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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. 57860/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 57860/2023 RGACC, promossa con ricorso e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Pt_1 Parte_2
via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Francesco VILLA PIZZI;
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio FRANCESE in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...]
Prati Fiscali 221, presso lo studio dell'avv. Pierluigi ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 7 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 20/12/2024.
Parte attorea:
“1) Accertare e dichiarare che il sig. , in quanto privo di CP_1
qualsivoglia titolo per la detenzione, è occupante abusivo dell'appartamento sito in Roma alla via Pieve Fosciana, 71, edif. F, scala A, piano quarto, int. 13, di proprietà dell' 2) Condannare, in conseguenza, il sig. e/o Pt_1 CP_1
chiunque altro occupi l'immobile, all'immediata consegna in favore dell' Pt_1
dell'indicato appartamento, libero e vuoto da persone e/o cose. 3) Per la ipotesi di ritardo nella esecuzione, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal debitore. 1 4) Dichiarare il convenuto tenuto al risarcimento dei danni – tanto sotto forma di danno emergente, che di lucro cessante - causati all'odierno attore a cagione della mancata disponibilità del cespite a far data dal 30 giugno 2016 o da quella diversa data che sarà individuata in corso di causa e sino al momento della pubblicazione dell'emananda sentenza. 5)
Condannare, pertanto, il sig. al risarcimento dei danni che CP_1
andranno parametrati al valore locativo di mercato dell'immobile per cui è causa nel periodo di illegittima occupazione, nella misura di €. 532,90 mensili, oltre agli esborsi sostenuti dall'istituto proprietario a titolo di oneri accessori dovuti in relazione all'immobile, ovvero a quella somma ritenuta di Giustizia, con detrazione di quanto eventualmente versato e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6) Condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“- in via preliminare rimettere la causa al Presidente per l'assegnazione alla sezione Seconda del Tribunale;
- sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la richiesta poiché manca la prova della proprietà dell'immobile; -
pagina 2 di 7 nel merito accertare e dichiarare, rigettare la richiesta di rilascio sin attesa di un'eventuale vendita dell'immobile; - sospendere il giudizio de quo fino alla conclusione dell'Iter della vendita. Valutare la chiamata del terzo quale Pt_1
litisconsorzio necessario. - respingere in ogni caso la domanda di rilascio in oggetto in quanto infondata in fatto e in diritto e la richiesta di pagamento somme non dovute;
- in ogni caso, ridurre le somme dovute dal sig. sulla CP_1
base del canone di locazione reale di Euro 240,00 e/o da calcolarsi;
In ogni caso stabilire il canone e/o il risarcimento in base alle richieste effettuate dalla fino al 2016 e in base al canone che si può richiedere per Parte_3
l'immobile di cui è causa (Euro 240,00). In estremo subordine nel caso di rilascio, concedere un rinvio dell'esecuzione a lungo termine, stante la contrapposizione degli interessi e l'età e la malattia del sig. e la sua CP_1
invalidità”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea ( rappresentato da espone e Pt_1 Controparte_2
documenta essere proprietario di immobile sito in Roma alla via Pieve Fosciana
71 edificio F scala A piano quarto int. 13 e afferma che il medesimo è illegittimamente detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla parte convenuta sin dal giorno 7/7/2017, come da comunicazione scritta da lui stesso resa.
Espone la parte essere stata presentata denuncia/querela in data 15/9/2017.
Argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica valore locativo mensile di € 532,90 derivante dal valore minimo O.M.I. (€ 7,3/mq; superficie dell'immobile occupato mq.73)
pagina 3 di 7 per il primo semestre 2016, rende l'attore conclusioni in linea con dette argomentazioni come sopra riportate;
con rivalsa delle spese.
Parte convenuta deduce tardiva costituzione per essere stata la causa assegnata a sezione non tabellarmente competente, per esserlo a suo dire la sezione seconda.
Eccepisce poi mancanza di prova in ordine alla dedotta proprietà del cespite immobiliare.
Nel merito, deduce che -avendo dovuto (ri)lasciare immobile in altra zona, dove abitava- ha avuto notizia da conoscenti del bene in questione, vuoto ed abbandonato, e in cui è entrato -dopo avere trovato aperta la porta- per abitarvi, stante suo stato di necessità.
Argomenta la parte sulle proprie disagiate condizioni economico- sociali e personali e su diritto costituzionalmente garantito all'abitazione; afferma anche di avere tutti i requisiti per ottenere la locazione dell'immobile.
Chiede anche sospendersi il giudizio “in attesa di sapere se l'immobile del sig.
dovrà essere venduto e se potrà essere venduto allo stesso convenuto.” CP_1
Contesta la quantificazione resa in ordine a eventuale indennità di occupazione, ritenendo doversi applicare “il valore sociale dell'immobile”, argomentando anche su indebito arricchimento in caso di statuizione di indennità nella misura richiesta.
Indica pagamenti effettuati.
Rende le conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 7 Con ordinanza del 30/5/2024 è stata respinta l'eccezione di violazione tabellare nell'assegnazione resa dal Presidente (la causa rientra in pieno nelle materie assegnate alla settima sezione), è stata ammessa prova documentale ed è stata disposta CTU per una determinazione del valore locativo dell'immobile
(“Rilevi il c.t.u. il valore locativo dell'immobile per cui è causa a far data dal luglio
2016 e sulla base dei valori di mercato per immobili aventi caratteristiche similari, maturati fino ad oggi: quesito in data 19/7/2024).
L'ing. ha ritenuto (in esito a sopralluoghi e rilevate le Persona_1
condizioni in fatto del bene e della zona in cui è situato;
rilevata anche la rendita catastale di € 877,98 e dal secondo semestre 2016 fino al 2024) valori ricompresi tra un minimo di € 631,45 ed un massimo di € 686,20; comunque quindi superiori a quanto richiesto dalla parte attorea.
Osserva il giudicante che la circostanza che il convenuto abiti e viva nell'immobile in questione in assenza di un titolo negoziale non nemmeno è in contestazione tra le parti.
La proprietà del bene risulta provata da parte attorea, con il rogito notarile
(datato 20/11/1969) tempestivamente prodotto con la prima memoria istruttoria.
Risultano i seguenti pagamenti ad opera del convenuto: € 246,07 (nov. 2017); €
248,75 (dic. 2017). Non sono conferenti i pagamenti dell'ottobre e del novembre
2016, trattandosi di periodo anteriore alla verificata occupazione, e comunque provati con documenti recanti evidenti cancellature e sovrascritture.
E' provata la condizione di forte disagio personale e socio-economico del convenuto, che tuttavia non ha riflessi concreti nelle statuizioni del presente giudizio, eccezion fatta che per il termine di rilascio, differito proprio per dette pagina 5 di 7 condizioni e sì da consentire la presa in carico del convenuto da parte delle autorità preposte alla sua doverosa assistenza.
Non è possibile alcuna sospensione del procedimento nelle more di una solo ipotetica procedura di vendita.
I fatti dedotti a fondamento della domanda sono quindi provati e va resa condanna del convenuto: al rilascio del bene (a tal fine si fissa la data del
30/6/2025 stante -come detto- le sue condizioni personali); al risarcimento del danno (sulla sussistenza del quale: Cass. S.U. 33645/2022 e Cass.
30984/2023) per somma mensile di € 532,90 dal luglio del 2017 e fino all'effettivo rilascio;
con detrazione dei pagamenti di € 246,07+€ 248,75 di cui sopra;
con interessi legali dalle scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00) ragguagliata all'effettiva minima consistenza delle questioni
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 57860/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a il rilascio del bene sito in Roma alla via Pieve CP_1
Fosciana 71 edificio F scala A piano quarto int. 13 e a tal fine fissa la data del 30/6/2025;
• condanna al pagamento di somma mensile di € 532,90 CP_1
dal luglio del 2017 e fino all'effettivo rilascio;
con detrazione dei pagamenti di € 246,07+€ 248,75 di cui in motivazione;
con interessi legali dalle scadenze al saldo;
pagina 6 di 7 • condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 3/2/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA settima sezione civile rito civile monocratico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 57860/2023 RGACC, promossa con ricorso e vertente tra
“ con sede in Roma ed ivi elettivamente domiciliato alla Pt_1 Parte_2
via Donatello 23, presso lo studio dell'avv. Francesco VILLA PIZZI;
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio FRANCESE in forza di procura in atti;
-ATTORE-
e residente in [...]
Prati Fiscali 221, presso lo studio dell'avv. Pierluigi ALESSANDRINI, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-CONVENUTO-
pagina 1 di 7 OGGETTO: occupazione senza titolo;
risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti : v. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'ud. 20/12/2024.
Parte attorea:
“1) Accertare e dichiarare che il sig. , in quanto privo di CP_1
qualsivoglia titolo per la detenzione, è occupante abusivo dell'appartamento sito in Roma alla via Pieve Fosciana, 71, edif. F, scala A, piano quarto, int. 13, di proprietà dell' 2) Condannare, in conseguenza, il sig. e/o Pt_1 CP_1
chiunque altro occupi l'immobile, all'immediata consegna in favore dell' Pt_1
dell'indicato appartamento, libero e vuoto da persone e/o cose. 3) Per la ipotesi di ritardo nella esecuzione, fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro dovuta dal debitore. 1 4) Dichiarare il convenuto tenuto al risarcimento dei danni – tanto sotto forma di danno emergente, che di lucro cessante - causati all'odierno attore a cagione della mancata disponibilità del cespite a far data dal 30 giugno 2016 o da quella diversa data che sarà individuata in corso di causa e sino al momento della pubblicazione dell'emananda sentenza. 5)
Condannare, pertanto, il sig. al risarcimento dei danni che CP_1
andranno parametrati al valore locativo di mercato dell'immobile per cui è causa nel periodo di illegittima occupazione, nella misura di €. 532,90 mensili, oltre agli esborsi sostenuti dall'istituto proprietario a titolo di oneri accessori dovuti in relazione all'immobile, ovvero a quella somma ritenuta di Giustizia, con detrazione di quanto eventualmente versato e documentato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6) Condannare il convenuto al pagamento delle spese ed onorario del presente giudizio”.
Parte convenuta:
“- in via preliminare rimettere la causa al Presidente per l'assegnazione alla sezione Seconda del Tribunale;
- sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la richiesta poiché manca la prova della proprietà dell'immobile; -
pagina 2 di 7 nel merito accertare e dichiarare, rigettare la richiesta di rilascio sin attesa di un'eventuale vendita dell'immobile; - sospendere il giudizio de quo fino alla conclusione dell'Iter della vendita. Valutare la chiamata del terzo quale Pt_1
litisconsorzio necessario. - respingere in ogni caso la domanda di rilascio in oggetto in quanto infondata in fatto e in diritto e la richiesta di pagamento somme non dovute;
- in ogni caso, ridurre le somme dovute dal sig. sulla CP_1
base del canone di locazione reale di Euro 240,00 e/o da calcolarsi;
In ogni caso stabilire il canone e/o il risarcimento in base alle richieste effettuate dalla fino al 2016 e in base al canone che si può richiedere per Parte_3
l'immobile di cui è causa (Euro 240,00). In estremo subordine nel caso di rilascio, concedere un rinvio dell'esecuzione a lungo termine, stante la contrapposizione degli interessi e l'età e la malattia del sig. e la sua CP_1
invalidità”.
CENNI SUL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attorea ( rappresentato da espone e Pt_1 Controparte_2
documenta essere proprietario di immobile sito in Roma alla via Pieve Fosciana
71 edificio F scala A piano quarto int. 13 e afferma che il medesimo è illegittimamente detenuto, senza alcuna titolazione causale, dalla parte convenuta sin dal giorno 7/7/2017, come da comunicazione scritta da lui stesso resa.
Espone la parte essere stata presentata denuncia/querela in data 15/9/2017.
Argomentando su proprio diritto a ottenere rilascio dell'immobile e risarcimento del danno (a tal fine l'istante indica valore locativo mensile di € 532,90 derivante dal valore minimo O.M.I. (€ 7,3/mq; superficie dell'immobile occupato mq.73)
pagina 3 di 7 per il primo semestre 2016, rende l'attore conclusioni in linea con dette argomentazioni come sopra riportate;
con rivalsa delle spese.
Parte convenuta deduce tardiva costituzione per essere stata la causa assegnata a sezione non tabellarmente competente, per esserlo a suo dire la sezione seconda.
Eccepisce poi mancanza di prova in ordine alla dedotta proprietà del cespite immobiliare.
Nel merito, deduce che -avendo dovuto (ri)lasciare immobile in altra zona, dove abitava- ha avuto notizia da conoscenti del bene in questione, vuoto ed abbandonato, e in cui è entrato -dopo avere trovato aperta la porta- per abitarvi, stante suo stato di necessità.
Argomenta la parte sulle proprie disagiate condizioni economico- sociali e personali e su diritto costituzionalmente garantito all'abitazione; afferma anche di avere tutti i requisiti per ottenere la locazione dell'immobile.
Chiede anche sospendersi il giudizio “in attesa di sapere se l'immobile del sig.
dovrà essere venduto e se potrà essere venduto allo stesso convenuto.” CP_1
Contesta la quantificazione resa in ordine a eventuale indennità di occupazione, ritenendo doversi applicare “il valore sociale dell'immobile”, argomentando anche su indebito arricchimento in caso di statuizione di indennità nella misura richiesta.
Indica pagamenti effettuati.
Rende le conclusioni sopra riportate.
pagina 4 di 7 Con ordinanza del 30/5/2024 è stata respinta l'eccezione di violazione tabellare nell'assegnazione resa dal Presidente (la causa rientra in pieno nelle materie assegnate alla settima sezione), è stata ammessa prova documentale ed è stata disposta CTU per una determinazione del valore locativo dell'immobile
(“Rilevi il c.t.u. il valore locativo dell'immobile per cui è causa a far data dal luglio
2016 e sulla base dei valori di mercato per immobili aventi caratteristiche similari, maturati fino ad oggi: quesito in data 19/7/2024).
L'ing. ha ritenuto (in esito a sopralluoghi e rilevate le Persona_1
condizioni in fatto del bene e della zona in cui è situato;
rilevata anche la rendita catastale di € 877,98 e dal secondo semestre 2016 fino al 2024) valori ricompresi tra un minimo di € 631,45 ed un massimo di € 686,20; comunque quindi superiori a quanto richiesto dalla parte attorea.
Osserva il giudicante che la circostanza che il convenuto abiti e viva nell'immobile in questione in assenza di un titolo negoziale non nemmeno è in contestazione tra le parti.
La proprietà del bene risulta provata da parte attorea, con il rogito notarile
(datato 20/11/1969) tempestivamente prodotto con la prima memoria istruttoria.
Risultano i seguenti pagamenti ad opera del convenuto: € 246,07 (nov. 2017); €
248,75 (dic. 2017). Non sono conferenti i pagamenti dell'ottobre e del novembre
2016, trattandosi di periodo anteriore alla verificata occupazione, e comunque provati con documenti recanti evidenti cancellature e sovrascritture.
E' provata la condizione di forte disagio personale e socio-economico del convenuto, che tuttavia non ha riflessi concreti nelle statuizioni del presente giudizio, eccezion fatta che per il termine di rilascio, differito proprio per dette pagina 5 di 7 condizioni e sì da consentire la presa in carico del convenuto da parte delle autorità preposte alla sua doverosa assistenza.
Non è possibile alcuna sospensione del procedimento nelle more di una solo ipotetica procedura di vendita.
I fatti dedotti a fondamento della domanda sono quindi provati e va resa condanna del convenuto: al rilascio del bene (a tal fine si fissa la data del
30/6/2025 stante -come detto- le sue condizioni personali); al risarcimento del danno (sulla sussistenza del quale: Cass. S.U. 33645/2022 e Cass.
30984/2023) per somma mensile di € 532,90 dal luglio del 2017 e fino all'effettivo rilascio;
con detrazione dei pagamenti di € 246,07+€ 248,75 di cui sopra;
con interessi legali dalle scadenze al saldo.
Il regime delle spese segue la soccombenza, con liquidazione resa ex D.M.
55/'14 (scaglione di valore da € 5.200,00 ad € 26.000,00) ragguagliata all'effettiva minima consistenza delle questioni
P.Q.M.
il Tribunale di Roma -settima sezione civile- definitivamente pronunciando –in composizione monocratica e nel contraddittorio delle parti- nella causa civile iscritta al n° 57860/2023 R.G.A.C.C. così provvede:
• ordina a il rilascio del bene sito in Roma alla via Pieve CP_1
Fosciana 71 edificio F scala A piano quarto int. 13 e a tal fine fissa la data del 30/6/2025;
• condanna al pagamento di somma mensile di € 532,90 CP_1
dal luglio del 2017 e fino all'effettivo rilascio;
con detrazione dei pagamenti di € 246,07+€ 248,75 di cui in motivazione;
con interessi legali dalle scadenze al saldo;
pagina 6 di 7 • condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da parte attorea, liquidate in € 1.500,00 per compenso professionale;
oltre rimborso forfettario 15%, rimborso del contributo unificato e di eventuali spese di notifica;
oltre CAP e IVA di legge. Spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Roma 3/2/2025
Il Giudice
(dott. N. Valletta)
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