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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2172/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente la dott.ssa Parte_1 praticante abilitata, in sostituzione dell'avv. Maragno e la sig.ra Martelozzo per parte resistente nessuno I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 2172/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARAGNO ANDREA RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a
ha agito in giudizio allegando: Parte_2
- di aver concluso in data 6 marzo 2017 con CP_1
un contratto di locazione abitativa avente ad
[...] oggetto l'unità immobiliare sita in Santa Giustina in Colle (PD), via San Giorgio n. 17/2, piano primo (composta di 4 vani, oltre cucina e servizi, ammobiliata) di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2021 per il canone mensile di euro 500,00 oltre alle spese condominiali, agli oneri accessori e alle spese di gestione;
- che il contratto di locazione prevedeva che il conduttore dovesse riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno;
- che il contratto di locazione veniva risolto consensualmente dalle parti con atto del 27 giugno 2022, fatti salvi i diritti di credito della pagina 2 di 7 ricorrente;
- che il conduttore aveva rilasciato l'immobile in pessime condizioni igieniche, non ritinteggiato, e non aveva versato il canone di locazione del mese di giugno 2022 pari ad euro 500,00 nonché le spese condominiali pari ad una rata di euro 2.072,21 (di cui il conduttore aveva successivamente restituito la minor somma di euro 1.000,00, rimanendo dunque inadempiente per euro 1.072,21) e ad un'altra rata di euro 2.851,73;
- di aver sostenuto una spesa complessiva di euro 2.976,00 per ripristinare i danni presenti nell'immobile(di cui euro 2.000,00 per tinteggiatura ed euro 976,00 per pulizia);
- di aver esperito in data 13 ottobre 2024 il procedimento di mediazione n. 169/2023 innanzi all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova, conclusosi con esito negativo, stante la mancata comparizione e adesione del;
CP_1
- di aver diffidato il resistente al pagamento di quanto dovuto in due occasioni (in data 5 dicembre 2022 e in data 23 novembre 2023), senza ottenere alcun riscontro in entrambi i casi. La ricorrente ha chiesto, nel merito, di accertarsi che risulta debitore nei confronti di Controparte_1 della somma complessiva di euro Parte_2 7.399,94 e di condannarsi il convenuto a corrispondere la somma di euro 7.399,94 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso fino al saldo effettivo;
in via istruttoria, la ricorrente ha chiesto l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale del resistente.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1 Con ordinanza del 24 settembre 2024 il giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi articolata da parte ricorrente, limitatamente ai capitoli 6,7 e 10. Alla udienza del 12 novembre 2024 sono stati escussi i testi e mentre il Testimone_1 Testimone_2 convenuto non è comparso per rendere l'interpello. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
• 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La stipulazione, in data 6 marzo 2017, tra Parte_2 e di un contratto di
[...] Controparte_1
pagina 3 di 7 locazione abitativa avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Santa Giustina in Colle (PD), via San Giorgio n. 17/2, piano primo (composta di 4 vani, oltre cucina e servizi, ammobiliata), di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2021 per il canone mensile di euro 500,00 oltre alle spese condominiali, agli oneri accessori e alle spese di gestione, è provata in via documentale (cfr. doc. 1 della ricorrente).
4. La ricorrente ha allegato che il contratto di locazione si è risolto per mutuo dissenso delle parti contraenti, come risulta dal doc. 2, sottoscritto dalla locatrice e dal conduttore in data 27 giugno 2022.
5. La ricorrente ha altresì allegato che il conduttore si è reso moroso nel pagamento del canone di locazione del mese di giugno 2022 pari ad euro 500,00 e delle spese condominiali pari ad una rata di euro 2.072,21 - di cui il conduttore ha nelle more restituito la minor somma di euro 1.000,00, rimanendo dunque inadempiente per euro 1.072,21 - e ad un'altra rata di euro 2.851,73 (cfr. doc. 6 della ricorrente), somme versate dalla locatrice al Condominio Martelozzo per evitare azioni legali da parte di quest'ultimo. Tale ultima circostanza trova conferma, oltre che nella documentazione depositata (cfr. doc. 7 della ricorrente), anche nella testimonianza resa dall'amministratore di condominio il quale ha dichiarato che Testimone_1 «quando l'immobile è stato rilasciato il conduttore non aveva corrisposto le spese condominiali;
ha quindi dovuto pagarle la proprietaria;
si trattava di circa 5.000,00 euro» (cfr. verbale udienza 12 novembre 2024). Inoltre, ulteriore argomento di prova può trarsi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla omessa comparizione del convenuto alla udienza fissata per rendere l'interpello sul capitolo 10 di parte attrice. Il conduttore, per contro, ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, in quanto è rimasto contumace. L'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento del canone di giugno 2022 e degli oneri accessori deve quindi ritenersi provato. 6. La ricorrente ha altresì allegato che l'immobile riconsegnato si presentava in pessime condizioni igieniche, con le pareti imbrattate e non ritinteggiate e con una grande quantità di rifiuti, ed ha allegato pagina 4 di 7 documentazione fotografica a riprova di quanto affermato. L'esistenza dei danni, così come la corrispondenza delle fotografie prodotte dalla ricorrente allo stato di fatto nel quale si presentava l'immobile al momento della riconsegna, è stata confermata dal testimone Tes_2
, il quale ha dichiarato quanto segue: «la
[...] proprietaria mi chiese di aiutarla a pulire l'immobile una volta che il conduttore l'aveva rilasciato;
era in stato pietoso;
mi colpirono le pareti, dipinte con colori accesi e imbrattate;
la cucina era indecente per via della sporcizia;
lo stato di fatto al momento del rilascio è quello delle fotografie che mi vengono rammostrate» (cfr. verbale udienza 12 novembre 2024). L'esistenza dei danni allegati dalla ricorrente può dunque ritenersi provata sulla base della documentazione fotografica in atti e delle dichiarazioni rese dal teste della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_2 di dubitare. Inoltre, ulteriore argomento di prova può trarsi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla omessa comparizione del convenuto alla udienza fissata per rendere l'interpello sul capitolo 7 di parte attrice. 7. In ordine alla riconducibilità di tali danni al conduttore va osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 c.c., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento
o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto» (cfr. Cass. civ. 2619/2014). Nel caso di specie, dunque, grava sul conduttore l'onere di provare la non imputabilità dei danni alla condotta tenuta nel corso della locazione, considerato che l'immobile deve presumersi consegnato in buono stato (come stabilito dall' art. 1590, comma 2, c.c.). L'odierno convenuto, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in ordine alla non imputabilità dei danni, non essendosi costituito in giudizio;
né ha dimostrato che tali danni sono riconducibili al deterioramento conseguente all'uso dell'immobile in conformità al contratto, circostanza peraltro da escludersi in considerazione della natura stessa dei danni accertati. Il convenuto va, quindi, ritenuto responsabile dei danni riscontrati dalla ricorrente all'atto della riconsegna pagina 5 di 7 dell'immobile e va condannato a risarcire tali danni. 8. Quanto all'ammontare del danno patrimoniale patito, va osservato che la ricorrente ha allegato di avere provveduto a ripristinare i danni ed ha prodotto le prove dei pagamenti effettuati in favore delle imprese incaricate del ripristino a seguito dell'esecuzione delle opere. In particolare, la ricorrente ha prodotto: fattura n. 4 del 18 novembre 2022 emessa da TO Edile TA RO RO di importo pari ad euro 2.000,00 relativa a lavori di stuccatura e tinteggiatura eseguiti presso l'immobile oggetto di causa;
fattura n. 72 del 13 marzo 2023 emessa da Euroflash di importo pari ad euro 976,00 relativa ad interventi di pulizia straordinaria eseguita in data 14 luglio 2022 presso l'immobile oggetto di causa (cfr. docc. 4 e 5). Il convenuto va dunque condannato al rimborso delle spese di ripristino dell'immobile sostenute dalla ricorrente, che ammontano a complessivi euro 2.976,00.
9. Conclusivamente, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.399,94, comprensivo del canone di locazione di giugno 2022, delle spese condominiali non pagate e delle spese di ripristino dell'immobile sostenute dalla locatrice. Su tale importo spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale (2 maggio 2024) al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di;
tali spese vengono liquidate Controparte_1 in dispositivo, entro i limiti della nota spese depositata dalla ricorrente, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e secondo i parametri minimi per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 di euro 7.399,94 oltre agli interessi Parte_2 al tasso legale al 2 maggio 2024 al saldo.
2. CONDANNA al rimborso delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro
3.600,00 per compensi, euro 264,00 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge. Padova, 16 gennaio 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Alberto Stocco
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 12.25 innanzi al dott. Alberto Stocco sono comparsi: per parte ricorrente la dott.ssa Parte_1 praticante abilitata, in sostituzione dell'avv. Maragno e la sig.ra Martelozzo per parte resistente nessuno I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da ricorso introduttivo Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al termine della camera di consiglio, preso atto che nessuno si è trattenuto per la lettura della sentenza, il Giudice ne dà lettura, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale.
Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Alberto Stocco ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 2172/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MARAGNO ANDREA RICORRENTE contro (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
o s s e r v a
ha agito in giudizio allegando: Parte_2
- di aver concluso in data 6 marzo 2017 con CP_1
un contratto di locazione abitativa avente ad
[...] oggetto l'unità immobiliare sita in Santa Giustina in Colle (PD), via San Giorgio n. 17/2, piano primo (composta di 4 vani, oltre cucina e servizi, ammobiliata) di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2021 per il canone mensile di euro 500,00 oltre alle spese condominiali, agli oneri accessori e alle spese di gestione;
- che il contratto di locazione prevedeva che il conduttore dovesse riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'aveva ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno;
- che il contratto di locazione veniva risolto consensualmente dalle parti con atto del 27 giugno 2022, fatti salvi i diritti di credito della pagina 2 di 7 ricorrente;
- che il conduttore aveva rilasciato l'immobile in pessime condizioni igieniche, non ritinteggiato, e non aveva versato il canone di locazione del mese di giugno 2022 pari ad euro 500,00 nonché le spese condominiali pari ad una rata di euro 2.072,21 (di cui il conduttore aveva successivamente restituito la minor somma di euro 1.000,00, rimanendo dunque inadempiente per euro 1.072,21) e ad un'altra rata di euro 2.851,73;
- di aver sostenuto una spesa complessiva di euro 2.976,00 per ripristinare i danni presenti nell'immobile(di cui euro 2.000,00 per tinteggiatura ed euro 976,00 per pulizia);
- di aver esperito in data 13 ottobre 2024 il procedimento di mediazione n. 169/2023 innanzi all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Padova, conclusosi con esito negativo, stante la mancata comparizione e adesione del;
CP_1
- di aver diffidato il resistente al pagamento di quanto dovuto in due occasioni (in data 5 dicembre 2022 e in data 23 novembre 2023), senza ottenere alcun riscontro in entrambi i casi. La ricorrente ha chiesto, nel merito, di accertarsi che risulta debitore nei confronti di Controparte_1 della somma complessiva di euro Parte_2 7.399,94 e di condannarsi il convenuto a corrispondere la somma di euro 7.399,94 in favore della ricorrente, oltre agli interessi legali dal deposito del ricorso fino al saldo effettivo;
in via istruttoria, la ricorrente ha chiesto l'ammissione di prova per testi e per interrogatorio formale del resistente.
non si è costituito in giudizio. Controparte_1 Con ordinanza del 24 settembre 2024 il giudice ha ammesso la prova per interpello e per testi articolata da parte ricorrente, limitatamente ai capitoli 6,7 e 10. Alla udienza del 12 novembre 2024 sono stati escussi i testi e mentre il Testimone_1 Testimone_2 convenuto non è comparso per rendere l'interpello. La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione.
• 1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale, pur ritualmente evocato in Controparte_1 giudizio, non si è costituito.
2. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
3. La stipulazione, in data 6 marzo 2017, tra Parte_2 e di un contratto di
[...] Controparte_1
pagina 3 di 7 locazione abitativa avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Santa Giustina in Colle (PD), via San Giorgio n. 17/2, piano primo (composta di 4 vani, oltre cucina e servizi, ammobiliata), di durata 4 anni, tacitamente rinnovabili, con decorrenza dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2021 per il canone mensile di euro 500,00 oltre alle spese condominiali, agli oneri accessori e alle spese di gestione, è provata in via documentale (cfr. doc. 1 della ricorrente).
4. La ricorrente ha allegato che il contratto di locazione si è risolto per mutuo dissenso delle parti contraenti, come risulta dal doc. 2, sottoscritto dalla locatrice e dal conduttore in data 27 giugno 2022.
5. La ricorrente ha altresì allegato che il conduttore si è reso moroso nel pagamento del canone di locazione del mese di giugno 2022 pari ad euro 500,00 e delle spese condominiali pari ad una rata di euro 2.072,21 - di cui il conduttore ha nelle more restituito la minor somma di euro 1.000,00, rimanendo dunque inadempiente per euro 1.072,21 - e ad un'altra rata di euro 2.851,73 (cfr. doc. 6 della ricorrente), somme versate dalla locatrice al Condominio Martelozzo per evitare azioni legali da parte di quest'ultimo. Tale ultima circostanza trova conferma, oltre che nella documentazione depositata (cfr. doc. 7 della ricorrente), anche nella testimonianza resa dall'amministratore di condominio il quale ha dichiarato che Testimone_1 «quando l'immobile è stato rilasciato il conduttore non aveva corrisposto le spese condominiali;
ha quindi dovuto pagarle la proprietaria;
si trattava di circa 5.000,00 euro» (cfr. verbale udienza 12 novembre 2024). Inoltre, ulteriore argomento di prova può trarsi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla omessa comparizione del convenuto alla udienza fissata per rendere l'interpello sul capitolo 10 di parte attrice. Il conduttore, per contro, ha omesso di fornire la prova di avere esattamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, in quanto è rimasto contumace. L'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento del canone di giugno 2022 e degli oneri accessori deve quindi ritenersi provato. 6. La ricorrente ha altresì allegato che l'immobile riconsegnato si presentava in pessime condizioni igieniche, con le pareti imbrattate e non ritinteggiate e con una grande quantità di rifiuti, ed ha allegato pagina 4 di 7 documentazione fotografica a riprova di quanto affermato. L'esistenza dei danni, così come la corrispondenza delle fotografie prodotte dalla ricorrente allo stato di fatto nel quale si presentava l'immobile al momento della riconsegna, è stata confermata dal testimone Tes_2
, il quale ha dichiarato quanto segue: «la
[...] proprietaria mi chiese di aiutarla a pulire l'immobile una volta che il conduttore l'aveva rilasciato;
era in stato pietoso;
mi colpirono le pareti, dipinte con colori accesi e imbrattate;
la cucina era indecente per via della sporcizia;
lo stato di fatto al momento del rilascio è quello delle fotografie che mi vengono rammostrate» (cfr. verbale udienza 12 novembre 2024). L'esistenza dei danni allegati dalla ricorrente può dunque ritenersi provata sulla base della documentazione fotografica in atti e delle dichiarazioni rese dal teste della cui attendibilità non vi è motivo Testimone_2 di dubitare. Inoltre, ulteriore argomento di prova può trarsi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., dalla omessa comparizione del convenuto alla udienza fissata per rendere l'interpello sul capitolo 7 di parte attrice. 7. In ordine alla riconducibilità di tali danni al conduttore va osservato che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, «Il conduttore, ai sensi degli artt. 1588 e 1590 c.c., al termine della locazione ed all'atto della riconsegna dell'immobile, ha l'onere di dare piena prova liberatoria della non imputabilità nei suoi confronti di ogni singolo danno riscontrato al bene locato, che deve presumersi in buono stato all'inizio del rapporto, esclusi solo i danni da normale deterioramento
o consumo in rapporto all'uso dedotto in contratto» (cfr. Cass. civ. 2619/2014). Nel caso di specie, dunque, grava sul conduttore l'onere di provare la non imputabilità dei danni alla condotta tenuta nel corso della locazione, considerato che l'immobile deve presumersi consegnato in buono stato (come stabilito dall' art. 1590, comma 2, c.c.). L'odierno convenuto, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in ordine alla non imputabilità dei danni, non essendosi costituito in giudizio;
né ha dimostrato che tali danni sono riconducibili al deterioramento conseguente all'uso dell'immobile in conformità al contratto, circostanza peraltro da escludersi in considerazione della natura stessa dei danni accertati. Il convenuto va, quindi, ritenuto responsabile dei danni riscontrati dalla ricorrente all'atto della riconsegna pagina 5 di 7 dell'immobile e va condannato a risarcire tali danni. 8. Quanto all'ammontare del danno patrimoniale patito, va osservato che la ricorrente ha allegato di avere provveduto a ripristinare i danni ed ha prodotto le prove dei pagamenti effettuati in favore delle imprese incaricate del ripristino a seguito dell'esecuzione delle opere. In particolare, la ricorrente ha prodotto: fattura n. 4 del 18 novembre 2022 emessa da TO Edile TA RO RO di importo pari ad euro 2.000,00 relativa a lavori di stuccatura e tinteggiatura eseguiti presso l'immobile oggetto di causa;
fattura n. 72 del 13 marzo 2023 emessa da Euroflash di importo pari ad euro 976,00 relativa ad interventi di pulizia straordinaria eseguita in data 14 luglio 2022 presso l'immobile oggetto di causa (cfr. docc. 4 e 5). Il convenuto va dunque condannato al rimborso delle spese di ripristino dell'immobile sostenute dalla ricorrente, che ammontano a complessivi euro 2.976,00.
9. Conclusivamente, il convenuto va condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro 7.399,94, comprensivo del canone di locazione di giugno 2022, delle spese condominiali non pagate e delle spese di ripristino dell'immobile sostenute dalla locatrice. Su tale importo spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale (2 maggio 2024) al saldo.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di;
tali spese vengono liquidate Controparte_1 in dispositivo, entro i limiti della nota spese depositata dalla ricorrente, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria e secondo i parametri minimi per la fase decisionale, attesa l'assenza di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 di euro 7.399,94 oltre agli interessi Parte_2 al tasso legale al 2 maggio 2024 al saldo.
2. CONDANNA al rimborso delle spese di Controparte_1 lite in favore della ricorrente, che si liquidano in euro
3.600,00 per compensi, euro 264,00 per spese specifiche, oltre a spese generali pari al 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge. Padova, 16 gennaio 2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Alberto Stocco
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