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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/05/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, C.F.: nato ad [...] il [...] e res.te in CP_1 C.F._1
Germania in RHEINTORPLATZ 3 - 67547- rappresentato e difeso dall'Avv. Placida Pt_1
Claudia Falsone (CF: , indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
, con studio in Palma di Montechiaro (AG) via Lungomare Todaro n. 5, per Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
, Agente della riscossione per la Provincia di Controparte_2
Agrigento, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, con sede in piazza Metellon.24;
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “CHIEDE che, che l'Ill.mo Giudice in accoglimento dell'opposizione e
dell'istanza cautelare di cui sopra, voglia immediatamente sospendere la riscossione del credito In
prosieguo, in accoglimento dei motivi esposti, e che eventualmente saranno illustrati con ulteriore
memoria, dichiari o riconosca la illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento e della
conseguente pretesa tributaria: in via pregiudiziale, per palese violazione dell'art. 7 della L.n..
212/2000 stante l'omessa indicazione dei requisiti essenziali del credito oggetto del titolo esecutivo del
ruolo. essendo lo stesso basato su un titolo esecutivo (ruolo) decaduto e/o illegittimo in quanto indebitamente richieste le somme iscritte a ruolo. per inesistenza del titolo esecutivo: non debenza
del credito di cui alla cartella di pagamento opposta.- Con ogni conseguente provvedimento, quindi nel
merito annullare l' atto impugnato con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni e in specie con la
condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per evitare
la riscossione coattiva, o di quanto ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi,
anche anatocistici, come di legge.- Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
e danni da liquidarsi
equitativamente, nella misura identica alla richiesta di pagamento”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/7/2022, ha convenuto CP_1
in giudizio l' proponendo opposizione Controparte_2
avverso la cartella di pagamento n. 2912022001776889 notificata in data 4/7/2022, su incarico del Ministero della Giustizia, per il recupero di spese processuali pari a Euro 293.043,57,
portate dalla sentenza n. 1402 del 15/3/2017 della Corte d'Appello di Palermo.
2. A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
a. che l'agente della riscossione sarebbe incorso nella decadenza prevista dall'art. 25, c. 1, pagina 2 di 9 lett. c), del D.P.R. 602/1973 e dall'art. 223 TUSG (DPR 115/02) avendo notificato la cartella di pagamento in data successiva al 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione del provvedimento da cui scaturisce il credito iscritto a ruolo;
b. che la cartella di pagamento sarebbe priva di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3
della legge n. 241/1990, nonché, dell'art. 7 della legge 212/2000; la cartella conterrebbe infatti il solo riferimento al numero e alla data del provvedimento giudiziale da cui originerebbe il credito senza nessuna indicazione sul suo contenuto;
neppure la notificazione della cartella di pagamento sarebbe stata preceduta da un precedente avviso dal più esaustivo contenuto;
c. che il credito cui si riferisce la cartella di pagamento sarebbe inesistente non avendo l'odierno attore mai subito alcuna condanna alle “spese” ed “ammenda o multa”
contenuta in una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
3. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto la sospensione dell'attività di riscossione e, nel merito, le declaratoria dell'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento e della pretesa della parte convenuta e l'annullamento dell'atto opposto.
4. L' , nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non Controparte_2
si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. È stata accolta l'istanza di sospensione della riscossione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc. La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per le ragioni di seguito pagina 3 di 9 esposte.
7. Va in primo luogo osservato che la parte attrice non ha allegato né documentato la data in cui il provvedimento sotteso all'iniziativa esattoriale è stato notificato al debitore o è divenuto definitivo.
8. Ne consegue che è privo di fondamento il primo motivo di opposizione, basato sull'assunto in base al quale l'agente della riscossione sarebbe decaduto dal diritto di procedere esecutivamente.
9. A tale riguardo, infatti, l'opponente era onerato di allegare e dimostrare con precisione il dies a
quo dell'invocato termine di decadenza, indicato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 nella data di notifica del provvedimento ovvero, per i provvedimenti sottoposti a gravame giudiziario, nella data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
10. Essendo rimasto del tutto incerto il momento della notifica o della definitività del titolo posto a fondamento dell'attività di riscossione, non può affermarsi la decadenza dell'
[...]
. Controparte_2
11. È infondato anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'odierno opponente ha affermato l'inesistenza del titolo posto a fondamento dell'opposizione poiché non avrebbe mai subito alcuna condanna alle “spese” ed “ammenda o multa” con sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Palermo.
12. Lo stesso opponente, infatti, nell'atto di citazione, mostra in più passaggi di essere a conoscenza dell'esistenza di un titolo giudiziale pronunciato dalla Corte d'Appello di Palermo, nella forma del decreto, recante condanna nei suoi confronti alla rifusione di spese sostenute nell'ambito di un procedimento penale riguardante anche altri soggetti.
pagina 4 di 9 13. Nell'illustrare le ragioni per le quali ritiene la cartella priva di adeguata motivazione,
l'opponente afferma, infatti, che “Nel caso che ci occupa l'Ufficio recupero crediti ha
proceduto al recupero delle somme derivanti da decreto definitivo procedendo dapprima alla
iscrizione delle stesse sull'apposito registro crediti da recuperare - senza effettuare nessuna
richiesta bonaria di pagamento al debitore - non più richiesta dalla nuova normativa e
pertanto iscrivendo a ruolo in data 26.10.2021” (atto di citazione, pag. 9); aggiunge inoltre l'opponente che “dalla cartella di pagamento nulla è dato sapere sull'effettivo esborso delle
somme iscritte a ruolo in assenza di alcuna illustrazione delle voci in esso riportate e risulta
impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato, non solo con
riferimento a quelle comuni agli altri ma anche a quelle sborsate per l'accertamento dei reati
riferibili al sig. Pace” (atto di citazione, pag. 10).
14. Sulla base delle stesse allegazioni e argomentazioni della parte opponente, esiste dunque un titolo giudiziale pronunciato all'esito di un procedimento penale e contenente una condanna alle spese dell'odierno opponente, cui la cartella è riferibile, pur riscontrandosi l'inesattezza terminologica del riferimento ad una “sentenza” e non ad un “decreto”, inesattezza che rileva,
però, ai soli fini della valutazione della motivazione dell'atto opposto, su cui si tornerà oltre.
Non può affermarsi, dunque, che la riscossione sia stata avviata in totale assenza di un titolo.
15. È invece fondato il secondo motivo di opposizione, con il quale l'odierno attore ha denunciato il vizio di motivazione dell'atto opposto.
16. Va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ad una opposizione esecutiva avverso una cartella di pagamento dal contenuto identico a quello contenuto nella cartella oggetto del presente giudizio, in base al quale <
delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi pagina 5 di 9 indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non
è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché
richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati>> (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504 - 03)).
17. Va infatti considerato che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi <
principio cardine dell'ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta
costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì - insieme al diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo - il coacervo di garanzie che si impongono all'interno del principio del c.d. giusto procedimento. Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost., 21 aprile 2000, n.117. Con la pronunzia appena ricordata la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, rispetto ad un asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n. 241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost>> (Cass., Sez. U, Sentenza n.
22281 del 14/07/2022).
18. Si è inoltre affermato (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023; Cass. n. 37138 del pagina 6 di 9 riscossione esattoriale di spese processuali è onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, quello di specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa.
19. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, va evidenziato che:
a. la cartella impugnata riporta, quale indicazione della causa del credito, esclusivamente i seguenti riferimenti: «RUOLO N. 2022/000086 Atti giudiziari anno 2017 Atti giudiziari
Partita·OEGRM012017002202104688001SR201703151402 PROVVEDIMENTO
NUMERO 1402 DI TIPO SENTENZA, EMESSO IN DATA 15/03/2017 UFFICIO
RECUPERO CREDITI-RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM 004688/2021»;
b. l'opponente ha riferito che la pretesa sottesa alla cartella di pagamento, relativa a spese di un procedimento penale comune ad altri condebitori, non è mai stata manifestata prima al debitore e che l'individuazione delle voci che costituiscono il credito e la relativa quantificazione è avvenuta direttamente con iscrizione delle stesse sull'apposito registro crediti da recuperare da parte dell'Ufficio recupero crediti senza nessuna richiesta di pagamento al debitore;
in base alla prospettazione attorea, dunque, la quantificazione delle spese processuali addebitate è stata operata dagli organi amministrativi competenti in sede di auto-liquidazione senza alcun coinvolgimento del debitore;
c. l' non si è costituito in giudizio e non ha confutato l'assunto Controparte_3
dell'odierno attore. In particolare, l'ente convenuto non ha documentato il contenuto del titolo, né del provvedimento dell' recupero crediti posto a fondamento della CP_4
pagina 7 di 9 cartella. Neppure è stata documentata l'avvenuta comunicazione o notificazione al debitore di eventuali altri atti amministrativi idonei a porlo in condizione di esercitare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria.
20. Ne consegue che l'atto impugnato è effettivamente privo di adeguata motivazione e che deve essere dunque dichiarata la nullità della cartella e l'insussistenza del diritto dell' CP_3
di procedere esecutivamente in forza della medesima.
[...]
21. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della ridotta complessità giuridica e fattuale delle questioni affrontate. Il valore della controversia va individuato con riferimento all'importo del credito sotteso alla cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2135/2022 promossa da
[...]
contro l' con atto di citazione CP_1 Controparte_2
notificato il 22/7/2022, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno attore, dichiara che l' Controparte_2
non ha diritto di procedere esecutivamente in forza della cartella di pagamento n.
[...]
2912022001776889 notificata all'opponente in data 4/7/2022, di cui dichiara la nullità;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore Controparte_2
della parte attrice in Euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Placida Claudia Falsone dichiaratasi antistataria.
pagina 8 di 9 Agrigento, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 ivi richiamata) che, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione esecutiva avverso la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2135 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da:
, C.F.: nato ad [...] il [...] e res.te in CP_1 C.F._1
Germania in RHEINTORPLATZ 3 - 67547- rappresentato e difeso dall'Avv. Placida Pt_1
Claudia Falsone (CF: , indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_2
, con studio in Palma di Montechiaro (AG) via Lungomare Todaro n. 5, per Email_1
procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
contro
, Agente della riscossione per la Provincia di Controparte_2
Agrigento, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, con sede in piazza Metellon.24;
CONVENUTA CONTUMACE
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “CHIEDE che, che l'Ill.mo Giudice in accoglimento dell'opposizione e
dell'istanza cautelare di cui sopra, voglia immediatamente sospendere la riscossione del credito In
prosieguo, in accoglimento dei motivi esposti, e che eventualmente saranno illustrati con ulteriore
memoria, dichiari o riconosca la illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento e della
conseguente pretesa tributaria: in via pregiudiziale, per palese violazione dell'art. 7 della L.n..
212/2000 stante l'omessa indicazione dei requisiti essenziali del credito oggetto del titolo esecutivo del
ruolo. essendo lo stesso basato su un titolo esecutivo (ruolo) decaduto e/o illegittimo in quanto indebitamente richieste le somme iscritte a ruolo. per inesistenza del titolo esecutivo: non debenza
del credito di cui alla cartella di pagamento opposta.- Con ogni conseguente provvedimento, quindi nel
merito annullare l' atto impugnato con tutte le conseguenziali pronunce e statuizioni e in specie con la
condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a versare per evitare
la riscossione coattiva, o di quanto ad essa coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi,
anche anatocistici, come di legge.- Con vittoria di spese, competenze ed onorari;
e danni da liquidarsi
equitativamente, nella misura identica alla richiesta di pagamento”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22/7/2022, ha convenuto CP_1
in giudizio l' proponendo opposizione Controparte_2
avverso la cartella di pagamento n. 2912022001776889 notificata in data 4/7/2022, su incarico del Ministero della Giustizia, per il recupero di spese processuali pari a Euro 293.043,57,
portate dalla sentenza n. 1402 del 15/3/2017 della Corte d'Appello di Palermo.
2. A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
a. che l'agente della riscossione sarebbe incorso nella decadenza prevista dall'art. 25, c. 1, pagina 2 di 9 lett. c), del D.P.R. 602/1973 e dall'art. 223 TUSG (DPR 115/02) avendo notificato la cartella di pagamento in data successiva al 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione del provvedimento da cui scaturisce il credito iscritto a ruolo;
b. che la cartella di pagamento sarebbe priva di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3
della legge n. 241/1990, nonché, dell'art. 7 della legge 212/2000; la cartella conterrebbe infatti il solo riferimento al numero e alla data del provvedimento giudiziale da cui originerebbe il credito senza nessuna indicazione sul suo contenuto;
neppure la notificazione della cartella di pagamento sarebbe stata preceduta da un precedente avviso dal più esaustivo contenuto;
c. che il credito cui si riferisce la cartella di pagamento sarebbe inesistente non avendo l'odierno attore mai subito alcuna condanna alle “spese” ed “ammenda o multa”
contenuta in una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo.
3. Sulla base di tali allegazioni, la parte attrice ha chiesto la sospensione dell'attività di riscossione e, nel merito, le declaratoria dell'illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento e della pretesa della parte convenuta e l'annullamento dell'atto opposto.
4. L' , nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, non Controparte_2
si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
5. È stata accolta l'istanza di sospensione della riscossione e sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc. La causa è stata poi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
6. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia fondata per le ragioni di seguito pagina 3 di 9 esposte.
7. Va in primo luogo osservato che la parte attrice non ha allegato né documentato la data in cui il provvedimento sotteso all'iniziativa esattoriale è stato notificato al debitore o è divenuto definitivo.
8. Ne consegue che è privo di fondamento il primo motivo di opposizione, basato sull'assunto in base al quale l'agente della riscossione sarebbe decaduto dal diritto di procedere esecutivamente.
9. A tale riguardo, infatti, l'opponente era onerato di allegare e dimostrare con precisione il dies a
quo dell'invocato termine di decadenza, indicato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973 nella data di notifica del provvedimento ovvero, per i provvedimenti sottoposti a gravame giudiziario, nella data in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
10. Essendo rimasto del tutto incerto il momento della notifica o della definitività del titolo posto a fondamento dell'attività di riscossione, non può affermarsi la decadenza dell'
[...]
. Controparte_2
11. È infondato anche il terzo motivo di opposizione, con il quale l'odierno opponente ha affermato l'inesistenza del titolo posto a fondamento dell'opposizione poiché non avrebbe mai subito alcuna condanna alle “spese” ed “ammenda o multa” con sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Palermo.
12. Lo stesso opponente, infatti, nell'atto di citazione, mostra in più passaggi di essere a conoscenza dell'esistenza di un titolo giudiziale pronunciato dalla Corte d'Appello di Palermo, nella forma del decreto, recante condanna nei suoi confronti alla rifusione di spese sostenute nell'ambito di un procedimento penale riguardante anche altri soggetti.
pagina 4 di 9 13. Nell'illustrare le ragioni per le quali ritiene la cartella priva di adeguata motivazione,
l'opponente afferma, infatti, che “Nel caso che ci occupa l'Ufficio recupero crediti ha
proceduto al recupero delle somme derivanti da decreto definitivo procedendo dapprima alla
iscrizione delle stesse sull'apposito registro crediti da recuperare - senza effettuare nessuna
richiesta bonaria di pagamento al debitore - non più richiesta dalla nuova normativa e
pertanto iscrivendo a ruolo in data 26.10.2021” (atto di citazione, pag. 9); aggiunge inoltre l'opponente che “dalla cartella di pagamento nulla è dato sapere sull'effettivo esborso delle
somme iscritte a ruolo in assenza di alcuna illustrazione delle voci in esso riportate e risulta
impossibile comprendere quali siano state le spese sostenute dallo Stato, non solo con
riferimento a quelle comuni agli altri ma anche a quelle sborsate per l'accertamento dei reati
riferibili al sig. Pace” (atto di citazione, pag. 10).
14. Sulla base delle stesse allegazioni e argomentazioni della parte opponente, esiste dunque un titolo giudiziale pronunciato all'esito di un procedimento penale e contenente una condanna alle spese dell'odierno opponente, cui la cartella è riferibile, pur riscontrandosi l'inesattezza terminologica del riferimento ad una “sentenza” e non ad un “decreto”, inesattezza che rileva,
però, ai soli fini della valutazione della motivazione dell'atto opposto, su cui si tornerà oltre.
Non può affermarsi, dunque, che la riscossione sia stata avviata in totale assenza di un titolo.
15. È invece fondato il secondo motivo di opposizione, con il quale l'odierno attore ha denunciato il vizio di motivazione dell'atto opposto.
16. Va richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione in relazione ad una opposizione esecutiva avverso una cartella di pagamento dal contenuto identico a quello contenuto nella cartella oggetto del presente giudizio, in base al quale <
delle spese di giustizia penali, la cartella di pagamento deve contenere gli elementi pagina 5 di 9 indispensabili per consentire al destinatario di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria e tale obbligo di motivazione - che sussiste sin dal momento dell'emissione dell'atto, senza possibilità di successiva integrazione nel corso del giudizio - non
è assolto mediante il richiamo "per relationem" della sentenza penale che ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali o tramite il rinvio ad atti (i cosiddetti "fogli notizie" redatti dalla Procura ed attestanti le spese sostenute nel processo penale) che, benché
richiamati nella cartella, non sono stati precedentemente comunicati>> (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 560 del 09/01/2025 (Rv. 673504 - 03)).
17. Va infatti considerato che l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi <
principio cardine dell'ordinamento, espressione di molteplici valori ancorati alla Carta
costituzionale (artt. 3, 24, 97, 111, 113 Cost.), completando altresì - insieme al diritto all'informazione e alla partecipazione al procedimento amministrativo - il coacervo di garanzie che si impongono all'interno del principio del c.d. giusto procedimento. Si tratta di un canone che, quindi, non può non riguardare anche la motivazione della cartella di pagamento, come confermato da Corte cost., 21 aprile 2000, n.117. Con la pronunzia appena ricordata la Corte ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, rispetto ad un asserito difetto di previsione legislativa dell'obbligo di motivazione della cartella di pagamento, evidenziando che l'obbligo di motivazione trova un generale referente normativo nell'art. 3 della legge n. 241/1990, ponendosi una diversa interpretazione in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost>> (Cass., Sez. U, Sentenza n.
22281 del 14/07/2022).
18. Si è inoltre affermato (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 31774 del 15/11/2023; Cass. n. 37138 del pagina 6 di 9 riscossione esattoriale di spese processuali è onere dell'ente creditore (ovvero dell'agente della riscossione), in quanto titolare della pretesa sostanziale, non discutibile nell'an, ma pienamente contestabile nel quantum, essendo oggetto di autoliquidazione da parte dell'ente creditore stesso, quello di specificare in modo adeguato e comprensibile i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa.
19. Facendo applicazione dei richiamati principi di diritto al caso di specie, va evidenziato che:
a. la cartella impugnata riporta, quale indicazione della causa del credito, esclusivamente i seguenti riferimenti: «RUOLO N. 2022/000086 Atti giudiziari anno 2017 Atti giudiziari
Partita·OEGRM012017002202104688001SR201703151402 PROVVEDIMENTO
NUMERO 1402 DI TIPO SENTENZA, EMESSO IN DATA 15/03/2017 UFFICIO
RECUPERO CREDITI-RIFERIMENTO PARTITA DI CREDITO NUM 004688/2021»;
b. l'opponente ha riferito che la pretesa sottesa alla cartella di pagamento, relativa a spese di un procedimento penale comune ad altri condebitori, non è mai stata manifestata prima al debitore e che l'individuazione delle voci che costituiscono il credito e la relativa quantificazione è avvenuta direttamente con iscrizione delle stesse sull'apposito registro crediti da recuperare da parte dell'Ufficio recupero crediti senza nessuna richiesta di pagamento al debitore;
in base alla prospettazione attorea, dunque, la quantificazione delle spese processuali addebitate è stata operata dagli organi amministrativi competenti in sede di auto-liquidazione senza alcun coinvolgimento del debitore;
c. l' non si è costituito in giudizio e non ha confutato l'assunto Controparte_3
dell'odierno attore. In particolare, l'ente convenuto non ha documentato il contenuto del titolo, né del provvedimento dell' recupero crediti posto a fondamento della CP_4
pagina 7 di 9 cartella. Neppure è stata documentata l'avvenuta comunicazione o notificazione al debitore di eventuali altri atti amministrativi idonei a porlo in condizione di esercitare il necessario controllo sulla correttezza della pretesa creditoria.
20. Ne consegue che l'atto impugnato è effettivamente privo di adeguata motivazione e che deve essere dunque dichiarata la nullità della cartella e l'insussistenza del diritto dell' CP_3
di procedere esecutivamente in forza della medesima.
[...]
21. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri minimi previsti dal DM 55/2014 in ragione della ridotta complessità giuridica e fattuale delle questioni affrontate. Il valore della controversia va individuato con riferimento all'importo del credito sotteso alla cartella opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2135/2022 promossa da
[...]
contro l' con atto di citazione CP_1 Controparte_2
notificato il 22/7/2022, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno attore, dichiara che l' Controparte_2
non ha diritto di procedere esecutivamente in forza della cartella di pagamento n.
[...]
2912022001776889 notificata all'opponente in data 4/7/2022, di cui dichiara la nullità;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore Controparte_2
della parte attrice in Euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre al 15 % per spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Placida Claudia Falsone dichiaratasi antistataria.
pagina 8 di 9 Agrigento, 27/05/2025
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
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2022 ivi richiamata) che, nel giudizio avente ad oggetto l'opposizione esecutiva avverso la