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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 20/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 650/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Micalizzi e dall'avv. Antonio Micalizzi;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Paratore;
Appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. del
9.8.2023 (pubblicata il 10.8.2023) nel procedimento n. 3557/2016.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1,
c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa in data 9.8.2023, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di
Messina, in parziale accoglimento della domanda di volta ad ottenere il CP_1
risarcimento del danno per le infiltrazioni d'acqua nel soffitto del vano bagno dell'appartamento di sua proprietà sito in Taormina provenienti dal sovrastante immobile di proprietà di , condannava quest'ultimo al pagamento Parte_1
in favore della ella somma di € 479,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso CP_1
del 50% delle spese del giudizio e della fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Il con citazione notificata il 18.9.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta ordinanza.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione il deduce la inesistenza o la nullità della Parte_1
notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado eseguita ai sensi dell'art. 8 l. 890/1982 senza allegazione della C.A.D. da parte del notificante che attestasse l'effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito da parte del destinatario.
In atti – deduce l'appellante - vi è la prova della sola spedizione della CAD avvenuta a seguito del tentativo di notifica dell'agente postale che aveva annotato il “rifiuto del piego da persona abilitata a riceverlo”.
L'appellante richiama, quindi, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la mancata produzione dell'avviso di avvenuto deposito dà luogo a inesistenza o a nullità della notificazione, invocando l'applicazione dell'art. 354 c.p.c.
L'appello è infondato.
In punto di diritto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l.
2 n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Cassazione 23921/2020).
Ora, parte appellata ha prodotto nel presente grado di giudizio l'avviso raccomandato di avvenuto deposito. La produzione è ammissibile in questa sede. Ed invero, si è affermato (v. Cassazione 5610/2029) che “il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia)”.
Tale principio è applicabile al caso di specie, tanto più che nella specie viene in rilievo un giudizio d'appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in cui la produzione documentale è consentita ove la stessa sia indispensabile ai fini della decisione.
Nella specie, la comunicazione di avvenuto deposito, spedita a seguito al tentativo in data 12.10.2016 dell'agente postale di consegna del plico al destinatario, tentativo non
3 andato a buon fine per il rifiuto del piego da parte di persona abilitata a riceverlo, risulta non solo spedita, ma anche giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto dalla produzione documentale dell'appellato emerge che l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla c.d. CAD veniva immesso nella cassetta postale dell'abitazione del . Ora, tale immissione nella cassetta postale è avvenuta il Parte_1
14.10.2016 e quindi prima dello spirare del termine di dieci giorni per la compiuta giacenza.
L'appello è quindi infondato poichè il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio si è perfezionato in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate sulla base dei parametri previsti allegati al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. In giurisprudenza, infatti, si è affermato che “in tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa (Cassazione
21613/2018).
Ritiene la Corte, però, che, avuto riguardo al valore complessivo dell'affare e al contenuto del decisum anche in punto di spese processuali, la liquidazione delle spese del presente grado possa avvenire al di sotto dei valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
Pertanto, va riconosciuta all'appellato a titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio la somma di € 2.000,00 per compensi professionali, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina in data 9.8.2023 (pubblicata il 10.8.2023) nel procedimento n.
3557/2016 anche nei confronti di , così decide: CP_1
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , che liquida in € 2.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.M.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributi unificato.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 650/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Micalizzi e dall'avv. Antonio Micalizzi;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata CP_1 CodiceFiscale_2
e difesa dall'Avv. Giuseppe Paratore;
Appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. del
9.8.2023 (pubblicata il 10.8.2023) nel procedimento n. 3557/2016.
Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma 1 n. 1,
c.p.c..
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa in data 9.8.2023, ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c., il Tribunale di
Messina, in parziale accoglimento della domanda di volta ad ottenere il CP_1
risarcimento del danno per le infiltrazioni d'acqua nel soffitto del vano bagno dell'appartamento di sua proprietà sito in Taormina provenienti dal sovrastante immobile di proprietà di , condannava quest'ultimo al pagamento Parte_1
in favore della ella somma di € 479,00, oltre interessi legali, nonché al rimborso CP_1
del 50% delle spese del giudizio e della fase dell'accertamento tecnico preventivo.
Il con citazione notificata il 18.9.2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
suddetta ordinanza.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
Concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo d'impugnazione il deduce la inesistenza o la nullità della Parte_1
notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado eseguita ai sensi dell'art. 8 l. 890/1982 senza allegazione della C.A.D. da parte del notificante che attestasse l'effettiva ricezione della comunicazione di avvenuto deposito da parte del destinatario.
In atti – deduce l'appellante - vi è la prova della sola spedizione della CAD avvenuta a seguito del tentativo di notifica dell'agente postale che aveva annotato il “rifiuto del piego da persona abilitata a riceverlo”.
L'appellante richiama, quindi, la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la mancata produzione dell'avviso di avvenuto deposito dà luogo a inesistenza o a nullità della notificazione, invocando l'applicazione dell'art. 354 c.p.c.
L'appello è infondato.
In punto di diritto, va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui
“in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l.
2 n. 890 del 1982 - con la verifica dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.). Il controllo su tale avviso deve riguardare, in caso di ulteriore assenza del destinatario in occasione del recapito della relativa raccomandata, non seguita dal ritiro del piego entro il termine di giacenza, l'attestazione dell'agente postale in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella cassetta postale od alla sua affissione alla porta dell'abitazione, formalità le quali, ove attuate entro il predetto termine di giacenza, consentono il perfezionarsi della notifica allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata stessa, spettando al destinatario contestare, adducendo le relative ragioni di fatto e proponendo quando necessario querela di falso, che, nonostante quanto risultante dalla C.A.D., in concreto non si siano realizzati i presupposti di conoscibilità richiesti dalla legge oppure egli si sia trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego” (Cassazione 23921/2020).
Ora, parte appellata ha prodotto nel presente grado di giudizio l'avviso raccomandato di avvenuto deposito. La produzione è ammissibile in questa sede. Ed invero, si è affermato (v. Cassazione 5610/2029) che “il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 345 c.p.c., si riferisce ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non agli atti volti a dimostrare la correttezza dell'attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto ammissibile il deposito in appello della cartolina di ritorno concernente la notifica ex art. 140 c.p.c. alla parte non costituitasi in primo grado dell'atto introduttivo del giudizio, essendo detto deposito necessario per valutare la fondatezza della dedotta nullità di tale notifica, ai fini della verifica della regolarità dell'intervenuta dichiarazione di contumacia)”.
Tale principio è applicabile al caso di specie, tanto più che nella specie viene in rilievo un giudizio d'appello avverso ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in cui la produzione documentale è consentita ove la stessa sia indispensabile ai fini della decisione.
Nella specie, la comunicazione di avvenuto deposito, spedita a seguito al tentativo in data 12.10.2016 dell'agente postale di consegna del plico al destinatario, tentativo non
3 andato a buon fine per il rifiuto del piego da parte di persona abilitata a riceverlo, risulta non solo spedita, ma anche giunta nella sfera di conoscibilità del destinatario, in quanto dalla produzione documentale dell'appellato emerge che l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla c.d. CAD veniva immesso nella cassetta postale dell'abitazione del . Ora, tale immissione nella cassetta postale è avvenuta il Parte_1
14.10.2016 e quindi prima dello spirare del termine di dieci giorni per la compiuta giacenza.
L'appello è quindi infondato poichè il procedimento notificatorio dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio si è perfezionato in conformità all'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate sulla base dei parametri previsti allegati al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. In giurisprudenza, infatti, si è affermato che “in tema di liquidazione delle spese del giudizio di appello, ai fini della determinazione del valore della controversia, quando la sentenza di primo grado sia impugnata solo in ordine ad una questione processuale, il cui ipotetico accoglimento comporterebbe la necessità da parte del giudice del gravame di rimettere la causa al giudice di primo grado, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, poiché l'esame di tale unica questione non comporta la necessità di esaminare il merito della causa (Cassazione
21613/2018).
Ritiene la Corte, però, che, avuto riguardo al valore complessivo dell'affare e al contenuto del decisum anche in punto di spese processuali, la liquidazione delle spese del presente grado possa avvenire al di sotto dei valori minimi previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile.
Pertanto, va riconosciuta all'appellato a titolo di rimborso delle spese del presente grado di giudizio la somma di € 2.000,00 per compensi professionali, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 400,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
4
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Messina in data 9.8.2023 (pubblicata il 10.8.2023) nel procedimento n.
3557/2016 anche nei confronti di , così decide: CP_1
- rigetta l'appello;
- condanna al rimborso delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, in favore di , che liquida in € 2.000,00 per compensi CP_1
professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.M.
115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributi unificato.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
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