Sentenza 12 giugno 2025
Decreto collegiale 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 12/06/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 01287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01776/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1776 del 2024, proposto da
Associazione Amici degli Animali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.to Federica Galante, con domicilio digitale corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Comune di Misilmeri, non costituitosi in giudizio;
per l’ottemperanza
DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 723, EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE IL 29/5/2024, DICHIARATO DEFINITIVAMENTE ESECUTIVO IL 14/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che parte ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 723, emesso dal Giudice di Pace di Termini Imerese il 29/5/2024;
- che assume che il provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Ente intimato il pagamento della somma di € 2.133,55, oltre ad interessi di mora sulla sorte capitale dal 27/5/2024 fino al soddisfo, e spese del procedimento per 726 € (650 € di compenso oltre a 76 € per esborsi) oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
Atteso:
- che l’Associazione rappresenta che, in data 14/10/2024, il decreto ingiuntivo è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto di esecutorietà n. 4010;
- che, malgrado il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ex art. 14 D.L. 669/1996, l’amministrazione non ha provveduto al pagamento.
- che, in conseguenza, residua un credito in favore dell’Associazione ricorrente e portato dal decreto ingiuntivo, come sopra illustrato;
- che la Società agisce in ottemperanza al D.I., e chiede fin da ora la nomina di un Commissario per l’ipotesi in cui l’inadempienza perduri, oltre alla liquidazione delle spese;
Tenuto conto:
- che il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 14/10/2024 per mancata opposizione;
- che è documentata la notifica dell’atto di precetto presso la sede dell’amministrazione, nonché il rispetto del termine di cui all'art. 14 del D.L. 669/1996 (gg. 120);
Evidenziato:
- che il ricorso è fondato e deve essere accolto (cfr., per alcuni precedenti, sentenza sez. III di questo T.A.R. 19/2/2024 n. 605; 28/6/2024 n. 2099; 9/7/2024 n. 2171; sez. V – 3/10/2024 n. 2769), nei limiti di seguito precisati;
- che il Comune, non essendosi costituito, non ha obiettato di avere già corrisposto la somma dovuta né ha eccepito l'intervento di altri fatti modificativi od estintivi delle ragioni di credito di parte ricorrente;
- che, pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’amministrazione intimata di corrispondere integralmente gli importi indicati dal decreto ingiuntivo in oggetto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza;
- che, in proposito, non sono dovute le somme richieste da parte ricorrente a titolo di interessi moratori che non trovano fonte diretta nel decreto ingiuntivo, dove è stabilito unicamente il pagamento degli interessi legali;
- che gli interessi di mora non sono previsti nel decreto della cui esecuzione si discute, sicché, accordando le somme richieste a detto titolo, si andrebbe oltre il perimetro segnato dal dictum giudiziale (cfr. sentenza Sezione 19/2/2024 n. 605; T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 4/4/2024 n. 1311);
- che infatti il giudice dell'ottemperanza non può esercitare analoghi poteri d'integrazione allorché la sentenza da eseguire sia stata adottata dal giudice ordinario, svolgendo una funzione attuativa della concreta statuizione giudiziale adottata per cui non può alterarne il precetto, limitandone o ampliandone la portata effettuale in violazione dell'art. 2909 c.c. (Corte di cassazione, sez. unite civili – 21/2/2022 n. 5628);
Ritenuto:
- che, per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà per lo stesso di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale – nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte – provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta), alla corresponsione delle somme spettanti ai ricorrenti, con oneri a carico dell’intimata amministrazione;
- che, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
- che il compenso per il Commissario verrà determinato e liquidato successivamente con separato decreto ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
- che tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
- che il Commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali” , rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT” ;
- che le spese di lite seguono, infine, la soccombenza dell’amministrazione intimata e si liquidano - in favore della parte ricorrente - avendo riguardo, analogicamente, ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le “procedure esecutive mobiliari” , relativamente alla fase studio e istruttoria/trattazione, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile e della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate (v. Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247; 30 gennaio 2015, n. 453).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie l’introdotto ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Misilmeri di dare integrale esecuzione al titolo azionato come indicato in narrativa;
b) assegna all’Ente intimato termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione ad opera di parte, se anteriore) della presente sentenza, per il pagamento degli importi dovuti in base al decreto ingiuntivo indicato in narrativa;
c) nomina Commissario ad acta (con facoltà di delega) per il caso di persistente inadempimento, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
e) condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 550 (cinquecentocinquanta/00), per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti e al soggetto designato quale Commissario ad acta .
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente, Estensore
Bartolo Salone, Primo Referendario
Andrea Illuminati, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO