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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/09/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7896/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7896/2022 promossa da:
difeso dall'avv. MARCHIANDO PACCHIOLA GIORGIO, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Pastrengo 22 10128 Torino, Italia
ATTORE contro
, difeso dall'avv. GASTALDI NICCOLO', elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio in P.ZZA MARIA TERESA, 3 10123 TORINO
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO contumace
CP_3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito :
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni domanda , azione od eccezione contraria condannare i signori , e in solido Controparte_2 Controparte_1 CP_3
1 tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla soc. nella misura di euro Parte_1
88.814,00 (ottantottomilaottocento quattordici) o altra somma che verrà ritenuta congrua, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di onorari e spese.
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie in via principale:
- respingere le domande avversarie, poiché inammissibili e/o infondate, per le ragioni di cui in narrativa, assolvendo l'esponente, da ogni avversaria pretesa e, comunque, dichiarare nulla essere dovuto in favore della Pt_1
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Oggetto:
risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a in data 12 aprile 2022, a in data Controparte_1 Controparte_2
03.05.2022 ed a in data 14.04.2022, chiedeva il CP_3 Parte_1 risarcimento del danno ai convenuti avanti il Tribunale di Torino, rappresentando i seguenti fatti:
❖ Nell'anno 2013 una futura collaboratrice della soc. ora deceduta Pt_1 Persona_1
e madre dei due convenuti, e , presentava al legale CP_2 Controparte_1 Parte_1 rappresentante di tal , all'epoca suo convivente;
Pt_1 CP_3
❖ Il veniva presentato al come un esperto finanziario sia nella gestione di CP_3 Parte_1 patrimoni che in operazioni di compravendita di quote societarie, azioni e aziende tout court.
Venivano messe in risalto le sue conoscenze nell' ambiente finanziario e veniva spiegato come i suoi contatti potessero essere fonte di investimenti redditizi;
❖ Alla che nel frattempo era diventava collaboratrice della e ottima conoscente Per_1 Pt_1 del era nota la buona situazione finanziaria in cui si trovava a quel tempo la società; Parte_1
2 ❖ Pertanto, la e il suggerivano ed invitavano il ad investire per Per_1 CP_3 Parte_1 mezzo della consulenza del secondo, garantendogli elevati guadagni;
❖ Il si convinse, ad affidare al gli importi, di provenienza della di € Parte_1 CP_3 Pt_1
12.688,00 a giugno 2014 e di € 76.126,00 ad agosto 2014, per mezzo di due assegni.
❖ Sia il che la assicuravano che, come minimo, il capitale sarebbe stato CP_3 Per_1 recuperato entro lo stesso 2014. Trascorreva un anno e il non avendo ancora ricevuto Parte_1 nulla, chiedeva la restituzione delle somme;
❖ Il denaro non veniva restituito;
❖ Il adduceva diverse scuse per la mancata restituzione delle somme. CP_3
❖ La rassicurava il e gli riferiva che erano in corso lavori di ristrutturazione Per_1 Parte_1 nella casa di sua proprietà, ove viveva anche , e che quest'ultimo stava provvedendo CP_3 anche al pagamento dei debiti della società del figlio di lei, . CP_1
❖ Dato che i proventi della non erano compatibili con suddetti esborsi, il Per_1 Parte_1 riteneva che fossero stati utilizzati i denari che egli aveva dato al . CP_3
❖ In data 12.03.2017 la decedeva;
Per_1
❖ Il apprendeva dopo la morte della signora, di essere stato raggirato. Gli veniva riferito Parte_1 da tale già collega della in TIM, che costei aveva cercato di procurare CP_4 Per_1 denaro al millantando presso i suoi vecchi colleghi le capacità di quest'ultimo di CP_3 effettuare investimenti altamente redditizi;
❖ Ad oggi nulla è stato restituito nonostante la richiesta bonaria;
Per queste ragioni, l'attore chiedeva che il Tribunale condanni , Controparte_2 Controparte_1
e , in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla soc. nella misura di euro CP_3 Parte_1
88.814,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa, Controparte_1 chiedendone la cancellazione ai sensi dell'art. 171 comma 1 c.p.c. dal momento che anche il convenuto si era costituito tardivamente.
Nessuno degli altri convenuti si costituiva.
Il Giudice, con verbale del 30.1.2024 constatata sia la tardiva iscrizione a ruolo della causa sia la tardiva costituzione del convenuto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ex art 171 cpc.
3 In data 06.03.2024, parte ricorrente depositava ricorso in riassunzione avente il medesimo contenuto del precedente atto di citazione, notificato regolarmente a in data Controparte_1
26.02.2024.
Si costituiva nuovamente che svolgeva le seguenti difese: Controparte_1
❖ eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito;
❖ nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea in quanto non provata e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo testi
Terminata l'istruttoria il Giudice fissava udienza per la discussione ex art 281 sexies in data 23.9.2025.
*********
Sull'eccezione di prescrizione del credito.
Il convenuto , nella comparsa in riassunzione, ha eccepito la prescrizione Controparte_1 dell'asserito credito al risarcimento avversario, essendo trascorsi oltre 5 anni da quando la restituzione del denaro avrebbe dovuto essere effettuata – cioè a suo dire entro l'anno 2014 – senza che l'attore avesse fatto valere nel frattempo il suo diritto. Il primo atto interruttivo della prescrizione infatti era stata la citazione notificata a lui in data 12 aprile 2022.
L'eccezione è infondata perché tardiva.
Il convenuto avrebbe dovuto proporre l'eccezione preliminare di merito nella prima comparsa di costituzione e risposta. Infatti, a seguito dell'estinzione e cancellazione della causa dal ruolo ex art 171
e 307 c.p.c., la riassunzione della causa determina non l'inizio di un nuovo processo ma la prosecuzione di quello già iniziato, con la conseguenza che tutte le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio ex art 167 comma 2 c.p.c. sono da considerarsi tardive ove non proposte nella prima difesa utile, ossia la prima comparsa di costituzione. ( Cassazione civile , sez. I , 25/06/2002 , n. 9247 La riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, nè una nuova iscrizione a ruolo (sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante). L'esigenza di una nuova costituzione in giudizio, nel processo riassunto, deve ritenersi assolta, per la parte che si sia già costituita - ancorché non tempestivamente - in giudizio, dal deposito della sola comparsa riassuntiva di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che, in tal caso, la rinnovazione del deposito del fascicolo di
4 parte (già in atti) non risponderebbe ad alcuna apprezzabile esigenza difensiva della controparte e mal si concilierebbe sia con la natura della cancellazione della causa dal ruolo - che determina un semplice stato di quiescenza del procedimento - sia con la peculiarità degli effetti della costituzione in giudizio, destinati a permanere per l'intero grado del processo).
Del resto, diversamente ragionando, il convenuto che, a fronte della tardiva costituzione in giudizio dell'attore, decide anch'egli di costituirsi tardivamente, sarebbe così rimesso in termini per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e per la proposizione delle domande riconvenzionali, in contrasto con quanto previsto dall'art. 167 II comma c.p.c.. Deve ritenersi invece che il convenuto debba svolgere tutte le sue difese, anche nel merito, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 167 c.p.c., già nella sua comparsa di risposta, eventualmente chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo al fine di evitare la presunzione di una comune volontà di prosecuzione del giudizio senza passare per la cancellazione della causa dal ruolo (Cassazione civile , sez. VI , 17/02/2014 , n.
3626: Le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia
l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito).
In definitiva il convenuto, a fronte della tardiva costituzione in giudizio dell'attore può scegliere se 1) costituirsi tempestivamente, così sanando il vizio;
2) costituirsi tardivamente svolgendo le sue difese nel merito e chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo;
3) costituirsi tardivamente, svolgendo solo le sue difese nel merito, senza chiedere la cancellazione della causa dal ruolo, così rimettendo al
Giudice la decisione sul punto. Ove, come nel caso di specie, il convenuto si sia costituito tardivamente in giudizio, solo per eccepire la necessità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, senza svolgere alcuna delle difese di merito da cui ai sensi dell'art. 167 II comma c.p.c., deve ritenersi che non possa poi nel prosieguo del giudizio proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali, poiché ciò significherebbe una rimessione in termini dalla decadenza ormai maturata, senza che sussista un giustificato motivo.
5 Nel merito
L'attore sostiene di essere stato truffato dal e dalla che, attraverso artifici e CP_3 Per_1 raggiri, lo avevano indotto a consegnare al primo, per conto della società una somma di Parte_1 denaro di 88.814,00 € millantando l'intenzione di investirli. Il poi avrebbe devoluto una parte CP_3 della somma alla che lo aveva aiutato ad ottenere il denaro. Per_1
La responsabilità dedotta in giudizio è quindi una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
La truffa appartiene alla categoria dei reati in contratto per la sussistenza del quale è necessario che il soggetto agente ponga in essere artifizi e raggiri che inducano in errore la vittima che stipula il negozio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta quindi al danneggiato provare gli elementi costitutivi della contestata responsabilità per truffa.
Sulla responsabilità di . CP_3
L'attore ha assolto all'onere probatorio, su lui gravante, di aver consegnato al la somma CP_3 di € 88.814,00.
Ha infatti prodotto (doc. 4) una scrittura privata redatta da in data 8.5.2019 con cui CP_3 questi riconosce di aver ricevuto da due assegni dell'importo di € 12.688,00 nel mese di Parte_1 giugno 2014 e di € 76.126,00 nel mese di agosto 2014 e di non aver mai restituito queste somme. Il
, inoltre, confessa di non aver mai avuto intenzione di utilizzare il denaro ricevuto nell'interesse CP_3 della società, preordinando sin dall'inizio di utilizzarlo per scopi personali e precisando di aver pagato con essi debiti del figlio della e la ristrutturazione dell'alloggio di lei. Per_1
Tale documento costituisce una scrittura privata qualificabile come confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 comma II c.c. con efficacia probatoria identica a quella giudiziale, in forza dell'art 2735
c.c.
Ai sensi dell'art. 2702 c.c. e dell'art 215 c.p.c., questa scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni nei confronti di chi l'ha sottoscritta, non avendola contestata il CP_3 che è rimasto contumace.
deve, quindi, ritenersi responsabile nei confronti di del fatto illecito CP_3 Parte_1 contestatogli e, cioè, di aver indotto parte convenuta con una menzogna ed una falsa promessa a consegnargli una somma di denaro millantando un investimento che non aveva mai avuto intenzione di fare e che in effetti non è mai avvenuto, procurandosi, così, un profitto con altrui danno.
6 Sulla responsabilità della Per_1
Parte attrice contesta alla di aver posto in essere artifici e raggiri in concorso con il Per_1
tali da indurre il quale legale rappresentante della a consegnare la somma di CP_3 Parte_1 Pt_1 denaro.
Parte convenuta con la comparsa in riassunzione ha contestato i fatti esposti da parte attrice.
Questa contestazione dei fatti pur non svolta con la prima comparsa di costituzione, deve ritenersi non tardiva atteso che ai sensi dell'art. 167 I e II c.c. la decadenza matura soltanto con riferimento alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
La tesi sostenuta da parte attrice nei confronti degli attuali eredi della non può essere Per_1 condivisa per il motivi che seguono.
❖ La confessione stragiudiziale resa dal per quanto riguarda la posizione della CP_3 Per_1 costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice, poiché relativa a fatti che riguardano una terza persona.
In ogni caso, si osserva che dalla confessione del sopra riportata non emerge una CP_3 responsabilità della nella truffa perpetrata ai danni del Sebbene, infatti, Per_1 Parte_1 viene riferito che la godesse della fiducia del e avesse organizzato incontri Per_1 Parte_1
e cene per convincerlo a dare il denaro da investire al , tuttavia, non viene detto che la CP_3 signora fosse consapevole sin nel momento genetico del contratto che quel denaro non avrebbe avuto la finalità promessa. La circostanza che secondo il , la sua compagna sapesse CP_3 quale fosse la provenienza del denaro utilizzato per la ristrutturazione della causa e per ripianare i debiti di suo figlio , non prova, evidentemente, che la stessa sapesse sin dall'origine che CP_1
i denari del sarebbero stati utilizzati dal per scopi personali ed altresì a Parte_1 CP_3 vantaggio di lei.
Non è altresì dirimente la circostanza che la avesse raccontato al di altri Per_1 Parte_1 investimenti positivi fatti dal , poiché non vi è prova alcuna in giudizio che CP_3 effettivamente questi investimenti non erano mai stati fatti dal o che questi si era CP_3 impossessato del denaro, circostanza questa che avrebbe fatto ritenere verosimile che la signora fosse consapevole del modus operandi del e che stava consigliando un investimento in CP_3 perdita o peggio stava convincendo il a dare una somma di denaro che non avrebbe Parte_1 mai più rivisto.
❖ Parimenti non emerge una responsabilità della sulla base delle prove testimoniali. Per_1
Preliminarmente, va chiarito che non sussiste il limite di cui all'art 2721 comma 1 e del 2726
c.c., che riguardano la prova dei contratti e non riguardano invece la prova della condotta
7 illecita ex art. 2043 c.c. Nel caso di specie, infatti, non è stato sostenuto dall'attore che il contratto di investimento fosse stato stipulato con la avendo questi chiarito che la Per_1 somma di denaro era stata consegnata al , ed avendo imputato, invece, alla CP_3 Per_1 solo un concorso nella organizzazione della truffa. In definitiva la pacificamente, Per_1 non concluse nessun contratto con il ed ebbe un ruolo solo nel convincimento dello Parte_1 stesso, discutendosi qui se questa sua attività possa essere qualificata come illecita.
- Il testimone , sentito all'udienza del 24,01.2025, ha affermato di non aver Testimone_1 partecipato all'incontro presso l'ufficio di a cui hanno preso parte Pt_1 Persona_2
e (Agente di Commercio e Persona_1 CP_3 Parte_2 collaboratrice di . L'incontro gli era stato riferito direttamente dalla Parte_1 Per_1 che gli chiedeva di rassicurare il sul fatto che non avrebbe perso le somme e che Parte_1 esse sarebbero state recuperate perché c'era lei presente.
- La teste ha riferito che durante un incontro con il la Parte_2 Parte_1 Per_1 aveva raccontato di un investimento fatto da tale Per_3
Da questa testimonianze si evince che la aveva svolto un'opera di convincimento Per_1 nei confronti del ma non emerge che la stessa avesse la consapevolezza e la volontà Parte_1 di indurlo in errore e, cioè, di fargli dare al somme, nella consapevolezza che non le CP_3 avrebbe mai avute indietro. In particolare, nulla è emerso in corso di causa rispetto all'investimento fatto in favore del non è stato accertato se anche questo soggetto era Per_3 stato truffato, cosa da cui si sarebbe potuto inferire una necessaria coscienza e volontà della di imbrogliare il o addirittura un modus operandi della coppia. Per_1 Parte_1
Si precisa che non sono stati ammessi il capo n. 1 e 2 della memoria di parte attrice volti a provare che la sig.ra già collega della l'aveva sentita dichiarare che il suo CP_4 Per_1 compagno era in grado di assicurare investimenti molto redditizi. Tale prova, CP_3 infatti, non avrebbe evidentemente dimostrato la consapevolezza e volontà della di Per_1 truffare il atteso che sarebbe comunque mancata la prova che i precedenti Parte_1 investimenti fatti dal si erano risolti in un danno per gli investitori. CP_3
❖ Infine, per le stesse ragioni sopra esposte non appare rilevante la circostanza, evincibile dagli estratti conto del (doc. 3 atto citazione) che questi aveva versato ad agosto e ad ottobre CP_3
2014 alla € 15.000,00 € ed € 3.000,00. Per_1
Va detto che il documento in copia e disconosciuto da costituisce non di Controparte_1 meno valida prova, per due ordini di ragioni: 1) in primo luogo perché non tempestivamente contestato con la prima comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 214 e 215 n. 2 – che era il
8 primo atto utile dopo la produzione in giudizio dell'estratto conto, già avvenuta unitamente all'atto di citazione;
sul punto Cassazione civile , sez. II , 24/02/2023 , n. 5755: In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt.
2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall' art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte; 2) in secondo luogo e nel merito, l'eccezione è infondata perché il convenuto non ha indicato in modo specifico in cosa la riproduzione in copia non sia conforme all'originale (Cass. n. 12794/2021).
Non di meno il versamento di queste somme non prova, da un canto, la condotta truffaldina della allorquando la stessa cercava di convincere il ad effettuare Per_1 Parte_1
l'investimento, perché come detto non è emerso che la stessa all'epoca era consapevole della volontà del di truffare il dall'altro, il fatto che queste somme provenissero CP_3 Parte_1 dagli assegni consegnati al . Ed infatti la confessione stragiudiziale di , CP_3 CP_3 come si ricava dal combinato disposto degli artt. 2733 e 2735, forma piena prova soltanto contro colui che l'ha fatta. La sua efficacia, pertanto, non può estendersi nei confronti della ma può costituire al più un elemento indiziario unitamente ad altre circostanza che Per_1 tuttavia che nel caso di specie non si sono riscontrate, come sopra motivato.
Per queste ragioni si deve escludere una responsabilità nei confronti di a carico della Pt_1 sig.ra Persona_1
In ogni caso il potrà richiedere agli eredi della la restituzione delle somme CP_3 Per_1 eventualmente utilizzare a favore della madre o per uno dei fratelli, siano o meno queste somme di provenienza dal ma nei confronti del il è l'unico soggetto tenuto alla Parte_1 Parte_1 CP_3 restituzione.
La domanda proposta nei confronti dei figli eredi convenuti va quindi respinta.
In conclusione
• Accertata la responsabilità di , va accolta la domanda di condanna di questi al CP_3 pagamento in favore della società di € 88.814,00 . Parte_1
Trattandosi di un debito di valuta, su questa somma sono dovuti solo gli interessi moratori legali ex art. 1224 c.c., decorrenti dal momento in cui il ha chiesto la restituzione della somma e cioè dal 1 Parte_1
9 gennaio 2015, atteso che la somma avrebbe dovuto essere restituita entro il 2014, circostanza non contestata dal che anzi da tale data avrebbe voluto far decorrere la eccepita prescrizione del CP_1 diritto;
fino al saldo.
• Va invece respinta la domanda dell'attore proposta nei confronti dei convenuti
[...]
e , eredi della la cui responsabilità non è stata CP_1 Controparte_2 Per_1 accertata in giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenuta da vanno poste a carico di parte soccombente. Pt_1 CP_3
Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico dell'attrice soccombente Controparte_1 Pt_1 rispetto alla domanda svolta dall'attore nei confronti dei fratelli, di cui uno solo di essi costituito.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino da € 52.001,00 fino a € 260.000,00.
I compensi della fase istruttoria sono ridotti alla metà in considerazione della modesta attività probatoria che è stata svolta
Pertanto i compensi sono così liquidati per parte attrice:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00per la fase introduttiva
€ 2.835,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 11.268,00
Con rimborso alla parte attrice del contributo unificato di € 759,00 + € 27,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara tenuto condanna al pagamento in favore di dell'importo CP_3 Parte_1 di € 88.814,00 oltre interessi legali dal 1.1.2015 fino al saldo;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_3
10 liquidandole in € 11.268,00, per compensi ed € 759,00 + € 27,00 per spese Parte_1 vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Torino, 23/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Bosco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7896/2022 promossa da:
difeso dall'avv. MARCHIANDO PACCHIOLA GIORGIO, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Pastrengo 22 10128 Torino, Italia
ATTORE contro
, difeso dall'avv. GASTALDI NICCOLO', elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il suo studio in P.ZZA MARIA TERESA, 3 10123 TORINO
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO contumace
CP_3
CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito :
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni domanda , azione od eccezione contraria condannare i signori , e in solido Controparte_2 Controparte_1 CP_3
1 tra loro al risarcimento dei danni subiti dalla soc. nella misura di euro Parte_1
88.814,00 (ottantottomilaottocento quattordici) o altra somma che verrà ritenuta congrua, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Con vittoria di onorari e spese.
Per parte convenuta: richiamate le istanze istruttorie in via principale:
- respingere le domande avversarie, poiché inammissibili e/o infondate, per le ragioni di cui in narrativa, assolvendo l'esponente, da ogni avversaria pretesa e, comunque, dichiarare nulla essere dovuto in favore della Pt_1
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
Oggetto:
risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata a in data 12 aprile 2022, a in data Controparte_1 Controparte_2
03.05.2022 ed a in data 14.04.2022, chiedeva il CP_3 Parte_1 risarcimento del danno ai convenuti avanti il Tribunale di Torino, rappresentando i seguenti fatti:
❖ Nell'anno 2013 una futura collaboratrice della soc. ora deceduta Pt_1 Persona_1
e madre dei due convenuti, e , presentava al legale CP_2 Controparte_1 Parte_1 rappresentante di tal , all'epoca suo convivente;
Pt_1 CP_3
❖ Il veniva presentato al come un esperto finanziario sia nella gestione di CP_3 Parte_1 patrimoni che in operazioni di compravendita di quote societarie, azioni e aziende tout court.
Venivano messe in risalto le sue conoscenze nell' ambiente finanziario e veniva spiegato come i suoi contatti potessero essere fonte di investimenti redditizi;
❖ Alla che nel frattempo era diventava collaboratrice della e ottima conoscente Per_1 Pt_1 del era nota la buona situazione finanziaria in cui si trovava a quel tempo la società; Parte_1
2 ❖ Pertanto, la e il suggerivano ed invitavano il ad investire per Per_1 CP_3 Parte_1 mezzo della consulenza del secondo, garantendogli elevati guadagni;
❖ Il si convinse, ad affidare al gli importi, di provenienza della di € Parte_1 CP_3 Pt_1
12.688,00 a giugno 2014 e di € 76.126,00 ad agosto 2014, per mezzo di due assegni.
❖ Sia il che la assicuravano che, come minimo, il capitale sarebbe stato CP_3 Per_1 recuperato entro lo stesso 2014. Trascorreva un anno e il non avendo ancora ricevuto Parte_1 nulla, chiedeva la restituzione delle somme;
❖ Il denaro non veniva restituito;
❖ Il adduceva diverse scuse per la mancata restituzione delle somme. CP_3
❖ La rassicurava il e gli riferiva che erano in corso lavori di ristrutturazione Per_1 Parte_1 nella casa di sua proprietà, ove viveva anche , e che quest'ultimo stava provvedendo CP_3 anche al pagamento dei debiti della società del figlio di lei, . CP_1
❖ Dato che i proventi della non erano compatibili con suddetti esborsi, il Per_1 Parte_1 riteneva che fossero stati utilizzati i denari che egli aveva dato al . CP_3
❖ In data 12.03.2017 la decedeva;
Per_1
❖ Il apprendeva dopo la morte della signora, di essere stato raggirato. Gli veniva riferito Parte_1 da tale già collega della in TIM, che costei aveva cercato di procurare CP_4 Per_1 denaro al millantando presso i suoi vecchi colleghi le capacità di quest'ultimo di CP_3 effettuare investimenti altamente redditizi;
❖ Ad oggi nulla è stato restituito nonostante la richiesta bonaria;
Per queste ragioni, l'attore chiedeva che il Tribunale condanni , Controparte_2 Controparte_1
e , in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla soc. nella misura di euro CP_3 Parte_1
88.814,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio che eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa, Controparte_1 chiedendone la cancellazione ai sensi dell'art. 171 comma 1 c.p.c. dal momento che anche il convenuto si era costituito tardivamente.
Nessuno degli altri convenuti si costituiva.
Il Giudice, con verbale del 30.1.2024 constatata sia la tardiva iscrizione a ruolo della causa sia la tardiva costituzione del convenuto, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo ex art 171 cpc.
3 In data 06.03.2024, parte ricorrente depositava ricorso in riassunzione avente il medesimo contenuto del precedente atto di citazione, notificato regolarmente a in data Controparte_1
26.02.2024.
Si costituiva nuovamente che svolgeva le seguenti difese: Controparte_1
❖ eccepiva in via preliminare la prescrizione quinquennale del credito;
❖ nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea in quanto non provata e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa veniva istruita a mezzo testi
Terminata l'istruttoria il Giudice fissava udienza per la discussione ex art 281 sexies in data 23.9.2025.
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Sull'eccezione di prescrizione del credito.
Il convenuto , nella comparsa in riassunzione, ha eccepito la prescrizione Controparte_1 dell'asserito credito al risarcimento avversario, essendo trascorsi oltre 5 anni da quando la restituzione del denaro avrebbe dovuto essere effettuata – cioè a suo dire entro l'anno 2014 – senza che l'attore avesse fatto valere nel frattempo il suo diritto. Il primo atto interruttivo della prescrizione infatti era stata la citazione notificata a lui in data 12 aprile 2022.
L'eccezione è infondata perché tardiva.
Il convenuto avrebbe dovuto proporre l'eccezione preliminare di merito nella prima comparsa di costituzione e risposta. Infatti, a seguito dell'estinzione e cancellazione della causa dal ruolo ex art 171
e 307 c.p.c., la riassunzione della causa determina non l'inizio di un nuovo processo ma la prosecuzione di quello già iniziato, con la conseguenza che tutte le eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio ex art 167 comma 2 c.p.c. sono da considerarsi tardive ove non proposte nella prima difesa utile, ossia la prima comparsa di costituzione. ( Cassazione civile , sez. I , 25/06/2002 , n. 9247 La riassunzione della causa cancellata dal ruolo costituisce un semplice atto di impulso processuale, che non determina l'instaurazione di un procedimento nuovo, avendo l'unico scopo di rendere possibile la prosecuzione di quello originario, e non richiede, pertanto, un nuovo mandato alle liti, nè una nuova iscrizione a ruolo (sempre che non comporti il mutamento dell'organo giudicante). L'esigenza di una nuova costituzione in giudizio, nel processo riassunto, deve ritenersi assolta, per la parte che si sia già costituita - ancorché non tempestivamente - in giudizio, dal deposito della sola comparsa riassuntiva di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., atteso che, in tal caso, la rinnovazione del deposito del fascicolo di
4 parte (già in atti) non risponderebbe ad alcuna apprezzabile esigenza difensiva della controparte e mal si concilierebbe sia con la natura della cancellazione della causa dal ruolo - che determina un semplice stato di quiescenza del procedimento - sia con la peculiarità degli effetti della costituzione in giudizio, destinati a permanere per l'intero grado del processo).
Del resto, diversamente ragionando, il convenuto che, a fronte della tardiva costituzione in giudizio dell'attore, decide anch'egli di costituirsi tardivamente, sarebbe così rimesso in termini per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e per la proposizione delle domande riconvenzionali, in contrasto con quanto previsto dall'art. 167 II comma c.p.c.. Deve ritenersi invece che il convenuto debba svolgere tutte le sue difese, anche nel merito, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 167 c.p.c., già nella sua comparsa di risposta, eventualmente chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo al fine di evitare la presunzione di una comune volontà di prosecuzione del giudizio senza passare per la cancellazione della causa dal ruolo (Cassazione civile , sez. VI , 17/02/2014 , n.
3626: Le disposizioni degli artt. 171 e 307, primo e secondo comma, cod. proc. civ., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia
l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito).
In definitiva il convenuto, a fronte della tardiva costituzione in giudizio dell'attore può scegliere se 1) costituirsi tempestivamente, così sanando il vizio;
2) costituirsi tardivamente svolgendo le sue difese nel merito e chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo;
3) costituirsi tardivamente, svolgendo solo le sue difese nel merito, senza chiedere la cancellazione della causa dal ruolo, così rimettendo al
Giudice la decisione sul punto. Ove, come nel caso di specie, il convenuto si sia costituito tardivamente in giudizio, solo per eccepire la necessità di disporre la cancellazione della causa dal ruolo, senza svolgere alcuna delle difese di merito da cui ai sensi dell'art. 167 II comma c.p.c., deve ritenersi che non possa poi nel prosieguo del giudizio proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e domande riconvenzionali, poiché ciò significherebbe una rimessione in termini dalla decadenza ormai maturata, senza che sussista un giustificato motivo.
5 Nel merito
L'attore sostiene di essere stato truffato dal e dalla che, attraverso artifici e CP_3 Per_1 raggiri, lo avevano indotto a consegnare al primo, per conto della società una somma di Parte_1 denaro di 88.814,00 € millantando l'intenzione di investirli. Il poi avrebbe devoluto una parte CP_3 della somma alla che lo aveva aiutato ad ottenere il denaro. Per_1
La responsabilità dedotta in giudizio è quindi una responsabilità extracontrattuale da fatto illecito.
La truffa appartiene alla categoria dei reati in contratto per la sussistenza del quale è necessario che il soggetto agente ponga in essere artifizi e raggiri che inducano in errore la vittima che stipula il negozio.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta quindi al danneggiato provare gli elementi costitutivi della contestata responsabilità per truffa.
Sulla responsabilità di . CP_3
L'attore ha assolto all'onere probatorio, su lui gravante, di aver consegnato al la somma CP_3 di € 88.814,00.
Ha infatti prodotto (doc. 4) una scrittura privata redatta da in data 8.5.2019 con cui CP_3 questi riconosce di aver ricevuto da due assegni dell'importo di € 12.688,00 nel mese di Parte_1 giugno 2014 e di € 76.126,00 nel mese di agosto 2014 e di non aver mai restituito queste somme. Il
, inoltre, confessa di non aver mai avuto intenzione di utilizzare il denaro ricevuto nell'interesse CP_3 della società, preordinando sin dall'inizio di utilizzarlo per scopi personali e precisando di aver pagato con essi debiti del figlio della e la ristrutturazione dell'alloggio di lei. Per_1
Tale documento costituisce una scrittura privata qualificabile come confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2730 comma II c.c. con efficacia probatoria identica a quella giudiziale, in forza dell'art 2735
c.c.
Ai sensi dell'art. 2702 c.c. e dell'art 215 c.p.c., questa scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni nei confronti di chi l'ha sottoscritta, non avendola contestata il CP_3 che è rimasto contumace.
deve, quindi, ritenersi responsabile nei confronti di del fatto illecito CP_3 Parte_1 contestatogli e, cioè, di aver indotto parte convenuta con una menzogna ed una falsa promessa a consegnargli una somma di denaro millantando un investimento che non aveva mai avuto intenzione di fare e che in effetti non è mai avvenuto, procurandosi, così, un profitto con altrui danno.
6 Sulla responsabilità della Per_1
Parte attrice contesta alla di aver posto in essere artifici e raggiri in concorso con il Per_1
tali da indurre il quale legale rappresentante della a consegnare la somma di CP_3 Parte_1 Pt_1 denaro.
Parte convenuta con la comparsa in riassunzione ha contestato i fatti esposti da parte attrice.
Questa contestazione dei fatti pur non svolta con la prima comparsa di costituzione, deve ritenersi non tardiva atteso che ai sensi dell'art. 167 I e II c.c. la decadenza matura soltanto con riferimento alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
La tesi sostenuta da parte attrice nei confronti degli attuali eredi della non può essere Per_1 condivisa per il motivi che seguono.
❖ La confessione stragiudiziale resa dal per quanto riguarda la posizione della CP_3 Per_1 costituisce una prova liberamente valutabile dal giudice, poiché relativa a fatti che riguardano una terza persona.
In ogni caso, si osserva che dalla confessione del sopra riportata non emerge una CP_3 responsabilità della nella truffa perpetrata ai danni del Sebbene, infatti, Per_1 Parte_1 viene riferito che la godesse della fiducia del e avesse organizzato incontri Per_1 Parte_1
e cene per convincerlo a dare il denaro da investire al , tuttavia, non viene detto che la CP_3 signora fosse consapevole sin nel momento genetico del contratto che quel denaro non avrebbe avuto la finalità promessa. La circostanza che secondo il , la sua compagna sapesse CP_3 quale fosse la provenienza del denaro utilizzato per la ristrutturazione della causa e per ripianare i debiti di suo figlio , non prova, evidentemente, che la stessa sapesse sin dall'origine che CP_1
i denari del sarebbero stati utilizzati dal per scopi personali ed altresì a Parte_1 CP_3 vantaggio di lei.
Non è altresì dirimente la circostanza che la avesse raccontato al di altri Per_1 Parte_1 investimenti positivi fatti dal , poiché non vi è prova alcuna in giudizio che CP_3 effettivamente questi investimenti non erano mai stati fatti dal o che questi si era CP_3 impossessato del denaro, circostanza questa che avrebbe fatto ritenere verosimile che la signora fosse consapevole del modus operandi del e che stava consigliando un investimento in CP_3 perdita o peggio stava convincendo il a dare una somma di denaro che non avrebbe Parte_1 mai più rivisto.
❖ Parimenti non emerge una responsabilità della sulla base delle prove testimoniali. Per_1
Preliminarmente, va chiarito che non sussiste il limite di cui all'art 2721 comma 1 e del 2726
c.c., che riguardano la prova dei contratti e non riguardano invece la prova della condotta
7 illecita ex art. 2043 c.c. Nel caso di specie, infatti, non è stato sostenuto dall'attore che il contratto di investimento fosse stato stipulato con la avendo questi chiarito che la Per_1 somma di denaro era stata consegnata al , ed avendo imputato, invece, alla CP_3 Per_1 solo un concorso nella organizzazione della truffa. In definitiva la pacificamente, Per_1 non concluse nessun contratto con il ed ebbe un ruolo solo nel convincimento dello Parte_1 stesso, discutendosi qui se questa sua attività possa essere qualificata come illecita.
- Il testimone , sentito all'udienza del 24,01.2025, ha affermato di non aver Testimone_1 partecipato all'incontro presso l'ufficio di a cui hanno preso parte Pt_1 Persona_2
e (Agente di Commercio e Persona_1 CP_3 Parte_2 collaboratrice di . L'incontro gli era stato riferito direttamente dalla Parte_1 Per_1 che gli chiedeva di rassicurare il sul fatto che non avrebbe perso le somme e che Parte_1 esse sarebbero state recuperate perché c'era lei presente.
- La teste ha riferito che durante un incontro con il la Parte_2 Parte_1 Per_1 aveva raccontato di un investimento fatto da tale Per_3
Da questa testimonianze si evince che la aveva svolto un'opera di convincimento Per_1 nei confronti del ma non emerge che la stessa avesse la consapevolezza e la volontà Parte_1 di indurlo in errore e, cioè, di fargli dare al somme, nella consapevolezza che non le CP_3 avrebbe mai avute indietro. In particolare, nulla è emerso in corso di causa rispetto all'investimento fatto in favore del non è stato accertato se anche questo soggetto era Per_3 stato truffato, cosa da cui si sarebbe potuto inferire una necessaria coscienza e volontà della di imbrogliare il o addirittura un modus operandi della coppia. Per_1 Parte_1
Si precisa che non sono stati ammessi il capo n. 1 e 2 della memoria di parte attrice volti a provare che la sig.ra già collega della l'aveva sentita dichiarare che il suo CP_4 Per_1 compagno era in grado di assicurare investimenti molto redditizi. Tale prova, CP_3 infatti, non avrebbe evidentemente dimostrato la consapevolezza e volontà della di Per_1 truffare il atteso che sarebbe comunque mancata la prova che i precedenti Parte_1 investimenti fatti dal si erano risolti in un danno per gli investitori. CP_3
❖ Infine, per le stesse ragioni sopra esposte non appare rilevante la circostanza, evincibile dagli estratti conto del (doc. 3 atto citazione) che questi aveva versato ad agosto e ad ottobre CP_3
2014 alla € 15.000,00 € ed € 3.000,00. Per_1
Va detto che il documento in copia e disconosciuto da costituisce non di Controparte_1 meno valida prova, per due ordini di ragioni: 1) in primo luogo perché non tempestivamente contestato con la prima comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 214 e 215 n. 2 – che era il
8 primo atto utile dopo la produzione in giudizio dell'estratto conto, già avvenuta unitamente all'atto di citazione;
sul punto Cassazione civile , sez. II , 24/02/2023 , n. 5755: In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt.
2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall' art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte; 2) in secondo luogo e nel merito, l'eccezione è infondata perché il convenuto non ha indicato in modo specifico in cosa la riproduzione in copia non sia conforme all'originale (Cass. n. 12794/2021).
Non di meno il versamento di queste somme non prova, da un canto, la condotta truffaldina della allorquando la stessa cercava di convincere il ad effettuare Per_1 Parte_1
l'investimento, perché come detto non è emerso che la stessa all'epoca era consapevole della volontà del di truffare il dall'altro, il fatto che queste somme provenissero CP_3 Parte_1 dagli assegni consegnati al . Ed infatti la confessione stragiudiziale di , CP_3 CP_3 come si ricava dal combinato disposto degli artt. 2733 e 2735, forma piena prova soltanto contro colui che l'ha fatta. La sua efficacia, pertanto, non può estendersi nei confronti della ma può costituire al più un elemento indiziario unitamente ad altre circostanza che Per_1 tuttavia che nel caso di specie non si sono riscontrate, come sopra motivato.
Per queste ragioni si deve escludere una responsabilità nei confronti di a carico della Pt_1 sig.ra Persona_1
In ogni caso il potrà richiedere agli eredi della la restituzione delle somme CP_3 Per_1 eventualmente utilizzare a favore della madre o per uno dei fratelli, siano o meno queste somme di provenienza dal ma nei confronti del il è l'unico soggetto tenuto alla Parte_1 Parte_1 CP_3 restituzione.
La domanda proposta nei confronti dei figli eredi convenuti va quindi respinta.
In conclusione
• Accertata la responsabilità di , va accolta la domanda di condanna di questi al CP_3 pagamento in favore della società di € 88.814,00 . Parte_1
Trattandosi di un debito di valuta, su questa somma sono dovuti solo gli interessi moratori legali ex art. 1224 c.c., decorrenti dal momento in cui il ha chiesto la restituzione della somma e cioè dal 1 Parte_1
9 gennaio 2015, atteso che la somma avrebbe dovuto essere restituita entro il 2014, circostanza non contestata dal che anzi da tale data avrebbe voluto far decorrere la eccepita prescrizione del CP_1 diritto;
fino al saldo.
• Va invece respinta la domanda dell'attore proposta nei confronti dei convenuti
[...]
e , eredi della la cui responsabilità non è stata CP_1 Controparte_2 Per_1 accertata in giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese di lite sostenuta da vanno poste a carico di parte soccombente. Pt_1 CP_3
Le spese di lite sostenute da vanno poste a carico dell'attrice soccombente Controparte_1 Pt_1 rispetto alla domanda svolta dall'attore nei confronti dei fratelli, di cui uno solo di essi costituito.
La liquidazione delle spese di lite viene eseguita con riguardo ai parametri vigenti alla data di completamento dell'attività difensiva nel presente giudizio - disamina della sentenza - che è successiva all'entrata in vigore del D.M. 147/22 del 13.8.2022 – in vigore dal 23.10.2022 -, con la precisazione che la causa rientra nello scaglione di cause con valore fino da € 52.001,00 fino a € 260.000,00.
I compensi della fase istruttoria sono ridotti alla metà in considerazione della modesta attività probatoria che è stata svolta
Pertanto i compensi sono così liquidati per parte attrice:
€ 2.552,00 per la fase di studio
€ 1.628,00per la fase introduttiva
€ 2.835,00 per la fase istruttoria
€ 4.253,00 per la fase decisionale
Totale € 11.268,00
Con rimborso alla parte attrice del contributo unificato di € 759,00 + € 27,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] contro , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
dichiara tenuto condanna al pagamento in favore di dell'importo CP_3 Parte_1 di € 88.814,00 oltre interessi legali dal 1.1.2015 fino al saldo;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di CP_3
10 liquidandole in € 11.268,00, per compensi ed € 759,00 + € 27,00 per spese Parte_1 vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara tenuto e condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Parte_1 favore di liquidandole in € 11.268,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA Controparte_1
e CPA come per legge.
Torino, 23/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Raffaella Bosco
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