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Sentenza 24 gennaio 2022
Sentenza 24 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/01/2022, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2022 |
Testo completo
e ut T SENTENZA sul ricorso proposto da: AO SA nato il [...] avverso la sentenza del 17/04/2014 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
u ita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO G .. (r PuIDblit 5-Ministero, in persona del Sostituto e UARDIANO;
Procuratore KATE TASSONE , . 2 CÌ't2:e e,- che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 2672 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 12/10/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 25.3.2013, aveva condannato OU ID alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 217, co. 2, I. fall., rideterminava in senso più favorevole al reo l'entità del trattamenl:o sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedo- l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore dei doppi benefici delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena inflitta, che la corte territoriale ha giustificato alla luce della sussistenza a carico del OU di un precedente penale per il reato di appropriazione indebita, non considerando che la relativa sentenza di condanna pronunciata nei confronti di quest'ultimo dal tribunale di Treviso n. 1054 del 2009 non è passata in giudicato, in quanto la Corte di Cassazione, accogliendo sul punto il ricorso del prevenuto, ha annullato il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione penale aveva rigettato l'istanza presentata dal OU ai sensi degli artt. 175, 666 e 670, c.p.p., con rinvio al tribunale di Treviso per nuovo esame, all'esito del quale il ricorrente è stato rimesso in termini per proporre appello avverso la menzionata sentenza di condanna n. 1054/09 del tribunale di Treviso. Con la conseguenza che, allo stato, nei confronti dell'imputato pende solo un procedimento penale in grado di appello per il reato di appropriazione indebita, non sussistendo a suo carico alcun precedente penale. 3. Con requisitoria scritta del 21.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto con riferimento al solo motivo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e rigettato nel restante motivo. Con conclusioni scritte del 5.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Marco Libardi, difensore di fiducia del OU, aderisce alle richieste del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Va preliminarmente rilevato che la genericità del ricorso si apprezza già alla luce della circostanza che l'imputato omette di indicare da quale dei vizi previsti dall'art. 606, co. 1, c.p.p., la sentenza impugnata sarebbe affetta. Esso, in ogni caso, risulta fondato su motivi generici, innanzitutto perché il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che correttamente la corte territoriale ha escluso anche per la mancanza di elementi da valutare positivamente in favore dell'imputato. Ed invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Al riguardo non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia prospettato alcun elemento favorevole, che la corte territoriale abbia omesso di valutare (la sola mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato, ai sensi dell'art. 62 bis, co. 3, c.p., non è sufficiente e, come è noto, anche i precedenti giudiziari possono giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: cfr. Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200), rendendo, in tal modo, il motivo affetto da evidente genericità. Ad analogo rilievo si espone il motivo di ricorso riguardante la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che anche in questo caso il ricorrente non ha indicato quali sono gli elementi favorevoli all'imputato, non presi in considerazione dalla corte territoriale ovvero da quest'ultima ritenuti non sufficienti rispetto alla sussistenza (sia pure erroneamente affermata) di un precedente penale a carico del prevenuto, che, alla luce dei parametri indicati dall'art. 133, c.p., consentirebbero di formulare in termini favorevoli per il OU la prognosi sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, cui l'art. 164, c.p., condiziona il riconoscimento del suddetto beneficio. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616( c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune 3 da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.10.2021. Il Consigliere Este sore Il Presideote Corte Suprema di Cassazione Sez. VA Penai Dpeita in. C7,neelierigt 2 li GEN, a22 Roma, n
u ita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO G .. (r PuIDblit 5-Ministero, in persona del Sostituto e UARDIANO;
Procuratore KATE TASSONE , . 2 CÌ't2:e e,- che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 2672 Anno 2022 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 12/10/2021 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data 25.3.2013, aveva condannato OU ID alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 217, co. 2, I. fall., rideterminava in senso più favorevole al reo l'entità del trattamenl:o sanzionatorio. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedo- l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il mancato riconoscimento in suo favore dei doppi benefici delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena inflitta, che la corte territoriale ha giustificato alla luce della sussistenza a carico del OU di un precedente penale per il reato di appropriazione indebita, non considerando che la relativa sentenza di condanna pronunciata nei confronti di quest'ultimo dal tribunale di Treviso n. 1054 del 2009 non è passata in giudicato, in quanto la Corte di Cassazione, accogliendo sul punto il ricorso del prevenuto, ha annullato il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione penale aveva rigettato l'istanza presentata dal OU ai sensi degli artt. 175, 666 e 670, c.p.p., con rinvio al tribunale di Treviso per nuovo esame, all'esito del quale il ricorrente è stato rimesso in termini per proporre appello avverso la menzionata sentenza di condanna n. 1054/09 del tribunale di Treviso. Con la conseguenza che, allo stato, nei confronti dell'imputato pende solo un procedimento penale in grado di appello per il reato di appropriazione indebita, non sussistendo a suo carico alcun precedente penale. 3. Con requisitoria scritta del 21.9.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto con riferimento al solo motivo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e rigettato nel restante motivo. Con conclusioni scritte del 5.10.2021 pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Marco Libardi, difensore di fiducia del OU, aderisce alle richieste del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Va preliminarmente rilevato che la genericità del ricorso si apprezza già alla luce della circostanza che l'imputato omette di indicare da quale dei vizi previsti dall'art. 606, co. 1, c.p.p., la sentenza impugnata sarebbe affetta. Esso, in ogni caso, risulta fondato su motivi generici, innanzitutto perché il ricorrente non si confronta con il contenuto della motivazione della sentenza oggetto di ricorso, in ordine al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che correttamente la corte territoriale ha escluso anche per la mancanza di elementi da valutare positivamente in favore dell'imputato. Ed invero, come affermato dall'orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di legittimità, in tema di circostanze attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita, essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio;
trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Al riguardo non può non rilevarsi come il ricorrente non abbia prospettato alcun elemento favorevole, che la corte territoriale abbia omesso di valutare (la sola mancanza di precedenti penali a carico dell'imputato, ai sensi dell'art. 62 bis, co. 3, c.p., non è sufficiente e, come è noto, anche i precedenti giudiziari possono giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: cfr. Cass., Sez. 5, n. 39473 del 13/06/2013, Rv. 257200), rendendo, in tal modo, il motivo affetto da evidente genericità. Ad analogo rilievo si espone il motivo di ricorso riguardante la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che anche in questo caso il ricorrente non ha indicato quali sono gli elementi favorevoli all'imputato, non presi in considerazione dalla corte territoriale ovvero da quest'ultima ritenuti non sufficienti rispetto alla sussistenza (sia pure erroneamente affermata) di un precedente penale a carico del prevenuto, che, alla luce dei parametri indicati dall'art. 133, c.p., consentirebbero di formulare in termini favorevoli per il OU la prognosi sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, cui l'art. 164, c.p., condiziona il riconoscimento del suddetto beneficio. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616( c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 3000,00, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune 3 da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.10.2021. Il Consigliere Este sore Il Presideote Corte Suprema di Cassazione Sez. VA Penai Dpeita in. C7,neelierigt 2 li GEN, a22 Roma, n