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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 382/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PASQUALE Controparte_1
PELLEGRINO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Giudice del lavoro di lavoro di Palmi per sentire dichiarare Controparte_1
l'irripetibilità degli importi asseritamente indebiti richiesti dall' con la comunicazione del Pt_1
19.04.2019 e 23.04.2019 e percepite sulla pensione Cat. IO n. 15043913.
A sostegno della domanda rappresentava: 1) di aver ricevuto in data 19.04.2019, da parte dell' una comunicazione di riliquidazione dell'assegno di invalidità al lavoro Cat. IO n. Pt_1
15043913, con cui l'Ente lo informava che la sua pensione era stata ricalcolata a decorrere dall'ottobre 2013 per “revoca del trattamento di famiglia”, e che dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 1.650,00; (All. 1); 2) di aver ricevuto in data 23.04.2019 il MOD. RC5, con il quale veniva informato che, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018, erano stati pagati 1.650,00 euro in più sulla pensione Cat. IO n. 15043913 per i seguenti motivi: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa;
veniva informato, infine, che l'importo di cui sopra, sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 24 rate mensili sulla sua pensione a partire dalla prima data utile.
Il dopo avere lamentato l'incomprensibilità della richiesta, che non consentiva un CP_1
adeguato controllo sulla correttezza della stessa, dava atto comunque che ai fini del computo degli assegni familiari per il 2° semestre 2017 e il 1° semestre 2018 doveva essere considerato il reddito dell'anno 2016, e che il nucleo familiare per il periodo suindicato era composto da entrambi i genitori e n. 1 figlio minore, con un reddito complessivo coniugale di € 6717,00 che dava diritto all'assegno € 137,50 percepito nel periodo 01.07.17/30.06.18, posto che il limite reddituale annuo normativamente previso era pari a 14.383,37
Si costituiva l' che rappresentava che la richiesta di restituzione traeva origine dalla Pt_1
circostanza che nell'anno 2016 il pensionato aveva percepito reddito da lavoro autonomo (accertato al punto Fisco) di € 2.075 che insieme ai redditi da casa di abitazione e terreni, del e della CP_1
coniuge, non consentiva di raggiungere il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente necessario per avere diritto alla prestazione.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, rilevando che “ Dagli atti di causa (cfr. certificazioni Agenzia entrate), risulta che nel 2016, anno fiscalmente rilevante per la determinazione degli assegni familiari per il periodo contestato, il sig. ha prodotto un CP_1 reddito pari a € 6.717,00, ( di cui € 6.524,00 proveniente da pensione e € 193,00 da reddito agrario, come risulta dal modello 730/2017), mentre il coniuge , non ha percepito Persona_1
reddito.
Quanto alla presunta somma percepita per lavoro dipendente, la certificazione dell' non è Pt_1 utilizzabile, mancando l'indicazione dell'anno fiscale cui si riferirebbe.
Emergendo, pertanto che il reddito del ricorrente, per il 2016, proveniva da pensione per una percentuale anche maggiore al 705, il ricorso deve essere accolto.”
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stat decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' censura la sentenza impugnata in quanto frutto di una errata ricostruzione degli elementi Pt_1
probatori e, in generale, del criterio di riparto degli oneri probatori.
L'Ente eccepisce che la certificazione dallo stesso prodotta, ritenuta non utilizzabile dal giudice di prime cure in quanto carente dell'indicazione dell'anno fiscale a cui essa si riferiva, era pienamente utilizzabile in quanto riportava la dicitura Punto Fisco reddito 2016”, e che CP_1
comunque avrebbe dovuto essere considerata un principio di prova;
in secondo luogo rileva che era onere del ricorrente fornire prova dettagliata dei dati reddituali completi propri e del nucleo familiare, compresi quelli derivanti dalla presentazione dei modelli 770 e quelli dichiarati in fase di domanda relativa al trattamento di famiglia.
Risultava infatti all' che il reddito da lavoro autonomo era stato “prelevato da mod 770 CP_2 emesso dalla ditta ” e che i redditi del coniuge erano stati indicati dal sig. Persona_2 CP_1
nella domanda di assegni familiari, entrambi documenti non prodotti in giudizio dal ricorrente onerato alla prova.
L' conclude dunque rilevando che il reddito era così composto: Pt_1
“per il sig pensione 6524 + redditi agrari 193 + redditi fondiari 506 (pag. 9 Mod CP_1
730) (tutti risultanti dal Mod 730 integrativo prodotto dal ricorrente) + lavoro autonomo 2.075,48
= 9.298,48 per il coniuge: abitazione 200 + immobili 100 = 300 (risultanti dalla domanda per ANF prodotta all' dal Pt_1 CP_1
Totale reddito del nucleo 9.598,48 di cui il 70% deve essere da lavoro dipendente cioè
6.718,93. In realtà il reddito da lavoro dipendente, cioè l'importo della pensione, è pari a €
6.524,00, quindi inferiore al limite richiesto. Motivo per cui il non aveva diritto al CP_1 trattamento di famiglia oggetto della richiesta di ripetizione di indebito da parte dell' ” Pt_1
Il costituendosi, ha invocato l'applicazione del principio operante in tema di indebito CP_1 assistenziale in base al quale l'Ente ha diritto di ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
L'appello è infondato.
Come noto secono l'orientamento espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 18046 del 2010 e con la successiva n. 1228 del 2011, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata chiarita con la sentenza n. 128 del 2011 con la quale questa Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio, trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettua (ex multis Css. 16623/24) re il necessario controllo sulla sua correttezza (v. Cass. n. 11201 del 2014 e successive conformi).” (ex multis Css.
16623/24)
Applicando i suddetti principi aal caso di specie si osserva quanto segue.
La comunicazione inviata dall' peccava, in effetti, di genericità, non essendo chiaro il Pt_1 motivo per il quale l'assegno sarebbe spettato in misura diversa.
Il con il ricorso, tuttavia, ha depositato le dichiarazioni reddituali proprie e della CP_1
moglie, per dimostrare che il reddito complessivo era al di sotto della soglia reddituale del nucleo familiare fissata dalla legge per la percezione degli ANF
L costituendosi ha chiarito la reale causa dell'indebito: la percezione del reddito di € Pt_1
2.075,00 a titolo di lavoro autonomo oltre i redditi da fabbricati del ricorrente e della coniuge aveva determinato la conseguenza che il reddito da lavoro dipendente non costituiva più il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, che costituisce presupposto di legge per la percezione della prestazione oggetto di causa
Il nella prima difesa utile ha contestato il valore probatorio della certificazione dei CP_1 redditi da lavoro prodotto dall' e ha osservato che comunque anche considerando CP_3 Pt_1
l'importo di € 2.075,00 , il il reddito da lavoro dipendente costituiva in ogni cao il 70% del reddito prodotto.
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere provata la percezione di redditi da lavoro autonomo da parte del ricorrente atteso che lo stesso non ha mosso alcuna contestazione sul punto: un conto è contestare di aver percepito dei redditi, un conto è contestare, così come ha fatto il il valore CP_1 probatorio della dovumentazione prodotta a sostegno dell'allegazione.
Tuttavia anche considerando tale importo, il reddito del ricorrente da lovoro dipendente costituisce pur sempre il 70% del reddito complessivo.
Ed infatti non si può tenere in considerazione il reddito di € 300,00 della coniuge del CP_1 che emergerebbe, secondo quanto sostenuto dall' dalle domande di ANF presentate dal Pt_1
stesso. CP_1 In applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, infatti, il ha CP_1 assolto al proprio onere depositando attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dalla coniuge: nell'anno 2016 la stessa non ha prodotto alcun reddito.
L' costituendosi non ha chiarito in alcuna maniera quali fossero i redditi della coniuge ne Pt_1 ha mosso alcuna contestazione all'allegazione confortata dalla suddetta attestazione che i redditi della coniuge del fossero pari a zero. CP_1
La richiesta istruttoria formulata in appello con la quale l' chiede che venga ordinata la Pt_1
produzione in giudizio delle domande ANF – il cui valore probatorio peraltro sarebbe tutto da verificare atteso che si scontrerebbe con l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate – è inammissibilmente tardiva atteso che, da una parte, l' non ha contestato tempestivamente né Pt_1
l'allegazione né la prova che il reddito della moglie del fosse pari a zero, e, dall'altra, che CP_1 che tale documentazione era già in possesso dell' che, a confutazione delle allegazioni e prove Pt_1
fornite dal avrebbe dovuto tempestivamente produrre la stessa. CP_1
Tirando le fila il reddito complessivo del nucleo familiare del è pari a 9.298,98, il cui CP_1
70% è pari a € 6.509,286. Atteso che il reddito da lavoro dipendente è pari a € 6.524,00, appare soddisfatto il requisito richiesto dalla legge per l'erogazione della prestazione in parola.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22,
II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza n. 852/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 12/05/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 915,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 382/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. PASQUALE Controparte_1
PELLEGRINO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha adito il Giudice del lavoro di lavoro di Palmi per sentire dichiarare Controparte_1
l'irripetibilità degli importi asseritamente indebiti richiesti dall' con la comunicazione del Pt_1
19.04.2019 e 23.04.2019 e percepite sulla pensione Cat. IO n. 15043913.
A sostegno della domanda rappresentava: 1) di aver ricevuto in data 19.04.2019, da parte dell' una comunicazione di riliquidazione dell'assegno di invalidità al lavoro Cat. IO n. Pt_1
15043913, con cui l'Ente lo informava che la sua pensione era stata ricalcolata a decorrere dall'ottobre 2013 per “revoca del trattamento di famiglia”, e che dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 1.650,00; (All. 1); 2) di aver ricevuto in data 23.04.2019 il MOD. RC5, con il quale veniva informato che, per il periodo dal 01.07.2017 al 30.06.2018, erano stati pagati 1.650,00 euro in più sulla pensione Cat. IO n. 15043913 per i seguenti motivi: a seguito di revisione delle operazioni di calcolo è risultato che l'importo del trattamento di famiglia spetta in misura diversa;
veniva informato, infine, che l'importo di cui sopra, sarebbe stato effettuato con una trattenuta per n. 24 rate mensili sulla sua pensione a partire dalla prima data utile.
Il dopo avere lamentato l'incomprensibilità della richiesta, che non consentiva un CP_1
adeguato controllo sulla correttezza della stessa, dava atto comunque che ai fini del computo degli assegni familiari per il 2° semestre 2017 e il 1° semestre 2018 doveva essere considerato il reddito dell'anno 2016, e che il nucleo familiare per il periodo suindicato era composto da entrambi i genitori e n. 1 figlio minore, con un reddito complessivo coniugale di € 6717,00 che dava diritto all'assegno € 137,50 percepito nel periodo 01.07.17/30.06.18, posto che il limite reddituale annuo normativamente previso era pari a 14.383,37
Si costituiva l' che rappresentava che la richiesta di restituzione traeva origine dalla Pt_1
circostanza che nell'anno 2016 il pensionato aveva percepito reddito da lavoro autonomo (accertato al punto Fisco) di € 2.075 che insieme ai redditi da casa di abitazione e terreni, del e della CP_1
coniuge, non consentiva di raggiungere il requisito del 70% di reddito da lavoro dipendente necessario per avere diritto alla prestazione.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso, rilevando che “ Dagli atti di causa (cfr. certificazioni Agenzia entrate), risulta che nel 2016, anno fiscalmente rilevante per la determinazione degli assegni familiari per il periodo contestato, il sig. ha prodotto un CP_1 reddito pari a € 6.717,00, ( di cui € 6.524,00 proveniente da pensione e € 193,00 da reddito agrario, come risulta dal modello 730/2017), mentre il coniuge , non ha percepito Persona_1
reddito.
Quanto alla presunta somma percepita per lavoro dipendente, la certificazione dell' non è Pt_1 utilizzabile, mancando l'indicazione dell'anno fiscale cui si riferirebbe.
Emergendo, pertanto che il reddito del ricorrente, per il 2016, proveniva da pensione per una percentuale anche maggiore al 705, il ricorso deve essere accolto.”
Ha proposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'11 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stat decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE L' censura la sentenza impugnata in quanto frutto di una errata ricostruzione degli elementi Pt_1
probatori e, in generale, del criterio di riparto degli oneri probatori.
L'Ente eccepisce che la certificazione dallo stesso prodotta, ritenuta non utilizzabile dal giudice di prime cure in quanto carente dell'indicazione dell'anno fiscale a cui essa si riferiva, era pienamente utilizzabile in quanto riportava la dicitura Punto Fisco reddito 2016”, e che CP_1
comunque avrebbe dovuto essere considerata un principio di prova;
in secondo luogo rileva che era onere del ricorrente fornire prova dettagliata dei dati reddituali completi propri e del nucleo familiare, compresi quelli derivanti dalla presentazione dei modelli 770 e quelli dichiarati in fase di domanda relativa al trattamento di famiglia.
Risultava infatti all' che il reddito da lavoro autonomo era stato “prelevato da mod 770 CP_2 emesso dalla ditta ” e che i redditi del coniuge erano stati indicati dal sig. Persona_2 CP_1
nella domanda di assegni familiari, entrambi documenti non prodotti in giudizio dal ricorrente onerato alla prova.
L' conclude dunque rilevando che il reddito era così composto: Pt_1
“per il sig pensione 6524 + redditi agrari 193 + redditi fondiari 506 (pag. 9 Mod CP_1
730) (tutti risultanti dal Mod 730 integrativo prodotto dal ricorrente) + lavoro autonomo 2.075,48
= 9.298,48 per il coniuge: abitazione 200 + immobili 100 = 300 (risultanti dalla domanda per ANF prodotta all' dal Pt_1 CP_1
Totale reddito del nucleo 9.598,48 di cui il 70% deve essere da lavoro dipendente cioè
6.718,93. In realtà il reddito da lavoro dipendente, cioè l'importo della pensione, è pari a €
6.524,00, quindi inferiore al limite richiesto. Motivo per cui il non aveva diritto al CP_1 trattamento di famiglia oggetto della richiesta di ripetizione di indebito da parte dell' ” Pt_1
Il costituendosi, ha invocato l'applicazione del principio operante in tema di indebito CP_1 assistenziale in base al quale l'Ente ha diritto di ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
L'appello è infondato.
Come noto secono l'orientamento espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 18046 del 2010 e con la successiva n. 1228 del 2011, “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. La portata di tale principio è stata chiarita con la sentenza n. 128 del 2011 con la quale questa Corte ha precisato che in tanto il suddetto principio, trova applicazione in quanto, nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettua (ex multis Css. 16623/24) re il necessario controllo sulla sua correttezza (v. Cass. n. 11201 del 2014 e successive conformi).” (ex multis Css.
16623/24)
Applicando i suddetti principi aal caso di specie si osserva quanto segue.
La comunicazione inviata dall' peccava, in effetti, di genericità, non essendo chiaro il Pt_1 motivo per il quale l'assegno sarebbe spettato in misura diversa.
Il con il ricorso, tuttavia, ha depositato le dichiarazioni reddituali proprie e della CP_1
moglie, per dimostrare che il reddito complessivo era al di sotto della soglia reddituale del nucleo familiare fissata dalla legge per la percezione degli ANF
L costituendosi ha chiarito la reale causa dell'indebito: la percezione del reddito di € Pt_1
2.075,00 a titolo di lavoro autonomo oltre i redditi da fabbricati del ricorrente e della coniuge aveva determinato la conseguenza che il reddito da lavoro dipendente non costituiva più il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare, che costituisce presupposto di legge per la percezione della prestazione oggetto di causa
Il nella prima difesa utile ha contestato il valore probatorio della certificazione dei CP_1 redditi da lavoro prodotto dall' e ha osservato che comunque anche considerando CP_3 Pt_1
l'importo di € 2.075,00 , il il reddito da lavoro dipendente costituiva in ogni cao il 70% del reddito prodotto.
Alla luce di tali elementi, si deve ritenere provata la percezione di redditi da lavoro autonomo da parte del ricorrente atteso che lo stesso non ha mosso alcuna contestazione sul punto: un conto è contestare di aver percepito dei redditi, un conto è contestare, così come ha fatto il il valore CP_1 probatorio della dovumentazione prodotta a sostegno dell'allegazione.
Tuttavia anche considerando tale importo, il reddito del ricorrente da lovoro dipendente costituisce pur sempre il 70% del reddito complessivo.
Ed infatti non si può tenere in considerazione il reddito di € 300,00 della coniuge del CP_1 che emergerebbe, secondo quanto sostenuto dall' dalle domande di ANF presentate dal Pt_1
stesso. CP_1 In applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio, infatti, il ha CP_1 assolto al proprio onere depositando attestazione dell'Agenzia delle Entrate relativa ai redditi dalla coniuge: nell'anno 2016 la stessa non ha prodotto alcun reddito.
L' costituendosi non ha chiarito in alcuna maniera quali fossero i redditi della coniuge ne Pt_1 ha mosso alcuna contestazione all'allegazione confortata dalla suddetta attestazione che i redditi della coniuge del fossero pari a zero. CP_1
La richiesta istruttoria formulata in appello con la quale l' chiede che venga ordinata la Pt_1
produzione in giudizio delle domande ANF – il cui valore probatorio peraltro sarebbe tutto da verificare atteso che si scontrerebbe con l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate – è inammissibilmente tardiva atteso che, da una parte, l' non ha contestato tempestivamente né Pt_1
l'allegazione né la prova che il reddito della moglie del fosse pari a zero, e, dall'altra, che CP_1 che tale documentazione era già in possesso dell' che, a confutazione delle allegazioni e prove Pt_1
fornite dal avrebbe dovuto tempestivamente produrre la stessa. CP_1
Tirando le fila il reddito complessivo del nucleo familiare del è pari a 9.298,98, il cui CP_1
70% è pari a € 6.509,286. Atteso che il reddito da lavoro dipendente è pari a € 6.524,00, appare soddisfatto il requisito richiesto dalla legge per l'erogazione della prestazione in parola.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22,
II scaglione valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza n. 852/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in 12/05/2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 915,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)