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11 febbraio 2017
11 febbraio 2017
Art. 32-quater. (( (Scioglimento dell'unione civile).)) (( 1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile.
2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ))
2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. ))
Commentari • 4
- 1. Avvocato per la SeparazioneRiga75 · https://www.familylawboschetti.com/filiazione-e-minori/responsabilita-genitoriale/ · 21 ottobre 2024 · 7.367632
[…] In Italia, però, grazie all'art. 32-quater della legge 218/1995, il Regolamento Roma III è stato esteso allo scioglimento delle unioni civili. […]
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Giurisprudenza • 13
- 1. Trib. Milano, sentenza 18/12/2023, n. 10184Provvedimento: […] La giurisdizione è quella italiana ex art. 32 quater legge 218/1995 essendo la ricorrente cittadina italiana ed anche essendo stata l'unione civile costituita in Italia. […]Leggi di più...
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