Articolo 32 quater della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 32 terArticolo 32 quinquies
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11 febbraio 2017
Art. 32-quater. (( (Scioglimento dell'unione civile).)) (( 1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile.
2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ))
Entrata in vigore il 11 febbraio 2017
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