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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Gabriella Piantadosi Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2002/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Parte_1
Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano,
n. 15 APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2
difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5179/2024 pubblicata il 6.5.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM
23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_3
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_3
gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: - di essere una docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale, siccome destinataria di reiterati incarichi di supplenza annuale conferiti con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura del fabbisogno in organico;
- che l'attività svolta negli anni elencati in ricorso risultava identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; - che, ciononostante, in relazione ai periodi di servizio indicati, non aveva potuto usufruire, diversamente dai
2 docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di euro 500,00 all'anno prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- che tale preclusione generava una disparità di trattamento delle condizioni di impiego, con i colleghi stabilmente assunti e, pertanto, formulava le sopra indicate istanze al fine di ottenere l'erogazione del contributo negato.
Si costituiva in giudizio il , unitamente Controparte_1 all' , contestando l'avversa domanda, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 5179/2024 del 6 maggio 2024 il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per Pt_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 e per l'effetto condannava il convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 1.000,00; rigettava la domanda per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alla Parte_1
statuizione concernente la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., lamentando “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt.
24 e 111 cost. Motivazione incongrua e perplessa. Abnormità. Manifesta ingiustizia”.
L'appellante evidenziava che il Tribunale “dava atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate ed accoglieva la domanda proposta riconoscendo dovuta
l'emissione del buono elettronico con riguardo agli a.s. 2020/2021, 2021/2022”; ciononostante, “la sentenza gravata disponeva la compensazione delle spese di lite in deroga al principio generale della soccombenza sancito dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.” con giustificazione “del tutto apodittica ed infondata, laddove il Giudice di prime cure affermava che «Le spese di lite, si compensano integralmente fra le parti considerato il limitato accoglimento della domanda e la serialità del contenzioso»”. In tal modo il
Tribunale aveva illegittimamente “escluso qualsiasi possibilità di ripetizione delle spese sostenute da parte del lavoratore che aveva dovuto anticipare i costi necessari ad ottenere in concreto quel beneficio ormai riconosciuto in giurisprudenza sulla base di un
3 orientamento granitico formatosi da oltre un anno, sul quale si erano espresse le massime
Autorità Giudiziarie nazionali e comunitarie”: e ciò ignorando che “ancora oggi, nonostante la questione sia orami definita, i docenti precari sono costretti ad attivare la tutela giudiziale per accedere all'erogazione del contributo de quo …, sicché l'iniziativa processuale si pone sostanzialmente come passaggio obbligato persistendo il comportamento inerte ed inadempiente del resistente” e che la disposta CP_1 compensazione “appare irragionevole e sproporzionata anche a fronte dell'esiguità degli importi reclamati, posto che il beneficio economico in questione (cd. Carta docente) finirebbe per essere pari o prossimo (e in alcuni casi anche inferiore) alle spese legali venendo così ad essere vanificata ogni iniziativa processuale”.
In definitiva, evidenziata l'insussistenza di ragioni di compensazione delle spese di lite (anche in ragione dell'assenza di contrasti giurisprudenziali, posto che le diverse autorità giudiziaria pronunciatesi in materia - Consiglio di Stato, Corte di Giustizia UE,
Corte di Cassazione - avevano costantemente accolto la domanda cristallizzando un principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici dei docenti divenuto ormai incontrovertibile), concludeva chiedendo di riformare Parte_1 parzialmente la sentenza e “stante l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, voglia disporre la condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio il , unitamente Controparte_1 all' , chiedendo il rigetto dell'appello, con il Controparte_1
favore delle spese.
All'udienza dell'11 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello merita accoglimento.
Come noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della
4 Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado “considerato il limitato accoglimento della domanda e la serialità del contenzioso”.
Rileva il Collegio che le ragioni addotte dal primo giudice non integrano alcuno dei presupposti, innanzi richiamati, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite, potendo invece incidere nella quantificazione delle spese.
Né sussistono, nel caso considerato, altre ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
E invero, innanzi tutto giova evidenziare che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data 8.11.2023) la questione relativa all'attribuzione della
“carta del docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato
(sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla “carta del docente” di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
In definitiva, al momento in cui il giudizio fu incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con
5 la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Inoltre, nel giudizio innanzi al Tribunale, avuto riguardo ai principi fissati in materia dalla Corte di Cassazione, Sez. U, nella sentenza n. 32061 del 31/10/2022, non vi
è stata reciproca soccombenza, ma la domanda proposta dalla docente è stata parzialmente accolta sicché l'unica parte vittoriosa è l'odierna appellante.
Pertanto, nella specie, non vi erano motivi per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della Parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo. È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione fino a 1.100,00 euro) determinato secondo il criterio del decisum (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del
10 marzo 2014), e quindi delle somme in concreto attribuite (nella specie, l'accredito di euro 1.000,00 corrispondente al riconoscimento della carta docenti per sole due annualità), assumendo rilievo, come detto, il parziale accoglimento della domanda ai fini della quantificazione delle spese. La serialità del contenzioso, riconosciuta anche dalla parte appellante, giustifica la misura delle spese, più vicine ai valori minimi che ai medi.
6 Le spese stesse sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 350,00, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria:
Sez. 2, Ordinanza n. 25408 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il CP_1
appellato a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, che liquida Parte_1
in euro 350,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
- condanna il appellato a rifondere a le spese del presente grado CP_1 Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 250,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Gabriella Piantadosi Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza dell'11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2002/2024 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Guido Parte_1
Marone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Luca Giordano,
n. 15 APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e
[...] CP_2
difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, n. 5179/2024 pubblicata il 6.5.2024
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.11.2023 adiva il Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di giudice del lavoro, onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1 “A) per l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, quale docente precario siccome destinatario di incarichi di supplenza annuale, per gli aa.ss. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 ad ottenere la cd. Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107, con conseguente accredito dell'importo pari ad € 500,00 per ciascuna annualità di servizio;
B) per l'effetto, per la condanna dell'Amministrazione resistente ad erogare le somme di cui all'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per ciascuna annualità effettivamente svolta con contratti a tempo determinato, per un importo complessivo pari ad € 2.000,00, mediante rilascio della Carta elettronica con le modalità previste per il personale docente di ruolo ovvero con modalità e funzionalità analoghe, e relativo accredito delle suddette somme;
C) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullare o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: a) il DPCM
23 settembre 2015, recante «Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
b) la nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. n. AOODGRUF.0015219 del 15 ottobre CP_3
2015, recante indicazioni operative;
c) la nota dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODIPT.000035 del 7 CP_3
gennaio 2016, recante indicazioni per la definizione del piano triennale per la formazione del personale;
d) il DPCM 29 novembre 2016, recante «Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado», nella parte in cui delimita l'assegnazione di tale indennità soltanto al personale di ruolo;
e) qualsiasi ulteriore atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente”. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva: - di essere una docente precaria dell'Amministrazione scolastica statale, siccome destinataria di reiterati incarichi di supplenza annuale conferiti con contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura del fabbisogno in organico;
- che l'attività svolta negli anni elencati in ricorso risultava identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; - che, ciononostante, in relazione ai periodi di servizio indicati, non aveva potuto usufruire, diversamente dai
2 docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di euro 500,00 all'anno prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali;
- che tale preclusione generava una disparità di trattamento delle condizioni di impiego, con i colleghi stabilmente assunti e, pertanto, formulava le sopra indicate istanze al fine di ottenere l'erogazione del contributo negato.
Si costituiva in giudizio il , unitamente Controparte_1 all' , contestando l'avversa domanda, di cui Controparte_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza n. 5179/2024 del 6 maggio 2024 il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto della a fruire della “Carta Elettronica per Pt_1
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche” di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per il servizio prestato negli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022 e per l'effetto condannava il convenuto all'adempimento in forma CP_1 specifica e, dunque, a provvedere all'attribuzione di tale “Carta”, consentendo l'accesso della docente alla piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti, per l'importo di € 1.000,00; rigettava la domanda per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 e compensava integralmente fra le parti le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponeva appello limitatamente alla Parte_1
statuizione concernente la compensazione delle spese di lite in deroga al principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., lamentando “Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt.
24 e 111 cost. Motivazione incongrua e perplessa. Abnormità. Manifesta ingiustizia”.
L'appellante evidenziava che il Tribunale “dava atto della fondatezza nel merito delle doglianze sollevate ed accoglieva la domanda proposta riconoscendo dovuta
l'emissione del buono elettronico con riguardo agli a.s. 2020/2021, 2021/2022”; ciononostante, “la sentenza gravata disponeva la compensazione delle spese di lite in deroga al principio generale della soccombenza sancito dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.” con giustificazione “del tutto apodittica ed infondata, laddove il Giudice di prime cure affermava che «Le spese di lite, si compensano integralmente fra le parti considerato il limitato accoglimento della domanda e la serialità del contenzioso»”. In tal modo il
Tribunale aveva illegittimamente “escluso qualsiasi possibilità di ripetizione delle spese sostenute da parte del lavoratore che aveva dovuto anticipare i costi necessari ad ottenere in concreto quel beneficio ormai riconosciuto in giurisprudenza sulla base di un
3 orientamento granitico formatosi da oltre un anno, sul quale si erano espresse le massime
Autorità Giudiziarie nazionali e comunitarie”: e ciò ignorando che “ancora oggi, nonostante la questione sia orami definita, i docenti precari sono costretti ad attivare la tutela giudiziale per accedere all'erogazione del contributo de quo …, sicché l'iniziativa processuale si pone sostanzialmente come passaggio obbligato persistendo il comportamento inerte ed inadempiente del resistente” e che la disposta CP_1 compensazione “appare irragionevole e sproporzionata anche a fronte dell'esiguità degli importi reclamati, posto che il beneficio economico in questione (cd. Carta docente) finirebbe per essere pari o prossimo (e in alcuni casi anche inferiore) alle spese legali venendo così ad essere vanificata ogni iniziativa processuale”.
In definitiva, evidenziata l'insussistenza di ragioni di compensazione delle spese di lite (anche in ragione dell'assenza di contrasti giurisprudenziali, posto che le diverse autorità giudiziaria pronunciatesi in materia - Consiglio di Stato, Corte di Giustizia UE,
Corte di Cassazione - avevano costantemente accolto la domanda cristallizzando un principio di equiparazione dei trattamenti giuridici ed economici dei docenti divenuto ormai incontrovertibile), concludeva chiedendo di riformare Parte_1 parzialmente la sentenza e “stante l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, voglia disporre la condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva in giudizio il , unitamente Controparte_1 all' , chiedendo il rigetto dell'appello, con il Controparte_1
favore delle spese.
All'udienza dell'11 marzo 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa
è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
2. L'appello merita accoglimento.
Come noto, l'art. 91 c.p.c. dispone che alla soccombenza fa seguito la condanna alle spese di lite;
tuttavia, il giudice può compensare le spese processuali, parzialmente o per intero, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Alle ipotesi nominate di cui all'art. 92, comma 2, citato si aggiungono le “altre gravi ed eccezionali ragioni” riconosciute come rilevanti dalla sentenza n. 77/2018 della
4 Corte Costituzionale, non iscrivibili in un rigido catalogo e necessariamente rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 20012 del 2023).
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha compensato le spese del giudizio di primo grado “considerato il limitato accoglimento della domanda e la serialità del contenzioso”.
Rileva il Collegio che le ragioni addotte dal primo giudice non integrano alcuno dei presupposti, innanzi richiamati, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite, potendo invece incidere nella quantificazione delle spese.
Né sussistono, nel caso considerato, altre ragioni rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
E invero, innanzi tutto giova evidenziare che al momento della presentazione del ricorso di primo grado (in data 8.11.2023) la questione relativa all'attribuzione della
“carta del docente” agli insegnanti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato aveva già trovato soluzione, essendo stata oggetto delle pronunce del Consiglio di Stato
(sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842), della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) nonché della Corte di Cassazione (Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023). Tutte le decisioni intervenute avevano riconosciuto il diritto alla “carta del docente” di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi per docenza fino al 30 giugno.
In definitiva, al momento in cui il giudizio fu incardinato innanzi al Tribunale la questione non era più nuova, né controversa. In particolare, la Corte di Cassazione, con
5 la sentenza n. 29961/2023, pubblicata il 27 ottobre 2023, a seguito di rinvio pregiudiziale, aveva già fissato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
; CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Inoltre, nel giudizio innanzi al Tribunale, avuto riguardo ai principi fissati in materia dalla Corte di Cassazione, Sez. U, nella sentenza n. 32061 del 31/10/2022, non vi
è stata reciproca soccombenza, ma la domanda proposta dalla docente è stata parzialmente accolta sicché l'unica parte vittoriosa è l'odierna appellante.
Pertanto, nella specie, non vi erano motivi per compensare le spese di lite del giudizio di primo grado e la decisione assunta sul punto dal Tribunale deve essere riformata.
Per quanto sopra esposto, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese del primo grado seguono la soccombenza della Parte Pubblica e sono liquidate come in dispositivo. È bene precisare che dette spese sono determinate tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione fino a 1.100,00 euro) determinato secondo il criterio del decisum (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del
10 marzo 2014), e quindi delle somme in concreto attribuite (nella specie, l'accredito di euro 1.000,00 corrispondente al riconoscimento della carta docenti per sole due annualità), assumendo rilievo, come detto, il parziale accoglimento della domanda ai fini della quantificazione delle spese. La serialità del contenzioso, riconosciuta anche dalla parte appellante, giustifica la misura delle spese, più vicine ai valori minimi che ai medi.
6 Le spese stesse sono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
3. Avuto riguardo all'accoglimento del gravame nei termini suindicati, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., anche le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico della parte appellata.
Quanto al valore della controversia, è noto che qualora il giudizio prosegua in un grado d'impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e sulla base di tale criterio, integrato parimenti dal criterio del decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite all'attività difensiva svolta nel grado (Cass. Sezioni Unite, n. 19014 del 3.7/11.9.2007, conf., ad esempio, da Sez. 6-1, n. 6345 del 05.03.2020 e Sez. 2, Ordinanza n. 35007 del 2023).
Pertanto, il valore della causa è rappresentato dalla differenza tra le spese del giudizio dinanzi al Tribunale come liquidate dal primo giudice e quelle per le quali si pronuncia sentenza di condanna nel presente giudizio, ossia euro 350,00, sicché lo scaglione di riferimento è quello fino a 1.100,00 euro.
Le spese si liquidano, dunque, come da dispositivo (tenuto conto della natura della causa, della semplicità delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria:
Sez. 2, Ordinanza n. 25408 del 2023; Sez. 3, Ordinanza n. 10206 del 16/04/2021), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, condanna il CP_1
appellato a rifondere a le spese del primo grado di giudizio, che liquida Parte_1
in euro 350,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
- condanna il appellato a rifondere a le spese del presente grado CP_1 Parte_1
di giudizio, liquidate in euro 250,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, antistatario.
Il Presidente estensore
dott.ssa Gabriella Piantadosi
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