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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2515.2024
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.04.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ... accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' sulle CP_1 somme erogate in favore del sig. e per l'effetto, annullare il Parte_1 provvedimento emesso dall' in data 04.12.2023 ed ordinare all' CP_1 CP_1 resistente l'interruzione delle trattenute mensili sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché, la restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre CP_2 prestazioni accessorie come per legge......”. Ha dedotto, nello specifico: che l' con provvedimento di indebito del CP_1
04/12/2023 comunicava al ricorrente che "per il periodo dal 1/12/2002 al 28/02/2011 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo pari ad euro 603,94 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità non spettante"; il ricorrente, vista l'illegittimità del provvedimento adottato dall' nei suoi confronti, presentava in CP_1 data 22/01/24 ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. CP_1
9/03/1989 n. 88, senza ottenere alcun riscontro in merito. In punto di diritto ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale e la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. Ha quindi rilevato che l' nel provvedimento di CP_1 recupero emesso il 04/12/23, non aveva fornito alcuna prova circa la fondatezza e legittimità della propria pretesa, per cui il sig. aveva diritto Parte_1 all'annullamento dell'indebito, e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall CP_1
Si è costituito ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze rilevanti ai fini del decidere sono provate dalla documentazione prodotta in atti dall' . CP_1
Il ricorrente era titolare di pensione di inabilità civile con diritto altresì all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2002; l'indennità di accompagnamento veniva revocata a seguito della scoperta da parte dell' che CP_1 il ricorrente, mentre beneficiava della prestazione, risultava ricoverato presso una struttura a carico del SSN. Pertanto, veniva disposta la revoca del beneficio sin dalla sua concessione con contemporanea apertura di una partita di indebito per l'intero importo di cui aveva beneficiato pari ad euro 45.431,95 . Detto indebito veniva in parte recuperato, residuando un debito di euro 18.515,58 che il ricorrente si impegnava a restituire mediante versamenti mensili con bollettini (MAV) dell'importo di euro 150,59 (all. 3 richiesta rimborso del ricorrente con allegato bollettino MAV e provvedimento di autorizzazione alla dilazione del 2013). I pagamenti venivano effettuati fino al mese di novembre 2023, quando il ricorrente non faceva pervenire alcun pagamento ulteriore e chiedeva in restituzione l'importo di euro 150,59, avendo effettuato 121 versamenti in luogo di 120. L CP_1 riscontrava detta richiesta evidenziando l'esistenza di un debito residuo di euro 2.109,84 ( all. 4), invitando l'odierno ricorrente a documentare mediante l'invio di copia dei bollettini i pagamenti effettuati. Ciò posto, quanto all'eccezione relativa al vizio di motivazione del provvedimento, è sufficiente evidenziare che l'atto di indebito porta quale causale la corresponsione di “... una prestazione di invalidità non spettante”, ossia la motivazione dell'indebito innanzi descritta. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dal momento che, come si evince dalla richiesta dello stesso ricorrente del 13.7.2023, lo stesso assumeva, a fronte della concessa dilazione del debito di cui alla missiva dell' del 6.5.2013 di euro CP_1
18.071,84 mediante il pagamento dilazionato in 120 rate mensili dell'importo di euro 150,59, di aver corrisposto una rata in più di cui invocava la restituzione. Il pagamento mensile delle rate effettuato dal ricorrente fino al novembre 2023 attesta il riconoscimento del debito, nonché l'insussistenza dell'eccepita prescrizione interrotta mensilmente dallo stesso obbligato con il pagamento mensile del bollettino. Infine, la missiva del 2013, prodotta dallo stesso ricorrente in uno alla richiesta stragiudiziale di restituzione del bollettino conferma l'esistenza del debito ed il suo riconoscimento da parte dell'obbligato che veniva autorizzato a dilazionarlo. Nessuna specifica contestazione ha sollevato l'istante a fronte delle deduzioni dell' e della relativa documentazione allegata. CP_1
In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 28.10.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Rosa Molè, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28.10.25 ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero R.G. 2515.2024
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Pasquale Guastafierro, Parte_1 come in atti
- ricorrente -
E
, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti
- resistente –
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 30.04.24, la ricorrente ha agito in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ ... accertare e dichiarare, per le causali di cui sopra, l'illegittimità e l'infondatezza dell'azione di recupero operata dall' sulle CP_1 somme erogate in favore del sig. e per l'effetto, annullare il Parte_1 provvedimento emesso dall' in data 04.12.2023 ed ordinare all' CP_1 CP_1 resistente l'interruzione delle trattenute mensili sulla pensione di cui è titolare il ricorrente, nonché, la restituzione delle somme eventualmente ed illegittimamente trattenute ab initio dall e fino alla emananda sentenza dell'On. Giudice, oltre CP_2 prestazioni accessorie come per legge......”. Ha dedotto, nello specifico: che l' con provvedimento di indebito del CP_1
04/12/2023 comunicava al ricorrente che "per il periodo dal 1/12/2002 al 28/02/2011 ha ricevuto un pagamento non dovuto per un importo complessivo pari ad euro 603,94 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di pensione non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità non spettante"; il ricorrente, vista l'illegittimità del provvedimento adottato dall' nei suoi confronti, presentava in CP_1 data 22/01/24 ricorso amministrativo al Comitato provinciale ai sensi della L. CP_1
9/03/1989 n. 88, senza ottenere alcun riscontro in merito. In punto di diritto ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale e la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90. Ha quindi rilevato che l' nel provvedimento di CP_1 recupero emesso il 04/12/23, non aveva fornito alcuna prova circa la fondatezza e legittimità della propria pretesa, per cui il sig. aveva diritto Parte_1 all'annullamento dell'indebito, e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall CP_1
Si è costituito ed ha resistito all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le argomentazioni di seguito esposte. Le circostanze rilevanti ai fini del decidere sono provate dalla documentazione prodotta in atti dall' . CP_1
Il ricorrente era titolare di pensione di inabilità civile con diritto altresì all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal dicembre 2002; l'indennità di accompagnamento veniva revocata a seguito della scoperta da parte dell' che CP_1 il ricorrente, mentre beneficiava della prestazione, risultava ricoverato presso una struttura a carico del SSN. Pertanto, veniva disposta la revoca del beneficio sin dalla sua concessione con contemporanea apertura di una partita di indebito per l'intero importo di cui aveva beneficiato pari ad euro 45.431,95 . Detto indebito veniva in parte recuperato, residuando un debito di euro 18.515,58 che il ricorrente si impegnava a restituire mediante versamenti mensili con bollettini (MAV) dell'importo di euro 150,59 (all. 3 richiesta rimborso del ricorrente con allegato bollettino MAV e provvedimento di autorizzazione alla dilazione del 2013). I pagamenti venivano effettuati fino al mese di novembre 2023, quando il ricorrente non faceva pervenire alcun pagamento ulteriore e chiedeva in restituzione l'importo di euro 150,59, avendo effettuato 121 versamenti in luogo di 120. L CP_1 riscontrava detta richiesta evidenziando l'esistenza di un debito residuo di euro 2.109,84 ( all. 4), invitando l'odierno ricorrente a documentare mediante l'invio di copia dei bollettini i pagamenti effettuati. Ciò posto, quanto all'eccezione relativa al vizio di motivazione del provvedimento, è sufficiente evidenziare che l'atto di indebito porta quale causale la corresponsione di “... una prestazione di invalidità non spettante”, ossia la motivazione dell'indebito innanzi descritta. Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione dal momento che, come si evince dalla richiesta dello stesso ricorrente del 13.7.2023, lo stesso assumeva, a fronte della concessa dilazione del debito di cui alla missiva dell' del 6.5.2013 di euro CP_1
18.071,84 mediante il pagamento dilazionato in 120 rate mensili dell'importo di euro 150,59, di aver corrisposto una rata in più di cui invocava la restituzione. Il pagamento mensile delle rate effettuato dal ricorrente fino al novembre 2023 attesta il riconoscimento del debito, nonché l'insussistenza dell'eccepita prescrizione interrotta mensilmente dallo stesso obbligato con il pagamento mensile del bollettino. Infine, la missiva del 2013, prodotta dallo stesso ricorrente in uno alla richiesta stragiudiziale di restituzione del bollettino conferma l'esistenza del debito ed il suo riconoscimento da parte dell'obbligato che veniva autorizzato a dilazionarlo. Nessuna specifica contestazione ha sollevato l'istante a fronte delle deduzioni dell' e della relativa documentazione allegata. CP_1
In definitiva, assorbita ogni ulteriore questione, la domanda va rigettata. Nulla per le spese ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, così provvede: Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Si comunichi.
Cosi deciso in TORRE ANNUNZIATA, il 28.10.25 Il Giudice Dott.ssa Rosa Molè