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Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/04/2023, n. 10757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10757 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11134/2019) proposto da: AM TO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Patrizia Succi e RI AD, nel cui studio in Roma, largo Somalia n. 67, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro AN IL (C.F.: [...]), in qualità di erede di LI OL, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. ZI Stemperini, elettivamente domiciliata in Roma, via Catanzaro n. 9, presso lo studio dell’Avv. AL IA PA;
- controricorrente -
R.G.N. 11134/19 U.P. 23/3/2023 Possesso – Azione di reintegrazione – Corte comune – Chiusura con cancello Civile Sent. Sez. 2 Num. 10757 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 21/04/2023 2 di 14 avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 245/2018, pubblicata il 5 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ordine a tutti i motivi articolati;
viste le memorie depositate nell’interesse del ricorrente e della controricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 20 giugno 2006, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., CA TO adiva il Tribunale di Spoleto e, per l’effetto, chiedeva di essere reintegrato nel possesso della rata di terreno sita in Comune di Montefalco, località Cerrete, mediante l’ordine di rimozione, nei confronti di LI OL, di tutte le opere da questi arbitrariamente effettuate e segnatamente delle tubature del gas gpl, idriche, di scarico o di altra natura – che attraversavano la proprietà dell’istante – nonché di tutti i filtri collocati sui muri di proprietà dello stesso e delle persiane alla fiorentina ubicate al piano terra della proprietà del resistente, che affacciavano direttamente sulla corte di cui aveva l’esclusivo potere di fatto il CA, ripristinando lo status quo ante e risarcendo tutti i danni subiti. Si costituiva in giudizio LI OL, il quale contestava la fondatezza della domanda di spoglio avversaria e, in via 3 di 14 riconvenzionale, chiedeva che fosse reintegrato nel possesso della rata di terreno oggetto di causa, ossia della corte comune, mediante il ripristino dello status quo ante, con la rimozione di tutte le opere effettuate dal CA su detta corte – quali la pavimentazione in cemento, la ricostruzione del pozzetto di ispezione delle forniture idriche e di gas – e con l’eliminazione del cancello di chiusura dell’accesso a tale corte. Nella fase interdittale erano escussi gli informatori addotti dalle parti. Quindi, al termine della fase sommaria, l’azione possessoria proposta dal ricorrente era respinta mentre, in parziale accoglimento dell’azione di spoglio proposta dal resistente, era ordinato al CA di consegnare all’LI copia delle chiavi di apertura del cancello di accesso alla corte comune, su cui si affacciavano i fabbricati di rispettiva proprietà, con l’ordine di astensione dello stesso dal compimento di atti di turbativa nell’accesso al transito nell’area. Nel corso della fase del merito possessorio, con ordinanza del 15 aprile 2009, a parziale modifica dell’interdetto, era disposto che l’accesso dell’LI nella corte comune fosse limitato alla manutenzione delle persiane e più in generale delle finestre, con divieto di accedere per finalità diverse. Conclusa la fase di merito, attraverso l’assunzione delle deposizioni dei testi ammessi, con sentenza n. 105/2015, depositata il 13 marzo 2015, il Tribunale adito rigettava la domanda possessoria proposta da CA TO e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata da LI OL, confermava la reintegra nel compossesso della porzione di terreno 4 di 14 adibita a corte comune, mediante consegna delle chiavi di accesso, senza alcuna limitazione nell’uso, con condanna del CA alla refusione delle spese di lite, nei limiti della metà. 2.– Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2015, proponeva appello CA TO, il quale lamentava: il travisamento delle dichiarazioni degli informatori e dei testimoni escussi;
l’insussistenza del compossesso della corte in favore dell’LI, a fronte della ricorrenza di meri atti di tolleranza;
l’insussistenza della violenza o clandestinità dello spoglio contestato. Per l’effetto, chiedeva che fosse riformato il capo della pronuncia impugnata che aveva accolto la riconvenzionale spiegata dall’LI o, in subordine, che il compossesso fosse limitato all’uso specificato nell’ordinanza modificativa del 15 aprile 2009, ossia ai soli fini della manutenzione delle persiane e delle finestre dell’immobile di sua proprietà o, in ulteriore subordine, precisando entro quali limiti temporali l’LI avrebbe potuto accedere a tale corte. Si costituiva nel giudizio di impugnazione LI OL, cui subentrava – in corso di causa – l’erede AN IL, contestando la fondatezza dell’appello avanzato. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava il capo della pronuncia impugnata, nella parte in cui aveva accolto la domanda di reintegrazione nel compossesso della corte comune, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio d’appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che dalle prove testimoniali 5 di 14 assunte nel giudizio di primo grado emergeva chiaramente che l’area oggetto di contesa era stata sempre utilizzata da LI OL, trattandosi di un cortile circostante la propria abitazione, utilizzato negli anni ‘90 anche per accedere alla stessa abitazione e successivamente, dopo aver spostato l’ingresso, rimasto nella sua disponibilità; b) che si trattava di una signoria di fatto piena e non limitata all’esercizio di una servitù di passaggio finalizzata alla manutenzione delle finestre;
c) che, pertanto, LI OL aveva avuto il pieno compossesso del cortile circostante la sua abitazione, fino al momento in cui CA TO vi aveva apposto una recinzione, condotta, quest’ultima, che integrava, senza dubbio, gli estremi dello spoglio, a fronte del quale era stata rifiutata la consegna delle chiavi, nella consapevolezza di escludere l’LI dall’utilizzo di detta area. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, CA TO. Ha resistito con controricorso l’intimata AN IL. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché l’omessa motivazione in merito alla valutazione di prove documentali inerenti alla sua proprietà e al possesso esclusivo della rata di terreno oggetto di causa, per avere la Corte 6 di 14 d’appello tralasciato di esaminare gli atti notarili e la dichiarazione testimoniale del de cuius CA Nazzareno del 16 agosto 2011, debitamente autenticata e depositata nel corso dell’udienza del 1° dicembre 2012, da cui sarebbe emerso inconfutabilmente che l’area oggetto di causa, oltre che di proprietà del CA, sarebbe stata in suo uso e possesso esclusivo, a fronte dell’esclusione di alcuna potestà esercitata dall’LI su tale corte. Secondo il ricorrente, il Giudice del gravame non avrebbe esaminato siffatte risultanze, da cui si sarebbe potuto desumere che nella corte non sussistevano pozzetti o condutture del gas o altro a servizio del resistente, il quale aveva accesso alla propria abitazione da altro ingresso. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1144 c.c. e l’erronea motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un diritto possessorio (o compossessorio) in capo al resistente, per avere la Corte territoriale qualificato la situazione di fatto sulla corte contesa quale potere pieno e non limitato all’esercizio di una servitù di passaggio finalizzata alla manutenzione delle finestre, come sarebbe emerso dalle deposizioni testimoniali assunte all’udienza del 1° dicembre 2012, secondo cui le aperture sull’immobile LI in precedenza non ricorrevano, essendo adibito tale bene a stalla, poi trasformata in una casa. Ad avviso dell’istante, dalle prove raccolte sarebbe altresì risultato che il resistente non aveva accesso a tale corte sin dal 1990, per avere altre vie di ingresso nella sua proprietà e per l’insussistenza sulla rata di terreno in questione di tubature, 7 di 14 pozzetti di ispezione e quant’altro al servizio della sua proprietà, cosicché il transito transitorio e occasionale su detta corte sarebbe avvenuto per mera tolleranza del CA, che lo aveva permesso per spirito di riconoscenza, buon vicinato e gentilezza. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omessa motivazione in merito all’interpretazione, credibilità e valutazione delle deposizioni degli informatori nella fase sommaria e dei testi nella fase del merito possessorio citati dal ricorrente, per avere il Giudice del gravame mancato di indicare l’iter logico-giuridico seguito per reputare attendibili le prove indicate dal resistente e inattendibili le prove addotte dal ricorrente, atteso che gli informatori Ciotti Regina, UC RI e HI AM avrebbero negato la ricorrenza di alcun possesso in favore dell’LI e così i testi CA TE, RR M. AN e SI IL. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’erronea e insufficiente motivazione o dell’omessa motivazione in ordine all’iter logico- giuridico seguito nella valutazione delle affermazioni rese dai testi escussi, per avere la Corte di merito fondato il proprio convincimento esclusivamente sui testi addotti da parte resistente, non fornendo adeguate argomentazioni a supporto dell’esito decisorio. Aggiunge che le valutazioni di tali testi sarebbero risultate contraddittorie in molti punti, vaghe e generiche, mentre in altri punti sarebbero state conformi agli assunti del ricorrente. 8 di 14 5.– Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che sulla corte interclusa dal cancello oggetto di causa fossero presenti pozzetti di ispezione, contatori o altra strumentazione finalizzata al controllo delle tubature del gas o idriche o di altra natura, riconducibili alla proprietà del resistente, e che l’LI avesse accesso a tale rata di terreno per entrare nella propria proprietà, mentre, sin dal 1990, disponeva di altro ingresso principale sulla via pubblica, com’era confermato dai testi escussi. 6.– Le prime cinque censure – che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse sul piano logico e giuridico (afferendo tutte alla valutazione della prova orale assunta, da cui è stato tratto il convincimento della ricorrenza di un compossesso sulla corte in favore di LI OL) – sono inammissibili per più ordini di ragioni. In primis, nel giudizio di cassazione la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, quomodo che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez.
6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016). 9 di 14 E neppure il potere del giudice di valutazione della prova è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Sicché non può essere sindacato in sede di legittimità il fatto che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, conclusione che vale a fortiori nel caso in esame, presupponendo l’esistenza o meno della circostanza controversa un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze assunte, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estraneo al giudizio di legittimità. Né ricorre alcun travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il quale postula che: a) l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il 10 di 14 giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) l’errore sia decisivo e, cioè, la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017), elementi che palesemente difettano nella fattispecie, in base al quomodo di esplicitazione delle censure. E ciò anche con riferimento all’utilizzazione della corte quale area di ingresso nella propria abitazione (recte nell’abitazione di LI OL), circostanza della quale il Giudice del gravame – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha rilevato la cessazione sin dal 1990, pur negando che l’interruzione di tale specifico uso abbia determinato il venir meno della situazione di pieno compossesso sino al momento della realizzazione delle condotte inibitorie poste in essere da CA TO. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che 11 di 14 è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità –, che attiene alla selezione, da parte del giudice di merito, di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). D’altronde, in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto – e non anche, come nel caso di specie, quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione –, e sempre che non ricorra l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022). Tale ultima evenienza è stata integrata nel caso in esame, posto che il giudice d’appello ha confermato l’iter logico- argomentativo della sentenza di prime cure, a fronte della 12 di 14 proposizione del gravame in epoca successiva all’11 settembre 2012 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 7.– Con il sesto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., con la conseguente declaratoria di nullità delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, per avere la Corte d’appello posto integralmente le spese di lite a carico del ricorrente, benché nel giudizio di primo grado la parte resistente fosse risultata soccombente in merito alle domande formulate di riduzione in pristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni, con la conseguente integrazione di una fattispecie di soccombenza reciproca. 7.1.– Il motivo è inammissibile. Premesso che nel giudizio di primo grado le spese di lite sono state compensate per metà, alla stregua della soccombenza reciproca tra le parti, nel giudizio di legittimità non può essere criticata la regolamentazione delle spese avvenuta nel giudizio di prime cure, che avrebbe, invece, dovuto essere contestata nel giudizio d’appello. Sul punto, si evidenzia che il controllo istituzionale della Corte di cassazione può e deve essere portato – salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio – esclusivamente sulla sentenza di appello e sulle questioni discusse nel relativo giudizio, sicché non può formare oggetto di censura dinanzi ad essa la statuizione del giudice di primo grado su un punto della controversia, quando non sia stato proposto gravame da parte del soccombente e sia 13 di 14 mancata, perciò, su quello stesso punto, una pronuncia del giudice di appello (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 07/08/1972; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 17/06/1971; Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 20/10/1969). Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di gravame, tali spese sono state poste a integrale carico del ricorrente, in ragione della sua soccombenza totale, essendo stato censurato il solo capo della pronuncia del Tribunale che aveva accolto la domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso avanzata dal resistente (capo confermato in sede di impugnazione, con l’integrale rigetto dell’appello). 8.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 14 di 14 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrente -
contro AN IL (C.F.: [...]), in qualità di erede di LI OL, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. ZI Stemperini, elettivamente domiciliata in Roma, via Catanzaro n. 9, presso lo studio dell’Avv. AL IA PA;
- controricorrente -
R.G.N. 11134/19 U.P. 23/3/2023 Possesso – Azione di reintegrazione – Corte comune – Chiusura con cancello Civile Sent. Sez. 2 Num. 10757 Anno 2023 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 21/04/2023 2 di 14 avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 245/2018, pubblicata il 5 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ordine a tutti i motivi articolati;
viste le memorie depositate nell’interesse del ricorrente e della controricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 20 giugno 2006, ai sensi dell’art. 703 c.p.c., CA TO adiva il Tribunale di Spoleto e, per l’effetto, chiedeva di essere reintegrato nel possesso della rata di terreno sita in Comune di Montefalco, località Cerrete, mediante l’ordine di rimozione, nei confronti di LI OL, di tutte le opere da questi arbitrariamente effettuate e segnatamente delle tubature del gas gpl, idriche, di scarico o di altra natura – che attraversavano la proprietà dell’istante – nonché di tutti i filtri collocati sui muri di proprietà dello stesso e delle persiane alla fiorentina ubicate al piano terra della proprietà del resistente, che affacciavano direttamente sulla corte di cui aveva l’esclusivo potere di fatto il CA, ripristinando lo status quo ante e risarcendo tutti i danni subiti. Si costituiva in giudizio LI OL, il quale contestava la fondatezza della domanda di spoglio avversaria e, in via 3 di 14 riconvenzionale, chiedeva che fosse reintegrato nel possesso della rata di terreno oggetto di causa, ossia della corte comune, mediante il ripristino dello status quo ante, con la rimozione di tutte le opere effettuate dal CA su detta corte – quali la pavimentazione in cemento, la ricostruzione del pozzetto di ispezione delle forniture idriche e di gas – e con l’eliminazione del cancello di chiusura dell’accesso a tale corte. Nella fase interdittale erano escussi gli informatori addotti dalle parti. Quindi, al termine della fase sommaria, l’azione possessoria proposta dal ricorrente era respinta mentre, in parziale accoglimento dell’azione di spoglio proposta dal resistente, era ordinato al CA di consegnare all’LI copia delle chiavi di apertura del cancello di accesso alla corte comune, su cui si affacciavano i fabbricati di rispettiva proprietà, con l’ordine di astensione dello stesso dal compimento di atti di turbativa nell’accesso al transito nell’area. Nel corso della fase del merito possessorio, con ordinanza del 15 aprile 2009, a parziale modifica dell’interdetto, era disposto che l’accesso dell’LI nella corte comune fosse limitato alla manutenzione delle persiane e più in generale delle finestre, con divieto di accedere per finalità diverse. Conclusa la fase di merito, attraverso l’assunzione delle deposizioni dei testi ammessi, con sentenza n. 105/2015, depositata il 13 marzo 2015, il Tribunale adito rigettava la domanda possessoria proposta da CA TO e, in accoglimento della riconvenzionale spiegata da LI OL, confermava la reintegra nel compossesso della porzione di terreno 4 di 14 adibita a corte comune, mediante consegna delle chiavi di accesso, senza alcuna limitazione nell’uso, con condanna del CA alla refusione delle spese di lite, nei limiti della metà. 2.– Con atto di citazione notificato il 3 ottobre 2015, proponeva appello CA TO, il quale lamentava: il travisamento delle dichiarazioni degli informatori e dei testimoni escussi;
l’insussistenza del compossesso della corte in favore dell’LI, a fronte della ricorrenza di meri atti di tolleranza;
l’insussistenza della violenza o clandestinità dello spoglio contestato. Per l’effetto, chiedeva che fosse riformato il capo della pronuncia impugnata che aveva accolto la riconvenzionale spiegata dall’LI o, in subordine, che il compossesso fosse limitato all’uso specificato nell’ordinanza modificativa del 15 aprile 2009, ossia ai soli fini della manutenzione delle persiane e delle finestre dell’immobile di sua proprietà o, in ulteriore subordine, precisando entro quali limiti temporali l’LI avrebbe potuto accedere a tale corte. Si costituiva nel giudizio di impugnazione LI OL, cui subentrava – in corso di causa – l’erede AN IL, contestando la fondatezza dell’appello avanzato. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Perugia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava il capo della pronuncia impugnata, nella parte in cui aveva accolto la domanda di reintegrazione nel compossesso della corte comune, condannando l’appellante al pagamento delle spese del giudizio d’appello. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, per quanto qui interessa: a) che dalle prove testimoniali 5 di 14 assunte nel giudizio di primo grado emergeva chiaramente che l’area oggetto di contesa era stata sempre utilizzata da LI OL, trattandosi di un cortile circostante la propria abitazione, utilizzato negli anni ‘90 anche per accedere alla stessa abitazione e successivamente, dopo aver spostato l’ingresso, rimasto nella sua disponibilità; b) che si trattava di una signoria di fatto piena e non limitata all’esercizio di una servitù di passaggio finalizzata alla manutenzione delle finestre;
c) che, pertanto, LI OL aveva avuto il pieno compossesso del cortile circostante la sua abitazione, fino al momento in cui CA TO vi aveva apposto una recinzione, condotta, quest’ultima, che integrava, senza dubbio, gli estremi dello spoglio, a fronte del quale era stata rifiutata la consegna delle chiavi, nella consapevolezza di escludere l’LI dall’utilizzo di detta area. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, CA TO. Ha resistito con controricorso l’intimata AN IL. 4.– Il Pubblico Ministero ha formulato per iscritto le sue conclusioni, come riportate in epigrafe. 5.– Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c. nonché l’omessa motivazione in merito alla valutazione di prove documentali inerenti alla sua proprietà e al possesso esclusivo della rata di terreno oggetto di causa, per avere la Corte 6 di 14 d’appello tralasciato di esaminare gli atti notarili e la dichiarazione testimoniale del de cuius CA Nazzareno del 16 agosto 2011, debitamente autenticata e depositata nel corso dell’udienza del 1° dicembre 2012, da cui sarebbe emerso inconfutabilmente che l’area oggetto di causa, oltre che di proprietà del CA, sarebbe stata in suo uso e possesso esclusivo, a fronte dell’esclusione di alcuna potestà esercitata dall’LI su tale corte. Secondo il ricorrente, il Giudice del gravame non avrebbe esaminato siffatte risultanze, da cui si sarebbe potuto desumere che nella corte non sussistevano pozzetti o condutture del gas o altro a servizio del resistente, il quale aveva accesso alla propria abitazione da altro ingresso. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 1144 c.c. e l’erronea motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un diritto possessorio (o compossessorio) in capo al resistente, per avere la Corte territoriale qualificato la situazione di fatto sulla corte contesa quale potere pieno e non limitato all’esercizio di una servitù di passaggio finalizzata alla manutenzione delle finestre, come sarebbe emerso dalle deposizioni testimoniali assunte all’udienza del 1° dicembre 2012, secondo cui le aperture sull’immobile LI in precedenza non ricorrevano, essendo adibito tale bene a stalla, poi trasformata in una casa. Ad avviso dell’istante, dalle prove raccolte sarebbe altresì risultato che il resistente non aveva accesso a tale corte sin dal 1990, per avere altre vie di ingresso nella sua proprietà e per l’insussistenza sulla rata di terreno in questione di tubature, 7 di 14 pozzetti di ispezione e quant’altro al servizio della sua proprietà, cosicché il transito transitorio e occasionale su detta corte sarebbe avvenuto per mera tolleranza del CA, che lo aveva permesso per spirito di riconoscenza, buon vicinato e gentilezza. 3.– Con il terzo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché l’omessa motivazione in merito all’interpretazione, credibilità e valutazione delle deposizioni degli informatori nella fase sommaria e dei testi nella fase del merito possessorio citati dal ricorrente, per avere il Giudice del gravame mancato di indicare l’iter logico-giuridico seguito per reputare attendibili le prove indicate dal resistente e inattendibili le prove addotte dal ricorrente, atteso che gli informatori Ciotti Regina, UC RI e HI AM avrebbero negato la ricorrenza di alcun possesso in favore dell’LI e così i testi CA TE, RR M. AN e SI IL. 4.– Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’erronea e insufficiente motivazione o dell’omessa motivazione in ordine all’iter logico- giuridico seguito nella valutazione delle affermazioni rese dai testi escussi, per avere la Corte di merito fondato il proprio convincimento esclusivamente sui testi addotti da parte resistente, non fornendo adeguate argomentazioni a supporto dell’esito decisorio. Aggiunge che le valutazioni di tali testi sarebbero risultate contraddittorie in molti punti, vaghe e generiche, mentre in altri punti sarebbero state conformi agli assunti del ricorrente. 8 di 14 5.– Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto che sulla corte interclusa dal cancello oggetto di causa fossero presenti pozzetti di ispezione, contatori o altra strumentazione finalizzata al controllo delle tubature del gas o idriche o di altra natura, riconducibili alla proprietà del resistente, e che l’LI avesse accesso a tale rata di terreno per entrare nella propria proprietà, mentre, sin dal 1990, disponeva di altro ingresso principale sulla via pubblica, com’era confermato dai testi escussi. 6.– Le prime cinque censure – che possono essere esaminate congiuntamente, in quanto connesse sul piano logico e giuridico (afferendo tutte alla valutazione della prova orale assunta, da cui è stato tratto il convincimento della ricorrenza di un compossesso sulla corte in favore di LI OL) – sono inammissibili per più ordini di ragioni. In primis, nel giudizio di cassazione la parte non può dolersi del modo in cui il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali, quomodo che investe l’apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare, in ordine ai diversi significati in astratto ricavabili dai mezzi di prova acquisiti al giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Sez. L, Ordinanza n. 25166 del 08/10/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019; Sez.
6-L, Ordinanza n. 27000 del 27/12/2016). 9 di 14 E neppure il potere del giudice di valutazione della prova è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 34786 del 17/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021; Sez. 6-3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. 6-5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014). Sicché non può essere sindacato in sede di legittimità il fatto che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, conclusione che vale a fortiori nel caso in esame, presupponendo l’esistenza o meno della circostanza controversa un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle testimonianze assunte, che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estraneo al giudizio di legittimità. Né ricorre alcun travisamento della prova, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 115 c.p.c., il quale postula che: a) l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova, ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima, con conseguente e assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il 10 di 14 giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) l’errore sia decisivo e, cioè, la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi oggettivamente risultanti dal materiale probatorio e inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di mera probabilità, ma di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020; Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 21/01/2020; Sez. L, Sentenza n. 27033 del 24/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 9356 del 12/04/2017), elementi che palesemente difettano nella fattispecie, in base al quomodo di esplicitazione delle censure. E ciò anche con riferimento all’utilizzazione della corte quale area di ingresso nella propria abitazione (recte nell’abitazione di LI OL), circostanza della quale il Giudice del gravame – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha rilevato la cessazione sin dal 1990, pur negando che l’interruzione di tale specifico uso abbia determinato il venir meno della situazione di pieno compossesso sino al momento della realizzazione delle condotte inibitorie poste in essere da CA TO. Ed invero, in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che 11 di 14 è impossibile ricondurre a tale mezzo (ipotesi diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità –, che attiene alla selezione, da parte del giudice di merito, di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto), a condizione che il ricorrente assolva al duplice onere di prospettare l’assoluta impossibilità logica di ricavare dagli elementi probatori acquisiti i contenuti informativi individuati dal giudice e di specificare come la sottrazione al giudizio di detti contenuti avrebbe condotto a una decisione diversa, non già in termini di mera probabilità, bensì di assoluta certezza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12971 del 26/04/2022; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020). D’altronde, in tema di sindacato di legittimità, l’errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione), qualora l’errore consista nell’omesso esame del predetto fatto – e non anche, come nel caso di specie, quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione –, e sempre che non ricorra l’ipotesi della c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37382 del 21/12/2022; Sez. 3, Sentenza n. 7187 del 04/03/2022). Tale ultima evenienza è stata integrata nel caso in esame, posto che il giudice d’appello ha confermato l’iter logico- argomentativo della sentenza di prime cure, a fronte della 12 di 14 proposizione del gravame in epoca successiva all’11 settembre 2012 (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11439 del 11/05/2018; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 5, Sentenza n. 26860 del 18/12/2014; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 7.– Con il sesto motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., con la conseguente declaratoria di nullità delle sentenze emesse nei precedenti gradi di giudizio, per avere la Corte d’appello posto integralmente le spese di lite a carico del ricorrente, benché nel giudizio di primo grado la parte resistente fosse risultata soccombente in merito alle domande formulate di riduzione in pristino dello stato dei luoghi e di risarcimento dei danni, con la conseguente integrazione di una fattispecie di soccombenza reciproca. 7.1.– Il motivo è inammissibile. Premesso che nel giudizio di primo grado le spese di lite sono state compensate per metà, alla stregua della soccombenza reciproca tra le parti, nel giudizio di legittimità non può essere criticata la regolamentazione delle spese avvenuta nel giudizio di prime cure, che avrebbe, invece, dovuto essere contestata nel giudizio d’appello. Sul punto, si evidenzia che il controllo istituzionale della Corte di cassazione può e deve essere portato – salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio – esclusivamente sulla sentenza di appello e sulle questioni discusse nel relativo giudizio, sicché non può formare oggetto di censura dinanzi ad essa la statuizione del giudice di primo grado su un punto della controversia, quando non sia stato proposto gravame da parte del soccombente e sia 13 di 14 mancata, perciò, su quello stesso punto, una pronuncia del giudice di appello (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2641 del 07/08/1972; Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 17/06/1971; Sez. 1, Sentenza n. 3412 del 20/10/1969). Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di gravame, tali spese sono state poste a integrale carico del ricorrente, in ragione della sua soccombenza totale, essendo stato censurato il solo capo della pronuncia del Tribunale che aveva accolto la domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso avanzata dal resistente (capo confermato in sede di impugnazione, con l’integrale rigetto dell’appello). 8.– In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 14 di 14 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda