insieme al ricorrente per GD.
A ON sia io sia il ricorrente caricavamo i colli sul roll e sui bancali, dipendeva dalla dimensione dei colli. Anche a ON avevamo delle cuffie, che ci davano le indicazioni. A
ON lavoravamo nel reparto secchi. C'era un solo reparto.
I roll li montavamo noi.
Il mezzo che usiamo a ON è quello rappresentato nella seconda pagina del documento 6 allegato al ricorso, che mi viene rammostrato.
Anche il ricorrente svolgeva queste mansioni che ho descritto. Il ricorrente iniziava dalle 8 fino alle 14:30, io iniziavo alle 12:30 fino alle 19. Eravamo insieme solo per qualche ora nel pomeriggio.
Il teste ha riferito: “Attualmente lavoro a ON per CDF. Testimone_4
Ho lavorato per GD per molto tempo. Dal 2015 fino al 2020 a RI e poi a ON dal
2020 fino al passaggio in CDF nel 2023 o nel 2024, non ricordo la data esatta. Contr Ho una causa pendente contro e contro e , non si è ancora conclusa. CP_2 Per_1
A RI lavoravo nel reparto ortofrutta, prima preparavo la merce e usavo le cuffie. Mettevo la merce sui bancali. Cominciavo io a caricare i bancali sui camion e poi arrivavano anche altre persone ad aiutarmi a caricare i bancali.
Non avevo un orario fisso, a volte iniziavo alle 7 o alle 8 fino alle 16:30, 17, 17:30, in base agli ordini che ricevevo. pagina 7 di 22 CO , l'ho conosciuto nel 2018 a RI. Parte_1
Il ricorrente usava le cuffie e faceva il preparatore, portava la merce sui bancali.
Anche l'orario di era variabile, tendenzialmente iniziava alle 12, il venerdì però Parte_1
c'era più lavoro e quindi iniziava alle 11. Finiva alle 18 o alle 19. Se c'era tanto lavoro si finiva anche alle 22.
A RI io usavo entrambi i mezzi rappresentati nel documento n. 6 allegato al ricorso, mentre il ricorrente usava solo quello rappresentato nella prima pagina.
…
Anche a ON ho lavorato con il ricorrente e lavoriamo insieme anche attualmente.
A ON lavoriamo nel reparto secchi. Facciamo i pickeristi, prendiamo la merce e la mettiamo sui roll. Altre persone montavano i roll, anzi mi correggo montiamo noi i roll. Altre persone si occupano di caricarli sui camion. Sia io sia il ricorrente usiamo il mezzo rappresentato nella seconda pagina del documento n. 6 allegato al ricorso che mi viene rammostrato.
A ON sia io sia il ricorrente lavoriamo dalle 8 fino alle 14:30”.
Quanto ai testi di parte convenuta, ha dichiarato: “ Ho lavorato per il Testimone_5
Contr
dal 2020 circa al luglio 2023 e in tutto il periodo sono stato distaccato in Parte_4 per la gestione del personale della BU Logistica, cioe' tutti i magazzini della logistica.
Mi sono occupato anche del magazzino di ON.
Non ricordo il ricorrente”.
Il teste ha riferito: “Sono attualmente dipendente di GD. Dal primo aprile Testimone_6 del 2022 sono responsabile di piattaforma per GD. Ho cominciato per la piattaforma di
ON, lavoravo per il cliente ES nell'ambito di un appalto relativo alla logistica.
A partire da giugno 2023 lavoro per un'altra piattaforma di Pozzuolo Martesana di e CP_2
. Anzi, mi correggo da giugno 2024. Per_1
Ho conosciuto a ON, era un mio collega di lavoro. Parte_1
A ON ero capo impianto, in concreto gestivo il personale e avevo rapporti con il cliente. Ero referente di GD rispetto al cliente ES.
Quando sono arrivato, il ricorrente lavorava già a ON.
Ero solito fare dei giri in piattaforma per vedere le attività svolte e vedevo il ricorrente mentre preparava gli ordini, era un pickerista. pagina 8 di 22 Il reparto a ON è unico, è il reparto secchi. Il ricorrente lavorava in tale reparto.
Io di solito iniziavo alle 7 di mattina e finivo alle 17.
…
Nel magazzino di ON venivano usati entrambi i mezzi rappresentati nel documento n.
6 di parte ricorrente che mi viene rammostrato. usava solo quello rappresentato Parte_1 nella seconda pagina di tale documento”.
Il teste ha dichiarato: “Attualmente lavoro presso e sono operation Tes_7 CP_2 Per_1 manager, gestisco diversi magazzini.
Ho lavorato per GD dal 2017 al settembre 2022, da ottobre 2022 sono stato assunto presso
e . CP_2 Per_1
Ho gestito per un breve periodo il magazzino di e di ON con il ruolo di Parte_3
Key Account, cioè ero il tramite tra GD e ES, il cliente. Ciò per qualche mese a partire da ottobre 2022.
Nel 2017 ho gestito il magazzino di RI per un anno. Gestivo solo il reparto freschi.
A RI avevo contatti diretti col personale, in particolare conoscevo il gruppo di lavoro che gestivo e poi di vista conoscevo un po' tutti i lavoratori.
Credo di aver visto nel reparto frutta, ma non mi ricordo nello specifico. Parte_1
Non ricordo che mansioni svolgesse.
…
A ON non ho avuto un contato diretto col personale, ho avuto un contatto diretto con Contr le figure apicali di .
Non ricordo se a ON ha visto anche a lavorare nel magazzino. Parte_1
Dalle deposizioni dei testi si ricava quindi che il ricorrente gia' a RI svolgeva mansioni di preparatore e pickerista, utilizzando il transpallet uomo a bordo a RI e il commissionatore a ON.
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non e' emerso che il ricorrente si occupasse del carico e scarico dei bancali dai camion, utilizzando un carrello elevatore che sollevava la merce fino a tre metri di altezza
Al 4° livello appartengono “ i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico- pagina 9 di 22 pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”.
Nella parte in diritto il ricorso richiama la sentenza n. 87 del 19-1-21 della Corte d'Appello di
Milano, che condivisibilmente afferma: “…in sede di interpretazione delle clausole di un contratto collettivo relative alla classificazione del personale in livelli o categorie, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali indicati come corrispondenti ai vari livelli, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie, poiché le parti collettive classificano il personale non sulla base di astratti contenuti professionali, bensì in riferimento alle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, che ordinano in una scala gerarchica, ed elaborano successivamente le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l'inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (cfr. Cass. 18 febbraio 2016 n. 321; Cass. 13 dicembre 2005 n.
27430; Cass. 24 gennaio 2003 n. 1093; Cass. 18 novembre 1997 n. 11461)…”.
Di conseguenza il ricorso sottolinea che il 4° livello contempla espressamente il profilo
“Operai con mansioni multiple di magazzino e/o terminal (carico; scarico;
spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci)”, e il profilo “preparatori di ordini addetti anche al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, casse, gabbie, scatole palette” ed il profilo
“conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.ili “e “ carrellisti “ affermando che il ricorrente svolgeva proprio: attività di “carico; scarico” e attività di “spunta documenti, prelievo e approntamento delle merci” .
Come si e' gia' esposto, peraltro, il ricorrente non svolgeva mansioni di carrellista, ne' svolgeva mansioni multiple di magazzino: in particolare non si occupava di carico e scarico e della spunta di documenti.
Quanto al montaggio e riempimento di elementi prefabbricati, tale attivita' e' contemplata anche nelle figure esemplificative del 5° livello
La domanda di inquadramento nel 4° livello risulta quindi infondata.
Del resto in sede di discussione orale l'avv. Tagliabue non insiste per il riconoscimento del 4° livello.
Si ritiene, invece, corretto l'inquadramento del ricorrente nel 5° livello dall'inizio del rapporto
(11-7-18) al marzo 2021 2020, quando tale livello e' stato di fatto riconosciuto: in tale livello pagina 10 di 22 rientrano “ i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva”.
Nel 5° livello rientrano , oltre a attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici, l'addetto al magazzino, e le attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller ecc) e di reggettatura.
Infatti secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
Nel caso di specie risulta del tutto inadeguato l'inquadramento nel livello 6, a cui appartengono “(…) i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali;
le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia. In particolare appartengono a questo livello i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici”.
Tra i profili esemplificativi sono inseriti:
(…)
“- Attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta(…)”.
3. Le societa' convenute hanno invocato l'accordo sindacale 28-9-15, sottoscritto dalle
OO.SS. maggiormente rappresentative e dalle RSA, nel quale sono stati identificati quali sarebbero stati i livelli applicabili a seconda delle diverse mansioni assegnate ai lavoratori impiegati ed, in particolare, i preparatori sono stati collocati nel livello 6S.
pagina 11 di 22 Secondo le convenute tale accordo si applica anche al ricorrente, in quanto accordo di prossimita' ed in quanto il c.c.n.l. puo' essere derogato da un accordo aziendale o territoriale.
Tale tesi non puo' essere condivisa.
In primo luogo, come sopra evidenziato, il ricorrente svolgeva mansioni di preparatore e pickerista, non solo di preparatore.
In ogni caso l'accordo 28-9-15, oltre ad essere dichiaratamente finalizzato a esaurire le consultazioni previste dall'art. 42 del c.c.n.l. in caso di cambio di appalto, si limita ad individuare genericamente le figure di preparatore, carrellista e ricevitore, senza specificare il contenuto delle attivita' svolte da ciascuna figura.
L'accordo in esame, cosi' come il richiamo dello stesso contenuto nella lettera di assunzione del ricorrente, non possono quindi escludere l'esame in concreto delle mansioni svolte dal ricorrente e la riconduzione delle stesse al corretto livello di inquadramento.
4. Anche la domanda relativa al pagamento della pausa di 30 minuti al giorno, ai sensi dell'art. 9, comma 11, del c.c.n.l. e' fondata.
La norma dispone: ““Ai lavoratori che effettuano turni continuativi, avvicendati e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti”.
Le societa' convenute sottolineano che il ricorrente osservava turni di 6 ore e 30 minuti e non operava su turni, ma aveva un orario stabile, inframmezzato da una pausa di 30 minuti.
Le convenute deducono altresi' l'inapplicabilità dell'art. 9 della parte generale al lavoro cooperativo, in quanto la sezione del CCNL sulla cooperazione contiene una disciplina speciale sull'articolazione dell'orario di lavoro.
Tali deduzioni risultano infondate.
Innanzi tutto, al fine di individuare la durata di otto ore del turno che attribuisce il diritto alla pausa retribuita, si deve prendere in considerazione l'orario di lavoro effettivamente svolto dal ricorrente e non l'orario teorico: la ratio della norma e', infatti, riconoscere una interruzione retribuita quando la prestazione lavorativa si protragga per un certo tempo.
Inoltre e' pacifico che l'attivita' lavorativa della convenuta fosse organizzata su turni e la norma contrattuale estende il beneficio in esame anche all'ipotesi, ome nel caso di specie, di turni continuativi.
pagina 12 di 22 Infine, come chiarito nella premessa della parte speciale del c.c.n.l., le disposizioni della parte speciale non sostituiscono ma integrano quelle della parte generale e l'art. 9 della parte speciale nulla dispone in materia di pause.
Il ricorrente ha quindi diritto a 30 minuti di pausa retribuita per ciascuna giornata in cui abbia prestato attivita' lavorativa almeno per 8 ore.
5. Al ricorrente spetta altresi' la maggiorazione, prima del 18% e poi del 20%, per le ore di lavoro prestate nella giornata di sabato.
E' pacifico che la prestazione del ricorrente fosse articolata su sei giorni.
Anche in questo caso le convenute deducono che la parte speciale sulla cooperazione del
CCNL è una disciplina speciale riservata ai soci lavoratori di cooperative della logistica al quale trova applicazione la disciplina generale solo nel caso in cui lo specifico istituto non sia già oggetto di previsione speciale.
L'art. 9 della Sezione Cooperazione si limita a prevedere che “
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale
(divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale”.
Non si puo', quindi, ritenere che tale ultima norma escluda l'applicabilita' della maggiorazione per il lavoro nella giornata di sabato, nel cado di distribuzione dell'ordinario orario di lavoro su sei giorni.
6. Deve essere altresi' riconosciuto il diritto del ricorrente all'incidenza sul calcolo delle ferie della somme continuativamente corrisposte a titolo di straordinario 30% e delle somme dovute a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato.
Nulla spetta, invece, a titolo di incidenza su tredicesima e quattordicesima mensilita'.
In primo luogo la giurisprudenza citata in ricorso fa riferimento al caso in cui le norme contrattuali, in relazione a tali istituti, richiamano una nozione di retribuzione globale di fatto, mentre il c.c.n.l. applicato al caso di specie richiama la retribuzione globale mensile.
pagina 13 di 22 Infatti gli artt. 18 e 19 del c.c.n.l. applicato, ai fini del calcolo di tredicesima e quattrodicesima mensilita', stabilisce che la mensilità aggiuntiva è determinata in base alle voci previste dagli artt. 61 e 73 del c.c.n.l. e tra tali voci non rientra il compenso per lavoro straordinario.
7. Deve inoltre essere riconosciuto il diritto del ricorrente di percepire l'EDR, di percepire la retribuzione per la festivita' del Santo Patrono, di percepire i ratei di retribuzione differita nella misura piena , di percepire il t.f.r. in applicazione dell'art. 37 c.c.n.l.,
Quanto all'EDR, il ricorrente non rivendica il pagamento dei contributi dovuti all'Ente Bilaterale
Nazionale di cui all'art. 52 del c.c.n.l., ma invoca la seconda parte del comma 1 di tale norma, che prevede: “Le imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il presente CCNL e che non aderiscono al sistema della bilateralità e non versano il relativo contributo all'Ente
Bilaterale (Euro 2 per dodici mensilità) devono erogare una quota di retribuzione ad ogni singolo lavoratore (EAR “elemento aggiuntivo della retribuzione”) pari ad Euro 5 mensili per dodici mensilità”.
Nel caso di specie la societa' datrice di lavoro non ha dedotto e dimostrato di aderire alle
OO.SS. firmatarie del c.c.n.l. e di avere aderito al sistema delle bilaterlaita', versando il contributo all'Ente Bilaterale Nazionale.
Anche per la Festivita' del Santo Patrono nessuna valida prova e' stata offerta della correpsonsione della relativa retribuzione,
Inoltre il calcolo della tredicesima e della quattordicesima mensilita', deve basato sul monte ore pieno e non su un monte ore ridotto, inferitore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. e rapportato alle ore di lavoro ordinario, come invece risulta dalle buste paga.
Infatti, a prescindere da ogni considerazione circa la configurabilita' di un sistema di paga basato sulla c.d. mensilizzazione piuttosto che su base oraria, in ogni caso gli artt. 18 e 19 del c.c.n.l. , che disciplinano la tredicesima e quattordicesima mensilita', commisurano tali emolumenti alla “retribuzione globale mensile” e non alle ore lavorate.
Nessun rilievo puo' assumere l'art. 61 CCNL (“Gli istituti differiti relativi a …13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria”) che prevede semplicemente una modalita' di erogazione, ma non modifica o integra la parte generale per quanto riguarda l'ammontare degli emolumenti in esame.
Infine il ricorrente ha diritto al corretto calcolo del t.f.r., ai sensi dell'art. 37 del c.c.n.l.:, comprensivo delle voci fin qui riconosciute e dell'indennita' di mensa: tale domanda non e' stata contestata dalle convenute. pagina 14 di 22 8. Nulla spetta, invece, a titolo di tempo di vestizione/svestizione.
E' necessario premettere che all'udienza del 9-7-25 il procuratore del ricorrente ha precisato che la richiesta relativa al tempo tuta e alla sanificazione riguarda solo il periodo di lavoro svolto a RI.
In ricorso non viene neppure dedotto che il ricorrente dovesse indossare e dismettere i vestiti da lavoro durante l'orario di lavoro, vale a dire, rispettivamente, prima di avere timbrato in entrata e dopo aver timbrato in uscita.
Il ricorso si limita a elencare le “particolari protezioni tecniche” che il datore di lavoro gli avrebbe fornito per proteggersi dal freddo (giacca isotermica, felpa, pantaloni antifreddo, scarpe antinfortunistiche, guanti e cappello) e si limita ad affermare che tali indumenti dovevano essere indossati prima dell'inizio della prestazione.
Il ricorso aggiunge che dal momento dell'ingresso nel magazzino per iniziare la prestazione decorreva la retribuzione: in assenza di ulteriori deduzioni e specificazioni, la prova offerta su tale ultima deduzione risulta eccessivamente generica ed irrilevante e, quindi, inammissibile.
La societa' datrice di lavoro non contesta gli indumenti indicati in ricorso, specificando che si tratta di “indumenti e scarpe che possono essere indossati anche fuori dall'azienda”.
La societa' datrice di lavoro sostiene inoltre l'assenza di “alcuna disposizione aziendale e tantomeno un regolamento che obbligava i dipendenti GD (e, quindi, anche il ricorrente) a vestirsi e spogliarsi presso il magazzino di RI”, nonche' l'assenza di un “divieto di utilizzare gli abiti da lavoro al di fuori dei locali aziendali”.
Precisa altresi' che “presso il magazzino di RI, l'orario di lavoro decorreva dal momento in cui i dipendenti passavano il badge sull'apparecchiatura di controllo (la c.d. timbratura) e terminava una volta timbrato il cartellino in uscita” e che “non era richiesto di cambiarsi prima della timbratura in entrata ovvero dopo la timbratura in uscita”.
Il teste ha dichiarato: “Sia a RI sia a ON indossavo un giaccone che Tes_1 mi era stato fornito dalla societa'.
Nel reparto frutta e verdura la temperatura era circa di 5/6 gradi;
nel reparto secchi era circa di 8/10 gradi.
Indossavo il giaccone da casa e lo portavo sempre a casa.
Provvedevo io a lavarlo”.
pagina 15 di 22 Il teste ha riferito: “Nel reparto frutta e verdura la temperatura era di 5/7 Testimone_2 gradi.
Nel reparto secchi era di 5 gradi.
La societa' vi aveva dato scarpe antinfortunistiche, felpa, giubbino, paracollo
A ON solo felpa, giubbino e scarpe, perche' c'era una temperatura normale.
Non c'era lavanderia e provvedevamo noi al lavaggio degli indumenti.
Indossavo Gli indumenti a casa, Ogni tanto li indossavo al lavoro: c'era un armadietto personale.
Sia a RI sia a ON c'era una timbratrice: a RI era vicino al muro di separazione tra il mio reparto e quello del ricorrente. A ON era vicino all'ufficio regia, appena si entrava nel magazzino.
Quando mi cambiavo in azienda timbravo quando ero vestito e in uscita prima di cambiarmi, se volevo cambiarmi”.
Il teste ha dichiarato: “A RI nel reparto ortofrutta c'erano 4 gradi. GD ci Testimone_3 forniva un giubbino, la felpa e i guanti per accedere al reparto. A volte indossavamo questi abiti a casa, altre volte a lavoro, dipendeva dalla stagione.
Quando ci cambiavamo in azienda, si timbrava dopo essersi cambiati. La timbratrice prima era vicino alla mensa e poi è stata spostata vicino al reparto . CP_8
Provvedevamo noi a lavare i vestiti a casa, non c'era una lavanderia in azienda.
…
La temperatura in reparto era sempre normale. Non c'era una temperatura da frigo come invece a RI.
Ci cambiamo sempre in azienda. Quando faceva freddo, da ottobre fino a marzo mettevamo il giubbino. Il resto dei mesi indossavamo solo una pettorina sopra i nostri abiti.
Per registrare la presenza c'era una timbratrice, timbravamo dopo aver indossato il giubbino.
Neanche a ON c'era un servizio di lavanderia”.
Il teste ha riferito: “Nel reparto ortofrutta c'erano 6-8 gradi. Testimone_8
GD ci forniva giubbino, felpa, scarpe, guanti per accedere al reparto. Contr
ci forniva abiti di ricambio quando si rompevano.
I vestiti li lavavamo noi a casa.
pagina 16 di 22 Se fuori era freddo, io e arrivavamo in azienda già con gli abiti da lavoro. Se non Parte_1 era freddo, ci cambiavamo negli spogliatoi e poi si timbrava e si iniziava a lavorare.
…
Nel reparto secchi ci sono circa 18-20 gradi, possiamo lavorare senza felpa. Contr
ci forniva gli abiti da indossare in reparto, si trattava di felpa, giubbino, maglietta, guanti, non i pantaloni.
Anche a ON a volte ci vestivamo a casa altre volte in azienda. Se ci cambiavamo in azienda, timbravamo dopo esserci cambiati.
Anche a ON laviamo noi gli abiti da lavoro a casa.
I testi di parte ricorrente si sono quindi limitati a riferire il proprio comportamento, ma dalle deposizioni sopra riportate non emerge alcun obbligo per i lavoratori di timbrare solo dopo aver indossato gli indumenti protettivi nello spogliatoio messo a disposizione dalla societa': nessuno dei testi ha riferito di direttive del datore di lavoro sul punto.
I testi di parte convenuta hanno confermato le allegazioni delle convenute.
Il teste ha dichiarato: “Sicuramente erano date in dotazione, oltre ai DPI., Tes_9 magliette e pantaloni e anche giubbotti o pettorine fluorescenti, che dovevano essere indossati sul lavoro.
Di solito i lavoratori arrivavano gia' vestiti. All'interno del sito c'era un locale spogliatoio.
C'era una timbratrice, all'interno del magazzino, di fronte alle corsie del secco, vicino all'ufficio di preparazione dei viaggi.
I dipendenti timbravano gia' vestiti, anche in uscita.
La societa' forniva nuovi indumenti una volta all'anno per gli indumenti invernali e una volta per gli indumenti estivi;
non provvedeva al lavaggio”.
Il teste ha riferito: “In reparto c'era temperatura ambiente, tranne una sezione dove nel Tes_6 periodo estivo la temperatura veniva tenuta sotto controllo tra gli 8 e i 12 gradi per non far deperire il cibo. Contr L'abbigliamento per accedere al reparto veniva fornito da e consisteva in guanti, felpe, giubbotto, scarpe. All'anno venivano fatte due forniture, una per i vestiti estivi e una per i vestiti invernali. Per “vestiti estivi” si intendono solo le magliette a mezze maniche.
In generale, c'è chi arrivava già con gli abiti da lavoro e c'è chi arrivava con gli abiti civili e poi si cambiava negli spogliatoi. In azienda c'erano spogliatoi e armadietti per i dipendenti.
pagina 17 di 22 Nel regolamento era indicato di cambiarsi in azienda, ma in base alla comodità del lavoratore
e in base alla stagione, qualche lavoratore arrivava già con il giubbotto da lavoro.
La timbratrice si trovava in magazzino. Io dicevo ai lavoratori di cambiarsi prima di accedere al magazzino e quindi di timbrare dopo essersi cambiati. Tuttavia, avevo difficoltà a far rispettare questa prassi, che occasionalmente veniva rispettata. Accadeva che i lavoratori prima timbrassero e poi si cambiassero. Contr I lavoratori lavavano autonomamente i vestiti forniti da GD. forniva felpe in più in modo tale che i lavoratori ne avessero sempre di ricambio”.
Infine il teste ha riferito: ““Il reparto ortofrutta aveva 8-10 gradi, era a temperatura Tes_10 controllata.
GD forniva a tutti i lavoratori i DPI essenziali: scarpe antinfortunistiche, giubbotto, pile e guanti.
Non c'era una regola: i lavoratori potevano cambiarsi in azienda negli spogliatoi o potevano arrivare già vestiti con gli abiti da lavoro. Decidevano in base a come erano più comodi.
Non c'era un sistema di lavanderia a RI.
…
A ON si gestisce il secco di ES, quindi non c'è una temperatura controllata tranne che per il cioccolato che sta in una cella separata e che viene accesa nel periodo estivo e viene tenuta tra gli 8 e i 12 gradi. Contr
forniva lo stesso abbigliamento anche a ON, quindi scarpe antifortunistiche, pile, giubbotto e guanti.
Anche a ON credo che non ci fosse una regola per i lavoratori, i quali potevano cambiarsi a casa o in azienda. Ma non ricordo bene.
Neppure a ON c'era un sistema di lavanderia”.
La S.C. nella sentenza n. 15734/03, richiamata e riportata in parte in ricorso, conferma come non si possa, nella materia in esame, procedere a generalizzazioni, ma si debba esaminare caso per caso.
Tale sentenza ha chiarito che l'espressione “lavoro effettivo” di cui agli artt. 3 R.D. n.692/1923
e 5 n.3, R.D. n.1955/1923 “deve essere inteso come sinonimo di prestazione lavorativa, comprendendovi anche i periodi di mera attesa o quelli nei quali non sia richiesta al lavoratore un'attivita' assorbente, bensi' soltanto un tenersi costantemente a disposizione del pagina 18 di 22 disposizione del datore di lavoro;
restano pertanto esclusi dal “lavoro effettivo” soltanto gli intervalli di tempo dei quali il lavoratore abbia la piena disponibilita'”.
La S.C. ha poi aggiunto che l'atto di indossare la divisa rientra bensi' tra le attivita' preparatorie, ma queste ultime vanno distinte tra remote (per es. il tragitto necessario per recarsi sul posto di lavoro) e dirette, per le quali “il discrimine e' costituito dalla disciplina contrattuale del caso concreto”.
La S.C. ha concluso che “ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facolta' al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attivita' fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione e' diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito.”.
Nel caso di specie non viene neppure dedotta in ricorso la sussistenza di un obbligo per i ricorrenti di indossare e levare la divisa nello spogliatoio aziendale e di un divieto di andare al lavoro o tornare alla propria abitazione in abiti da lavoro.
In ogni caso, come si e' sottolineato, non e' emerso che le operazioni di vestizione/svestizione dovessero essere svolte prima/dopo la timbratura e, quindi, prima e dopo il decorso della retribuzione.
Per tutte le considerazioni che precedono la domanda in esame deve essere rigettata.
9. Tutte le deposizioni testimoniali sopra riportate confermano, invece, che gli indumenti forniti ai lavoratori non venivano sanificati dalla societa' datrice di lavoro e quindi venivano lavati una volta alla settimana dai lavoratori. di percepire un'ora di retribuzione alla settimana per ogni settimana lavorata a titolo di rimborso spese per lavaggio indumenti di lavoro
La societa' datrice di lavora afferma che il ricorrente aveva la facoltà, a propria scelta, di far lavare e sanificare gli abiti di lavoro direttamente da GD, con costi a carico della
Cooperativa, ma tale circostanza e' stata smentita dagli stessi testi indicati dalla convenuta.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute, si tratta di dispositivi individuali di protezione, in quanto forniti ai lavoratori per ripararsi dal freddo e, quindi, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori medesimi. pagina 19 di 22 Al ricorrente spetta pertanto un'ora di retribuzione alla settimana per ogni settimana lavorata a titolo di rimborso spese per lavaggio indumenti di lavoro.
10. Il ricorrente lamenta, infine, che la societa' datrice di lavoro, nei periodi di assenza per CP_ malattia, non abbia corrisposto l'integrazione del trattamento , ai sensi dell'art. 63 del c.c.n.l.
Peraltro, come giustamente osservato dalle convenute nelle loro difese, l'art. 63 del c.c.n.l. invocato in ricorso, appartiene alla Sezione Prima –Parte Speciale Trasporto Merci, mentre ai dipendenti della convenuta deve essere applicata la Parte Speciale- Sezione terza
Cooperazione, che agli artt. 26,54 e 63, rubricati “malattia, infortunio, tossicodipendenza, etilismo”, prevede: “Per quanto attiene il trattamento di malattia ed infortunio, si fa riferimento alle norme dei DPR 602/70 come modificato dal DLgs 6 novembre 2001 n. 423, e comunque alle leggi vigenti in materia e alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”.
La norma della parte speciale, che contiene una specifica disciplina, si sostituisce alla norma della parte generale.
La domanda in esame deve pertanto essere rigettata.
Per la concreta determinazione degli importi spettanti al ricorrente verra' esperita apposita c.t.u. contabile.
Infine non puo' trovare accoglimento la domanda di riconoscimento degli interessi di mora ex art. 1284 c.c.
Innanzi tutto tale domanda e' semplicemente inserita nelle conclusioni, senza essere supportata in diritto.
Inoltre ai crediti di lavoro si applica la normativa speciale di cui all'art. 429, comma 3, che espressamente prevede la corresponsione degli “interessi nella misura legale”.
11. Passando a considerare la domanda di condanna in via solidale di e CP_2 CP_2 deve trovare accoglimento l'eccezione di decadenza, avanzata da tale societa' nelle sue difese, in relazione al periodo di adibizione presso il magazzino di RI (BS).
Infatti, come evidenziato dalla convenuta, il contratto di appalto per il magazzino di CP_9
RI (BS) è cessato in data 1.1.2020 e lo stesso ricorrente ad ammettere di aver cessato la propria attività lavorativa presso il sito di RI nel marzo del 2020, mentre la prima Contr rivendicazione del ricorrente nei confronti di risale al 28.12.2023. pagina 20 di 22 Sono quindi decorso decorsi due anni dalla cessazione del contratto di appalto.
Cio' premesso, l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/03, al secondo comma, prevede la responsabilita' solidale tra committente, appaltatore ed eventuali ulteriori subappaltatori per quanto riguarda
“i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”: la norma deve essere interpretata nel senso che tale obbligazione solidale debba essere riferita ai crediti maturati durante il periodo di gestione del contratto di appalto. Contr Nel caso di specie con “contratto di deposito ed appalto di servizi logistici” del 21.2.2019, Contr ha incaricato della gestione logistica di due piattaforme logistiche (“spazi attrezzati”) siti rispettivamente in ON e in Segrate: tale contratto è cessato in data 29.2024.
e' quindi solidalmente responsabile in relazione agli importi Controparte_2 dovuti a titolo di differenze retributive relative al periodo in cui il ricorrente ha lavorato nell'appalto di ON.
Ogni statuizione sulle spese e' riservata al definitivo.
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando, accerta il diritto del ricorrente all'inquadramento nel 5° livello del c.c.n.l. logistica, trasporto merci e spedizioni, dall'inizio del rapporto di lavoro;
accerta il diritto del ricorrente di percepire il pagamento di mezz'ora di pausa retribuita per ogni giorno di effettivo lavoro per almeno otto ore, di percepire la maggiorazione del 20% per le ore ordinarie di lavoro prestate nella giornata di sabato, di percepire l'incidenza sul calcolo delle ferie della somme continuativamente corrisposte a titolo di straordinario 30% e delle somme dovute a titolo di maggiorazione per lavoro ordinario di sabato, di percepire l'EDR, di percepire la retribuzione per la festivita' del Santo Patrono, di percepire i ratei di retribuzione differita nella misura piena , di percepire il t.f.r. in applicazione dell'art. 37 c.c.n.l., di percepire un'ora di retribuzione alla settimana per ogni settimana lavorata a titolo di rimborso spese per lavaggio indumenti di lavoro;
accerta la responsabilita' solidale di e limitatamente al periodo CP_2 Controparte_2 da novembre 2020 al 29-2-24; rigetta per il resto il ricorso;
dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
spese al definitivo;
pagina 21 di 22 fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 16/10/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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