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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/10/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 10/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2520/2019 R.G., promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gioiosa Marea, Contrada Calavà, elettivamente domiciliata in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille n. 3, presso lo studio dell'Avv. Rosario Ventimiglia, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Vittori, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' in Messina Via Vittorio Emanuele 100; CP_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione avverso deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti n. 533 del 08/05/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2019, parte ricorrente proponeva ricorso avverso deliberazione del Comitato Amministratore del Lavoratori dipendenti n. 533 del 08/05/2018 di reiezione CP_2 del ricorso amministrativo avverso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017005064/DDL del 31/03/2017, notificato in data 31/05/2017.
Il verbale in oggetto contestava relativamente al periodo dal 04/2012 al 03/2017 nei confronti EL ricorrente addebito contributivo per mancata corresponsione dell'EM NT EL , CP_3
e per aver denunciato e corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria e dal contratto integrativo provinciale e per l'indebita fruizione dei benefici contributivi di cui alle Leggi n. 190/2014 e n. 208/2015 dovuta, non solo al mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi, ma anche al ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante il carattere stagionale dell'attività esercitata.
Veniva inoltre contestata l'omessa denuncia agli Enti previdenziali ed Assicurativi, nonché il mancato invio di comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro, EL salute e delle Politiche Sociali per l'attività lavorativa EL Sig.ra dal 20 maggio al 20 settembre 2013 e dal 15 giugno al 15 Pt_2 settembre 2015. In via preliminare parte ricorrente rilevava la duplicazione sanzionatoria, ritenendo che le contestazioni di cui sopra fossero le medesime del verbale unico e di notificazione n. 2016022895 DDL del 29/12/2016.
Riferiva di svolgere attività annuale, che invece l' aveva erroneamente considerato come attività CP_1 stagionale e, pertanto, come attività che alternava periodi di apertura a periodi di chiusura.
Precisava che aveva effettuato contratti a tempo indeterminato al fine di consentire all'azienda di acquisire un patrimonio di professionalità da non disperdere al fine di valorizzare e mantenere le competenze acquisite in ordine ai rapporti con la clientela e alla gestione dei processi aziendali.
Deduceva che le retribuzioni corrisposte al personale non fossero state inferiori alle retribuzioni stabilite dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi, ovvero dal CCNL Turismo integrato dal Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro EL provincia di Messina del 18/02/2008 e che stante la natura annuale dell'attività recettiva non fosse applicabile la maggiorazione di € 10,00 mensili a titolo di terzo elemento per ciascun dipendente e che comunque anche se dovuto non l'avrebbe fatta decadere da tutti i benefici connessi agli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 comma 9 EL legge n. 407/1990.
Invocava la prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 lett. b) EL legge n. 335/1995 ed eccepiva la violazione dell'art. 3 D.L. 12/2012 convertito con modificazione EL L. 73/2002 come sostituito dal D.Lgs 151/2015.
Chiedeva preliminarmente di sospendere in via cautelare i provvedimenti impugnati e, in ogni caso, nel merito di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese anteriori il quinquennio rispetto alla data EL richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/10/2020. CP_1
Parte resistente sosteneva integralmente le risultanze del verbale ispettivo dell redatto in seguito CP_1 agli accertamenti compiuti dai funzionari e . Parte_3 Persona_1
Deduceva che l'attività svolta dall'azienda fosse stagionale, come da dichiarazioni del legale rappresentante e dei lavoratori rese in sede di ispezione.
Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché interrotta dalla notifica del verbale prima e dell'avviso di addebito poi.
Escludeva la duplicazione EL richiesta impugnata deducendo che il verbale n. 2016022895/DDL del 29/12/2016 fosse relativo ad una regolarizzazione d'ufficio dal 5/2015 al 10/2015 per indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo, in relazione alle assunzioni dei lavoratori, di cui indicava i nominativi e i periodi di assunzione nella comparsa di costituzione, mancando il requisito dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore EL Legge agevolativa con lo stesso datore di lavoro, mentre specificava che nel verbale di cui al presente giudizio fossero state disconosciute agevolazioni contributive diverse da quelle di cui alla L. 407/1990.
Chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di dichiarare inammissibile il ricorso per la pendenza di altro giudizio n.RG 5912/18 proposto dalla stessa ricorrente avverso avviso di addebito riguardante il medesimo verbale e nel merito di respingere le domande proposte dalla ditta ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 17/11/2023 si procedeva alla prova testimoniale. All'udienza del 10/10/2025 la causa, ritenuta matura, veniva decisa.
L'inammissibilità del ricorso per pendenza del giudizio N.RG 5912/12 va esclusa in quanto in quest'ultimo si è proceduto all'impugnazione dell'avviso di indebito e quindi EL diretta pretesa contributiva, mentre nel presente giudizio è stata impugnata la deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo.
Pertanto va esclusa ogni duplicazione EL pretesa contributiva, in quanto nel primo verbale n. 201622895 sono conteggiate le agevolazioni contributive ex art. 8, e 5 comma 9, legge n. 407/1990 indebitamente percepite dalla società opponente fino al 2014 e gli importi dovuti a titolo di terzo elemento nel periodo considerato (4/2011-3/2016); nel secondo, quello oggetto di impugnazione, invece sono conteggiate le differenze contributive dovute sulla base del ricalcolo degli imponibili ex art. 1, c. 1, l. 389/89, incluse le somme dovute a titolo di EDR, nel periodo considerato (4/2012-3/2017), e le agevolazioni contributive indebitamente percepite ex art. 1, commi 118 e seguenti, l. 190/2014 per l'anno 2015, ed ex art.1, commi 178 e seguenti, l. 208/2015 per l'anno 2016.
Le risultanze degli accertamenti eseguiti dall' nei confronti EL società opponente risultano CP_1 fondati.
Si osserva preliminarmente che trova applicazione l'art. 115 c.p.c. con riferimento al principio di non contestazione delle prove, sulla scorta del quale i fatti allegati da una parte che non vengono contestati dalla controparte si considerano ammessi e non necessitano di essere provati.
Pertanto, nella fattispecie in esame va rilevato che la non ha mosso alcuna Parte_1 contestazione in relazione al mancato versamento delle somme dovute a titolo di contributo di cui all'art. 21 CCNL di categoria.
Discorso analogo deve essere fatto per le differenze contributive sulle differenze di imponibile accertate dagli ispettori relativamente alla corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL Turismo e contratto integrativo di Messina del 18/2/2008, pacificamente applicabili ai rapporti lavorativi in esame, in violazione dell'art.1, comma 1, EL L. n. 389/89 (D.L. n. 338/1989).
Anche in questo caso parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dell'addebito senza produrre alcun elemento di difesa a smentita EL documentazione e dei prospetti forniti dall' , che CP_1 pertanto vanno ritenuti fondati.
Alla stessa stregua l'opponente non ha contestato neanche le violazioni relative alla regolarizzazione EL posizione lavorativa EL Sig.ra Pt_4
Quanto alle altre risultanze dell'accertamento ispettivo, ovvero al mancato versamento del terzo elemento ed alle agevolazioni contributive indebitamente percepite, si osserva che, in riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, “tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., 20.7.2020, n. 15410). E' chiaro, pertanto, che il verbale ispettivo non è sufficiente da solo a provare il credito, quindi l' CP_1 deve fornire ulteriori elementi probatori a sostegno EL propria pretesa, mentre il contribuente deve fornire la prova del contrario.
Nel caso di specie, tuttavia, vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale che in materia di sgravi contributivi fa gravare sul richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti, che per legge, danno il diritto all'esonero o alla detrazione (Cass. Sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006; Cass. Sez. lav n. 16351 del 24.7.2007, Cass. Civ., sez lav. n. 1157 del 18.01.2018; Cass. 22 luglio 2020 n. 15639)
Dunque, se l'onere EL prova EL natura stagionale dell'attività lavorativa svolta dall'azienda e il conseguente obbligo di versamento del terzo elemento ricade sull'Istituto previdenziale, l'onere EL prova EL sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive secondo le previsioni di legge incombe sull'impresa.
I documenti prodotti in giudizio nonché le risultanze EL prova testi sono sufficienti a dimostrare la fondatezza dell'accertamento e delle conclusioni emesse al suo esito.
I dipendenti dell'azienda, nelle dichiarazioni fornite agli ispettori nel corso dell'accertamento, nell'immediatezza dei fatti e in un momento non sospetto, hanno univocamente confermato di essere consapevoli EL natura stagionale dell'attività aziendale e del proprio rapporto lavorativo. E' stato ascoltato nel corso dell'ispezione anche il legale rappresentante EL Società che ha fornito analoghe dichiarazione volte a provare la natura stagionale dell'attività dell'Impresa ricorrente.
Inoltre, quanto dichiarato dai lavoratori in sede ispettiva trova conferma anche in corso di deposizione testimoniale ove, tutti i testi in modo univoco e incontroverso, hanno dichiarato che negli anni 2015 - 2016 l'attività è rimasta aperta solo nei periodi estivi (giugno – settembre), anni relativamente ai quali si contestano le illegittime agevolazioni contributive.
La veridicità delle dichiarazioni dei dipendenti risulta comprovata dai prospetti allegati dall' , con il CP_1 riepilogo dei mesi lavorati da ciascun lavoratore per ciascuno degli anni considerati. Da essi si evince che la quasi totalità dei lavoratori veniva assunta ogni anno solo nei mesi estivi, dal mese di maggio/giugno al mese di settembre/ottobre. Solo alcuni dipendenti, ed esclusivamente per attività amministrative e di manutenzione, svolgevano attività nel periodo invernale e comunque in maniera circoscritta a qualche giorno o mese e mai in modo continuativo.
La ricorrente non ha contestato la veridicità dei prospetti e EL documentazione prodotta dall' , né CP_1 ha contestato la circostanza che i propri dipendenti venissero assunti a tempo indeterminato e licenziati a fine stagione per giustificato motivo oggettivo.
Risulta pertanto indubbia la natura stagionale dell'attività ricettiva svolta dalla . CP_4 Parte_1
Peraltro, parte ricorrente nell'affermare la natura annuale dell'attività svolta non fornisce alcuna prova documentale.
In particolare, non ha prodotto in giudizio alcuna comunicazione inviata al Controparte_5 relativamente alla natura annuale dell'attività, come sostenuto in ricorso, né tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, che al contrario hanno riferito di non essere a conoscenza del fatto che la Società ricorrente inviasse negli anni tale comunicazione al Comune competente. In assenza di ogni altra documentazione a sostegno EL propria tesi difensiva va dunque esclusa l'asserita natura annuale dell'attività aziendale, risultando conseguentemente legittima la richiesta formulata dall' di corresponsione del c.d. terzo elemento in favore dei lavoratori dipendenti CP_1 dell'azienda ricorrente trovando il suo fondamento nella natura stagionale dell'attività svolta.
Quanto, infine, alle agevolazioni contributive fruite dalla società, occorre rilevare che la normativa richiamata da ha quale finalità precipua quella di incentivare l'occupazione ed evitare Parte_1 abusi da parte del datore di lavoro. La ricorrente invece, nella fattispecie in esame, ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti in presenza di un'attività stagionale, conseguentemente fruendo dei benefici previsti dalla legge.
Peraltro, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, né con riferimento ai lavoratori né relativamente al datore di lavoro, il cui onere probatorio grava sulla parte richiedente.
Alla luce di quanto accertato circa le modalità di assunzione, la durata dei rapporti lavorativi e la loro conclusione si evince la legittimità EL delibera impugnata.
Relativamente alla eccezione di prescrizione va rilevato che non è maturata dovendosi considerare la data di notifica del verbale quale atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' avverso la delibera del Comitato CP_1
Amministratore del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti n. 533 dell'08/05/2018 di reiezione del ricorso avverso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017005064/DDL del 31/03/2017 notificato il 31/05/2017, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che liquida in Euro Pt_1 Parte_1
2.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
Così deciso in Patti, lì 10/10/2025
Il Giudice on.
NO CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NO CA, all'esito dell'udienza del 10/10/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2520/2019 R.G., promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 P.IVA_1
Gioiosa Marea, Contrada Calavà, elettivamente domiciliata in San Salvatore di Fitalia, Via dei Mille n. 3, presso lo studio dell'Avv. Rosario Ventimiglia, che la rappresenta e difende per giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Vittori, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell' in Messina Via Vittorio Emanuele 100; CP_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione avverso deliberazione del Comitato Amministratore del Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti n. 533 del 08/05/2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/07/2019, parte ricorrente proponeva ricorso avverso deliberazione del Comitato Amministratore del Lavoratori dipendenti n. 533 del 08/05/2018 di reiezione CP_2 del ricorso amministrativo avverso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017005064/DDL del 31/03/2017, notificato in data 31/05/2017.
Il verbale in oggetto contestava relativamente al periodo dal 04/2012 al 03/2017 nei confronti EL ricorrente addebito contributivo per mancata corresponsione dell'EM NT EL , CP_3
e per aver denunciato e corrisposto retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria e dal contratto integrativo provinciale e per l'indebita fruizione dei benefici contributivi di cui alle Leggi n. 190/2014 e n. 208/2015 dovuta, non solo al mancato rispetto degli accordi e contratti collettivi, ma anche al ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante il carattere stagionale dell'attività esercitata.
Veniva inoltre contestata l'omessa denuncia agli Enti previdenziali ed Assicurativi, nonché il mancato invio di comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro, EL salute e delle Politiche Sociali per l'attività lavorativa EL Sig.ra dal 20 maggio al 20 settembre 2013 e dal 15 giugno al 15 Pt_2 settembre 2015. In via preliminare parte ricorrente rilevava la duplicazione sanzionatoria, ritenendo che le contestazioni di cui sopra fossero le medesime del verbale unico e di notificazione n. 2016022895 DDL del 29/12/2016.
Riferiva di svolgere attività annuale, che invece l' aveva erroneamente considerato come attività CP_1 stagionale e, pertanto, come attività che alternava periodi di apertura a periodi di chiusura.
Precisava che aveva effettuato contratti a tempo indeterminato al fine di consentire all'azienda di acquisire un patrimonio di professionalità da non disperdere al fine di valorizzare e mantenere le competenze acquisite in ordine ai rapporti con la clientela e alla gestione dei processi aziendali.
Deduceva che le retribuzioni corrisposte al personale non fossero state inferiori alle retribuzioni stabilite dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi, ovvero dal CCNL Turismo integrato dal Contratto Integrativo Provinciale del Lavoro EL provincia di Messina del 18/02/2008 e che stante la natura annuale dell'attività recettiva non fosse applicabile la maggiorazione di € 10,00 mensili a titolo di terzo elemento per ciascun dipendente e che comunque anche se dovuto non l'avrebbe fatta decadere da tutti i benefici connessi agli sgravi contributivi previsti dall'art. 8 comma 9 EL legge n. 407/1990.
Invocava la prescrizione di cui all'art. 3, comma 9 lett. b) EL legge n. 335/1995 ed eccepiva la violazione dell'art. 3 D.L. 12/2012 convertito con modificazione EL L. 73/2002 come sostituito dal D.Lgs 151/2015.
Chiedeva preliminarmente di sospendere in via cautelare i provvedimenti impugnati e, in ogni caso, nel merito di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese anteriori il quinquennio rispetto alla data EL richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 15/10/2020. CP_1
Parte resistente sosteneva integralmente le risultanze del verbale ispettivo dell redatto in seguito CP_1 agli accertamenti compiuti dai funzionari e . Parte_3 Persona_1
Deduceva che l'attività svolta dall'azienda fosse stagionale, come da dichiarazioni del legale rappresentante e dei lavoratori rese in sede di ispezione.
Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché interrotta dalla notifica del verbale prima e dell'avviso di addebito poi.
Escludeva la duplicazione EL richiesta impugnata deducendo che il verbale n. 2016022895/DDL del 29/12/2016 fosse relativo ad una regolarizzazione d'ufficio dal 5/2015 al 10/2015 per indebita fruizione del beneficio all'esonero contributivo, in relazione alle assunzioni dei lavoratori, di cui indicava i nominativi e i periodi di assunzione nella comparsa di costituzione, mancando il requisito dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore EL Legge agevolativa con lo stesso datore di lavoro, mentre specificava che nel verbale di cui al presente giudizio fossero state disconosciute agevolazioni contributive diverse da quelle di cui alla L. 407/1990.
Chiedeva, previo rigetto dell'istanza di sospensione, di dichiarare inammissibile il ricorso per la pendenza di altro giudizio n.RG 5912/18 proposto dalla stessa ricorrente avverso avviso di addebito riguardante il medesimo verbale e nel merito di respingere le domande proposte dalla ditta ricorrente. Con vittoria di spese e compensi di lite.
In data 17/11/2023 si procedeva alla prova testimoniale. All'udienza del 10/10/2025 la causa, ritenuta matura, veniva decisa.
L'inammissibilità del ricorso per pendenza del giudizio N.RG 5912/12 va esclusa in quanto in quest'ultimo si è proceduto all'impugnazione dell'avviso di indebito e quindi EL diretta pretesa contributiva, mentre nel presente giudizio è stata impugnata la deliberazione di rigetto del ricorso amministrativo.
Pertanto va esclusa ogni duplicazione EL pretesa contributiva, in quanto nel primo verbale n. 201622895 sono conteggiate le agevolazioni contributive ex art. 8, e 5 comma 9, legge n. 407/1990 indebitamente percepite dalla società opponente fino al 2014 e gli importi dovuti a titolo di terzo elemento nel periodo considerato (4/2011-3/2016); nel secondo, quello oggetto di impugnazione, invece sono conteggiate le differenze contributive dovute sulla base del ricalcolo degli imponibili ex art. 1, c. 1, l. 389/89, incluse le somme dovute a titolo di EDR, nel periodo considerato (4/2012-3/2017), e le agevolazioni contributive indebitamente percepite ex art. 1, commi 118 e seguenti, l. 190/2014 per l'anno 2015, ed ex art.1, commi 178 e seguenti, l. 208/2015 per l'anno 2016.
Le risultanze degli accertamenti eseguiti dall' nei confronti EL società opponente risultano CP_1 fondati.
Si osserva preliminarmente che trova applicazione l'art. 115 c.p.c. con riferimento al principio di non contestazione delle prove, sulla scorta del quale i fatti allegati da una parte che non vengono contestati dalla controparte si considerano ammessi e non necessitano di essere provati.
Pertanto, nella fattispecie in esame va rilevato che la non ha mosso alcuna Parte_1 contestazione in relazione al mancato versamento delle somme dovute a titolo di contributo di cui all'art. 21 CCNL di categoria.
Discorso analogo deve essere fatto per le differenze contributive sulle differenze di imponibile accertate dagli ispettori relativamente alla corresponsione di retribuzioni inferiori a quelle previste dal CCNL Turismo e contratto integrativo di Messina del 18/2/2008, pacificamente applicabili ai rapporti lavorativi in esame, in violazione dell'art.1, comma 1, EL L. n. 389/89 (D.L. n. 338/1989).
Anche in questo caso parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione dell'addebito senza produrre alcun elemento di difesa a smentita EL documentazione e dei prospetti forniti dall' , che CP_1 pertanto vanno ritenuti fondati.
Alla stessa stregua l'opponente non ha contestato neanche le violazioni relative alla regolarizzazione EL posizione lavorativa EL Sig.ra Pt_4
Quanto alle altre risultanze dell'accertamento ispettivo, ovvero al mancato versamento del terzo elemento ed alle agevolazioni contributive indebitamente percepite, si osserva che, in riferimento al valore probatorio dei verbali ispettivi, “tali verbali fanno fede fino a querela di falso unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente” (Cass. civ., sez. lav., 20.7.2020, n. 15410). E' chiaro, pertanto, che il verbale ispettivo non è sufficiente da solo a provare il credito, quindi l' CP_1 deve fornire ulteriori elementi probatori a sostegno EL propria pretesa, mentre il contribuente deve fornire la prova del contrario.
Nel caso di specie, tuttavia, vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale che in materia di sgravi contributivi fa gravare sul richiedente, che intende beneficiarne, l'onere di provare il possesso dei requisiti, che per legge, danno il diritto all'esonero o alla detrazione (Cass. Sez. lav. n. 5137 del 9.3.2006; Cass. Sez. lav n. 16351 del 24.7.2007, Cass. Civ., sez lav. n. 1157 del 18.01.2018; Cass. 22 luglio 2020 n. 15639)
Dunque, se l'onere EL prova EL natura stagionale dell'attività lavorativa svolta dall'azienda e il conseguente obbligo di versamento del terzo elemento ricade sull'Istituto previdenziale, l'onere EL prova EL sussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive secondo le previsioni di legge incombe sull'impresa.
I documenti prodotti in giudizio nonché le risultanze EL prova testi sono sufficienti a dimostrare la fondatezza dell'accertamento e delle conclusioni emesse al suo esito.
I dipendenti dell'azienda, nelle dichiarazioni fornite agli ispettori nel corso dell'accertamento, nell'immediatezza dei fatti e in un momento non sospetto, hanno univocamente confermato di essere consapevoli EL natura stagionale dell'attività aziendale e del proprio rapporto lavorativo. E' stato ascoltato nel corso dell'ispezione anche il legale rappresentante EL Società che ha fornito analoghe dichiarazione volte a provare la natura stagionale dell'attività dell'Impresa ricorrente.
Inoltre, quanto dichiarato dai lavoratori in sede ispettiva trova conferma anche in corso di deposizione testimoniale ove, tutti i testi in modo univoco e incontroverso, hanno dichiarato che negli anni 2015 - 2016 l'attività è rimasta aperta solo nei periodi estivi (giugno – settembre), anni relativamente ai quali si contestano le illegittime agevolazioni contributive.
La veridicità delle dichiarazioni dei dipendenti risulta comprovata dai prospetti allegati dall' , con il CP_1 riepilogo dei mesi lavorati da ciascun lavoratore per ciascuno degli anni considerati. Da essi si evince che la quasi totalità dei lavoratori veniva assunta ogni anno solo nei mesi estivi, dal mese di maggio/giugno al mese di settembre/ottobre. Solo alcuni dipendenti, ed esclusivamente per attività amministrative e di manutenzione, svolgevano attività nel periodo invernale e comunque in maniera circoscritta a qualche giorno o mese e mai in modo continuativo.
La ricorrente non ha contestato la veridicità dei prospetti e EL documentazione prodotta dall' , né CP_1 ha contestato la circostanza che i propri dipendenti venissero assunti a tempo indeterminato e licenziati a fine stagione per giustificato motivo oggettivo.
Risulta pertanto indubbia la natura stagionale dell'attività ricettiva svolta dalla . CP_4 Parte_1
Peraltro, parte ricorrente nell'affermare la natura annuale dell'attività svolta non fornisce alcuna prova documentale.
In particolare, non ha prodotto in giudizio alcuna comunicazione inviata al Controparte_5 relativamente alla natura annuale dell'attività, come sostenuto in ricorso, né tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni dei testi escussi, che al contrario hanno riferito di non essere a conoscenza del fatto che la Società ricorrente inviasse negli anni tale comunicazione al Comune competente. In assenza di ogni altra documentazione a sostegno EL propria tesi difensiva va dunque esclusa l'asserita natura annuale dell'attività aziendale, risultando conseguentemente legittima la richiesta formulata dall' di corresponsione del c.d. terzo elemento in favore dei lavoratori dipendenti CP_1 dell'azienda ricorrente trovando il suo fondamento nella natura stagionale dell'attività svolta.
Quanto, infine, alle agevolazioni contributive fruite dalla società, occorre rilevare che la normativa richiamata da ha quale finalità precipua quella di incentivare l'occupazione ed evitare Parte_1 abusi da parte del datore di lavoro. La ricorrente invece, nella fattispecie in esame, ha proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti in presenza di un'attività stagionale, conseguentemente fruendo dei benefici previsti dalla legge.
Peraltro, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti per poter beneficiare delle agevolazioni contributive, né con riferimento ai lavoratori né relativamente al datore di lavoro, il cui onere probatorio grava sulla parte richiedente.
Alla luce di quanto accertato circa le modalità di assunzione, la durata dei rapporti lavorativi e la loro conclusione si evince la legittimità EL delibera impugnata.
Relativamente alla eccezione di prescrizione va rilevato che non è maturata dovendosi considerare la data di notifica del verbale quale atto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell' avverso la delibera del Comitato CP_1
Amministratore del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti n. 533 dell'08/05/2018 di reiezione del ricorso avverso verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017005064/DDL del 31/03/2017 notificato il 31/05/2017, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso
CP_ 2) Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore dell' che liquida in Euro Pt_1 Parte_1
2.300,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge
Così deciso in Patti, lì 10/10/2025
Il Giudice on.
NO CA