Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/02/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 800/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Federica Ferretti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 800/2024 del R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Prato, Via E. Parte_1 C.F._1
Boni n. 118 presso lo studio dell'avv. Rafael Viscarelli che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce all'atto di citazione ai sensi dell'art. 83, c. 3 c.p.c.
ATTORE
E
(C.F. E IN COroparte_1 C.F._2 COroparte_2
PROPRIO E QUALE TITOLARE DELLA COroparte_3
(C.F. ), elettivamente domiciliati a Roma, Via Nicola
[...] C.F._3
Ricciotti n. 9 presso lo studio dell'avv. Marco Baroni che li rappresenta e difende giusta procura conferita in calce all'atto di precetto ex art. 83, c. 3 c.p.c.
CONVENUTI
AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a precetto
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“- in via preliminarmente dichiarare la propria competenza territoriale a conoscere della causa;
- dichiarare l'inefficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato dagli opposti, ordinandone
l'annotazione nel fascicolo di cui al R.G. n. 595/2007 al fine di prevenire ulteriori azioni;
- accertare e dichiarare la carenza assoluta del diritto, in capo ai convenuti, di procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 708/2015 emessa dal Tribunale di Prato in data pagina 1 di 8
RG n. 2080/2015 e di intimare all'attore il pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto qui opposto, dichiarando lo stesso nullo e di nessun effetto.
In via istruttoria si chiede:
- Acquisire il fascicolo del procedimento di appello, iscritto al R.G. n. 2080/2015 della Corte di
Appello di Firenze”; per e : COroparte_1 COroparte_2
“che l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarata la propria competenza territoriale a conoscere ed a decidere il presente giudizio, Voglia nel merito, rigettare l'opposizione all'atto di precetto incardinata ex art. 615 c.p.c. dall'Architetto in quanto manifestamente Parte_1 infondata in fatto ed in di diritto confermando, di conseguenza, l'atto di precetto opposto (notificato il
02.04.2024) e la sua efficacia, considerando pure come frattanto sulla sorte (€ 98.000,00) e sulle spese di lite liquidate (€ 19.595,98) di cui alla sentenza n. 708/2015 siano maturati gli ulteriori interessi di legge successivi dalla data del 01.04.2024 e come sulla sorte (€ 98.000,00) di cui alla sentenza de qua siano pure frattanto maturata la rivalutazione monetaria successivamente al mese di febbraio 2024.
Con la vittoria delle spese e di compensi professionali anche di questo giudizio di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con (di seguito anche solo ) ha proposto opposizione a precetto chiedendo Parte_2
“dichiarare immediatamente e inaudita altera parte l'inefficacia esecutiva del titolo esecutivo azionato dagli opposti, ordinandone l'annotazione nel fascicolo di cui al R.G. n. 595/2007 al fine di prevenire ulteriori azioni;
- accertare e dichiarare la carenza assoluta del diritto, in capo ai convenuti, di procedere ad esecuzione forzata sulla base della sentenza n. 708/2015 emessa dal Tribunale di Prato in data 13.6.2015 e di intimare all'attore il pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto qui opposto. In via istruttoria si chiede: - Acquisire il fascicolo del procedimento di appello, iscritto al
R.G. n. 2080/2015 della Corte di Appello di Firenze”. Con A fondamento della propria opposizione ha dedotto: di aver ricevuto in data 02/04/2024 la notificazione da parte di e (di seguito, per brevità, anche solo COroparte_1 COroparte_2
Co CO
” e ”) atto di precetto in base alla sentenza n. 708/2015 pubblicata il 13/06/2015 emessa Con all'esito del giudizio n. R.G. 595/2007; che la predetta sentenza aveva condannato a corrispondere
Co CO a e la somma di € 98.000,00 oltre alle spese di lite liquidate in € 13.430,00 e rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
che nel predetto atto di precetto si dava
“falsamente” atto che le precedenti copie esecutive erano andate smarrite e che la sentenza era passata pagina 2 di 8 in giudicato in quanto non impugnata;
che la predetta sentenza era stata oggetto di appello e quindi Con riformata con accoglimento dei motivi formulati da con sentenza n. 418/2020 pubblicata il
17/02/2020; che con predetta sentenza la Corte di Appello aveva dichiarato la carenza di legittimazione
Con Co CO passiva di condannando e al pagamento in solido tra di loro in favore dell'odierno attore delle spese di lite del primo e del secondo grado, liquidandole complessivamente in € 27.065,00 oltre Co CO accessori di legge;
che già in passato e avevano illegittimamente azionato la sentenza di primo
Con grado, costringendo a proporre analogo rimedio ex art. 615, c. 1 c.p.c.; che la formula esecutiva era
Co CO illegittima come lo era l'esecuzione iniziata da e;
che anche detta opposizione si era conclusa una sentenza sfavorevole agli odierni convenuti, di cui era stata accertata l'insussistenza del diritto ad agire in giudizio;
che era evidente la responsabilità aggravata della convenuta che aveva agito in
Con Co CO malafede e in danno di che e dovevano pertanto essere condannati ai sensi dell'art. 96, cc.
1 e 2 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti da liquidarsi anche in via equitativa.
Co CO Si sono costituiti e chiedendo di “rigettare l'opposizione all'atto di precetto ex art. 615 c.p.c. proposta dall'Architetto poiché manifestamente infondata in fatto ed in di diritto Parte_1 confermando, di conseguenza, l'atto di precetto opposto (notificato il 02.04.2024) e la sua efficacia.
Con la vittoria delle spese e di compensi professionali anche di questo giudizio di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si chiede che Codesto Ill.mo
Tribunale adito Voglia provvedere all'acquisizione d'ufficio dei fascicoli di cui ai procedimenti penali
n. 28801/2023 e n. 31140/2023 pendenti avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Genova e/o – ancora – di quelli presso la Stazione di Genova Carignano della Legione Carabinieri
Liguria e, quindi, copia dei documenti in essi contenuti ed attinenti alle attività di indagine compiute in relazione alle denunce/querele del 23.10.2023 e del 15.11.2023. Si chiede, altresì, che Codesto Ill.mo
Tribunale adito Voglia ordinare alla parte opponente di produrre agli atti copia autentica dell'atto di appello – introduttivo del giudizio avanti la Corte di Appello di Firenze R.G. n. 2080/2015 – notificato ai Signori e questi in proprio e nella sua qualità di legale COroparte_1 COroparte_2
rappresentante pro-tempore della personalmente e/o per il Parte_3
qualificato tramite del loro legale costituito da ultimo in giudizio (l'Avvocato Saladino Francesco) quindi comprensivo – è ovvio – delle relazioni di notificazione dell'atto stesso (analogiche e/o digitali che siano state) e della data della notificazione”.
I convenuti hanno dedotto: che lo scrivente giudice era incompetente, essendo assegnato funzionalmente all'area della volontaria giurisdizione;
che pertanto la causa doveva essere rimessa al
Presidente di Sezione per nuova e diversa assegnazione;
che le opposizioni all'esecuzione aventi ad oggetto un credito superiore ad € 5.000,00 erano di competenza del Tribunale e, nello specifico, della pagina 3 di 8 sezione che funzionalmente se ne occupa;
che non era giustificabile, né legittimo che il procedimento fosse assegnato ad un Giudice non appartenente all'area della specifica materia, costituendo questo un ingiusto scenario perpetrato a loro danno, con ripercussioni gravi subite dai convenuti;
che nel giudizio
Co CO precedentemente intercorso tra le parti e , personalmente presenti in udienza, avevano appreso
Con dell'intenzione di di rinunciare al ricorso;
che con stupore avevano appreso della conclusione del procedimento con sentenza;
che per questo avevano chiesto che Giudice verbalizzasse che non era
“giudice dell'esecuzione”, che l'opposizione era “infondata in quanto” con la stessa venivano contestati
“gli interessi e gli interessi sono dovuti per legge”, che “l'appello” era “infondato in quanto presentato a termini scaduti” e che dello stesso non si sapesse nulla, il tutto frutto “di una organizzazione criminale in atti giudiziari già denunciata presso il CSM, la procura generale presso la Corte di
Cassazione e il Ministero di Giustizia dove vi è stato riscontro in merito a quanto sopra denunciato”, ribadendo di “essere vittime di mafia e corruzione giudiziaria e criminalità giudiziaria e vittime di minacce con il metodo mafioso da parte di un Maresciallo della tenenza di Montemurlo, se non che vittime di minacce di morte dal metodo mafioso da parte di soggetti che soltanto a magistrato assegnatario di una eventuale assegnazione”; che la sentenza della Corte di Appello di Firenze era stata prodotta agli atti in corso di causa nonostante questa fosse stata “iscritta” il 21/01/2020, ovvero quando la sentenza di primo grado messa in esecuzione ancora non era stata pronunciata;
che la sentenza di
Co CO secondo grado era nulla in quanto emanata all'esito di un procedimento in cui a e non era mai Co CO stato notificato l'atto di citazione in appello;
che e , ove non fossero stati malamente assistiti dal precedente difensore, avrebbero essi stessi spiegato appello avverso la predetta sentenza, che aveva accolto solo in minima parte le loro domande;
che nella sentenza della Corte di Appello di Firenze si
Co CO leggeva che e si erano costituiti solo nella fase d'inibitoria, mentre dallo storico del fascicolo tale costituzione non risultava;
di aver fatto istanza alla Cancelleria della Corte di Appello di Firenze per chiedere copia dell'atto di appello notificato e depositato all'atto della iscrizione al ruolo del giudizio, il quale non era stato reperito;
che era stata rilasciata loro una dichiarazione con la quale si Con certificava che il difensore di aveva prodotto agli atti “una copia autentica della sentenza di primo grado” ma non “la copia della sentenza che gli è stata notificata”; di essersi rivolti al Presidente della
Corte di Appello rappresentando che “agli atti del fascicolo d'ufficio” non vi fosse “nessuna notifica d'appello da parte dell'avvocato Ferri all'avvocato Saladino”; che il Presidente della C. Ap. aveva negato la possibilità di rilasciare una certificazione attestante fatti negativi (ovvero la mancata notifica di “un ricorso”); che il fascicolo di primo grado era stato trasmesso alla C. A. in data 15/07/2016, nonostante l'iscrizione al ruolo del giudizio risulti l'08/10/2015 e la sentenza di primo grado pubblicata il 13/06/2015; di aver saputo in maniera occasionale e da terze persone della data fissata per la pagina 4 di 8 discussione dell'istanza cautelare di sospensione, a cui erano comparsi personalmente unitamente ad un difensore di fiducia ma senza formalizzare la loro costituzione;
che il LE (quello presunto assegnatario della trattazione della inibitoria) aveva riferito loro di non sapere nulla del giudizio di appello e della istanza cautelare di sospensione;
di aver sporto numerose denunce che erano state trasmesse alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dando corso ai procedimenti penali n. 28801/2023 e 31140/2023; che la sentenza della Corte di Appello non era mai stata loro notificata;
che tale circostanza era grandemente sospetta, così come grandemente sospetto era il fatto
Con che non avesse mai iniziato l'esecuzione nei loro confronti nonostante il tenore della sentenza di appello;
che anche la sentenza del Tribunale di Prato emessa all'esito del precedente procedimento di opposizione a precetto non era mai stata loro notificata;
che detto giudizio era stato incardinato quanto
Con la sentenza della Corte di Appello non era stata ancora pronunciata;
che i titoli invocati da a fondamento della propria opposizione erano affetti da nullità insanabile.
Rigettata l'istanza di competenza dello scrivente giudice in ragione della sua attribuzione anche di funzioni di giudice tutelare, la causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti ed è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IN VIA PRELIMINARE – SULLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO
In via preliminare deve essere statuita la competenza del Tribunale adito.
Ai sensi dell'art. 480, c. 3 c.p.c. il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha luogo il giudice competente per l'esecuzione.
Orbene i convenuti, nell'atto di precetto, hanno sì eletto domicilio a Roma, presso lo studio del proprio difensore, ma hanno altresì dichiarato di essere residente a [...].
Nell'atto di precetto si legge infatti che “i Signori – nata a [...] il [...], COroparte_1 codice fiscale – e – nato a [...] il [...], codice C.F._2 COroparte_2
fiscale , questi in proprio e in qualità di legale rappresentante pro-tempore della C.F._3
Impresa – entrambi residenti in [...]
Giunti n. 16 ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, presso lo studio dell'Avvocato Marco Baroni (codice fiscale ”. C.F._4
Poiché il Comune di Montemurlo rientra nella competenza territoriale del Tribunale di Prato,
COr quest'ultimo deve essere ritenuto competente a decidere sull'opposizione a precetto proposta da
2. NEL MERITO
L'opposizione a precetto deve essere accolta in quanto fondata.
pagina 5 di 8 Risulta infatti provato che la sentenza n. 708/2015 emessa dal Tribunale di Prato all'esito del giudizio n. R.G. 595/2007, ovvero il titolo esecutivo fondante il precetto in questa sede opposto, è stata integralmente riformata dalla sentenza n. 418/2020 emessa dalla Corte di Appello di Firenze il
17/02/2020, ovvero ben prima della notificazione del precetto in questa sede opposto, risalente al
02/04/2024.
Dalla lettura del provvedimento di secondo grado risulta infatti che la Corte di Appello, in
Con accoglimento dell'appello di e in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di quest'ultimo in relazione domande proposte nei suoi Co CO confronti di e , condannando quest'ultimi alla refusione nei confronti del primo di entrambi i gradi di giudizio.
Non risulta peraltro contestato che detta sentenza sia passata in giudicato, non avendo i convenuti neanche dedotto di aver proposto ricorso in Cassazione.
Le censure di nullità della predetta sentenza di secondo grado in ragione della dedotta mancata notificazione agli odierni opposti dell'atto di appello non permettono di giungere ad una differente conclusione non potendo essere oggetto di esame in questa sede. L'asseritamente erronea dichiarazione Co CO di contumacia di e nel procedimento di secondo potrebbe infatti al più fondare una domanda di revocazione.
Alla luce di ciò le istanze istruttorie formulate sia dall'attore che dai convenuti (dagli stessi reiterate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni) sono superflue ai fini del decidere in quanto volte a provare la ritualità o meno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di appello all'esito del quale si è formata la sentenza n. 418/2020 emessa dalla Corte di Appello di Firenze.
Peraltro, come peraltro già evidenziato nell'ordinanza dell'11/10/2024, sia la richiesta di “acquisizione
d'ufficio dei fascicoli di cui ai procedimenti penali n. 28801/2023 e n. 31140/2023 pendenti avanti la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova e/o ancora di quelli presso la Stazione di
Genova Carignano della Legione Carabinieri Liguria e, quindi, copia dei documenti in essi contenuti ed attinenti alle attività di indagine compiute in relazione alle denunce/querele del 23.10.2023 e del
15.11.2023”, che quella rivolta ad ordinare alla controparte di “produrre agli atti copia autentica dell'atto di appello – introduttivo de giudizio avanti la Corte di Appello di Firenze R.G. n. 2080/2015 – notificato ai Signori e questi in proprio e nella sua qualità di COroparte_1 COroparte_2
legale rappresentante pro-tempore della personalmente Parte_3
e/o per il qualificato tramite del loro legale costituita da ultimo in giudizio (l'Avvocato Saladino
Francesco) quindi comprensivo […] delle relazioni di notificazione dell'atto stesso (analogiche e/o digitali che siano state) e della data della notificazione” sono inammissibili in quanto esplorative.
pagina 6 di 8 Parimenti inammissibile anche la richiesta di parte attrice di “acquisire il fascicolo del procedimento di appello, iscritto al R.G. n. 2080/2015 della Corte di Appello di Firenze” in quanto avente ad oggetto atti e documenti rientranti nella disponibilità della parte istante.
Con La circostanza che la sentenza di appello non sia mai stata notificata da agli odierni convenuti e che il primo non abbia agito in via esecutiva nei loro confronti nonostante la loro condanna alle spese, non
è elemento idoneo ad incidere sulla declaratoria di inesistenza del diritto ad agire in via esecutiva dei convenuti, essendo queste attività non obbligatoriamente prescritta, ma rimesse alla facoltà delle parti.
Del tutto irrilevante ai fini della decisione del presente giudizio è poi la mancata notificazione della sentenza emessa nel procedimento di opposizione a precetto precedentemente pendente tra le parti, non essendo questa posta a fondamento di quello opposto in questa sede.
Con riferimento, infine, alla lamentata assenza di un provvedimento di assegnazione al collegio e al consigliere relatore nel procedimento innanzi alla Corte di Appello, si deve infine evidenziare che nello storico del fascicolo principale prodotto dalla stessa parte convenuta risultano riportate le date dell'assegnazione alla sezione e al giudice relatore e le successive modifiche di quest'ultimo (v. doc.
Co CO fascicolo di parte e ).
In accoglimento dell'opposizione spiegata dall'attore, deve pertanto essere dichiarata l'inesistenza alla data del 02/04/2024 del diritto di e , in proprio e quale titolare COroparte_1 COroparte_2
della ad agire in via esecutiva nei confronti di Parte_3 Parte_1
in forza della sentenza Tribunale di Prato n. 708/2015.
[...]
3. SULLA DOMANDA EX ART. 96, CC. 1 E 2 C.P.C.
Nella propria comparsa conclusionale la parte attrice ha chiesto la condanna dei convenuti ai sensi degli art. 96, cc. 1 e 2 c.p.c.
Si deve tuttavia evidenziare che tale domanda, sebbene formulata nell'atto di citazione, non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, deve ritenersi implicitamente abbandonata.
La sua reiterazione successivamente alla precisazione delle conclusioni è dunque inammissibile.
4. SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere regolate in base al principio di soccombenza.
I convenuti devono pertanto essere condannati a rifondere nei confronti della parte attrice le spese di lite che si liquidano - in applicazione del D.M. 55/2014 e ss. mm. (sulla base dei valori “medi” previsti per le cause di valore ricompreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 e tenuto conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale in cui il procedimento si è articolato) – € 3.397,00 per compensi professionali pagina 7 di 8 ed € 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra e , in proprio e quale titolare dell' Parte_1 COroparte_1 COroparte_2 [...]
ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede: Parte_3
1) accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto,
2) accerta e dichiara l'assenza, alla data del 02/04/2024, del diritto di e COroparte_1 CP_2
in proprio e quale titolare dell' ad agire in via
[...] Parte_3
esecutiva sulla base della sentenza n. 708/2015 del Tribunale di Prato e di intimare ad Parte_1
il pagamento delle somme indicate nel precetto opposto;
[...]
3) dichiara inammissibili le domande ex art. 96, cc. 1 e 2 c.p.c. formulate da Parte_1
4) condanna e , in proprio e quale titolare dell' COroparte_1 COroparte_2 [...]
a rifondere in favore di le spese di lite che Parte_3 Parte_1 liquida in € 3.397,00 per compensi professionali ed € 786,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Prato, 13/02/2025
Il Giudice dott.ssa Federica Ferretti
pagina 8 di 8